LEGGE 20 luglio 1897, n. 324

Type Legge
Publication 1897-07-20
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Alla indicazione contenuta nel n. 230 dell'elenco 3° annesso alla tabella B della legge 23 luglio 1881 n. 333, serie 3ª, è sostituita la seguente: «Strada da Zaccaria a Campiglia sino all'incontro della comunale Campiglia-Elci». La quota a carico dello Stato per questa strada Zaccaria-Campiglia, non potrà superare in nessun caso la somma di L. 40,000 stabilita per la Zaccaria-Ricorsi già indicata nel predetto elenco. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Monza, addì 20 luglio 1897. UMBERTO. PRINETTI. Visto, Il Guardasigilli: G. COSTA.

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