LEGGE 2 agosto 1897, n. 347
Art. 1
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a imputare al capitolo n. 73: «Ampliamento, sistemazione e arredamento dell'Università di Napoli» dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici, per l'esercizio 1897-1898, il pagamento della somma di lire sessantaduemilatrecentosessanta e centesimi ventinove (L. 62,360.29) dovuta all'Ing. Mariano Cannizzaro a titolo di onorario per la compilazione di un progetto d'arte in servizio della Regia Università di Napoli, compresi nella somma stessa gli interessi e le relative spese del giudizio, in esecuzione della sentenza della Corte d'appello di Roma in data 26-31 dicembre 1890. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Monza, addì 2 agosto 1897. UMBERTO. PRINETTI. Visto, Il Guardasigilli: G. COSTA.
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