LEGGE 22 luglio 1897, n. 334

Type Legge
Publication 1897-07-22
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

UMBERTO I per grazia di Dio e por volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. La dichiarazione richiesta nell'articolo 81 della legge 30 giugno 1889 n. 6144, sarà fatta con ordinanza del Ministero dell'Interno, che potrà delegare questa sua facoltà ai Prefetti. È abrogata ogni contraria disposizione del Regio decreto 19 novembre 1889 n. 6535. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 luglio 1897. UMBERTO. RUDINÌ. Visto, Il Guardasigilli: G. COSTA.

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