Art. 1
Ferma restando la giurisdizione della Corte dei conti per quanto riguarda i conti dei contabili, è affidato alla Corte stessa il riscontro sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprietà dello Stato. Il riscontro della Corte si eserciterà in base ad inventari della consistenza dei detti magazzini e depositi accertati dall'Amministrazione, e agli ordini d'entrata e d'uscita da registrarsi dalla Corte. I conti dei magazzini e depositi faranno parte del conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario.