LEGGE 26 dicembre 1897, n. 527

Type Legge
Publication 1897-12-26
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. I termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887 n. 4727 (serie 3ª), per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue, già prorogati fino al 31 dicembre 1897, sono prorogati sino a tutto il 30 giugno 1898. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 dicembre 1897. UMBERTO. G. Zanardelli. Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.

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