LEGGE 19 gennaio 1998, n. 8
Entrata in vigore della legge: 4-2-1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli emendamenti alla convenzione sull'Organizzazione europea delle telecomunicazioni via satellite (EUTELSAT), adottati dall'Assemblea delle Parti nel corso della XXI riunione, tenutasi a Parigi il 13 febbraio 1997.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XIX della convenzione base.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Flick
Amendements
AMENDEMENTS DE LA CONVENTION PORTANT CREATION DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DE TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITE (EUTELSAT) Parte di provvedimento in formato grafico
Emendamenti
TRADUZIONE NON UFFICIALE EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE SULL'ORGANIZZAZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI VIA SATELLITE (EUTELSAT) Articolo II: (Costituzione) Sostituire al paragrafo b), un nuovo paragrafo b) cosi' formulato: "Ciascuna Parte designa una o piu' entita', sottoposte alla sua giurisdizione, a firmare l'Accordo operativo, a meno che quest'ultimo non venga firmato dalla Parte stessa. Ciascuna Parte garantisce che ogni entita' da essa designata e' autorizzata ad utilizzare servizi di telecomunicazione e che e' intenzionata ad utilizzare il settore spaziale di EUTELSAT e ad appoggiare le attivita' di EUTELSAT". Articolo X e XI (Consiglio dei Firmatari - Composizione, procedure) Articolo X: "a) Il Consiglio dei Firmatari e' composto da Consiglieri, ciascuno dei quali rappresentante almeno un Firmatario la cui quota di investimenti non sia inferiore allo 0,1 per cento del totale delle quote di investimento". "b) Un Firmatario, che sia o meno consigliere' puo' farsi rappresentare da un altro Firmatario avente qualita' di Consigliere, ma nessun Consigliere puo' rappresentare piu' di quattro altri Firmatari." Articolo XI: Sostituire al paragrafo f), un nuovo paragrafo f) cosi' formulato: "Ad ogni riunione del Consiglio dei Firmatari, il quorum e' costituito dalla maggioranza semplice di tutti Consiglieri (come definiti al paragrafo a) dell'Articolo X) aventi diritto di voto, a condizione che detta maggioranza disponga di almeno due terzi del totale dei voti ponderati di tutti i Consiglieri aventi diritto di voto, oppure di tutti i Consiglieri che rappresentano il numero totale meno tre, dei Consiglieri aventi diritto di voto, a prescindere dalla totalita' dei voti ponderati a disposizione di questi ultimi." Il primo capoverso del paragrafo g) i) diviene: "- o con voto positivo dei Consiglieri che rappresentano almeno quattro Firmatari aventi almeno due terzi del totale dei voti ponderati di tutti i Firmatari aventi diritto a che vengono presi in considerazione i loro voti ponderati". Articolo XVI (Altri settori spaziali) Sopprimere questo articolo Articolo XVIII (Recessi e sospensioni) Di conseguenza, si propone di apportare le seguenti modifiche: "a) iii) La decisione di recesso di un Firmatario deve essere notificata per iscritto al Direttore Generale dalla Parte che ha designato tale Firmatario; la notifica comporta l'accettazione della Parte riguardo alla decisione di recesso del Firmatario. Quando un Firmatario recede da EUTELSAT, alla data del recesso la Parte che aveva designato quel Firmatario, qualora non rimangano altri Firmatari da essa designati recede da EUTELSAT o assume essa stessa la funzione di Firmatario, a meno che e fino a quando non designi un nuovo Firmatario. b) ii) B) Il Consiglio dei Firmatari, dopo aver esaminato le osservazioni presentate dal Firmatario o dalla Parte che ha designato tale Firmatario, puo' decidere che il Firmatario sia considerato come ritirato da EUTELSAT e che alla data di detta decisione l'Accordo operativo cessa di essere in vigore nei confronti dello stesso. Quando un Firmatario e' considerato come ritirato da EUTELSAT, alla data del recesso la Parte che lo aveva designato qualora non rimangano altri Firmatari da essa designati, recede da EUTELSAT oppure assume essa stessa la funziono di Firmatario, a meno che e fino a quando non designi un nuovo Firmatario. b) iii) B) Se, entro tre mesi dalla sospensione, non sono state versate tutte le somme dovute, il Consiglio dei Firmatari dopo aver esaminato ogni osservazione presentata dal Firmatario o dalla Parte che ha designato tale Firmatario, puo' decidere che tale Firmatario sia considerato come ritirato da EUTELSAT e che, alla data di detta decisione, l'Accordo operativo cessa di essere in vigore nei confronti dello stesso. Quando un Firmatario e' considerato come ritirato da EUTELSAT, alla data del recesso, la Parte che lo aveva designato qualora non rimangano altri Firmatari da essa designati recede da EUTELSAT oppure assume essa stessa la funzione di Firmatario, a meno che e fino a quando non designi un nuovo Firmatario. c) Se, per qualunque motivo, una Parte desidera sostituirsi ad un Firmatario che ha designato, oppure sostituire tale Firmatario con un nuovo Firmatario, essa deve notificare per iscritto la sua decisione al Depositario; la Convenzione e l'Accordo operativo entreranno in vigore per il nuovo Firmatario e cesseranno di esserlo per il Firmatario precedente dal momento in cui il nuovo Firmatario si assume tutti gli obblighi in sospeso del Firmatario precedente e firma l'Accordo operativo".
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