LEGGE 19 gennaio 1998, n. 13
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dell'Arabia Saudita sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Gedda il 10 settembre 1996.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Accordo - art. 1
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL REGNO DELL'ARABIA SAUDITA SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI La Repubblica italiana ed il Regno dell'Arabia Saudita desiderando intensificare la cooperazione economica fra i due Paesi e intendendo creare condizioni favorevoli per gli investimenti da parte degli investitori di ciascun Paese nel territorio dell'altro Paese, riconoscendo che la promozione e la protezione reciproca di tali investimenti contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali private ed accresceranno la prosperita' di entrambi i Paesi, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini del presente Accordo: 1. con il termine "investimento" si intende ogni bene posseduto o controllato da un investitore di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' alla sua legislazione ed in particolare, ma non esclusivamente, include: a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto in rem, quali, ipoteche, vincoli e pegni, usufrutti e diritti simili; b) azioni, obbligazioni e titoli di societa' ed altri tipi di diritti o interessi in imprese, nonche' titoli emessi da una Parte contraente o da qualunque dei suoi investitori; c) diritti su somme di denaro, quali prestiti o su ogni prestazione avente un valore economico connesso ad un investimento; d) diritti di proprieta' intellettuale, ivi compresi, ma non limitati a diritti d'autore, brevetti, design industriali, know-how, marchi commerciali, segreti commerciali e d'affari, ragioni sociali ed avviamento; e) ogni diritto conferito per legge o per contratto pubblico, nonche' ogni licenza, autorizzazione e concessione rilasciata in conformita' alle disposizioni di legge. Qualsiasi modifica della forma in cui i beni sono investiti non altera la loro qualifica come investimento. 2. Con il termine "reddito" si intende qualsiasi somma derivante da un investimento, quali profitti, dividendi, "royalties", incrementi di capitale o qualsiasi compenso e spettanza di natura simile. 3. Con il termine "investitore" si intende: a) con riferimento al Regno dell'Arabia Saudita: I. le persone fisiche che abbiano la nazionalita' del Regno dell'Arabia Saudita in conformita' con la legge del Regno dell'Arabia Saudita; II. qualsiasi entita' avente o non avente personalita' giuridica, e costituita in conformita' alla legislazione del Regno dell'Arabia Saudita ed avente la sua sede principale nel territorio di quel Paese, quali societa' di capitali, societa' di persone, cooperative, imprese, uffici, fondi, organizzazioni, fondazioni ed associazioni, ed altre entita' simili indipendentemente dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno; III. il governo del Regno dell'Arabia Saudita e le sue istituzioni ed autorita' finanziarie quali la Saudi Arabian Monetary Agency, i fondi pubblici ed altre istituzioni governative analoghe esistenti in Arabia Saudita; b) con riferimento alla Repubblica italiana: I. gli italiani nell'accezione data a questo termine dalla Costituzione della Repubblica italiana; II. qualsiasi persona giuridica, nonche' qualsiasi societa' commerciale o di altra natura o associazione aventi o non aventi personalita' giuridica, costituita in conformita' alle leggi ed avente sede nel territorio della Repubblica italiana, indipendentemente dal fatto che le sue attivita' abbiano o meno scopo di lucro. 4. Con il termine "territorio" si intende, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti contraenti esercitano la propria sovranita', e diritti di sovranita' o di giurisdizione, secondo il diritto internazionale.
Accordo - art. 2
Articolo 2 (1) Ciascuna Parte contraente promuovera', per quanto possibile, gli investimenti da parte degli investitori dell'altra Parte Contraente e consentira' tali investimenti nel proprio territorio in conformita' alla propria legislazione. Ad ogni modo essa accordera' a tali investimenti un trattamento giusto ed equo. (2) Nessuna delle due Parti contraenti dovra' in alcun modo danneggiare con misure arbitrarie o discriminatorie la gestione, la direzione, l'uso, il godimento o la destinazione degli investimenti effettuati nel suo territorio dagli investitori dell'altra Parte contraente.
Accordo - art. 3
Articolo 3 (1) Ciascuna Parte Contraente accordera' agli investimenti, una volta approvati, e ai redditi da investimento degli investitori dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti ed ai redditi da investimento degli investitori di qualsiasi Paese terzo. (2) In conformita' alle sue leggi ed ai suoi regolamenti, ciascuna Parte contraente accordera' agli investimenti una volta approvati ed ai redditi da investimento degli investitori dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti ed ai redditi da investimento dei suoi investitori. (3) In relazione alla gestione, direzione, uso, godimento o destinazione degli investimenti, o ai mezzi per garantire a detti investimenti i loro diritti, quali trasferimenti ed indennizzo, o alle altre attivita' a cio' connesse nel proprio territorio, ciascuna Parte contraente accordera' agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole del trattamento che accorda ai propri investitori o agli investitori dei Paesi terzi, quale che sia il piu' favorevole. (4) Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1, 2 e 3 del presente Articolo non dovranno, tuttavia, essere applicate ai privilegi concessi da ciascuna delle due Parti contraenti agli investitori di un Paese terzo in virtu' della loro propria partecipazione o associazione ad una Unione doganale, ad una unione economica, ad un mercato comune o ad un'area da libero scambio. (5) Il trattamento concesso ai sensi del presente Articolo non dovra' applicarsi ai vantaggi che ciascuna delle due Parti contraenti accorda agli investitori dei Paesi terzi in virtu' di accordi per evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale.
Accordo - art. 4
Articolo 4 (1) Gli investimenti effettuati da investitori di ciascuna delle Parti contraenti godranno di piena protezione e garanzia nel territorio dell'altra Parte contraente. (2) Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna delle Parti contraenti non dovranno essere espropriati, nazionalizzati, o soggetti a qualsiasi altra misura avente un effetto analogo alla espropriazione o alla nazionalizzazione da parte dell'altra Parte contraente, fatta eccezione per fini pubblici di quella Parte Contraente, contro immediato, adeguato ed effettivo risarcimento, a condizione che questi provvedimenti non siano discriminatori e siano in conformita' alla legislazione nazionale di applicazione generale. Detto risarcimento dovra' essere equivalente al valore dell'investimento espropriato immediatamente prima della data in cui la decisione effettiva o preannunciata di espropriazione, nazionalizzazione o misure equivalenti sia stata resa pubblica. Il risarcimento dovra' essere corrisposto senza ritardo e dovra' avere un tasso di profitto determinato sulla base del prevalente tasso di profitto di mercato fino alla data del pagamento; esso dovra' essere effettivamente riscuotibile e liberamente trasferibile. In precedenza o al momento dell'esproprio, nazionalizzazione o misure analoghe dovranno essere state adottate le opportune misure per la determinazione e la corresponsione del risarcimento. La legalita' dell'esproprio, nazionalizzazione o misure analoghe e l'importo del risarcimento dovranno essere soggetti a revisione o in conformita' alla legge. Qualora, a seguito dell'esproprio, il bene in oggetto non sia stato utilizzato in tutto o in parte a fini pubblici, il proprietario o i suoi procuratori avranno diritto a riacquistare il bene a prezzo di mercato. (3) Agli investitori di ciascuna delle due Parti contraenti i cui investimenti subiscano perdite nel territorio dell'altra Parte Contraente a seguito di guerre o altre forme di conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza generale, o rivolta dovra' essere accordato da parte di tale altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello che quest'ultima Parte contraente accorda ai suoi investitori per quanto attiene alla restituzione, indennizzo, risarcimento o altro valido compenso. Detti pagamenti dovranno essere liberamente trasferibili. (4) Gli investitori di ciascuna Parte contraente godranno del trattamento della nazione piu' favorita nel territorio dell'altra Parte contraente in relazione alle questioni di cui al presente Articolo.
Accordo - art. 5
Articolo 5 Ciascuna Parte contraente garantira' agli investitori dell'altra Parte contraente, dopo l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali, il libero trasferimento dei pagamenti in relazione ad un investimento, ed in particolare: a) capitale e capitale aggiuntivo per il mantenimento e l'accrescimento degli investimenti; b) redditi, remunerazioni e compensi; c) ripagamento dei prestiti; d) redditi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento; e) risarcimento di cui all'Articolo 4.
Accordo - art. 6
Articolo 6 Nel caso in cui una Parte Contraente o qualsiasi agenzia collegata effettui un pagamento ad un investitore in base ad una garanzia assunta in relazione ad un investimento da questi effettuato nel territorio dell'altra Parte contraente, quest'ultima Parte contraente dovra' riconoscere la cessione di qualsiasi diritto o richiesta dell'investitore o qualsiasi dei suoi affiliati alla prima Parte contraente o qualsiasi agenzia collegata.
Accordo - art. 7
Articolo 7 (1) I trasferimenti di cui agli Articoli 4, (2) (3), 5 e 6 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo ed al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore fa richiesta del relativo trasferimento. (2) Tale tasso di cambio dovra' corrispondere al tasso incrociato ottenuto sulla base di quei tassi che sarebbero applicati dal Fondo Monetario Internazionale per la conversione delle valute in questione in Diritti Speciali di Prelievo.
Accordo - art. 8
Articolo 8 Qualora la legislazione di una delle due Parti contraenti o gli obblighi ai sensi del diritto internazionale gia' esistenti o in seguito stabiliti fra le Parti contraenti, oltre al presente Accordo, contengano un regolamento, sia esso generale o specifico, che dia diritto agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte contraente ad un trattamento piu' favorevole di quello sancito dal presente Accordo, detto regolamento dovra', nella misura in cui esso e' piu' favorevole, prevalere sul presente Accordo in questo contesto.
Accordo - art. 9
Articolo 9 Il presente Accordo dovra' altresi' applicarsi agli investimenti effettuati, prima della sua entrata in vigore, da investitori di una delle due Parti contraenti nel territorio dell'altra Parte Contraente in conformita' alla legislazione di quest'ultima.
Accordo - art. 10
Articolo 10 (1) Le controversie che dovessero insorgere fra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, dovranno essere composte, per quanto possibile, in via amichevole dai Governi delle due Parti Contraenti. (2) Qualora una controversia non possa essere cosi' risolta entro dodici mesi, essa dovra', su richiesta di una delle due Parti contraenti, essere sottoposta ad un Tribunale arbitrale. (3) Tale Tribunale arbitrale sara' costituito "ad hoc" come segue: ciascuna Parte contraente dovra' nominare un componente e questi due componenti dovranno concordare su un cittadino di un Paese terzo con funzioni di Presidente, che dovra' essere nominato dai governi delle due Parti contraenti. Tali componenti dovranno essere nominati entro due mesi ed il Presidente entro quattro mesi dalla data in cui ciascuna delle due Parti contraenti ha informato l'altra Parte Contraente che intende sottoporre la controversia ad un tribunale arbitrale. (4) Qualora non siano stati rispettati i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, ciascuna delle due Parti contraenti potra', in mancanza di altra intesa, chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alle nomine. Qualora il Presidente sia cittadino di una delle Parti contraenti o per altro motivo non gli sia possibile espletare la predetta funzione, il Vice- Presidente procedera' alle necessarie nomine. Qualora anche il Vice- Presidente sia cittadino di una delle Parti contraenti o per qualsiasi altro motivo non possa espletare la predetta funzione, sara' il membro piu' anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una Parte contraente a procedere alla designazione. (5) Il Tribunale arbitrale dovra' decidere a maggioranza di voti. Le sue decisioni saranno definitive e vincolanti. Ciascuna Parte contraente dovra' sostenere le spese per il proprio rappresentante e le spese legali nel procedimento di arbitrato. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti contraenti in misura eguale. Il Tribunale arbitrale puo' stabilire un diverso regolamento in materia di costi. Per quanto riguarda tutti gli altri aspetti, sara' il Tribunale arbitrale a stabilire le proprie procedure.
Accordo - art. 11
Articolo 11 (1) Le controversie concernenti gli investimenti tra una Parte Contraente e un investitore dell'altra Parte Contraente saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole. (2) Qualora tali controversie non possano essere composte, ai sensi del paragrafo (1) del presente Articolo, entro sei mesi dalla data della sottomissione della richiesta per la composizione, esse saranno, su richiesta dell'investitore interessato, sottoposte al tribunale competente della Parte contraente nel cui territorio e' stato effettuato l'investimento o sottoposte ad arbitrato ai sensi della Convenzione del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie in materia di investimento fra stati e cittadini di altri Stati. (3) Qualora le controversie siano sottoposte, in conformita' al paragrafo (2), al tribunale competente della Parte contraente, l'investitore non potra' affidarsi al contempo all'arbitrato internazionale. Qualora la disputa sia sottoposta ad arbitrato, il lodo dovra' essere vincolante e non appellabile o sottoposto a qualsiasi appello o altra misura se non quelle previste da detta Convenzione. Il lodo dovra' essere applicato in conformita' alla legislazione nazionale.
Accordo - art. 12
Articolo 12 Il presente Accordo entrera' in vigore indipendentemente dal fatto che le Parti contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche o consolari.
Accordo - art. 13
Articolo 13 (1) Il presente Accordo dovra' essere ratificato; gli strumenti di ratifica dovranno essere scambiati il prima possibile. (2) Il presente Accordo entrera' in vigore trenta giorni dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica. Restera' in vigore per un periodo di 10 anni e sara' automaticamente prorogato per un periodo illimitato a meno che non venga denunciato per iscritto da una delle Parti Contraenti dodici mesi prima della sua scadenza. Dopo la scadenza del periodo di 10 anni, il presente Accordo potra' essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti contraenti dando un preavviso di dodici mesi. (3) In caso di investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni dello stesso dall'Articolo 1 all'Articolo 11, resteranno in vigore per un ulteriore periodo di 20 anni dalla data di scadenza del presente Accordo. IN FEDE DI CHE i rappresentanti di entrambi i Governi debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Gedda il 10 settembre 1996, in duplice copia, in lingua italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, prevarra' il testo inglese. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DEL REPUBBLICA ITALIANA REGNO DELL'ARABIA SAUDITA Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo
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