LEGGE 19 gennaio 1998, n. 12
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 23 novembre 1995.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli FLICK
Accordo - art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA INDIANA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana (qui di seguito denominati Parti Contraenti), Desiderando creare condizioni favorevoli a promuovere maggiori investimenti da parte di persone fisiche e giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; e, Riconoscendo che la reciproca protezione di tali investimenti in base ad un accordo servira' a raggiungere il succitato obiettivo e contribuira' a stimolare singole iniziative imprenditoriali ed accrescera' la prosperita' di entrambi i Paesi, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI Ai fini del presente Accordo: 1. per "Investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da un investitore di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' con le leggi nazionali di quest'ultima, ed in particolare, ma non esclusivamente, include: a) beni mobili ed immobili, compresi diritti "in rem" su proprieta' di una Terza Parte, quali, ad esempio, ipoteche, vincoli o pegni; b) azioni, obbligazioni, partecipazioni azionarie o ogni altro strumento di credito, nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in genere sulla base delle rispettive leggi e regolamenti nazionali; c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto derivante da un contratto, avente un valore finanziario, nonche' redditi reinvestiti relativi all'investimento iniziale; d) diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, ivi compresi diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali ed avviamento commerciale in conformita' con le pertinenti leggi della relativa Parte Contraente; e) ogni diritto economico conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione, comprese quelle di prospezione, estrazione e commercializzazione di petrolio ed altri minerali. 2. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da investimenti, profitti, interessi, dividendi, royalties e compensi, ivi compresi know-how tecnico ed i compensi per servizi, nonche' altri corrispettivi legali; 3. Per "cittadini" si intendono coloro che derivano il loro status di cittadini indiani o cittadini italiani della legge in vigore in India o in Italia; 4. Per "societa'" si intendono, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, societa' di persone o di capitali, fondazioni, imprese ed associazioni incorporate o costituite ai sensi della legge in vigore in ciascuna delle due Parti Contraenti, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno; 5. Per "investitori" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente; 6. Per "territorio" si intende: a) con riferimento all'India, il territorio della Repubblica indiana, ivi comprese le acque territoriali e lo spazio aereo sovrastante, nonche' ogni altra area marittima sulla quale l'India esercita la propria sovranita', diritti di sovranita' o di giurisdizione, in conformita' con la Legge indiana e con il diritto internazionale; b) con riferimento all'Italia, oltre al territorio della Repubblica italiana, ivi incluse le superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono altresi' le aree marine e sottomarine sulle quali la Parte Contraente esercita la propria sovranita' e, diritti sovrani o di giurisdizione, in conformita' con la Legge italiana e con il diritto internazionale.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2 - PORTATA DELL'ACCORDO 1. Il presente Accordo dovra' applicarsi a tutti gli investimenti effettuati da investitori di ciascuna Parte Contraente in conformita' con le leggi e i regolamenti della Parte Contraente nel cui territorio viene effettuato l'investimento. 2. Le disposizioni del presente Accordo dovranno essere applicate a tutti gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente sia che essi siano stati effettuati prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3 - PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 1. Ciascuna Parte Contraente dovra' incoraggiare e creare condizioni favorevoli per gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio in conformita' con le proprie leggi e la propria politica. 2. Agli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna Parte Contraente dovra' essere accordato, in ogni tempo, un trattamento giusto ed equo, dovra' essere garantita piena protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte Contraente e non dovranno essere in alcun modo applicate misure ingiustificate o discriminatorie. 3. Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformita' con le proprie leggi e regolamenti o con specifici accordi di investimento, sia piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, si applichera' il trattamento piu' favorevole in relazione a quegli specifici investimenti.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4 - TRATTAMENTO NAZIONALE E CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA 1. Ciascuna Parte Contraente dovra' accordare agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente, ivi compresi la gestione, l'amministrazione la manutenzione, l'uso, il godimento o la disposizione da parte di detti investitori, un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti dei propri investitori o agli investimenti di investitori di uno Stato Terzo. 2. Inoltre, ciascuna Parte Contraente dovra' concedere agli investitori dell'altra Parte Contraente, anche in relazione ai redditi derivanti dai loro investimenti, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investitori di uno Stato Terzo. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non dovranno essere applicate ai vantaggi che ciascuna Parte Contraente accorda ai propri investitori o a investitori di Stati Terzi in virtu' di un accordo, legislazione o intese conseguenti a detta legislazione, in materia fiscale, ivi compresi accordi per evitare la doppia imposizione e accordi sul commercio transfrontaliero. 4. In materia di attivita' connesse con l'approvvigionamento, la vendita ed il trasporto di materie prime e materiali lavorati, energia, combustibili e mezzi di produzione, nonche' ogni relativa operazione ai sensi del presente Accordo, le Parti Contraenti dovranno concedere un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti effettuati dai propri investitori o da investitori di un Paese terzo. 5. Ciascuna Parte Contraente dovra' adoperarsi al fine di facilitare, in conformita' con le proprie leggi e regolamenti, l'entrata, il soggiorno, il lavoro e la circolazione nel proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente che svolgono attivita' connesse agli investimenti ai sensi del presente Accordo e dei membri delle loro famiglie.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5 - NAZIONALIZZAZIONE O ESPROPRIO 1. Gli investimenti degli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti non dovranno essere, nazionalizzati, espropriati o soggetti a misure aventi un effetto analogo nel territorio dell'altra Parte Contraente, fatta eccezione per le misure non discriminatorie di applicazione generale che i Governi normalmente adottano al fine di regolamentare l'attivita' economica nei loro territori o a fini pubblici in conformita' con le leggi di quella Parte su base non discriminatoria, disposti dalle Autorita' competenti e contro rapido, pieno ed effettivo risarcimento corrisposto senza indebito ritardo che dovra' essere liberamente trasferibile ed in valuta convertibile. 2. Il giusto risarcimento dovra' essere equivalente al reale valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica. Qualora detto valore non possa essere prontamente accertato, il risarcimento dovra' essere determinato in conformita' ai criteri generali di valutazione universalmente riconosciuti quali il capitale investito, l'ammortamento, il capitale gia' rimpatriato, il valore sostitutivo ed altri fattori rilevanti. 3. L'investitore colpito da nazionalizzazione o esproprio avra' diritto, in conformita' con la legge della Parte Contraente che adotta tale misura, ad una sollecita revisione, da parte delle competenti Autorita' giudiziarie o di altre Autorita' indipendenti di quella Parte Contraente, del suo caso o della valutazione del suo investimento in conformita' ai principi di cui al presente paragrafo. La Parte Contraente che effettua l'esproprio dovra' adoperarsi al fine di assicurare che detta revisione venga effettuata sollecitamente. 4. Qualora una Parte Contraente espropri i beni di una societa' associata o costituita ai sensi della legge in vigore in ogni Parte del suo territorio e di cui gli investitori dell'altra Parte Contraente possiedano azioni, dovra' assicurare che le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo siano applicate in modo tale da garantire agli investitori dell'altra Parte Contraente che possiedono quelle azioni, un pronto, adeguato ed effettivo risarcimento in relazione ai loro investimenti. 5. Il risarcimento dovra' comprendere l'interesse calcolato sulla base di un tasso LIBOR a sei mesi, maturato dalla data di nazionalizzazione o di esproprio alla data del pagamento. 6. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo dovranno altresi' applicarsi ai redditi da investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti. 7. All'investitore di una Parte Contraente, che opera sul territorio dell'altra Parte Contraente, non dovra' essere concesso alcun diritto in materia di riacquisizione di un bene espropriato che non sia concesso all'investitore dell'altra Parte Contraente nelle stesse circostanze.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6 - RISARCIMENTO PER DANNI E PERDITE 1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o di altre forme di conflitto armato, stati di emergenza nazionale, o disordini civili, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento colpito dovra' accordare a detti investitori un trattamento, in materia di compenso, restituzione, indennizzo o altra forma di soluzione, non meno favorevole di quello che quest'ultima Parte Contraente concede ai suoi investitori o a quelli di un Paese terzo. Tutti i pagamenti effettuati ai sensi del presente Articolo dovranno essere liberamente trasferibili in ogni valuta convertibile. 2. Fatto salvo quanto stabilito al paragrafo 1 del presente Articolo, gli investitori di una delle due Parti Contraenti che abbiano subito perdite nel territorio dell'altra Parte Contraente a seguito di uno degli accadimenti di cui a detto paragrafo e cioe': a) confisca delle loro proprieta' da parte delle sue forze o autorita', o, b) distruzione delle loro proprieta' da parte delle sue forze o autorita' non occorsa in azioni di combattimento o non richiesta dalla necessita' della situazione, dovranno vedersi accordare la restituzione o un adeguato risarcimento. I relativi pagamenti dovranno essere liberamente trasferibili ed essere effettuati in ogni valuta convertibile.
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7 - RIMPATRIO DEGLI INVESTIMENTI E DEI REDDITI 1. Ciascuna Parte Contraente dovra', in confomita' con le proprie leggi e regolamenti, concedere agli investitori dell'altra Parte Contraente, su base non discriminatoria, il trasferimento di: a) capitali e capitali aggiuntivi, ivi compresi gli utili reinvestiti utilizzati per il mantenimento e l'accrescimento degli investimenti; b) i redditi di esercizio netti ivi compresi i dividendi, gli interessi, gli incrementi di capitali e gli altri utili proporzionalmente alla loro quota di partecipazione azionaria; c) rimborsi di prestiti, ivi compresi gli interessi, relativi egli investimenti; d) pagamento delle royalties o emolumenti per servizi nella misura in cui essi sono connessi agli investimenti; e) proventi derivanti dalla vendita totale o parziale delle azioni; f) proventi ricevuti dagli investitori in caso di liquidazione; g) remunerazioni corrisposte a cittadini di una delle due Parti Contraenti per prestazioni e servizi resi in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente. 2. Niente di quanto disposto dal paragrafo 1 del presente Articolo dovra' avere effetto sul trasferimento del risarcimento ai sensi dell'Articolo 6 del presente Accordo. 3. A seguito dell'adempimento degli obblighi fiscali, i trasferimenti di cui agli Articoli 5, 6, 7 ed 8 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo ed, in ogni caso, entro sei mesi, e dovranno essere corrisposti in ogni valuta convertibile. Tutti i trasferimenti dovranno essere effettuati al tasso di cambio di mercato applicabile alla data in cui l'investitore fa richiesta del relativo trasferimento. 4. Gli obblighi fiscali di cui al precedente paragrafo verranno considerati adempiuti quando l'investitore avra' adempiuto i requisiti di legge della Parte Contraente sul cui territorio e' stato effettuato l'investimento.
Accordo - art. 8
ARTICOLO 8 - SURROGA 1. Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua istituzione designata abbia garantito un risarcimento contro rischi non commerciali in relazione ad un investimento effettuato dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a detti investitori in relazione alle loro richieste ai sensi del presente Accordo, quest'ultima Parte Contraente riconosce che la prima Parte Contraente, o la sua istituzione designata, e' autorizzata, in virtu' della surroga, ad esercitare i diritti ed a far valere le richieste dei propri investitori. Il diritto o la richiesta oggetto di surroga non dovra' superare i diritti o la richiesta originari di detti investitori. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alle sue Istituzioni in virtu' di tale surroga, verranno applicate le disposizioni dell'articolo 7 del presente Accordo. 2. Ogni pagamento effettuato da una Parte Contraente o dalla sua istituzione designata a favore dei propri investitori non dovranno avere alcun effetto sul diritto che detti investitori hanno di far valere le loro richieste nei confronti dell'altra Parte Contraente in conformita' con l'Articolo 9 del presente Accordo.
Accordo - art. 9
ARTICOLO 9 - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA INVESTITORI E PARTI CONTRAENTI 1. Le controversie che dovessero insorgere tra una delle Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente, in merito agli investimenti, ai sensi del presente Accordo, incluse quelle rel- ative all'importo del risarcimento, dovranno essere, per quanto possibile, composte amichevolmente tramite negoziati fra le Parti in disputa. La Parte che intende risolvere detta controversia tramite negoziati dovra' informare l'altra Parte delle sue intenzioni. 2. Qualora tali controversie non possano essere risolte, come disposto dal paragrafo 1 del presente Articolo, entro sei mesi dalla data del preavviso, l'investitore potra', a sua scelta, sottoporre la controversia per la risoluzione: a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio; ovvero b) al Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie in materia di Investimento per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla risoluzione delle controversie in materia di investimento fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena entrambe le Parti Contraenti vi abbiano aderito, o alle Disposizioni Aggiuntive per l'amministrazione delle procedure di conciliazione, arbitrato e accertamento dei fatti, nel caso in cui solo una delle due Parti Contraenti abbia aderito all'ICSID e se le Parti si siano accordate in tal senso; ovvero c) ad un Tribunale di Conciliazione o Arbitrato ad hoc, in conformita' con il Regolamento di Conciliazione o Arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). 3. In materia di procedimenti arbitrali, si applicheranno le seguenti disposizioni: a) Il Tribunale Arbitrale sara' composto da tre arbitri. Ciascuna Parte dovra' scegliere un arbitro. I due arbitri dovranno poi nominare di comune accordo un terzo arbitro, che fungera' da Presidente e che dovra' essere cittadino di uno Stato terzo. Gli arbitri dovranno essere nominati entro due mesi dalla data in cui una delle Parti in disputa informa l'altra della propria intenzione di sottoporre la controversia ad arbitrato entro il periodo di sei mesi di cui al precedente paragrafo 2 del presente Articolo; b) Qualora le necessarie nomine non vengano effettuate entro il periodo specificato, ciascuna delle due Parti potra', in mancanza di qualsiasi altra intesa, richiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di effettuare le necessarie nomine; c) Il lodo arbitrale dovra' essere reso in conformita' alle disposizioni del presente Accordo, nonche' ai principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. Detta decisione dovra' essere vincolante per entrambe le Parti Contraenti. Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti dovranno essere regolate dalle loro rispettive legislazioni nazionali, in conformita' con le relative Convenzioni Internazionali di cui esse facciano parte. 4. Entrambe le Parti Contraenti dovranno astenersi dal negoziare, tramite i canali diplomatici, su ogni questione relativa alle proce- dure arbitrali o giudiziarie in corso, fino a che queste procedure non siano state concluse, e finche' una delle due Parti Contraenti non si sia conformata alla decisione del Tribunale Arbitrale o alla sentenza della Corte di Giustizia entro i termini prescritti dalla decisione o dalla sentenza, o entro ogni altro termine determinato dal diritto internazionale o nazionale applicabile al caso in esame.
Accordo - art. 10
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