LEGGE 19 gennaio 1998, n. 10
Entrata in vigore della legge: 5-2-1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 31 della convenzione stessa.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 51 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Flick
Convention
CONVENTION SUR LA SURETE NUCLEAIRE Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
Traduzione non ufficiale CONVENZIONE SULLA SICUREZZA NUCLEARE PREAMBOLO LE PARTI CONTRAENTI i) consapevoli dell'importanza per la Comunita' internazionale di assicurarsi che l'uso dell'energia nucleare sia sicuro, ben regolamentato e corretto da un punto di vista ambientale; ii) ribadendo la necessita' di continuare a dare impulso ad un elevato livello di sicurezza nucleare nel mondo intero; iii) ribadendo che la responsabilita' della sicurezza nucleare spetta allo Stato nella cui giurisdizione ricade un impianto nucleare; iv) desiderando dare impulso ad una efficace cultura della sicurezza nucleare; v) consapevoli che gli incidenti negli impianti nucleari potrebbero avere conseguenze transfrontaliere; vi) tenendo conto della Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari (1979), della Convenzione sulla pronta notifica di un incidente nucleare (1986) e della Convenzione sull'assistenza in casi di incidenze nucleare e di emergenza radiologica (1986); vii) considerando che la presente Convenzione comporta l'impegno di applicare principi fondamentali di sicurezza per gli impianti nucleari piuttosto che norme di sicurezza dettagliate e che, in materia di sicurezza, esistono linee-guida definite a livello internazionale che vengono periodicamente riviste e che possono dunque fornire indicazioni sui mezzi piu' aggiornati per ottenere un elevato livello di sicurezza; viii) considerando che la presente Convenzione comporta l'impegno di applicare principi fondamentali di sicurezza per gli impianti nucleari piuttosto che norme di sicurezza dettagliate e periodicamente riviste e che possono dunque fornire indicazioni sui mezzi piu' aggiornati per ottenere un elevato livello di sicurezza; ix) affermando la necessita' di intraprendere rapidamente l'elaborazione di una convenzione internazionale sulla sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi, non appena il processo in corso per sviluppare i principi fondamentali per la sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi avra' prodotto un ampio accordo internazionale; x) riconoscendo l'utilita' di proseguire il lavoro tecnico connesso alla sicurezza di altre fasi del ciclo del combustibile nucleare e che tale lavoro puo', col tempo, facilitare lo sviluppo dei protocolli internazionali attuali o futuri; HANNO CONVENUTO quanto segue: ARTICOLO 1. OBIETTIVI Gli obiettivi della presente convenzione sono: i) conseguire e mantenere un elevato livello di sicurezza nucleare nel mondo intero grazie al miglioramento delle misure nazionali e della cooperazione internazionale, includendo, ove appropriato, la cooperazione tecnica in materia di sicurezza; ii) istituire e mantenere, negli impianti nucleari, difese efficaci contro i potenziali rischi radiologici, in modo da proteggere gli individui, la societa' e l'ambiente dagli effetti nocivi delle radiazioni emesse da questi impianti; iii) Per "autorizzazione" si intende ogni atto autorizzativo rilasciato al richiedente dall'organismo di regolamentazione, che conferisce responsabilita' per la localizzazione, la progettazione, la costruzione, l'avviamento, l'esercizio o la disattivazione di un impianto nucleare.
Convenzione - art. 2
ARTICOLO 2. DEFINIZIONI Ai fini della presente Convenzione: i) Per "impianto nucleare" si intende, per quanto riguarda ciascuna Parte Contraente, ogni centrale nucleare di potenza, a scopo pacifico, fissa, sotto la sua giurisdizione, compresi gli impianti di stoccaggio, di lavorazione di materiali radioattivi che si trovano sullo stesso sito e che sono direttamente connessi all'esercizio della centrale nucleare. Tale centrale cessa di essere un impianto nucleare quando tutti gli elementi di combustibile nucleare siano stati estratti definitivamente dal nocciolo del reattore ed immagazzinati in maniera sicura, in conformita' con procedure approvate, ed un programma di disattivazione sia stato concordato con l'organismo di regolamentazione. ii) Per "organismo di regolamentazione" si intende, per ciascuna Parte Contraente, uno o piu' organismi da quest'ultima investiti della facolta' giuridica di rilasciare autorizzazioni e di elaborare la normativa relativa alla localizzazione, alla progettazione, alla costruzione, all'avviamento, all'esercizio o alla disattivazione degli impianti nucleari. iii) Per "autorizzazione" si intende ogni atto autorizzativo rilasciato al richiedente dall'organismo di regolamentazione, che conferisce responsabilita' per la localizzazione, la progettazione, la costruzione, l'avviamento, l'esercizio o la disattivazione di un impianto nucleare.
Convenzione - art. 3
ARTICOLO 3. CAMPO DI APPLICAZIONE La presente Convenzione si applica alla sicurezza degli impianti nucleari.
Convenzione - art. 4
ARTICOLO 4. MISURE DI ATTUAZIONE Ciascuna Parte Contraente adottera', nell'ambito del proprio diritto interno, le misure legislative, regolatorie ed amministrative e le altre azioni necessarie per adempiere ai suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione.
Convenzione - art. 5
ARTICOLO 5. PRESENTAZIONE DEI RAPPORTI. Ciascuna Parte Contraente presentera' per riesame, prima di ciascuna delle riunioni di cui all'articolo 20, un rapporto sui provvedimenti adottati per soddisfare ciascuno degli obblighi enunciati nella presente Convenzione.
Convenzione - art. 6
ARTICOLO 6. IMPIANTI NUCLEARI ESISTENTI Ciascuna Parte Contraente intraprendera' le azioni appropriate per garantire che la sicurezza degli impianti nucleari esistenti al momento in cui la Convenzione entra in vigore per quella Parte Contraente, sia riesaminata al piu' presto possibile. La Parte Contraente, qualora sia necessario alla luce della presente Convenzione, fara' in modo che tutti i miglioramenti che possono ragionevolmente essere apportati, vengano effettuati con urgenza nell'ottica di adeguare la sicurezza dell'impianto nucleare. Se tale adeguamento non e' realizzabile, si dovrebbero attuare programmi per la chiusura dell'impianto nucleare non appena cio' sia praticamente possibile. Per la programmazione delle fasi di chiusura, si puo' tener conto dell'intero contesto energetico e delle eventuali alternative, nonche' dell'impatto sociale, ambientale ed economico.
Convenzione - art. 7
ARTICOLO 7. QUADRO LEGISLATIVO E REGOLATORIO 1. Ciascuna Parte Contraente istituira' e manterra' in vigore un quadro legislativo e regolatorio per disciplinare la sicurezza degli impianti nucleari. 2. Il quadro legislativo e regolatorio prevedera': i) l'istituzione di prescrizioni e di norme di sicurezza nazionali applicabili; ii) un sistema di rilascio di autorizzazioni per gli impianti nucleari ed il divieto di esercire un impianto nucleare senza autorizzazione; iii) un sistema regolatorio di ispezioni e di valutazione degli impianti nucleari per verificare la conformita' con la normativa applicabile e con i limiti di autorizzazione; iv) la vigilanza sul rispetto della normativa applicabile e dei limiti delle autorizzazioni, compresa la loro sospensione, modifica o revoca.
Convenzione - art. 8
ARTICOLO 8. ORGANISMO DI REGOLAMENTAZIONE 1. Ciascuna Parte Contraente intraprendera' le azioni appropriate per garantire una effettiva indipendenza delle funzioni dell'organismo di regolamentazione da quelle di ogni altro ente o organizzazione incaricato della promozione o dell'utilizzazione dell'energia nucleare.
Convenzione - art. 9
ARTICOLO 9. RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DI UNA AUTORIZZAZIONE Ciascuna Parte Contraente assicurera' che la responsabilita' primaria della sicurezza di un impianto nucleare competa al titolare della corrispondente autorizzazione, ed intraprendera' le azioni appropriate affinche' ogni titolare di autorizzazione faccia fronte alle proprie responsabilita'.
Convenzione - art. 10
ARTICOLO 10. PRIORITA' ALLA SICUREZZA Ciascuna Parte Contraente intraprendera' le azioni appropriate per assicurare che tutte le organizzazioni che svolgono attivita' direttamente attinenti agli impianti nucleari stabiliscano strategie che attribuiscano la dovuta priorita' alla sicurezza nucleare.
Convenzione - art. 11
ARTICOLO 11. PRIORITA' ALLA SICUREZZA 1. Ciascuna Parte Contraente intraprendera' le azioni appropriate per assicurare che siano disponibili, ai fini della sicurezza di ciascun impianto nucleare, risorse finanziarie adeguate per tutta la durata della sua vita. 2. Ciascuna Parte Contraente intraprendera' le azioni appropriate per assicurare che un numero sufficiente di personale qualificato con adeguata formazione, addestramento ed aggiornamento sia disponibile per tutte le attivita' connesse alla sicurezza in tutti, o per tutti, gli impianti nucleari, per l'intera durata della loro vita.
Convenzione - art. 12
ARTICOLO 12. FATTORI UMANI Ciascuna Parte Contraente intraprendera' le azioni appropriate per assicurare che le capacita' ed i limiti dei comportamenti umani siano presi in considerazione per l'intera vita di un impianto nucleare.
Convenzione - art. 13
ARTICOLO 13. GARANZIA DI QUALITA' Ciascuna Parte Contraente intraprendera' le azioni appropriate per assicurare che siano definiti ed attuati i programmi di garanzia della qualita', nell'ottica di fornire garanzia che le esigenze specifiche per tutte le attivita' rilevanti ai fini della sicurezza nucleare siano rispettate per l'intera attivita' di un impianto nucleare.
Convenzione - art. 14
ARTICOLO 14. VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA SICUREZZA Ciascuna Parte Contraente intraprendera' le azioni appropriate per assicurare che vengano effettuate: i) valutazioni globali e sistematiche della sicurezza prima della costruzione e dell'avviamento di un impianto nucleare e per tutta la durata della sua vita. Tali valutazioni, ben documentate, dovranno essere successivamente aggiornate alla luce dell'esperienza operativa e delle piu' recenti informazioni rilevanti per la sicurezza, e riesaminare dall'organismo di regolamentazione; ii) verifiche mediante analisi, sorveglianza, prove ed ispezioni, intese a controllare che lo stato fisico e l'esercizio di un impianto nucleare continuino ad essere conformi alla sua progettazione, ai requisiti di sicurezza nazionali applicabili ed ai limiti ed alle condizioni di esercizio.
Convenzione - art. 15
ARTICOLO 15. PROTEZIONE RADIOLOGICA Ciascuna Parte Contraente intraprendera' le azioni appropriate affinche' in normali condizioni di funzionamento l'esposizione dei lavoratori e della popolazione alle radiazioni ionizzanti causata da un impianto nucleare sia mantenuta al livello piu' basso, ragionevolmente ottenibile, e che nessun individuo venga esposto a dosi di radiazione superiori ai limiti stabiliti a livello nazionale.
Convenzione - art. 16
ARTICOLO 16. PIANIFICAZIONE DI EMERGANZA 1. Ciascuna Parte Contraente intraprendera' le azioni appropriate per assicurare che, per gli impianti nucleari, ci siano piani d'emergenza interni ed esterni, periodicamente provati, comprendenti le attivita' da porre in essere in caso di emergenza. Per ogni nuovo impianto nucleare, tali piani saranno elaborati e provati prima che l'impianto inizi a funzionare al di sopra di un basso livello di potenza concordato con l'organismo di regolamentazione. 2. Ciascuna Parte Contraente intraprendera' le azioni appropriate per assicurare che la sua popolazione e le autorita' competenti degli Stati limitrofi all'impianto nucleare, per quanto soggetti alla probabilita' di essere coinvolti in un'emergenza radiologica, ricevano informazioni appropriate per i piani e le azioni di emergenza. 3. Le Parti Contraenti che non hanno impianti nucleari sul loro territorio, per quanto soggette alla probabilita' di essere coinvolte in un'emergenza radiologica in un impianto nucleare limitrofo, intraprenderanno le azioni appropriate per l'elaborazione e le esercitazioni di piani di emergenza per il loro territorio, comprendenti le attivita' da mettere in atto in caso di emergenza di questo tipo.
Convenzione - art. 17
ARTICOLO 17. LOCALIZZAZIONE Ciascuna Parte Contraente intraprendera' le azioni appropriate per assicurare che vengano stabilite ed attuate procedure idonee a: i) valutate tutti i fattori rilevanti inerenti al sito che possono incidere sulla sicurezza di un impianto nucleare per tutta la durata della sua vita prevista; ii) valutare il probabile impatto che un impianto nucleare previsto potrebbe avere dal punto di vista della sicurezza sugli individui, sulla societa' e sull'ambiente; iii) riesaminare, secondo le necessita', tutti i fattori pertinenti di cui ai capoversi i) e ii) in modo da garantire che l'impianto nucleare rimanga accettabile dal punto di vista della sicurezza; iv) consultare le Parti Contraenti nelle vicinanze di un impianto nucleare previsto, nella misura in cui potrebbero essere coinvolte da tale impianto, e fornire loro, su richiesta, le informazioni necessarie per poter valutare ed effettuare proprie stime dell'eventuale impatto, dello stesso impianto, sul loro territorio, dal punto di vista della sicurezza.
Convenzione - art. 18
ARTICOLO 18. PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE Ciascuna Parte Contraente intraprendera' le azioni appropriate affinche': i) la progettazione e la costruzione di un impianto nucleare preveda diversi livelli e metodi di protezione affidabili (difesa in profondita') contro il rilascio di materiali radioattivi, ai fini di prevenire gli incidenti e di attenuare le conseguenze radiologche qualora dovessero accadere; ii) le tecnologie utilizzate per la progettazione e la costruzione di un impianto nucleare siano provate dall'esperienza o qualificate da prove o da analisi; iii) la progettazione di un impianto nucleare consente un esercizio affidabile, stabile ed agevolmente controlabile, tenendo debitamente conto dei fattori umani e dell'interfaccia uomo-macchina.
Convenzione - art. 19
ARTICOLO 19. ESERCIZIO Ciascuna Parte Contraente intraprendera' le azioni appropriate per assicurare che: i) l'autorizzazione iniziale all'esercizio di un impianto nucleare si basi su un'analisi di sicurezza appropriata e su un programma di avviamento comprovante che l'impianto cosi' come e' costruito, sia conforme ai requisiti di progettazione e di sicurezza; ii) i limiti e le condizioni di esercizio risultanti dall'analisi di sicurezza, dalle prove e dall'esperienza operativa siano definiti e riesaminati laddove necessario per identificare i margini di sicurezza per l'esercizio; iii) l'esercizio, la manutenzione, l'ispezione e le prove di un impianto nucleare siano condotte secondo procedure approvate; iv) siano stabilite procedure per far fronte ad eventi anomali e ad incidenti; v) sia disponibile per tutta la durata di vita di un impianto nucleare il supporto tecnico ed ingegneristico necessario in tutti i settori rilevanti per la sicurezza; vi) malfunzionamenti significativi per la sicurezza siano notificati tempestivamente dal titolare dell'autorizzazione all'organismo di regolamentazione; vii) siano predisposti programmi di raccolta e di analisi dell'esperienza operativa, sia dato seguito ai risultati conseguiti ed alle conclusioni tratte, e che i meccanismi esistenti siano utilizzati per condividere le esperienze rilevanti con gli organismi internazionali, con le altre organizzazioni di esercenti e con gli organismi di regolamentazione; viii) la produzione di rifiuti radioattivi risultante dall'esercizio di un impianto nucleare sia mantenuta al minimo praticabile per il processo specifico, sia in termini di attivita' che in volume, e che ogni necessario trattamento e stoccaggio del combustibile esaurito e di rifiuti direttamente correlati all'esercizio, e, sullo stesso sito dell'impianto nucleare, tengano conto del condizionamento e dello smaltimento.
Convenzione - art. 20
ARTICOLO 20. RIUNIONI DI RIESAME 1. Le Parti Contraenti terranno riunioni (di seguito denominate "riunioni di riesame") per riesaminare i rapporti presentati in applicazione dell'articolo 5, secondo le procedure adottate ai sensi dell'articolo 22. 2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24, possono essere costituiti sottogruppi composti da rappresentanti delle Parti Contraenti, ed operare durante le riunioni di riesame, qualora cio' sia ritenuto necessario, per analizzare problemi particolari contenuti nei rapporti. 3. Ciascuna Parte Contraente dovra' avere opportunita' ragionevole di discutere i rapporti presentati dalle altre Parti Contraenti e di chiedere chiarimenti su tali rapporti.
Convenzione - art. 21
ARTICOLO 21. CALENDARIO 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione avra' luogo una riunione preparatoria delle Parti Contraenti. 2. In tale riunione preparatoria, le Parti Contraenti stabiliranno la data della prima riunione di riesame. Questa avra' luogo quanto prima possibile, ma non oltre trenta mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. 3. In ciascuna riunione di riesame, le Parti Contraenti stabiliranno la data della successiva riunione di riesame. L'intervallo tra le riunioni di riesame non deve superare tre anni.
Convenzione - art. 22
ARTICOLO 22. ACCORDI SULLE PROCEDURE 1. Nella riunioni preparatoria da tenere in applicazione dell'articolo 21, le Parti Contraenti stabiliranno ed adotteranno, consensualmente, Regole Procedurali e Regole Finanziarie. Le Parti Contraenti fisseranno in particolare ed in conformita' alle Regole Procedurali. i) linee guida concernenti la forma e la struttura dei rapporti da presentare in applicazione dell'articolo 5; ii) una data di presentazione dei rapporti in questione; iii) il processo di riesame di questi rapporti. 2. Nelle riunioni di riesame le Parti Contraenti possono, se necessario, riesaminare le intese adottate ai sensi dei capoversi i) - iii) di cui sopra ed adottare consensualmente revisioni, salvo diversamente disposto delle Regole Procedurali. Esse possono inoltre consensualmente emandate le Regole Procedurali e le Regole Finanziarie.
Convenzione - art. 23
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