DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1997, n. 479
Entrata in vigore del decreto: 30-1-1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'articolo 3, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, sono emanate norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione del codice della strada;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 luglio 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1997;
Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 3 della legge n. 122/1992, come modificato dalla legge n. 507/1996, e' il seguente: "Art. 3. - 1. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 2, l'impresa deve documentare la sussistenza dei requisiti seguenti: a) (abrogata dalla legge n. 507/1996); b) (abrogata dalla legge n. 507/1996); c) designazione di un responsabile tecnico, anche nella persona del titolare dell'impresa, per ciascuna delle attivita' per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione nell'apposita sezione del registro di cui all'art. 2, in possesso dei requisiti personali e tecnicoprofessionali di cui all'art. 7; d) sede dell'impresa nella provincia cui si riferisce il registro delle imprese esercenti l'attivita' di autoriparazione nel quale viene chiesta l'iscrizione. 2. La perdita di uno o piu' dei requisiti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dal registro di cui all'art. 2". - Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 507/1996, e' il seguente: "1. La dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti per l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione, e' stabilita ed aggiornata con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con cadenza biennale".
Art. 2
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Costa, Ministro dei lavori pubblici
Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 4
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