DECRETO 28 novembre 1997, n. 500

Type Decreto
Publication 1997-11-28
Ultimo aggiornamento 1998-01-27
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 11-2-1998

IL MINISTRO DEL TESORO

di concerto con

IL MINISTRO

DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 maggio 1990, n. 101, recante: "Norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero", e in paticolare l'articolo 4, comma 1, periodo primo, che prevede che con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sono stabilite le modalita', le condizioni e l'importo massimo dei crediti agevolati che il Mediocredito centrale e' autorizzato a concedere per il parziale finanziamento della quota di capitale di rischio degli operatori italiani nelle societa' e imprese miste all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a.;

Visto l'articolo 4, comma 1, periodi secondo e terzo, della citata legge n. 100/1990, che prevedono che il tasso di interesse di tali crediti agevolati in ogni caso e' stabilito in misura pari al 50% di quello di riferimento determinato per il credito agevolato industriale ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento, e che i relativi oneri sono a carico del fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 100/1990, che prevede che in caso di mancato conferimento anche parziale della prevista quota di capitale di rischio nella societa' o impresa mista si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

Visti i decreti del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per il commercio estero del 29 aprile 1992, del 30 maggio 1995 e del 24 ottobre 1995, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana rispettivamente il 4 novembre 1992, n. 260, il 6 giugno 1995, n. 130, ed il 28 ottobre 1995, n. 253, emanati in attuazione dell'articolo 4, comma 1, periodo primo della citata legge n. 100/1990;

Vista la legge 12 agosto 1993, n. 312, concernente: "Abolizione del "fixing" delle valute e definizione di un cambio alternativo di riferimento";

Vista la legge 26 novembre 1993, n. 489, che ha disposto, fra l'altro, la trasformazione in societa' per azioni dell'ente creditizio pubblico "Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale)";

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, ed in particolare l'articolo 3, relativo al controllo preventivo di legittimita' sugli atti non aventi forza di legge;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma del comma 3 dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, con nota in data 22 aprile 1997;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1.Il Mediocredito centrale S.p.a. puo' concedere crediti agevolati in lire alle imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle societa' o imprese miste all'estero partecipate dalla Societa' italiana per le imprese miste all'estero S.p.a. (SIMEST).

2.L'agevolazione di cui al precedente comma 1 puo' essere concessa sia per finanziare l'acquisizione di quote in societa' o imprese miste all'estero non ancora costituite, sia per finanziare l'acquisizione di quote in societa' o imprese miste all'estero gia' costituite. In quest'ultima ipotesi la quota eventualmente detenuta in precedenza dalla stessa impresa richiedente, deve risultare interamente versata.

3.L'agevolazione finanziaria di cui al precedente comma 1 puo' essere concessa ai finanziamenti concernenti operazioni per le quali la quota di capitale di rischio non e' acquisita dall'impresa italiana prima della data della delibera di partecipazione della Simest nella societa' o impresa mista all'estero. L'operatore italiano puo' presentare domanda di finanziamento agevolato al Mediocredito centrale S.p.a. anche prima della predetta delibera della SIMEST e comunque non oltre tre mesi dalla data della stessa.

4.L'agevolazione finanziaria di cui al precedente comma 1 non puo' cumularsi con le analoghe provvidenze disposte da altre leggi vigenti in materia. Tale agevolazione puo' invece sussistere anche in presenza di interventi finanziari resi disponibili da organismi internazionali operanti nel settore della promozione degli investimenti all'estero e concessi sia direttamente alle imprese italiane sia per il tramite del Mediocredito centrale S.p.a.

5.Sono accolte con priorita' le domande di finanziamento avanzate dalle piccole e medie imprese.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, ha istituito un fondo gestito dal Mediocredito centrale per conto del Ministero del tesoro, al quale fanno carico anche gli oneri derivanti dal pagamento del contributo in conto interessi relativi ai crediti agevolati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 100/1990. - Il testo dell'art. 7 del D.-L. 28 maggio 1981, n. 251, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1981, n. 147, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 (Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1981, n. 206), e' il seguente: "Art. 7. - In caso di mancata realizzazione dell'intero programma, l'impresa e' tenuta alla restituzione del finanziamento erogato, con gli interessi al tasso fisso di riferimento. Qualora la mancata realizzazione dell'intero programma dipenda da causa non imputabile all'imprenditore, la restituzione del finanziamento erogato, con gli interessi pari al minimo previsto per il finanziamento dei crediti all'esportazione ai sensi dell'art. 18 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' limitata alle spese che non risultino giustificate da idonea documentazione. Per il recupero delle somme di cui al presente articolo, il Mediocredito centrale e' autorizzato ad avvalersi della procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639". - La legge 26 novembre 1993, n. 489, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1993, n. 284. - La legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nella materia di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

1.L'importo massimo finanziabile dei crediti agevolati - ferma restando la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato - e' fissato in misura non superiore al controvalore in lire del 70% della quota prevista di partecipazione dell'impresa italiana nell'impresa mista, al tasso di cambio rilevato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, quindici giorni lavorativi prima della data di accoglimento della domanda di finanziamento o, in caso di valute non ricomprese nell'elenco di cui al medesimo articolo 2, comma 1, al tasso di cambio indicativo vigente quindici giorni lavorativi prima della data di accoglimento della domanda di finanziamento rilevato dall'Ufficio italiano dei cambi sulla base della quotazione del dollaro statunitense.

Nota all'art. 2: - La legge 12 agosto 1993, n. 312, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1993, n. 195.

Art. 3

1.Sulla base di quanto convenzionalmente stabilito fra le parti nel contratto di finanziamento, l'erogazione del credito e' effettuata in lire a fronte di idonea documentazioine comprovante sia la persistenza della partecipazione della SIMEST al capitale sociale della societa' o impresa mista all'estero, sia gli avvenuti versamenti della quota di capitale dell'impresa mista da parte dell'impresa richiedente.

2.L'erogazione del credito agevolato e' effettuata altresi' a fronte delle garanzie ritenute idonee a giudizio del Mediocredito centrale S.p.a. L'agevolazione e' costituita dagli oneri finanziari che il Mediocredito centrale S.p.a., in attuazione di quanto previsto al successivo articolo 6 del presente decreto, addebita al fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.

3.In deroga a quanto disposto nel precedente comma 1, puo' essere concessa una anticipazione fino al 25% dell'importo massimo previsto del finanziamento a fronte di garanzie bancarie o altra forma di garanzia ritenuta idonea dallo stesso Mediocredito centrale S.p.a. previa delibera di acquisizione della partecipazione da parte della SIMEST nella societa' o impresa mista. Entro un anno dalla erogazione dell'anticipazione l'impresa beneficiaria provvede ad effettuare versamenti tali da giustificare l'anticipazione stessa ed a documentare l'avvenuta acquisizione, entro tale termine, da parte della SIMEST della prevista quota di capitale sociale della societa' o dell'impresa mista all'estero.

4.L'anticipazione e' scomputata dalle prime erogazioni previste dal contratto di finanziamento fino a concorrenza della medesima.

5.Il controvalore in lire delle quote acquisite e' determinato sulla base del tasso di cambio rilevato ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 312/1993 alla datadei singoli apporti o pagamenti. In caso di valute non quotate, il controvalore in lire e' dato dai tassi di cambio indicativi rilevati periodicamente dall'Ufficio italiano dei cambi sulla base della quotazione del dollaro statunitense.

6.Il Mediocredito centrale S.p.a. in caso di acquisizione di quote con regolamento di natura non finanziaria, valuta la congruita' dell'apporto di capitale sulla base di documentazione ritenuta idonea dallo stesso Mediocredito centrale S.p.a.

Art. 4

1.La durata dei crediti agevolati non puo' eccedere gli otto anni a partire dalla prima erogazione, compreso un periodo massimo di utilizzo e preammortamento di tre anni, durante il quale sono dovuti i soli interessi nella misura stabilita al successivo articolo 5.

Art. 5

1.Il tasso di interesse agevolato e' pari, per tutta la durata del finanziamento, al 50% del tasso di riferimento determinato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, per il credito agevolato al settore industriale, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento.

Art. 6

1.In caso di mancato apporto o pagamento dell'intera quota di partecipazione per cause imputabili all'impresa, la quota dell'agevolazione eventualmene erogata e' restituita immediatamente con applicazione degli interessi al tasso di riferimento di cui al precedente articolo 5.

2.In caso di apporto o pagamento parziale della partecipazione per cause imputabili all'impresa, quest'ultima puo' ottenere il consolidamento del finanziamento a tasso di interesse agevolato nei limiti della quota apportata o pagata ed idoneamente documentata, se considerata comunque valida ai fini del funzionamento dell'impresa mista e se persiste la partecipazione della SIMEST al capitale di rischio della stessa societa' o impresa mista all'estero. In ogni caso la quota dell'agevolazione eventualmente erogata e non coperta da idonea documentazione e' restituita immediatamente con applicazione degli interessi al tasso di riferimento di cui al precedente articolo 5.

3.Le modalita' di restituzione della quota dell'agevolazione erogata e non coperta da idonea documentazione di spesa ed il consolidamento del finanziamento, nei limiti della quota conferita idoneamente documentata, sono disciplinate dal contratto di finanziamento.

4.Per il recupero delle somme relative ai finaziamenti di cui al presente decreto il Mediocredito centrale S.p.a. e' autorizzato ad avvalersi delle procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

5.Gli oneri finanziari sostenuti ai sensi del presente decreto e risultanti dalla differenza fra il tasso di riferimento di cui al precedente articolo 5 in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento ed il tasso agevolato a carico dell'impresa beneficiaria, sono addebitati al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nei limiti delle effettive disponibilita' finanziarie destinate a tale attivita'.

6.La determinazione delle commissioni da riconoscere al Mediocredito centrale S.p.a. a titolo di rimborso per l'attivita' di gestione dell'agevolazione di cui all'articolo 4 della legge n. 100/1990 e' disciplinata dalla convenzione fra il Ministero del tesoro e lo stesso Mediocredito centrale S.p.a. stipulata ai sensi della legge 26 novembre 1993, n. 489.

Art. 7

1.Ai finanziamenti concernenti operazioni per le quali prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 30 maggio 1995 e' gia' intervenuta la deliberazione positiva della SIMEST ed e' gia' pervenuta al Mediocredito centrale S.p.a. la relativa domanda di intervento agevolativo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 29 aprile 1992 richiamato nelle premesse del presente decreto.

Il Ministro del tesoro Ciampi Il Ministro del commercio con l'estero Fantozzi

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1998

Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 30

Nota all'art. 7: - Il D.M. 30 maggio 1995 e' entrato in vigore il 21 giugno 1995: quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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