Art. 1
In aggiunta alle somme stanziate giusta le leggi 9 luglio 1876 n. 3230, e 3 luglio 1884 n. 2519, modificate colle leggi 7 giugno 1894 n. 221 e 28 luglio 1895 n. 494, 6 autorizzato un ulteriore stanziamento di L. 17,500,000, per la esecuzione di nuove opere urgenti nel porto e nelle stazioni ferroviarie di Genova.