LEGGE 11 agosto 1897, n. 379
Art. 1
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di amicizia e buon vicinato fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino conclusa a Firenze il 28 giugno 1897 e le cui ratifiche vennero scambiato il 31 luglio dello stesso anno. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Cogne, addì 11 agosto 1897. UMBERTO. Visconti Venosta. Visto, Il Guardasigilli: Rudinì.
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