LEGGE 2 agosto 1897, n. 348
Art. 1
È data facoltà al Governo di eseguire entro il 30 giugno 1898 il raggruppamento degli Istituti di beneficenza della città di Napoli, a termine degli articoli 58, 59, 60 e 61 della legge 17 luglio 1890 n. 6972, nei modi e colle norme seguenti:
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