LEGGE 19 gennaio 1998, n. 16
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia sui trasporti aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Bogota' il 24 maggio 1974.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Accordo - art. 1
ACCORDO SUI TRASPORTI AEREI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia essendo entrambe Parti della Convenzione sulla Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 considerando: Che le possibilita' dell'Aviazione Commerciale come mezzo di trasporto e come mezzo per promuovere le relazioni amichevoli e di buona volonta' fra i popoli aumentano di giorno in giorno; Che desiderano rafforzare ancor piu' i legami culturali ed economici che uniscono i due Popoli e l'intesa e la buona volonta' che esistono fra gli stessi; Che e' desiderabile organizzare, su basi eque di uguaglianza e reciprocita', i servizi aerei regolari fra i due Paesi, allo scopo di pervenire ad una maggiore cooperazione nel campo del trasporto aereo internazionale; Hanno convenuto di concludere un Accordo che faciliti il conseguimento degli scopi sopraindicati; Hanno nominato, pertanto, Plenipotenziari debitamente autorizzati per questo fine, i quali hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1 Ai fini del presente Accordo: A) Il termine "Accordo" significa il presente Accordo e la Tabella delle Rotte ad esso allegata. B) Il termine "Autorita' Aeronautiche" significa nel caso della Repubblica Italiana il Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile - Direzione generale dell'Aviazione Civile - o la persona o l'Ente autorizzati a svolgere le funzioni attualmente esercitate, e nel caso della Colombia el Jefe del Departamento Administrativo de Aeronautica Civil, o la persona o l'Ente autorizzati a svolgere le funzioni attualmente esercitate. C) Il termine "impresa aerea" significa qualsiasi impresa di trasporto aereo che offra o eserciti un servizio aereo internazionale. D) Il termine "impresa aerea designata" significa una impresa aerea che le Autorita' Aeronautiche di una delle Parti Contraenti abbiano designato alle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, quale l'impresa aerea che esercitera' una rotta o rotte specificate nella Tabella delle rotte allegata all'Accordo. E) I termini "territorio", "servizio aereo", "servizio aereo internazionale" e "scalo per fini non commerciali" avranno, ai fini del presente Accordo, il significato loro attribuito dagli articoli 2 e 96 della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale di Chicago, del 7 dicembre 1944. F) Il termine "capacita' di un aeromobile" significa il carico commerciale di un aeromobile espresso in funzione del numero dei posti per passeggeri e del peso e volume per merce o posta. G) Il termine "capacita' offerta" significa il totale delle capacita' degli aeromobili impiegati nell'esercizio di ciascuno dei servizi aerei accordati, moltiplicato per la frequenza con la quale questi aeromobili operano in un dato periodo. H) Il termine "rotta aerea" significa l'itinerario prestabilito che un aeromobile impiegato in un servizio aereo regolare deve seguire. I) Il termine "rotta specificata" significa la rotta descritta nella Tabella delle Rotte allegata al presente Accordo. J) Il termine "coefficiente di carico" significa il rapporto fra il numero di passeggeri, merce e posta, trasportati da una impresa aerea in una rotta specificata ed in un dato periodo diviso per la capacita' commerciale offerta dalla stessa impresa aerea, nella stessa rotta e nello stesso periodo. K) Il termine "frequenza" significa il numero dei voli andata e ritorno in un dato periodo, che una impresa aerea effettua su una rotta specificata. L) Il termine "cambio di aeromobile" significa il cambio su una rotta specificata di un aeromobile con un altro aeromobile di diversa capacita'. M) Il termine "voli di linea" significa i voli effettuati dalle imprese aeree designate su rotte specificate, soggetti agli orari autorizzati. N) Il termine "servizio continuato" significa il servizio esercitato da una impresa aerea, senza cambio di aeromobile, da un punto del territorio di una Parte Contraente ad un altro punto della altra Parte Contraente e al di la' dei punti menzionati sulla rotta specificata.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2 1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti indicati nel presente Accordo, allo scopo di stabilire servizi aerei sulle rotte specificate nell'annessa Tabella delle Rotte. 2. Salvo quanto previsto nel presente Accordo, l'impresa aerea designata da ciascuna Parte Contraente godra', nell'esercizio dei servizi internazionali, dei seguenti diritti: a) Sorvolare il territorio dell'altra Parte Contraente senza atterrarvi; b) Fare scali per fini non commerciali in detto territorio; c) Imbarcare e sbarcare su detto territorio, nei punti specificati nell'annessa Tabella delle Rotte, traffico internazionale di passeggeri, merci e posta. 3. Il fatto che tali diritti non vengano esercitati immediatamente non impedira' che l'impresa aerea della Parte Contraente cui sono stati concessi inizi, in una data successiva, i servizi aerei sulle rotte specificate in detta Tabella delle Rotte. 4. Gli emendamenti da approvare successivamente alla Tabella delle Rotte, saranno effettuati tramite un incontro tra le Autorita' Aeronautiche.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3 1. A partire dall'entrata in vigore del presente Accordo, le Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti dovranno comunicarsi, al piu' presto possibile, le informazioni riguardanti le autorizzazioni concesse per operare i servizi menzionati nella Tabella delle Rotte. 2. Il servizio aereo su una rotta specificata potra' essere immediatamente iniziato dall'impresa aerea designata oppure in una data successiva, una volta che sia stato concesso dall'altra Parte Contraente il relativo permesso. Tale Parte Contraente sara' obbligata a concederlo, esigendo che l'impresa aerea designata abbia tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative, amministrative e regolamentari applicabili.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4 Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare o di revocare alla impresa aerea designata dall'altra Parte Contraente, l'autorizzazione ad esercire un servizio aereo, nel caso non sia sufficientemente convinta che una parte maggioritaria della proprieta' ed il controllo effettivo di detta impresa aerea siano nelle mani di cittadini dell'altra Parte Contraente, o nel caso in cui detta impresa aerea non osservasse le leggi e i regolamenti menzionati nel presente Accordo, o nel caso in cui l'impresa aerea non ottemperasse alle condizioni di base alle quali si concedono i diritti in conformita' con il presente Accordo, o nel caso in cui l'impresa aerea designata non ottemperi alle condizioni contenute nel permesso concesso.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5 1. Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di una Parte Contraente che disciplinano sul proprio territorio l'ingresso e l'uscita degli aeromobili impiegati per la navigazione aerea internazionale o relative alla navigazione e la conduzione degli aeromobili stessi durante il loro soggiorno all'interno del proprio territorio si applicheranno agli aeromobili della impresa designata dall'altra Parte Contraente e saranno osservate da tali aeromobili all'entrata, uscita dal territorio della prima Parte Contraente e mentre si trovano dentro di esso. 2. Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di ciascuna Parte Contraente che regolano sul proprio territorio l'ingresso, il soggiorno e l'uscita dei passeggeri, equipaggi, merci e posta, come quelle che riguardano le formalita' d'ingresso, di uscita, di documentazione, di emigrazione e di immigrazione, la dogana o le misure sanitarie, si applicheranno ai passeggeri, equipaggi, merci o posta trasportati dagli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte Contraente, mentre questi si trovano nel territorio predetto. 3. L'impresa aerea designata da ciascuna delle Parti Contraenti puo' mantenere ed impiegare nel territorio dell'altra Parte Contraente il personale della propria nazionalita' che eserciti le funzioni di Rappresentante Legale ed i capi del servizio tecnico, operativo, amministrativo e commerciale.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6 I certificati di navigabilita', i brevetti e le licenze rilasciate o convalidate da una Parte Contraente, che fossero in vigore, saranno accettate come valide dall'altra Parte Contraente ai fini dell'esercizio delle rotte e servizi convenuti nel presente Accordo, a condizione che i requisiti richiesti per rilasciare o convalidare detti certificati o licenze, siano uguali alle norme minime stabilite in conformita' con la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale. Ognuna delle Parti Contraenti si riserva il diritto di rifiutare, l'accettazione, ai fini del volo sul proprio territorio, dei brevetti e delle licenze rilasciati ai propri cittadini da un altro Stato.
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7 1. Gli aeromobili delle imprese designate da una Parte Contraente, impiegati nei servizi convenuti, sono ammessi allo scalo nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione dai dazi doganali, spese di ispezione e altre imposte o gravami. 2. Gli oli lubrificanti, le parti di ricambio, le provviste di bordo e, quando non costituiscono materiale e attrezzature al suolo, i materiali tecnici di consumo, gli utensili e gli equipaggiamenti di bordo introdotti nel territorio di una Parte Contraente dall'altra Parte Contraente, per essere montati od usati esclusivamente sugli aeromobili delle imprese aeree designate dall'altra Parte Contraente, saranno esentati dai dazi doganali, spese di ispezione e altre imposte o gravami. 3. Il carburante, gli oli lubrificanti, gli altri materiali tecnici di consumo, le parti di ricambio, l'equipaggiamento normale e le provviste di bordo che esistono e restano a bordo degli aeromobili delle imprese aeree designate saranno esentati, all'entrata e all'uscita dal territorio dell'altra Parte Contraente, dai dazi doganali, spese di ispezione e altre imposte o gravami, anche quando detti materiali siano usati o consumati sugli aeromobili in volo sul detto territorio. 4. Il carburante, gli oli lubrificanti, gli altri materiali tecnici di consumo, le parti di ricambio, l'equipaggiamento normale e le provviste di bordo che gli aeromobili delle imprese aeree designate da una delle Parti Contraenti prendono a bordo nel territorio dell'altra Parte Contraente e che vengono usati nei servizi internazionali convenuti, saranno esentati dai dazi doganali, spese di ispezione e altre imposte o gravami, anche quando detti materiali siano usati o consumati sugli aeromobili in volo sul detto territorio. 5. I materiali che beneficiano delle agevolazioni indicate nei paragrafi precedenti non possono essere utilizzati per usi diversi dai servizi di volo e debbono essere riesportati in caso di mancato impiego a meno che non ne sia permessa la cessione ad altra impresa aerea ovvero la nazionalizzazione secondo le prescrizioni in vigore nel territorio della Parte Contraente interessata. In attesa del loro uso e destinazione debbono rimanere sotto controllo doganale. 6. Le esenzioni previste dal presente Articolo possono essere subordinate all'osservanza di determinate procedure, condizioni e formalita', normalmente in vigore nel territorio della Parte Contraente che deve accordarle, e non debbono riferirsi ai diritti percepiti come corrispettivi di servizi prestati.
Accordo - art. 8
ARTICOLO 8 Su base di reciprocita' il trasferimento dei saldi tra le entrate e le spese realizzate nel territorio di una Parte Contraente dall'impresa designata dell'altra Parte Contraente sara' effettuato in valuta convertibile conformemente alle disposizioni in vigore in ciascun Paese.
Accordo - art. 9
ARTICOLO 9 1. Le Parti Contraenti convengono che le imprese aeree designate godranno di pari ed equo trattamento onde poter esercire con eguali possibilita' i servizi aerei menzionati nell'Accordo. 2. Ognuna delle Parti Contraenti potra' imporre o permettere che si impongano all'impresa aerea designata dell'altra Parte, giuste e ragionevoli tariffe per l'uso degli aeroporti pubblici ed altre facilitazioni.
Accordo - art. 10
ARTICOLO 10 Nell'esercizio dei servizi aerei convenuti nell'Accordo da parte dell'impresa aerea designata di ciascuna delle Parti Contraenti saranno tenuti in considerazione gli interessi dell'impresa aerea dell'altra Parte Contraente al fine di non pregiudicare indebitamente i servizi che quest'ultima opera su tutte o parte delle rotte stesse.
Accordo - art. 11
ARTICOLO 11 1. Si conviene che i servizi offerti da una impresa aerea designata in base al presente Accordo, avranno lo scopo primario di offrire servizi aerei con capacita' adeguata alle esigenze del traffico fra i due Paesi. 2. I servizi offerti dalle imprese aeree che operano sulla base del presente Accordo, dovranno essere in stretta relazione con le esigenze pubbliche di tali servizi. 3. Entrambe le Parti Contraenti riconoscono che lo sviluppo dei servizi locali e regionali e' un diritto legittimo dei rispettivi Paesi. Convengono pertanto di consultarsi periodicamente sul modo in cui le disposizioni di questo articolo saranno osservate dalle rispettive imprese aeree designate. 4. Ogni cambio di aeromobile giustificabile per ragioni di economia di esercizio sara' ammesso in qualsiasi scalo delle rotte designate. Ciononostante, nessun cambio di aeromobile potra' effettuarsi nel territorio dell'altra Parte Contraente, quando questo modifichi le caratteristiche dell'esercizio di un servizio a lungo percorso o sia incompatibile con i principi enunciati nel presente Accordo. 5. Prima di effettuare qualsiasi aumento della capacita' offerta in una delle rotte specificate o nella frequenza del servizio, si dara' avviso da parte delle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente. Nel caso in cui quest'ultima consideri che detto aumento non e' giustificato dal volume di traffico sulla rotta o che possa danneggiare gli interessi dell'impresa aerea designata da tale Parte, potra' chiedere, entro un termine di quindici (15) giorni, le consultazioni con l'altra Parte Contraente. Dette consultazioni dovranno iniziarsi entro i trenta (30) giorni successivi alla richiesta e le imprese designate avranno l'obbligo di presentare qualsiasi informazione che sia ad esse richiesta per decidere circa la necessita' o giustificazione dell'aumento proposto. 6. Gli orari dei servizi dovranno essere sottoposti all'approvazione delle Autorita' Aeronautiche almeno sessanta (60) giorni prima della loro entrata in vigore.
Accordo - art. 12
ARTICOLO 12 1. Le tariffe che l'impresa aerea di una Parte Contraente applichi per il trasporto da o per il territorio dell'altra Parte Contraente saranno stabilite in misura ragionevole, prendendo in debita considerazione tutti i principali fattori ad esse connessi, quali il costo di esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio e le tariffe applicate da altre imprese. In conformita' a quanto previsto nel paragrafo 3 del presente Articolo nessuna tariffa entrera' in vigore se le Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente non le abbia approvate. 2. Le tariffe cui si riferisce il paragrafo 1 del presente Articolo saranno concordate, se possibile, dalle imprese designate delle due Parti Contraenti in consultazione con altre imprese operanti sulla intera rotta o su parte di essa. Detto accordo dovra' essere raggiunto, ove possibile, attraverso i sistemi IATA adottati in materia di determinazione delle tariffe e dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorita' Aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti. 3. Le tariffe cosi' concordate, saranno sottoposte alla approvazione delle Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti almeno sessanta (60) giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore; in casi speciali tale termine potra' essere ridotto subordinatamente ad accordo di tali Autorita'. 4. Qualora le imprese designate non siano d'accordo su nessuna di tali tariffe, o se per qualche ragione una tariffa non possa essere fissata secondo quanto previsto dal paragrafo 2 del presente Articolo, o se, durante i primi 15 giorni del periodo di 60 giorni di cui al paragrafo 3, una delle Parti Contraenti notifica all'altra Parte il suo disaccordo con qualsiasi tariffa concordata secondo quanto previsto dal paragrafo 2 del presente Articolo, le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti cercheranno di determinare la tariffa di comune accordo. 5. Qualora le Autorita' Aeronautiche non concordino sull'approvazione di qualsiasi tariffa nei termini del paragrafo 3 del presente Articolo, o sulla determinazione di una qualsiasi tariffa secondo quanto previsto dal paragrafo 4, il caso sara' risolto in conformita' alle disposizioni dell'Articolo 14. 6. Le tariffe cosi' stabilite rimarranno in vigore fino a quando non saranno sostituite da nuove tariffe in conformita' con il presente Articolo.
Accordo - art. 13
ARTICOLO 13 1. Qualora una delle Parti Contraenti ritenga opportuno modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, essa potra' richiedere una consultazione con l'altra Parte Contraente. Ogni modifica del presente Accordo entrera' in vigore quando, riguardo a tale modifica, le due Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificato l'adempimento delle rispettive formalita' costituzionali concernenti la conclusione e l'entrata in vigore di Accordi internazionali. 2. Modifiche all'Annesso al presente Accordo potranno essere concordate direttamente tra le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti. Esse entreranno in vigore dopo essere state confermate mediante uno scambio di Note Diplomatiche. 3. Una consultazione tra le Parti Contraenti o tra le Autorita' Aeronautiche in merito alla modifica del presente Accordo o del suo Annesso, dovra' iniziare entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione di una richiesta in tal senso.
Accordo - art. 14
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.