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LEGGE 11 luglio 1897, n. 256

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

Ferma restando la giurisdizione della Corte dei conti per quanto riguarda i conti dei contabili, è affidato alla Corte stessa il riscontro sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprietà dello Stato. Il riscontro della Corte si eserciterà in base ad inventari della consistenza dei detti magazzini e depositi accertati dall'Amministrazione, e agli ordini d'entrata e d'uscita da registrarsi dalla Corte. I conti dei magazzini e depositi faranno parte del conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario.