LEGGE 22 luglio 1897, n. 307

Type Legge
Publication 1897-07-22
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Governo è autorizzato ad inscrivere in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1896-97, la somma di L. 28,800, allo scopo di saldare le eventuali deficienze che durante lo stesso esercizio sarà per presentare la gestione della Cassa dei giubilati annessa al Regio Teatro San Carlo di Napoli. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 luglio 1897. UMBERTO. L. LUZZATTI. BRANCA. Visto, Il Guardasigilli: G. COSTA.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.