DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1997, n. 483
Entrata in vigore del decreto: 31-1-1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, recante norme sullo stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed, in particolare, l'articolo 18, comma 1, secondo il quale il Governo, con atto regolamentare, deve adeguare la vigente disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' alle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, stabilendo, in particolare, i requisiti specifici, compresi i limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi, i titoli valutabili ed i criteri di valutazione, le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, le proce- dure concorsuali, le modalita' di nomina dei vincitori, nonche' le modalita' ed i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli idonei;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Considerato che con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, e con il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sono state apportate innovazioni, rispettivamente, per il personale laureato del ruolo sanitario, con l'articolazione dello stesso in due livelli dirigenziali, e per il personale dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo, con l'articolazione dello stesso nell'unico livello di dirigente, nonche' per quel che attiene ai requisiti di accesso alle figure dirigenziali dei ruoli stessi, mentre non vi sono state innovazioni per il personale non dirigenziale dei quattro ruoli predetti;
Considerato che l'articolo 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Sanita'" ha previsto l'istituzione di una commissione con il compito di acquisire ed elaborare gli elementi di conoscenza sullo stato di attuazione del processo di aziendalizzazione del Servizio sanitario nazionale e del conseguente nuovo sistema di organizzazione del lavoro nelle aziende ed enti, ai fini di una eventuale revisione dell'ordinamento professionale del comparto stesso, con riguardo alle verifiche ed alle valutazioni previste dal medesimo articolo 35;
Considerato che i lavori della commissione istituita presso l'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni non sono ancora definiti;
Ritenuto, pertanto, in relazione anche alle esigenze rappresentate dalle regioni, di dare intanto attuazione al citato articolo 18 del decreto legislativo n. 502 del 1992 per la disciplina concorsuale, limitatamente al personale laureato di livello dirigenziale dei ruoli sanitario, tecnico, professionale ed amministrativo, rinviando ad un successivo provvedimento la disciplina relativa ai singoli concorsi per il personale non dirigenziale, al fine di armonizzare la disciplina stessa con i lavori della citata commissione;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante norme sulla disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 1997;
Sulla proposta del Ministro della sanita';
Emana
il seguente regolamento:
Titolo I AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI Capo I Norme generali per lo svolgimento dei concorsi
Art. 1
Requisiti generali di ammissione
2.Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonche' coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.
Art. 2
Bando di concorso
1.L'assunzione in servizio e' disposta dall'U.s.l. o dall'azienda ospedaliera nei limiti dei posti vacanti, mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dalle aziende.
2.I bandi di concorso sono emanati con le procedure e le modalita' di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
3.I bandi devono anche indicare il numero dei posti riservati previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, numero che non puo' complessivamente superare il 30 per cento dei posti messi a concorso.
4.I bandi possono stabilire che una delle prove scritte consista in una serie di quesiti a risposta sintetica.
5.Al bando viene allegato uno schema esemplificativo di domanda di ammissione al concorso.
6.Il bando deve essere pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e della provincia autonoma e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al bando deve essere data la massima diffusione.
7.Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.
8.Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione e' comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994 citato in premessa: Art. 3 (Bando di concorso). - 1. (Omissis). 2. Il bando di concorso deve contenere il termine e le modalita' di presentazione delle domande nonche' l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche. Deve indicare le materie oggetto delle prove scritte e orali, il contenuto di quelle pratiche, la votazione minima richiesta per l'ammmissione alle prove orali, i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione all'impiego, i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parita' di punteggio, i termini e le modalita' della loro presentazione, le percentuali dei posti riservati alpersonale interno, in conformita' alle normative vigenti nei singoli comparti e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie. Il bando di concorso deve, altresi', contenere la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato dall'art. 29 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
Art. 3
Domande di ammissione ai concorsi
2.Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
3.I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
4.Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianita' deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
5.Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
6.Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
7.Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a) del comma 1.
Nota art. 3. - Si riporta il testo dell'art. 46 del citato D.P.R. n. 761/1979: Art. 46 (Aggiornamento professionale obbligatorio). - L'aggiornamento professionale e' obbligatorio per tutto il personale dell'unita' sanitaria locale, ivi compreso quello amministrativo, ed e' finalizzato: al completamento della preparazione professionale anche in vista della mobilita' del personale e della riconversione funzionale del medesimo; al miglioramento della qualita' del servizio. L'aggiornamento e' assicurato mediante riunioni periodiche, seminari e corsi teorico-pratici organizzati preferibilmente nella sede di servizio e nell'orario di lavoro. La regione, all'inizio di ogni anno, fissa gli obiettivi generali dell'aggiornamento e le modalita' dello svolgimento avvalendosi della collaborazione delle universita' delle istituzioni scolastiche e degli ordini professionali. L'aggiornamento del personale addetto a servizi igienicoorganizzativi e di medicina legale e del lavoro e' attuato in coordinamento con l'Istituto superiore di sanita' e con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. L'aggiornamento del personale sanitario dipendente puo' essere effettuato anche nell'ambito delle attivita' di aggiormanento obbligatorio previste per il personale convenzionato di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attivita' di aggiormaneto professionale per un periodo superiore ai cinque anni comporta la riduzione del punteggio di anzianita' ai soli fini dei concorsi, delle promozioni e dei trasferimenti in una misura stabilita dalla commissione di disciplina in relazione al profilo professionale e alle mansioni del dipendente. La riduzione non puo' comunque superare il 50 per cento.
Art. 4
Esclusione dai concorsi
1.L'esclusione dal concorso e' deliberata con provvedimento motivato del direttore generale dell'U.s.l. o dell'azienda ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla esecutivita' della relativa decisione.
Art. 5
Nomina delle commissioni
1.Il direttore generale, dopo la scadenza del bando di concorso e espletate, ove previste, le procedure di sorteggio, nomina la commissione esaminatrice e mette a disposizione il personale necessario per l'attivita' della stessa.
2.Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne in conformita' all'articolo 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
3.Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, ove i candidati presenti alla prova scritta siano in numero superiore a mille, possono essere nominate, con le stesse modalita di cui al comma 1 del presente articolo, unico restante il presidente, una o piu' sottocommissioni, nella stessa composizione della commissione del concorso, per l'espletamento delle ulteriori fasi, esclusa la formulazione della graduatoria finale.
4.In relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta, qualora per lo svolgimento della prova scritta siano necessari piu' locali, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati possono essere nominati appositi comitati, costituiti da tre funzionari amministrativi dell'U.s.l. o dell'azienda ospedaliera, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di segretario.
5.In ciascuno dei locali di esame deve essere presente almeno uno dei componenti della commissione.
6.Espletato il lavoro di competenza del comitato, nello stesso giorno, il segretario provvede alla consegna degli elaborati, raccolti in plichi debitamente sigillati, al segretario della commissione esaminatrice del concorso.
7.Il segretario del comitato di vigilanza, durante lo svolgimento della prova scritta, svolge tutte le funzioni attribuite al segretario della commissione esaminatrice.
8.Ai componenti della commissione ed ai componenti del comitato di vigilanza spettano, nel corso delle singole operazioni concorsuali se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta.
9.Per la misura ed i criteri di attribuzione dei compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici si applicano le disposizioni generali vigenti in materia.
10.Nelle commissioni giudicatrici disciplinate dal presente regolamento per ogni componente titolare va sorteggiato o designato un componente supplente.
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 61 del D.Lgs. n. 29/1993, cosi' come sostitutito dall'art. 29 del D.Lgs. n. 546/1993 (Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego): Art. 61 (Pari opportunita'). - 1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata impossibilita', almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui alla lettera d) dell'art. 8; b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari dignita' di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica; c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi. 2. Le pubbliche amministrazioni, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalita' di cui all'art. 10, adottano tutte le misure per attuare le direttive della Comunita' europea in materia di pari opportunita', sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Art. 6
Commissioni per i sorteggi dei componenti per i concorsi per le posizioni funzionali del ruolo sanitario
1.La commissione di sorteggio e' nominata dal direttore generale della U.s.l. o della azienda ospedaliera ed e' composta da tre funzionari amministrativi della U.s.l. o della azienda ospedaliera, di cui uno con funzioni di presidente e uno anche con funzioni di segretario.
2.La commissione deve sorteggiare i componenti tra gli iscritti nei ruoli nominativi regionali ove esistenti ovvero fra i dirigenti di secondo livello in servizio presso le strutture sanitarie ubicate nel territorio della regione. Ove il numero dei dirigenti sia inferiore a 10, il sorteggio ha luogo utilizzando anche i nominativi del personale in servizio presso le strutture ubicate nelle regioni limitrofe, onde assicurare che il sorteggio abbia luogo tra un numero di nominativi non inferiore a quello indicato.
3.Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio devono essere comunicati, mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione che deve aver luogo almeno trenta giorni prima della data stabilita per il sorteggio.
Titolo I AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI Capo II Procedure concorsuali
Art. 7
Svolgimento delle prove
1.Il diario delle prove scritte deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale "Concorsi ed esami", non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, deve essere comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.
2.Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, ne' nei giorni di festivita' religiose ebraiche o valdesi.
3.Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
4.La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
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