LEGGE 5 dicembre 1897, n. 493
Art. 1
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Al quinto comma dell'articolo 88 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con Regio decreto 28 marzo 1895, numero 83, è sostituito il seguente: Le elezioni di coloro ai quali non riesca favorevole il sorteggio saranno annullate se gli eletti entro otto giorni dall'avvenuto sorteggio non avranno presentato alla Presidenza della Camera le loro dimissioni dall'impiego. Tali dimissioni, che prendono data ed hanno effetto dal giorno stesso del sorteggio, saranno trasmesse dal Presidente della Camera ai competenti Ministeri per ogni effetto di legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 dicembre 1897. UMBERTO. Rudinì. Visto, Il Guardasigilli: E. Gianturco.
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