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LEGGE 11 luglio 1897, n. 265

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

È data facoltà al Governo del Re: 1° di stabilire la pianta organica degli uffici di pubblica sicurezza, dei funzionari, degli impiegati e delle guardie di città per la capitale del Regno, senza essere vincolato dalle disposizioni dell'articolo 4, e per l'ammissione degli ufficiali e pel reclutamento delle guardie dalle norme prescritte dagli articoli 9 e 24 della legge 21 dicembre 1890 n. 7321 (serie 3ª); 2° di riordinare e distribuire le funzioni e le competenze attuali degli uffici e degli ufficiali sopra indicati. Il nuovo ordinamento sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento fra due anni dalla sua attuazione.