DECRETO 14 novembre 1997, n. 485

Type Decreto
Publication 1997-11-14
Ultimo aggiornamento 1998-01-17
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 1/2/1998

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

Visto l'articolo 35 il quale dispone che il Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, disciplina con regolamento l'organizzazione ed il funzionamento dei sistemi di indennizzo, all'adesione ad uno dei quali e' subordinato l'esercizio dei servizi di investimento da parte degli intermediari;

Visto l'articolo 36 il quale prevede che le succursali di imprese di investimento e di banche comunitarie insediate in Italia possono aderire ad uno dei suddetti sistemi di indennizzo, limitatamente all'attivita' svolta in Italia, e che le succursali di imprese di investimento e di banche extra comunitarie insediate in Italia devono aderire ad uno dei suddetti sistemi di indennizzo, limitatamente all'attivita' svolta in Italia, salvo che aderiscano ad un sistema di indennizzo estero equivalente;

Visto l'articolo 62 il quale dispone l'adeguamento del Fondo nazionale di garanzia al regolamento di cui al citato articolo 35;

Considerato che occorre provvedere all'emanazione del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei sistemi di indennizzo;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 3 luglio 1997;

Ritenuto di non accogliere il suggerimento del Consiglio di Stato di escludere in via generale dall'indennizzo tutte le operazioni effettuate per interposta persona, attesa l'esigenza della tutela dei legittimi interessi dei risparmiatori e della corretta realizzazione del mercato interno;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, in data 16 settembre 1997;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

Note alle premesse: - Il testo dell'art. 35 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e' il seguente: "Art. 5. - 1. L'esercizio dei servizi d'investimento e' subordinato all'adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto dal Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob. 2. Il Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi di indennizzo. 3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, detta regole per il coordinamento dell'operativita' dei sistemi d'indennizzo con la procedura di liquidazione coatta amministrativa, nonche' con l'attivita' di vigilanza in generale. 4. I sistemi di indennizzo sono surrogati nei diritti degli investitori fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore. 5. Gli organi della procedura concorsuale verificano e attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivano dall'esercizio dei servizi di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo". - Il testo dell'art. 36 del D.Lgs. n. 415/1996, e' il seguente: "Art. 36. - 1. Le succursali di imprese di investimento e di banche comunitarie insediate in Italia possono aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese d'origine, a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attivita' svolta in Italia. 2. Salvo che aderiscano a un sistema di indennizzo estero equivalente, le succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie insediate in Italia devono aderire a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attivita' svolta in Italia. La Banca d'Italia verifica che la copertura offerta dai sistemi di indennizzo esteri cui aderiscono le succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie operanti in Italia possa considerarsi equivalente a quella offerta dai sistemi di indennizzo riconosciuti". - Il testo dell'art. 62 del D.Lgs. n. 415/1996, e' il seguente: "Art. 62. - 1. Il Fondo istituito ai sensi dell'art. 15, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalita' giuridica di diritto privato ed e' riconosciuto quale sistema di indennizzo ai sensi dell'art. 35. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 35, comma 2, il Fondo adegua la propria organizzazione e il proprio funzionamento al regolamento medesimo. 3. Fino all'adeguamento previsto dal comma 2, il Fondo continua ad operare secondo la disciplina previgente. La medesima disciplina si applica agli interventi dovuti in relazione alle insolvenze per le quali lo stato passivo definitivo sia stato depositato prima dell'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 35, comma 2. 4. Alla data dell'adeguamento previsto dal comma 2, le attivita' e passivita' del Fondo confluiscono in una gestione speciale secondo le modalita' stabilite con regolamento del Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob. Con il medesimo regolamento sono disciplinati: la gestione speciale del patrimonio del Fondo; la copertura degli impegni del Fondo derivanti dalle insolvenze pregresse anche attraverso contribuzioni straordinarie a carico degli aderenti al Fondo alla data dell'adeguamento; la destinazione dell'eventuale attivo residuo". Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 1, comma 5, lettere e) ed f) del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e' il seguente: "5. Si intendono per: ad) (omissis); e) ''impresa di investimento comunitaria'', l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato appartenente all'Unione europea, diverso dall'Italia; f) ''impresa di investimento extracomunitaria'', l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea". - Il testo dell'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e' il seguente: "Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina criteri oggettivi, riferibili all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia. 2. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale ed il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio. 3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto. 4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari. 4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto. 5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106". - Il testo dell'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 415/1996, e' il seguente: "4. Nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario possono prestare i servizi previsti dall'art. 1, comma 3, lettera a), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonche' i servizi previsti dall'art. 1, comma 3, lettera c). La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, individua le norme del presente decreto applicabili in tali ipotesi. Si applicano comunque gli articoli 43 e 44". - Il testo dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 415/1996, e' il seguente: "3. Per ''servizi d'investimento'' si intendono le seguenti attivita', quando hanno per oggetto strumenti finanziari: a) negoziazione per conto proprio; b) negoziazione per conto terzi; c) collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; e) ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione". - Il testo dell'art. 1, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 415/1996, e' il seguente: "4. Per ''servizi accessori'' si intendono i seguenti: a) custodia e amministrazione di strumenti finanziari". - Il testo dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 415/1996, e' il seguente: "4. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica del requisito previsto dal comma 1, lettera h)". - Per maggior chiarezza si riporta il provvedimento della Banca d'Italia del 24 dicembre 1996 che individua la nozione di gruppo: "Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di servizi d'investimento fanno parte del gruppo della SIM i soggetti italiani ed esteri che: a) controllano la SIM; b) sono controllati dalla SIM; c) sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la SIM. Si considerano altresi' appartenenti al gruppo della SIM i soggetti italiani ed esteri che: a) partecipano al capitale della SIM in misura almeno pari al 20% del capitale con diritto di voto; b) sono partecipati dalla SIM in misura almeno pari al 20% del capitale con diritto di voto. Per la verifica di tali condizioni si computano anche le partecipazioni possedute indirettamente, per il tramite di societa' controllate, fiduciarie o per interposta persona".

Art. 2

Riconoscimento dei sistemi di indennizzo

1.Ai fini del riconoscimento dei soggetti giuridici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il rappresentante legale degli stessi presenta istanza al Ministero del tesoro. All'istanza deve essere allegato lo schema degli atti costitutivi nonche' un progetto di regolamento operativo.

2.I sistemi di indennizzo di cui sopra hanno sede legale nel territorio della Repubblica.

3.Con i predetti atti costitutivi si definiscono gli scopi, il numero degli intermediari aderenti ed i relativi obblighi contributivi, i criteri e le modalita' delle contribuzioni prevedendo altresi' la possibilita' di adesione a tutti gli intermediari che ne fanno richiesta.

4.Nella stessa sede devono inoltre essere disciplinati i criteri e le modalita' di intervento per il rimborso dei crediti agli investitori aventi diritto e regolati gli organi rappresentativi, amministrativi e di controllo nonche' il loro funzionamento. Sotto il profilo operativo devono essere statutariamente fissati i principi amministrativi e contabili della gestione lasciando al regolamento operativo l'articolazione particolareggiata delle procedure amministrative interne.

5.Il Ministero del tesoro, valutata la sussistenza delle condizioni prescritte, si pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento della domanda corredata della documentazione necessaria, sentita la Banca d'Italia e la Consob; il Ministero del tesoro puo' richiedere chiarimenti ed elementi, anche documentali, aggiuntivi, dal ricevimento dei quali decorre un nuovo termine di sessanta giorni.

6.Gli intermediari devono pubblicizzare l'adesione al sistema di indennizzo.

7.Il rappresentante legale del sistema di indennizzo comunica al Ministero del tesoro, alla Banca d'Italia ed alla Consob gli intermediari aderenti, indicando i servizi di investimento ed i servizi accessori cui sono autorizzati.

8.Resta salvo quanto disposto dall'articolo 62, comma 1, del decreto.

Art. 3

Intervento del sistema

Art. 4

Crediti ammessi al rimborso

2.Il sistema di indennizzo puo' inoltre prevedere il rimborso dei crediti indicati nel comma 1 vantati dagli investitori nei confronti delle succursali extra comunitarie di banche italiane, di societa' di intermediazione mobiliare e di intermediari finanziari.

4.Sono escluse da qualsiasi indennizzo le operazioni effettuate per interposta persona dai soggetti di cui alle lettere f) e g) del precedente comma 3.

Nata all'art. 4: - I testi degli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale sono di seguito riportati: "Art. 648-bis (Riciclaggio). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale. La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648". "Art. 648-ter (Impegno di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attivita' economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale. La pena e' diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648".

Art. 5

Copertura

1.Il rimborso dei crediti vantati da ciascun investitore e' effettuato per importi corrispondenti fino all'ammontare massimo complessivo di 20.000 ECU. Sono ammessi al rimborso i crediti accertati ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del decreto, iscritti nello stato passivo, al netto di eventuali ripartizioni parziali effettuate dagli organi della procedura concorsuale. La conversione in lire italiane e' effettuata al cambio del giorno in cui e' stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo o e' stata depositata la sentenza di omologazione del concordato preventivo passata in giudicato.

2.Ai fini del rispetto del limite previsto dal comma 1, si sommano, per ciascun investitore, i crediti derivanti da operazioni singole di investimento e la quota di pertinenza dei crediti derivanti da operazioni congiunte di investimento di due o piu' investitori. Nel caso di operazioni congiunte, salvo specifiche disposizioni, i crediti si intendono ripartiti in parti uguali tra gli investitori.

3.Nel caso di un'operazione di investimento congiunta di due o piu' persone nella qualita' di soci di una societa' o di membri di un'associazione, ai fini del calcolo del limite previsto dal comma 1, l'investimento si considera effettuato da un unico investitore.

4.Nessun investitore puo' beneficiare di un indennizzo superiore ai crediti complessivamente vantati. L'indennizzo erogato ai sensi del presente regolamento non e' cumulabile con l'indennizzo erogato ai sensi dell'articolo 96-bis del testo unico bancario. A tal fine, il sistema di indennizzo provvede ad adottare opportune misure di coordinamento con i sistemi di tutela dei depositi bancari previsti dal decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659.

5.Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto, il sistema di indennizzo e' surrogato nei diritti degli investitori nei confronti dell'intermediario nei limiti degli indennizzi erogati. Il sistema notifica all'organo della procedura concorsuale i pagamenti effettuati ed, entro tali limiti, percepisce le somme dei riparti parziali.

Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 96-bis del testo unico bancario, e' il seguente: "Art. 96-bis (Interventi). - 1. I sistemi di garanzia effettuano i rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche autorizzate in Italia. Per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia, che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo nei casi in cui sia intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza. I sistemi di garanzia possono prevedere ulteriori casi e forme di intervento. 2. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti delle succursali comunitarie delle banche italiane; essi possono altresi' prevedere la tutela dei depositanti delle succursali extracomunitarie delle banche italiane. 3. Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonche' agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili. 4. Sono esclusi dalla tutela: a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore; b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, paghero' cambiari ed operazioni in titoli; c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca; d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale; e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali; f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonche' i crediti delle stesse; g) i depositi delle societa' finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre societa' dello stesso gruppo bancario; h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario; i) i depositi anche effettuati per interposta persona, dei soci che detengano almeno il 5 per cento del capitale sociale della banca; l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori. 5. Il limite massimo di rimborso per ciascun depositante non puo' essere inferiore a lire duecento milioni. 6. Sono ammessi al rimborso i crediti, non esclusi ai sensi del comma 4, che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalla sezione III del presente titolo. 7. Il rimborso e' effettuato, sino all'ammontare del controvalore di 20.000 ECU, entro tre mesi dalla data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. Il termine puo' essere prorogato dalla Banca d'Italia, in circostanze eccezionali o in casi speciali, per un periodo complessivo non superiore a nove mesi. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini per il rimborso dell'ammontare residuo dovuto ed aggiorna il limite di 20.000 ECU per adeguarlo alle eventuali modifiche della normativa comunitaria. 8. I sistemi di garanzia subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, nei limiti dei rimborsi effettuati e, entro tali limiti, percepiscono i riparti erogati dalla liquidazione in via prioritaria rispetto ai depositanti destinatari dei rimborsi medesimi".

Art. 6

Modalita' e tempi di rimborso

1.Il sistema di indennizzo indica nel regolamento operativo previsto dall'articolo 2, comma 1, le modalita' ed il termine entro il quale gli investitori ammessi allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa o del fallimento o al concordato preventivo dell'intermediario devono presentare la domanda di rimborso al sistema. Detto termine non puo' essere inferiore a cinque mesi, decorrente dalla data in cui l'investitore ha ricevuto la comunicazione dell'ammissione definitiva del proprio credito allo "stato passivo" o della sentenza di omologazione del concordato preventivo passata in giudicato. La scadenza del termine non puo' essere opposta all'investitore il quale dimostri di essere stato nell'impossibilita' di rispettarlo per causa ad esso non imputabile.

2.Il rimborso e' disposto entro tre mesi dalla scadenza del termine previsto dal comma 1. Nel caso in cui, per circostanze eccezionali, il sistema di indennizzo non sia in grado di rispettare tale termine, esso puo' chiedere una proroga al Ministero del tesoro, il quale si pronuncia sentite la Banca d'Italia e la Consob. La proroga non puo' essere superiore a tre mesi.

Art. 7

Finanziamento e forme di assicurazione

1.Il sistema di indennizzo fissa i criteri e le modalita' della contribuzione straordinaria ed aggiuntiva a carico degli intermediari aderenti, in modo da garantire la capacita' del sistema stesso di far fronte agli obblighi di rimborso nei tempi indicati dall'articolo 6, comma 2.

2.Gli obblighi contributivi possono essere differenziati in relazione a criteri generali ed obiettivi, non discriminatori ed equi.

4.Il sistema di indennizzo puo' stipulare polizze assicurative con imprese di assicurazione a cio' autorizzate sia in ragione del ramo di attivita' sia in ragione dell'entita' dei rischi da assumere. Anche in presenza di tali polizze, il sistema di indennizzo resta comunque direttamente responsabile nei confronti degli aventi diritto ai rimborsi previsti dal presente regolamento.

Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 51 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e' il seguente: "Art. 51. - 1. La Consob iscrive in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 48, comma 2, i mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'art. 16 della direttiva 93/22/CEE. 2. La Consob, previa stipula di accordi con le corrispondenti autorita', puo' riconoscere mercati esteri di strumenti finaziari, diversi da quelli inseriti nella sezione prevista dal comma 1, al fine di estendere l'operativita' sul territorio della Repubblica. 3. Le societa' di gestione che intendano chiedere ad autorita' di Stati extracomunitari il riconoscimento dei mercati da esse gestiti, ne danno comunicazione alla Consob, la quale rilascia il proprio nulla osta previa stipula di accordi con le corrispondenti autorita' estere. 4. La Consob accerta che le informazioni sugli strumenti finanziari e sugli emittenti, le modalita' di formazione dei prezzi, le modalita' di liquidazione dei contratti, le norme di vigilanza sui mercati e sugli intermediari siano equivalenti a quelli della normativa vigente in Italia e comunque in grado di assicurare adeguata tutela degli investitori. 5. Le imprese di investimento e le banche nonche' i soggetti che gestiscono mercati comunicano alla Consob, nei casi e secondo le modalita' da questa stabilite, la realizzazione di collegamenti telematici con i mercati esteri".

Art. 8

Esclusioni

1.Gli intermediari possono essere esclusi dal sistema di indennizzo in caso di inadempimento di eccezionale gravita' agli obblighi derivanti dall'adesione al sistema medesimo. Gli inadempimenti di eccezionale gravita' che danno luogo all'esclusione, nonche' le modalita' di pubblicizzazione dell'avvenuta esclusione sono indicati nello statuto del sistema di indennizzo.

2.Il sistema di indennizzo contesta all'intermediario l'inadempimento informandone le autorita' di vigilanza, e gli concede un termine di dodici mesi per ottemperare agli obblighi rivenienti dall'adesione al sistema. Decorso inutilmente tale termine, il sistema di indennizzo, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, comunica all'intermediario l'esclusione disponendone la pubblicizzazione secondo le modalita' di cui al comma 1.

3.La procedura di esclusione non puo' essere avviata o proseguita nei confronti di banche e di societa' di intermediazione mobiliare sottoposte ad amministrazione straordinaria.

4.In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dall'adesione al sistema di indennizzo da parte di una succursale insediata in Italia di una banca o di un'impresa di investimento comunitarie, il sistema di indennizzo contesta l'inadempimento all'intermediario, informandone le autorita' che hanno rilasciato l'autorizzazione, e gli concede un termine di dodici mesi per ottemperare ai suoi obblighi. Decorso tale termine, il sistema di indennizzo, previo consenso delle autorita' che hanno rilasciato l'autorizzazione, comunica all'intermediario l'esclusione.

5.Sono coperti dal sistema di indennizzo i crediti degli investitori derivanti da operazioni di investimento effettuate fino alla data di pubblicizzazione dell'avvenuta esclusione dell'intermediario dal sistema di indennizzo.

Art. 9

Provvedimenti nei confronti degli esclusi

1.Nel caso in cui inadempiente agli obblighi derivanti dall'adesione al sistema di indennizzo sia una banca italiana, una societa' di intermediazione mobiliare, un intermediario finanziario, un agente di cambio, o una succursale insediata in Italia di una banca o di un'impresa di investimento extra comunitaria, le autorita' che hanno rilasciato l'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento provvedono a revocarla al venir meno dell'adesione dell'intermediario al sistema di indennizzo. Resta ferma la possibilita' di disporre per le banche italiane e le societa' di intermediazione mobiliare, la liquidazione coatta amministrativa. Sono coperti dal sistema di indennizzo i crediti degli investitori derivanti da operazioni di investimento effettuate fino alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 10

Organo di controllo

1.Un membro effettivo ed un membro supplente dell'organo di controllo sono nominati dal Ministro del tesoro. La nomina e' effettuata entro trenta giorni dalla data del riconoscimento.

2.Presidente dell'organo di controllo e' il membro nominato dal Ministro del tesoro.

Art. 11

Modifiche del sistema di indennizzo e revoca del riconoscimento

1.Ogni modifica allo statuto e al regolamento operativo del sistema di indennizzo, comportante modifica delle condizioni e degli atti previsti dall'articolo 2, e' sottoposta alla preventiva approvazione del Ministero del tesoro sentite la Banca d'Italia e la Consob.

2.Il Ministero del tesoro su proposta della Banca d'Italia o della Consob, puo' revocare il riconoscimento del sistema di indennizzo al venir meno di una o piu' delle condizioni previste dall'articolo 2.

Art. 12

Adeguamento del Fondo nazionale di garanzia

1.Il comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia delibera, ai sensi dell'articolo 62, comma 2 del decreto, le modifiche allo statuto necessarie per adeguare l'organizzazione e il funzionamento dello stesso Fondo al presente regolamento. Lo statuto, oltre a quanto previsto dall'articolo 2, deve determinare i diritti e gli obblighi degli intermediari aderenti al Fondo nonche' prevedere un'assemblea costituita dagli aderenti medesimi, un organo amministrativo ed un organo di controllo. Il comitato di gestione delibera anche il regolamento operativo che disciplina gli interventi del Fondo.

2.Lo statuto e il regolamento operativo di cui al comma 1 sono approvati entro sessanta giorni dal Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A partire dalla data di approvazione si producono gli effetti previsti dall'articolo 62, comma 4, del decreto e possono essere riconosciuti altri sistemi di indennizzo.

3.Il presidente del comitato di gestione convoca la prima assemblea degli intermediari aderenti al Fondo entro sei mesi dall'entrata in vigore degli atti di cui al comma 2.

4.Il comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia resta in carica fino alla nomina dei nuovi organi statutari; il collegio sindacale in carica viene integrato con la nomina dei membri supplenti.

5.Alle successive modifiche dello statuto e del regolamento operativo si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

Il Ministro: Ciampi

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1997

Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 201

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