DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 1997, n. 502

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 1997-12-12
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 13-2-1998

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato e integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Visto l'articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso nella seduta del 19 dicembre 1996;

Udito il parere dell'adunanza generale del Consiglio di Stato emesso in data 20 marzo 1997;

Sulla proposta del Ministro della sanita' di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Domanda di inquadramento

1.A far data dalla pubblicazione del presente regolamento ed entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato e integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, individuano le aree di attivita' che richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego, i medici interessati in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 8, comma 1-bis, ciascuno per l'attivita' nell'ambito della quale e' in atto titolare in via esclusiva o preminente di incarico a tempo indeterminato di guardia medica e di medicina dei servizi rispettivamente disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 1991, n. 41, e dal decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1992, n. 218, presentano apposita domanda di inquadramento in soprannumero nel primo livello dirigenziale del ruolo medico del Servizio sanitario nazionale.

2.I medici interessati devono essere titolari di rapporto convenzionale con le unita' sanitarie locali della regione che ha emanato i provvedimenti di cui al comma 1.

3.Il servizio prestato nell'ambito dei due diversi rapporti di lavoro previsti dal comma 1, non svolti contemporaneamente, e' cumulabile ed e' valutato complessivamente ai fini del requisito minimo di cinque anni di anzianita', purche' nei cinque anni vi sia stato continuativamente rapporto di incarico a tempo indeterminato di guardia medica o di medicina dei servizi.

4.La domanda, completa della documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli da valere ai fini del giudizio di idoneita' di cui all'articolo 4, e' presentata alla competente autorita' regionale.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 20 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 8, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (vedi testo aggiornato D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1994) e' il seguente: "1-bis. Le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano, ad esaurimento, nell'ambito del numero delle ore di incarico svolte alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici addetti alla stessa data alle attivita' di guardia medica e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Entro il triennio indicato al comma 7 le regioni possono inoltre individuare aree di attivita' della guardia medica e della medicina dei servizi che, ai fini del miglioramento del servizio, richiedano l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini i medici addetti a tali attivita' che al 31 dicembre 1992 risultavano titolari di incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, sono inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneita', nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita' di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modalita' per lo svolgimento dei giudizi di idoneita'". - L'art. 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' il seguente: "4. I giudizi di idoneita' di cui agli articoli 8, commi 1-bis e 8, e 18, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' quelli di cui all'art. 26, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si svolgono a partire dal 1 settembre 1995". - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Note all'art. 1: - Per l'art. 8, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, vedi note alle premesse. - Il D.P.R. n. 41 del 25 gennaio 1991 reca: "Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica ed emergenza territoriale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833". - Il D.P.R. n. 218 del 14 febbraio 1992 reca: "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attivita' della medicina dei servizi, sottoscritto in data 31 gennaio 1991 e perfezionato in data 9 gennaio 1992".

Art. 2

Commissione

1.Presso ciascuna regione e' costituita una commissione per la formulazione del giudizio di idoneita', di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato e integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, composta da un dirigente medico della regione che la presiede, da un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanita', dal Presidente dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia comprendente il capoluogo di regione o suo delegato e da due medici dirigenti di secondo livello dell'area di attivita' individuata designati dalla regione.

2.Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario regionale.

Nota all'art. 2: - Per l'art. 8, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, vedi note alle premesse.

Art. 3

Termini per la formulazione dei giudizi di idoneita'

1.La commissione formula i propri giudizi entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 1.

Art. 4

Valutazione del colloquio e dei titoli

1.Il giudizio di idoneita' e' formulato a seguito della valutazione dei titoli di carriera, dei titoli di studio, della anzianita' di servizio, del curriculum formativo e del superamento di un colloquio che, oltre ai contenuti di conoscenza della organizzazione del Servizio sanitario nazionale abbia anche chiari contenuti professionali finalizzati ad accertare il livello di professionalita' dell'interessato.

3.Per le valutazioni dei titoli di cui alle lettere f) e g) si applicano i criteri di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982.

4.La valutazione dei titoli di cui al comma 2 avviene prima della effettuazione del colloquio di cui al comma 1.

Note all'art. 4: - Per i decreti del Presidente della Repubblica n. 41/1991 e n. 218/1992 vedi note all'art. 1. - Il decreto ministeriale del 30 gennaio 1982 reca: "Normativa concorsuale del personale delle unita' sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761". In particolare l'art. 10 e' il seguente: "Art. 10. - Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli si effettua prima dell'espletamento della prova scritta. La valutazione dei titoli dei singoli concorrenti ha luogo prima dell'inizio della correzione degli elaborati scritti, limitatamente ai candidati che hanno sostenuto la relativa prova. Per la valutazione dei titoli di carriera, la commissione deve attenersi ai seguenti principi: i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili; le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni; nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi, non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale ''medici''. In caso di servizi contemporanei e' valutato quello piu' favorevole al candidato. La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalita' della produzione scientifica, alla continuita' ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di piu' autori. La commissione deve, peraltro, dare accurata ponderazione ai seguenti parametri: data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici gia' valutati in altra categoria di punteggi; che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e di casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalita'. Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attivita' professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli gia' valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi idoneita' e tirocinii non valutabili in norme specifiche. In tale categoria rientrano le attivita' di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonche' gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Non sono valutabili le idoneita' in concorsi relativi alla medesima posizione funzionale oggetto del concorso o in posizioni funzionali inferiori. Il punteggio globale attribuito dalla commissione deve essere adeguatamente motivato, con relazione dettagliata, con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La relazione dettagliata deve essere inserita, integralmente, nel verbale dei lavori della commissione".

Art. 5

Norme di rinvio

1.Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1994, n. 185.

Note all'art. 5: - Per il D.M. del 30 gennaio 1982 vedi note all'art. 4. - Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, concerne: "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi".

Art. 6

Disposizioni amministrative e varie

1.Ultimate le operazioni della commissione, il segretario trasmette i verbali dei lavori alla presidenza della giunta regionale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

2.Spetta ai componenti le commissioni per la formulazione dei giudizi di idoneita' il compenso nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti in materia di pubblici concorsi.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi Il Ministro della sanita' Bindi

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi Il Ministro per la funzione pubblica Bassanini

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1998

Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 38

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