LEGGE 19 gennaio 1998, n. 9

Type Legge
Publication 1998-01-19
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 4-2-1998

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli emendamenti all'accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite (INTELSAT) ai fini dell'applicazione delle intese sui firmatari multipli, adottati a Copenaghen il 31 agosto 1995.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XVII dell'accordo INTELSAT.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Dini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Flick

Amendment

AMENDMENT OF THE AGREEMENT RELATING TO THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS SATELLITE ORGANIZATION INTELSAT TO IMPLEMENT MULTIPLE SIGNATORY ARRANGEMENTS Parte di provvedimento in formato grafico

Emendamento

TRADUZIONE NON UFFICIALE EMENDAMENTO DELL'ACCORDO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DI TELECOMUNICAZIONI VIA SATALLITE "INTELSAT" AI FINI DELL'APPLICAZIOHE DELL'ACCORDO CON FIRMATARI MULTIPLI. I seguenti paragrafi o capoversi dovranno essere sostituiti o aggiunti a ciascuno degli Articoli dell'Accordo come indicato di seguito Articolo I (Definizioni) (g) il termine "Firmatario" indica una Parte o un ente di telecomunicazioni designato da una Parte che ha firmato l'Accordo operativo e per i quali detto Accordo e' entrato in vigore o e' applicato a titolo provvisorio; Articolo II (Istituzione di INTELSAT) (b) Ogni Stato Parte firmera', oppure designera' uno o piu enti di telecomunicazione pubblici o privati a firmare l'Accordo Operativo che sara' concluso in conformita' alle disposizioni del presente Accordo e che sara' aperto alla firma contestualmente al presente Accordo. Le relazioni tra ogni ente di telecomunicazione agente in qualita' di firmatario, e la Parte che lo ha designato, sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile. Articolo VIII (Riunione dei Firmatari) (e) Per ogni sessione della Riunione dei Firmatari, il quorum e' costituito dai rappresentanti di una maggioranza di Firmatari. Ogni Firmatario dispone di un voto. Ogni decisione su questioni di merito e' adottata con un voto a favore emesso da almeno due terzi dei Firmatari i cui rappresentanti sono presenti e votanti. Ogni decisione su una questione di procedura e' adottata con un voto a favore emesso da una maggioranza semplice dei Firmatari i cui rappresentanti sono presenti e votanti. Ogni controversia sul fatto di sapere se una determinata questione e' procedurale o di merito sara' decisa con un voto emesso da una maggioranza semplice dei Firmatari i cui rappresentanti sono presenti e votanti. Ai fini della determinazione delle maggioranze e del voto, tutti i Firmatari designati da una stessa Parte saranno considerati congiuntamente come un unico Firmatario. Articolo IX. (Consiglio dei Governatori: composizione e voto) (a) (iv) Nonostante le precedenti disposizioni non puo' esservi piu' di un Governatore a rappresentare uno o piu' Firmatari designati da una stessa Parte. Articolo XVI (Recesso) (d) Il recesso di una Parte agente in tale qualita', comporta il recesso contestuale di tutti i Firmatari designati dalla Parte, o della Parte in qualita' di Firmataria, a seconda dei casi, ed il presente Accordo nonche' l'Accordo Operativo cesseranno di essere in vigore per ogni Firmatario alla data in cui il presente Accordo cessa di essere in vigore per la Parte che lo ha designato. (e) In tutti i casi di recesso di un Firmatario D'INTELSAT, la Parte che ha designato il Firmatario assume qualita' di Firmatario oppure designa un altro Firmatario la cui designazione avra' effetto alla data di tale recesso, oppure, qualora non vi sia altro Firmatario designato da detta Parte, recede da INTELSAT. (f) Se per qualsiasi ragione, una Parte desidera sostituirsi ad uno o piu' dei suoi Firmatari designati o rimpiazzare un Firmatario precedentemente designato da un altro Firmatario, essa notifichera' per iscritto la sua decisione al Depositario; il presente Accordo e l 'Accordo Operativo entrano in vigore per il nuovo Firmatario e cessano di esserlo nei confronti del Firmatario precedente non appena il nuovo Firmatario si sara' assunto tutti gli obblighi in sospeso del Firmatario precedente ed avra' firmato l'Accordo Operativo. (g) Non appena il Depositario o l'organo esecutivo, a seconda dei casi, riceve la notifica di una decisione di recesso in conformita' alle disposizioni del capoverso 1 del paragrafo a) del presente articolo, la Parte che notifica ed i Firmatari che ha designato, o il Firmatario per conto del quale la notifica e' data, a seconda dei casi, cessano di avere qualsiasi diritto di rappresentanza e di voto in seno a qualsiasi organo di INTELSAT e non acquisiscono alcun obbligo o responsabilita' dopo il ricevimento della notifica, fermo restando l'obbligo per qualsiasi Firmatario - a meno che il Consiglio dei Governatori non decida diversamente in conformita' alle disposizioni del paragrafo d dell'articolo 21 dell'Accordo Operativo - di versare la propria quota di contributi in capitale necessari per far fronte sia agli impegni contrattuali espressamente autorizzati prima del ricevimento della notifica sia alle responsabilita' derivanti da atti o omissioni precedenti a tale ricevimento. (k) Se l'Assemblea delle Parti decide, ai sensi del capoverso i del paragrafo b) del presente articolo, che una Parte e' considerata receduta da INTELSAT, tale Parte nella sua qualita' di Firmatario o i Firmatari da essa designati, a seconda dei casi, non si assumono alcun obbligo o responsabilita' dopo tale decisione, fermo restando l'obbligo per la Parte in qualita' di Firmataria, o per ciascuno dei Firmatari da essa designati, a seconda dei casi, di versare - a meno che il Consiglio dei Governatori non decida diversamente in conformita' alle disposizioni del paragrafo d dell'articolo 21 dell'Accordo operativo - la propria quota di contributi in capitale necessari per far fronte sia agli impegni contrattuali espressamente autorizzati prima di tale decisione, sia alle responsabilita' derivanti da atti o omissioni precedenti a tale decisione. (n) Nessuna Parte, o Firmatario dalla stessa designato, e' tenuta a recedere da INTELSAT in conseguenza diretta di qualunque modifica dello statuto di tale Parte riguardo all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni. CERTIFICO CHE quanto sopra e' una copia autentica dell'emendamento dell'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite "INTELSAT" ai fini dell'applicazione dell'Accordo con firmatari multipli approvato dalla ventesima Assemblea delle Parti a Copenhagen, Danimarca, 31 Agosto 1995, in lingua francese, inglese e spagnola. IN FEDE DI CHE IO SOTTOSCRITTO WARREN CRISTOPHER, Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, ho disposto che il sigillo del Dipartimento di Stato sia apposto ed il mio nome autenticato dall'Ufficiale di Certificazione di tale Dipartimento, nella citta' di Washington, Distretto di Columbia, il 13 Settembre 1995. Segretario di Stato Ufficiale di Certificazione Dipartimento di Stato

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