LEGGE 2 agosto 1897, n. 378

Type Legge
Publication 1897-08-02
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Chiunque fabbrica, tiene in deposito o pone in vendita essenze di agrumi o sommacchi triturati o in polvere, che siano commisti a sostanze eterogenee, deve indicare, con chiari caratteri, la qualità e la quantità delle commistioni sui recipienti che le contengono, sui fogli di spedizione, sulle fatture e sui registri che lo riguardano. Il trasgressore è punito con la multa da 100 a 500 lire; cui può aggiungersi, in caso di recidiva, la detenzione sino ad un mese.

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