LEGGE 8 luglio 1897, n. 266

Type Legge
Publication 1897-07-08
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. All'articolo 60 della legge di Pubblica Sicurezza (testo unico) 30 giugno 1889, numero 6144, è sostituito il seguente: Articolo 60. - Non si può esercitare l'industria di affittare camere od appartamenti mobiliati o altrimenti dare alloggio per mercede, senza preventiva dichiarazione all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza e senza il visto della medesima. Tali dichiarazioni dovranno essere presentate all'Autorità stessa per l'annuale vidimazione. L'Autorità di Pubblica Sicurezza del Circondario, di sua iniziativa o sul rapporto dell'Autorità locale, potrà vietare in qualsiasi tempo l'esercizio, se l'esercente si trovi nel novero delle persone di cui all'art. 53. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 luglio 1897. UMBERTO. RUDINÌ. Visto: Il Guardasigilli: G. COSTA.

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