DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1997, n. 490

Type Decreto legislativo
Publication 1997-12-30
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'articolo 1, commi 96 e 97, recante delega al Governo per riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1997; Sentite le rappresentanze del personale; Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate; Considerato che in materia la legge di delega n. 662 del 1996 non ha previsto alcun termine per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari permanenti e che, pertanto, deve applicarsi quanto previsto dai regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Considerato che le competenti commissioni parlamentari permanenti non hanno espresso il proprio parere in merito nei termini previsti o indicati e che, pertanto, il Governo ha facoltà ugualmente di esercitare la delega conferita dalla legge n. 662 del 1996, la cui scadenza è prevista per il giorno 31 dicembre 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 1997; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti e della navigazione, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali; EMANA il seguente decreto legislativo: Articolo 1 (Ambito di applicazione) 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la riduzione delle dotazioni organiche e delle consistenze effettive complessive degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare. 2. Nell'ambito delle dotazioni organiche determinate dall'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono, conseguentemente, adeguate le previsioni normative attinenti al reclutamento, allo stato giuridico ed all'avanzamento degli ufficiali di cui al comma 1 in base ai criteri previsti dal comma 97 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 662 del 1996. 3. Finchè le consistenze effettive dei ruoli non siano contenute entro le dotazioni organiche fissate dal presente decreto, per realizzare le economie previste dall'articolo 1, comma 97, lettera h), della legge n. 662 del 1996, i moduli complessivi di alimentazione dei ruoli non devono superare la misura del 70% dei moduli complessivi previsti per ciascuna Forza Armata dalle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Con apposito decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 97, della predetta legge n. 662 del 1996 viene data attuazione al transito nelle pubbliche amministrazioni degli ufficiali in esubero con venticinque anni di servizio effettivo. 5. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, se non diversamente specificato, con i gradi degli ufficiali dell'Esercito si individuano anche i corrispondenti gradi della Marina e dell'Aeronautica secondo quanto riportato nella tabella "A" allegata al presente decreto. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e 1'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 1, commi 96 e 97, è il seguente: "96. Nel quadro della ristrutturazione dell'organizzazione centrale, territoriale e periferica della Difesa, disciplinata dai decreti legislativi previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, le dotazioni organiche e le consistenze effettive complessive degli ufficiali in servizio permanente dell'esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina militare, escluso il corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sono ridotte del 25 per cento entro otto anni, attraverso la riduzione almeno del 30 per cento della alimentazione dei ruoli. 97. Nell'ambito delle riduzioni di cui al comma 96, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, che dovranno: a) definire per ciascuna Forza armata, in relazione alle esigenze ordinativo-funzionali da soddisfare ed ai livelli gerarchici da assicurare, in rapporto anche alle funzioni da svolgere nell'ambito delle strutture integrate dell'Alleanza atlantica e di altri organismi multinazionali similari, i ruoli normali e speciali anche attraverso revisione dei ruoli esistenti e, ove occorra, mediante la soppressione, esaurimento ovvero istituzione di nuovi ruoli, con determinazione delle relative consistenze organiche; b) apportare le necessarie modificazioni alla normativa vigente al fine di realizzare, in ambito interforze, avanzamenti normalizzati paritetici ed uguali limiti di età per la cessazione dal servizio tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari; c) prolungare opportunamente la permanenza nei singoli gradi in relazione ai più elevati limiti di età, che comunque non possono eccedere i sessantacinque anni; d) aggiornare, in chiave riduttiva, i numeri massimi di cui alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, in relazione a quanto previsto nel comma 96, precisando le cariche da escludere dal collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'art. 7 della medesima legge n. 804 del 1973; e) regolare con norme transitorie il graduale passaggio, in un arco di otto anni, dalla vigente normativa a quella che verrà definita con i decreti legislativi, tenendo conto dei giudizi di idoneità espressi dalle commissioni di avanzamento alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, nonchè disciplinando il transito, senza oneri aggiuntivi, del personale eccedente in altre amministrazioni; f) prevedere la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure relative alla valutazione del personale ai fini dell'avanzamento, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dalla legge 19 maggio 1986, n. 224, mediante l'utilizzazione prevalente di voti numerici quale sintesi valutativa della documentazione caratteristica disponibile, la razionalizzazione del funzionamento dei collegi giudicanti preposti alla valutazione del personale, nonchè procedure di verifica dell'operato delle commissioni di avanzamento in caso di annullamento delle valutazioni; g) aggiornare la normativa relativa alla posizione dell'ausiliaria, limitandone le condizioni di accesso, riducendone la durata che sarà allineata ai limiti di età per la cessazione dal servizio previsti per le differenti categorie del pubblico impiego, ampliandone le cause di esclusione e di cessazione anticipata e ridisciplinandone le modalità di impiego, continuando comunque ad assicurare il versamento delle ritenute contributive ai fini pensionistici per tutta la durata della permanenza in tale posizione; h) realizzare economie nette di spesa, con riferimento agli oneri per gli ufficiali in servizio permanente effettivo previsti ai fini del bilancio triennale 1997-1999, non inferiori, rispettivamente, a lire 60 miliardi nel 1997, lire 84 miliardi nel 1998 e lire 138 miliardi nel 1999". Note all'art. 1, commi 2, 3 e 4: - Il testo dell'art. 1, comma 96, della legge n. 662/1996 è riportato nelle note alle premesse. - Il testo del comma 97 dell'art. 1 della legge n. 662/1996 e riportato nelle note alle premesse. - La lettera h) dell'art. 1, comma 97, della legge 662/1996 è riportata nelle note alle premesse.

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