DECRETO 5 dicembre 1997, n. 494

Type Decreto
Publication 1997-12-05
Ultimo aggiornamento 1998-01-24
State In force
Source Normattiva
articles 4
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 8-2-1998

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;

Visto l'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, che ha soppresso la lettera a) dell'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), facendo venire meno, ai fini delle imposte sui redditi, l'equiparazione dei buoni fruttiferi e certificati di deposito di durata non inferiore a diciotto mesi alle obbligazioni;

Visto l'articolo 6 della legge 26 aprile 1982, n. 181;

Visto, in particolare, l'articolo 11, comma 4-bis, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, introdotto dall'articolo 7, comma 13-bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, di conversione del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, ai sensi del quale devono essere stabilite, con i decreti di cui al comma 4 del citato articolo 11, le modalita' per la rilevazione dei soggetti non residenti che possiedono buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi da banche residenti nel territorio dello Stato;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 febbraio 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-6938 del 3 ottobre 1997);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1.Gli interessi, premi ed altri frutti dei buoni fruttiferi e dei certificati di deposito, emessi da banche iscritte nell'albo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, spettanti a non residenti non sono soggetti ad imposizione limitatamente al periodo di effettivo possesso da parte dei non residenti medesimi, documentato dal deposito di detti titoli presso la banca emittente ovvero presso un'altra banca o una societa' di intermediazione mobiliare residente in Italia ovvero presso una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti. L'attestazione di cui all'articolo 2, comma 1, deve essere richiesta al depositario a cura del soggetto non residente depositante, il quale ha, altresi', l'onere di trasmetterla alla banca che ha emesso i certificati di deposito.

2.Relativamente ai periodi per i quali non risulta documentato il possesso da parte dei soggetti non residenti la banca emittente applica la ritenuta di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sui proventi dei titoli di cui al comma 1.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo del comma 168 dell'art. 3 della legge n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: "168. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi, concernenti la razionalizzazione del regime della ritenuta alla fonte degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) soppressione della ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche e da societa' per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani, nonche' delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati; b) conferma dell'attuale imposizione sostitutiva nella misura del 12,5 per cento sugli interessi, premi ed altri frutti di cui alla lettera a) percepiti da persone fisiche, soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, non esercenti attivita' commerciali e residenti nel territorio dello Stato, nonche' da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto italiano, ivi compresi quelli di cui al comma 2 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, da fondi comuni di investimento mobiliari chiusi di diritto italiano, da fondi comuni di investimento immobiliari di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, e da fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. La predetta imposizione sostitutiva sara' applicata ad opera di intermediari autorizzati; c) adozione di un regime generale di non applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, con esclusione dei soggetti residenti in Stati a regime fiscale privilegiato; d) introduzione di tutte le disposizioni necessarie a consentire il controllo dell'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) a c); e) applicazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) a c) sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli, anche in circolazione, con esclusione degli interessi in corso di maturazione alla data a partire dalla quale esse hanno effetto; f) l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione dovra' avvenire non prima di tre mesi dalla data della loro pubblicazione". - Il testo del comma 11 dell'art. 7 del D.L. n. 323/1996 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 425/1996, recante: "Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica", e' il seguente: "Ai fini della tempestiva definizione delle liquidazioni delle dichiarazioni di successione e dell'appuramento delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto per il recupero degli omessi o insufficienti versamenti della medesima imposta l'amministrazione finanziaria adotta, senza oneri aggiunti a carico dello Stato, le misure necessarie alla riorganizzazione dei servizi in modo da assicurare maggiori entrate nette per gli anni 1996, 1997 e 1998, rispettivamente non inferiori a lire 700 miliardi, a lire 1.600 miliardi e a lire 1.200 miliardi". - Il testo dell'art. 6 della legge n. 181/1982 e' il seguente: "Art. 6. - Gli interessi sui depositi e conti correnti in valuta estera di soggetti non residenti, inclusi i titolari dei conti per emigranti, disciplinati dal decreto ministeriale 12 marzo 1981, corrisposti dalle aziende ed istituti di credito non sono soggetti alla ritenuta di cui al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni, e sono esenti dalle imposte sul reddito". - Il testo vigente dei commi 4 e 4-bis dell'art. 11 del D.Lgs. n. 239/1996 e' il seguente: "4. Con uno o piu' decreti, da emanare entro il 30 giugno 1996, il Ministro delle finanze stabilisce: a) le caratteristiche del modello di attestazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), nonche' le modalita' ed i termini di conservazione della stessa; b) il contenuto e le caratteristiche tecniche di invio delle comunicazioni da effettuare all'Amministrazione finanziaria in via telematica ai sensi degli articoli 7 e 8; c) l'elenco degli Stati di cui all'art. 6, comma 1, con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni". "4-bis. Con i decreti di cui al comma 4 sono stabilite le modalita' per la rilevazione dei soggetti non residenti che possiedono buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi da banche residenti nel territorio dello Stato". - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1998 e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione". Note all'art. 1: - Il testo del comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 e' il seguente: "La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica". - Il testo del comma 2 dell'art. 26 del D.P.R. n. 600/1973 e' il seguente: "L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito devono operare una ritenuta del ventisette per cento con l'obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai depositanti ed ai correntisti. Non sono soggetti alla ritenuta gli interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui depositi e conti delle aziende ed istituti di credito ne' gli interessi corrisposti da aziende e istituti di credito italiano o da filiali italiane di aziende e istituti di credito esteri ad aziende e istituti di credito, con sede all'estero esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato o a filiali estere di aziende ed istituti di credito italiani (20/a)".

Art. 2

2.Il soggetto non residente depositante e' tenuto a comunicare tempestivamente al depositario e all'emittente il venire meno dello status di non residente ovvero l'eventuale trasferimento dei titoli indicati nel comma 1 dell'articolo 1 ad altro soggetto.

Art. 3

1.La fruizione del regime di non imposizione prevista dall'articolo 1, comma 1, e' richiesta dai soggetti non residenti alla banca emittente antecedentemente alla data di scadenza degli interessi, premi ed altri frutti e, comunque, non oltre il decimo giorno precedente a quello di versamento delle ritenute.

Art. 4

1.La banca emittente segnala annualmente all'Amministrazione finanziaria l'ammontare degli interessi, premi ed altri frutti dei buoni fruttiferi e dei certificati di deposito sui quali non e' stata applicata la ritenuta di cui al secondo comma, dell'articolo 26, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3.La dichiarazione prevista nel comma 2 e' presentata nei modi e nei termini previsti per la dichiarazione degli interessi ed altri redditi di capitale che i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Il Ministro: Visco Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1997

Registro n. 2 Finanze, foglio n. 374

Note all'art. 4: - Per il testo del comma 2 dell'art. 26 del D.P.R. n. 600/1973 vedi nota all'art. 1. - Il testo degli articoli 8 e 9 del D.P.R. n. 600/1973 e' il seguente: "Art. 8. - 1. Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati. Il decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo, e dei modelli di dichiarazione di cui all'art. 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati. 2. Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per particolari stampati il Ministro delle finanze puo' stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici dell'amministrazione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente. Il Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori. 3. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullita' e' sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente. 4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullita' e' sanata, se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente. 5. La dichiarazione delle societa' e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esite un organo di controllo, deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione e' valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 53. 6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica da parte delle societa' menzionate nel comma 1 dell'art. 12, ovvero per il tramite dei soggetti incaricati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare". "Art. 9. - 1. Le persone fisiche e le societa' o le associazioni di cui all'art. 6 devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, tra il 1 maggio e il 30 giugno di ciascun anno. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro il 30 settembre di ciascun anno, rispettando i termini e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'art. 8. 2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio non e' stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro due mesi dall'approvazione del bilancio o del rendiconto o dalla scadenza del termine stabilito per l'approvazione, rispettando i termini e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'art. 8. Qualora il termine di due mesi scada anteriormente al 1 giugno la trasmissione in via telematica deve essere effettuata nel mese di giugno. 3. Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro sette mesi dalla fine del periodo d'imposta, rispettando i termini e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'art. 8. 4. I sostituti d'imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale devono presentare la dichiarazione tra il 1 e il 30 aprile di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente ovvero per gli utili di cui all'art. 27, dei quali e' stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro il 31 maggio, rispettando i termini e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'art. 8. 5. Per gli interessi, i premi e gli altri frutti soggetti alla ritenuta di cui ai primi tre commi dell'art. 26 e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, e dell'art. 7, commi 1 e 2 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nonche' per i premi e per le vincite di cui all'art. 30, la dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri. 6. Le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza del termine sono valide, salvo il disposto del sesto comma dell'art. 46. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta. 7. La dichiarazione, diversa da quella di cui al comma 4, puo' essere integrata, salvo il disposto del quinto comma dell'art. 54, per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione da redigere e presentare secondo le modalita' stabilite dagli articoli 8 e 12, entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo d'imposta successivo, sempreche' non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'art. 32".

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)