DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1997, n. 484

Type DPR
Publication 1997-12-10
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 31-1-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, che demanda ad uno o piu' regolamenti la determinazione dei

requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale;

Sentito il Consiglio superiore di sanita' in data 21 maggio 1997;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, espressi, rispettivamente, in data 4 e 5 giugno 1997;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 ottobre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1997;

Sulla proposta del Ministro della sanita';

Emana

il seguente regolamento:

Capo I Direzione sanitaria aziendale

Art. 1

Requisiti per l'accesso all'incarico di direzione sanitaria aziendale

1.L'incarico di direzione sanitaria aziendale e' riservato ai medici di qualifica dirigenziale che abbiano svolto per almeno cinque anni attivita' di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione e che abbiano conseguito l'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 7 previsto per l'area di sanita' pubblica. Costituisce titolo preferenziale il possesso della specializzazione in una delle discipline dell'area di sanita' pubblica.

2.Per gli effetti di cui al comma 1, la direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie deve aver comportato la diretta responsabilita' delle risorse umane e strumentali affidate al dirigente.

3.L'attivita' quinquennale di direzione tecnicosanitaria per il conferimento dell'incarico di direzione sanitaria aziendale deve essere stata svolta nei sette anni precedenti il conferimento dell'incarico.

4.L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1 e' effettuato dal direttore generale dell'azienda sanitaria prima del conferimento dell'incarico.

5.I corsi di formazione manageriale si svolgono con le modalita' di cui all'articolo 7. I corsi sono riservati ai medici con una anzianita' di servizio di almeno tre anni nella direzione tecnico- sanitaria in enti e strutture sanitarie, pubbliche o private di media o grande dimensione ovvero ai medici con una anzianita' di servizio di almeno dieci anni.

6.Con decreto del Ministro della sanita', da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono costituiti ed aggiornati gli elenchi dei medici che hanno frequentato, con esito positivo, i corsi di formazione manageriale per la direzione sanitaria aziendale. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400: Art. 17 (Regolamenti). - Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono la abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1-bis, del D.-L. 18 novembre 1996, n. 583 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, in legge 17 gennaio 1997, n. 4: 1-bis. Al fine di realizzare la semplificazione normativa della disciplina sull'accesso al secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario di cui all'art. 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, su proposta del Ministro della sanita', sono emanati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' regolamenti che determinino i requisiti ed i criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale.

Art. 2

Definizioni

Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 4, commi 12 e 13, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 cosi' come sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 concernente: Modificazioni al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. concernente: Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale. Art. 4 (Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri). - 1-11. (Omissis). 12. Nulla e' innovato alla vigente disciplina per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine Mauriziano e gli istituti ed enti che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43, secondo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermo restando che l'apporto dell'attivita' dei suddetti presidi ospedalieri al Servizio sanitario nazionale e' regolamentato con le modalita' previste dal presente articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i requisiti tecnico-organizzativi ed i regolamenti sulla dotazione organica e sull'organizzazione dei predetti presidi sono adeguati, per la parte compatibile ai principi del presente decreto e a quelli di cui all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e sono approvati con decreto del Ministro della sanita'. 13. I rapporti tra l'ospedale Bambino Gesu', appartenente alla Santa Sede, le strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Servizio sanitario nazionale, relativamente all'attivita' assistenziale, sono disciplinati da appositi accordi da stipularsi rispettivamente tra la Santa Sede, il Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Governo italiano.

Capo II Secondo livello dirigenziale

Art. 3

Requisiti e criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale

Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 15, comma 3, del citato D.Lgs. n. 502/1992, e successive modificazioni: Art. 15 (Disciplina della dirigenza del ruolo sanitario). - 1-2. (Omissis). 3. Al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario si accede attraverso concorso pubblico al quale possono partecipare coloro che abbiano conseguito la laurea nel corrispondente profilo professionale, siano iscritti all'albo dei rispettivi ordini ed abbiano conseguito il di- ploma di specializzazione nella disciplina. Il secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario e' conferito quale incarico a coloro che siano in possesso dell'idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione di cui all'art. 17. L'attribuzione dell'incarico viene effettuata, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal direttore generale sulla base del parere di una apposita commissione di esperti. La commissione e' nominata dal direttore generale ed e' composta dal direttore sanitario e da due esperti nella disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno designato dalla regione ed uno designato dal consiglio dei sanitari tra i dirigenti di secondo livello del Servizio sanitario nazionale; in caso di mancata designazione da parte della regione e del consiglio dei santiari entro trenta giorni dalla richiesta, la designazione e' effettuata dal Ministro della sanita' su richiesta dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera. La commissione predispone l'elenco degli idonei previo colloquio e valutazione del curriculum professionale degli interessati. L'incarico che ha durata quinquennale da' titolo a specifico trattamento economico ed e' rinnovabile. Il rinnovo ed il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale previa verifica dell'espletamento dell'incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La verifica e' effettuata da una commissione nominata dal direttore generale e composta dal direttore sanitario e da due esperti scelti tra i dirigenti della disciplina dipendenti dal Servizio sanitario nazionale e appartenenti al secondo livello dirigenziale, di cui uno designato dalla regione e l'altro dal consiglio dei sanitari, entrambi esterni all'unita' sanitaria locale. Il dirigente non confermato nell'incarico e' destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico: contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del primo livello dirigenziale.

Art. 4

Discipline

1.Gli incarichi di secondo livello dirigenziale per i profili professionali del ruolo sanitario possono essere conferiti esclusivamente nelle discipline stabilite con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita' e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Art. 5

R e q u i s i t i

2.La specializzazione e' comunque richiesta per le seguenti disci- pline: anestesia e rianimazione, medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia, neuroradiologia. In luogo della specializzazione in neuroradiologia sono ammesse le specializzazioni in radiologia diagnostica, radiodiagnostica, radiologia e radiologia medica.

3.L'accertamento del possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e' effettuato dalla Commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

4.L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 15, comma 3, del citato D.Lgs. n. 502/1992 si veda nella nota all'art. 3.

Art. 6

Specifica attivita' professionale

2.Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso per l'attribuzione dell'incarico e devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base della attestazione del dirigente di secondo livello responsabile del competente dipartimento o unita' operativa della unita' sanitaria lo- cale o dell'azienda ospedaliera.

3.I decreti ministeriali di cui al comma 1 sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e possono essere aggiornati periodicamente.

4.Il personale dirigente del ruolo sanitario delle unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico degli istituti ed enti di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e degli istituti zooprofilattici sperimentali, collocato fuori ruolo o in aspettativa per l'assolvimento di pubbliche funzioni o per motivi sindacali, puo' essere ammesso, previa domanda e fatti salvi i diritti e le preroga- tive del personale in servizio a svolgere presso l'amministrazione di appartenenza prestazioni lavorative saltuarie, gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione, al fine di acquisire o di evitare di perdere la specifica attivita' professionale indicata al comma 1.

Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 4, commi 12 e 13, del citato D.Lgs. n. 502/1992 si veda nella nota all'art. 3.

Art. 7

Corsi di formazione manageriale

1.L'attestato di formazione manageriale si consegue con la frequenza ed il superamento dei corsi disciplinati dal presente regolamento. L'attestato ha una validita' di sette anni dalla data di rilascio.

2.I corsi sono riservati al personale dirigente del ruolo sanitario delle unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e degli istituti zooprofilattici sperimentali; il personale deve possedere una anzianita' di servizio, alla data del bando, di almeno cinque anni.

3.I corsi sono finalizzati alla formazione manageriale, capacita' gestionale, organizzativa e di direzione, del personale della dirigenza del ruolo sanitario e sono articolati in attivita' didattiche teoriche e pratiche e nella partecipazione attiva a seminari.

4.I contenuti, con particolare riferimento all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento ed ai bilanci, alla gestione delle risorse umane ed all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualita' dei servizi e delle prestazioni, la metodologia delle attivita' didattiche teoriche, pratiche e seminariali di ogni corso nonche' la durata, non inferiore a 100 ore, dei corsi stessi sono fissati con decreto ministeriale, sentito il Consiglio superiore di sanita'. Un numero di ore, non inferiore a 10, di attivita' didattica di ciascun corso e' dedicato alla sanita' pubblica; la relativa attivita' didattica e' svolta a cura dell'Istituto superiore di sanita'.

5.I corsi sono indetti con periodicita' almeno biennale, dal Ministero della sanita', previa programmazione nazionale sulla base delle indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

6.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano previo accordo con il Ministero della sanita' ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, organizzano e attivano i corsi. Con lo stesso accordo l'Istituto superiore di sanita' organizza ed attiva i corsi dell'area di sanita' pubblica.

7.I corsi sono attivati a livello nazionale, interregionale o regionale, in una o piu' sessioni e sedi, a seconda del numero dei candidati al corso e delle capacita' ricettive delle strutture sanitarie ove si svolge l'attivita' didattica.

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