LEGGE 22 luglio 1897, n. 318

Type Legge
Publication 1897-07-22
Ultimo aggiornamento 2009-12-16
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

È imposta, a partire dal 1° gennaio 1898, una tassa annuale sui velocipedi. La tassa è dovuta dai possessori, a qualunque titolo, di velocipedi a una o più ruote, di macchine o di apparecchi assimilabili ai velocipedi, comunque sieno messi in movimento quando si facciano circolare sulle aree pubbliche. La tassa è: di L. 10 per i velocipedi da una persona; di L. 15 per quelli da più persone; di L. 20 per le macchine o apparecchi assimilabili ai velocipedi messi in moto con motore meccanico.

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