LEGGE 15 agosto 1897, n. 383
Art. 1
Le funzioni delle Casse di Pensioni e di Mutuo Soccorso attualmente esistenti per il personale delle Reti Ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula rimangono limitate al detto personale assunto regolarmente in servizio a tutto il 31 dicembre 1896.
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