DECRETO 25 settembre 1997, n. 475

Type Decreto
Publication 1997-09-25
Ultimo aggiornamento 1998-01-12
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 27-1-1998

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il comma l dell'articolo 107 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economicofinanziaria degli enti locali e che il compenso base e' determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale;

Visto l'articolo 110 del citato decreto legislativo n. 77 del 1995, il quale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo, determina le classi demografiche relative ai comuni ed i criteri di computo della popolazione residente;

Considerati i dati relativi all'anno 1994, in possesso del Ministero dell'interno, concernenti le spese di funzionamento e le spese di investimento degli enti locali, nonche' le correlate medie procapite;

Sentiti il Ministro di grazia e giustizia, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.), l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna (U.N.C.E.M.), il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti, il Consiglio nazionale dei ragionieri ed i maggiori organismi rappresentativi dei soggetti facenti parte degli organi di revisione economicofinanziaria degli enti locali;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'adunanza del 9 giugno 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio in data 30 giugno 1997;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

2.Le maggiorazioni di cui al comma l, lettere a) e b), sono cumulabili tra loro. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - Il testo dell'art. 107, comma 1, del D.Lgs. n. 77/1995 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) e' il seguente: "Art. 107 (Compenso dei revisori). - 1. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base e' determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale". - Il testo dell'art. 110 del citato D.Lgs. n. 77/1995 e' il seguente: "Art. 110 (Determinazione delle classi demografiche e della popolazione residente). - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto valgono per i comuni, se non diversamente disciplinato, le seguenti classi demografiche: a) comuni con meno di 500 abitanti; b) comuni da 500 a 999 abitanti; c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti; d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti; e) comuni da 3.000 a 3.999 abitanti; f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti; g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti; h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti; i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti; l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti; m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti; n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre. 2. Per le disposizioni del presente decreto legislativo che fanno riferimento alla popolazione degli enti locali va considerata, se non diversamente disciplinato, per i comuni e le province la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT, ovvero secondo i dati UNCEM per le comunita' montane. 3. Per le comunita' montane ed i comuni di nuova istituzione viene utilizzato l'ultimo dato disponibile riferito alla popolazione". - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

Art. 2

1.Ai componenti dell'organo di revisione economicofinanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Agli stessi spetta, ove cio' si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente.

Il Ministro dell'interno Napolitano Il Ministro del tesoro Ciampi

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1997

Registro n. 2 Interno, foglio n. 326

Tabelle

Tabella A Comuni: a) comuni con meno di 500 abitanti L. 3.500.000 b) comuni da 500 a 999 abitanti " 4.500.000 c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti " 6.000.000 d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti " 8.500.000 e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti " 10.000.000 f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti " 11.000.000 g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti " 14.000.000 h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti " 17.000.000 i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti " 20.000.000 l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti " 23.000.000 m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti " 26.000.000 n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre " 30.000.000 Province: a) province sino a 400.000 abitanti L. 26.000.000 b) province con oltre 400.000 abitanti " 30.000.000 Tabella B SPESA CORRENTE ANNUALE PRO-CAPITE IN LIRE Comuni: a) comuni con meno di 500 abitanti L. 1.279.000 b) comuni da 500 a 999 abitanti " 1.052.000 c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti " 902.000 d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti " 862.000 e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti " 861.000 f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti " 872.000 g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti " 937.000 h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti " 1.013.000 i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti " 1.137.000 l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti " 1.356.000 m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti " 1.644.000 n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre " 1.976.000 Province: a) province sino a 400.000 abitanti L. 180.000 b) province con oltre 400.000 abitanti " 129.000 Tabella C SPESA PER INVESTIMENTO ANNUALE PRO-CAPITE Comuni: a) comuni con meno di 500 abitanti L. 1.682.000 b) comuni da 500 a 999 abitanti " 1.019.000 c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti " 793.000 d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti " 659.000 e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti " 598.000 f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti " 387.000 g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti " 357.000 h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti " 307.000 i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti " 343.000 l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti " 367.000 m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti " 364.000 n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre " 711.000 Province: a) province sino a 400.000 abitanti L. 55.000 b) province con oltre 400.000 abitanti " 39.000

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