DECRETO 3 settembre 1997, n. 480

Type Decreto
Publication 1997-09-03
Ultimo aggiornamento 1998-01-15
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 30-1-1998

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'articolo 61 della legge 28 marzo 1968, n. 434, che prevede l'approvazione del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, oggi Ministro per le politiche agricole, delle deliberazioni del Consiglio del collegio nazionale concernenti la determinazione della tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta l'opportunita' di adeguare i compensi a vacazione previsti dalla tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari, approvata con decreto ministeriale 15 maggio 1993, n. 372;

Viste le proposte avanzate dal Consiglio nazionale dei periti agrari nelle sedute del 24 ottobre 1992 e del 5 gennaio 1994;

Visto il parere espresso dal C.I.P.E. nella riunione del 23 aprile 1997;

Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 30 giugno 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 7/09002004/217 del 7 agosto 1997);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1.L'articolo 25 del decreto ministeriale 15 maggio 1993, n. 372, e' sostituito dal seguente: "Art. 25 (Computo delle vacazioni). - 1. La vacazione corrisponde ad un periodo di tempo pari ad un'ora. Le frazioni di ora sono calcolate per intero. 2. Nel calcolo delle vacazioni e' compreso anche il tempo occorrente per recarsi sul luogo e relativo ritorno nonche' il tempo inutilizzato per cause non dipendenti dal professionista. 3. Il numero delle vacazioni giornaliere si intende fissato in otto; le successive vengono compensate con l'aumento del 25%. 4. Il compenso per ogni vacazione e' stabilito nella misura di L. 87.000. Qualora l'incarico venga espletato in una sola vacazione, il compenso e' di L. 103.000. 5. Le vacazioni per collaboratori ed ausiliari sono stabilite in ragione di L. 55.000 ciascuna".

Il Ministro di grazia e giustizia Flick Il Ministro per le politiche agricole Pinto

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1997

Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 274 Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Nota all'art. 1: - L'art. 25 del decreto ministeriale 15 maggio1993, n. 372, era il seguente: "Art. 25. - 1. La vacazione corrisponde ad un periodo di tempo pari ad un'ora. Le frazioni di ora sono calcolate per intero. 2. Nel calcolo delle vacazioni e' compreso anche il tempo occorrente per recarsi sul luogo e relativo ritorno, nonche' il tempo inutilizzato per cause non dipendenti dal professionista. 3. Il numero delle vacazioni giornaliere si intende fissato in otto; le successive vengono compensate con l'aumento del 25%. 4. Il compenso per ogni vacazione e' stabilito nella misura di L. 19.000. Qualora l'incarico venga espletato in una sola vacazione, il compenso e' di L. 32.000. 5. Le vacazioni per collaboratori e ausiliari sono stabilite in ragione di L. 16.000 ciascuna".

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)