LEGGE 19 gennaio 1998, n. 17
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Accordo - art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA SUI SERVIZI AEREI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania, in seguito denominati nel presente Accordo "Parti Contraenti", quali aderenti alla Convenzione Internazionale dell'Aviazione Civile aperta alla firma a Chicago il sette dicembre 1944; desiderosi di concludere un Accordo con l'obiettivo di regolamentare i servizi aerei tra i due Paesi; hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo, salvo che non si richieda altrimenti: a) il termine "Convenzione" si riferisce alla Convenzione Internazionale sull'Aviazione Civile firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, e comprende l'Annesso adottato ai sensi dell'Articolo 90 della suddetta Convenzione cosi' come gli emendamenti agli Annessi o alla Convenzione previsti dagli Articoli 90 e 94 della stessa nella misura in cui sono in vigore o sono stati ratificati dalle due Parti Contraenti; b) il termine "Autorita' Aeronautiche" indica, nel caso della Repubblica Italiana, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale dell'Aviazione Civile e qualunque persona o ente autorizzato ad esercitare le funzioni connesse al presente Accordo; nel caso della Repubblica di Lituania, il Ministero dei Trasporti e qualunque persona o ente autorizzato ad esercitare le funzioni connesse al presente Accordo; c) il termine "compagnia aerea designata" indica la compagnia aerea che e' stata designata ed autorizzata in conformita' all'Articolo 4 del presente Accordo. d) il termine "territorio" relativo ad uno Stato ha il significato che gli viene attribuito dall'articolo 2 della Convenzione; e) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "compagnia aerea" e "sosta per scopi non di traffico" hanno il significato loro assegnato dall'Articolo 96 della Convenzione; f) il termine "capacita'" significa: - in relazione ad un aeromobile, il carico utile di detto aeromobile disponibile sulla rotta o per una sezione di questa rotta; - in relazione ad un servizio aereo specifico, la capacita' dell'aeromobile utilizzata relativamente a quel servizio moltiplicata per la frequenza operata da questo aeromobile nell'ambito di un dato periodo, di una data rotta o sezione di rotta.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2 Applicabilita' della Convenzione di Chicago Le disposizioni del presente Accordo saranno soggette alle disposizioni della Convenzione nella misura in cui dette disposizioni sono applicabili ai servizi aerei internazionali.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3 Concessione di diritti 1. Ciascuna delle Parti Contraenti riconosce all'altra Parte Contraente i seguenti diritti relativi ai propri servizi aerei internazionali di linea: (a) il diritto di sorvolare il proprio territorio senza atterrarvi; (b) il diritto di atterrare nel proprio territorio per scopi non di traffico; 2. Ciascuna delle Parti Contraenti riconosce all'altra Parte Contraente il diritto specificato nel presente Accordo allo scopo di creare e di gestire servizi aerei sulle rotte specificate nella Tabella delle Rotte allegato (da qui in avanti denominati i "servizi concordati" e le "rotte specificate"). 3. La compagnia aerea designata da ciascuna Parte Contraente che opera sulle rotte specificate, potra' effettuare degli scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati nella Tabella delle Rotte per imbarcare e sbarcare passeggeri, merci e posta provenienti o destinati ad altri punti specificati. 4. Nulla di quanto contenuto al Comma 2 del presente articolo potra' essere interpretato nel senso di conferire alla compagnia aerea designata da una Parte Contraente il diritto di imbarcare sul territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri, merce e posta, dietro pagamento o nolo, destinati ad un altro punto del territorio dell'altra Parte Contraente.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4 Designazione ed autorizzazione delle linee aeree 1. Ciascuna delle Parti Contraenti avra' diritto a designare per iscritto all'altra Parte Contraente una compagnia aerea ai fini di operare i servizi concordati sulle rotte specificate. 2. Al ricevimento di tale designazione ciascuna delle Parti Contraenti dovra' concedere senza indugio, tenuto conto di quanto previsto ai Commi 3 e 4 del presente Articolo, la prevista autorizzazione ad operare alla compagnia aerea designata. 3. Le Autorita' Aeronautiche di una Parte Contraente possono richiedere alla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente di produrre la certificazione di idoneita' ad operare servizi aerei internazionali rilasciata da parte delle Autorita' competenti in conformita' alle disposizioni della Convenzione e corrispondente pienamente alle leggi ed ai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati. 4. Ciascuna delle Parti Contraenti avra' il diritto di negare l'autorizzazione ad operare in base al Comma 2 del presente Articolo, oppure di imporre le condizioni che riterra' necessarie all'esercizio da parte della compagnia aerea designata dei diritti di cui nell'Articolo 3 del presente Accordo, nei casi in cui detta Parte Contraente non ritenga che la proprieta' sostanziale ed il controllo effettivo della compagnia aerea in questione siano nelle mani della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea o dei suoi cittadini. 5. Una volta cosi' nominata ed autorizzata, la compagnia aerea di ciascuna delle Parti Contraenti potra' cominciare ad operare i servizi concordati in qualunque momento, a condizione che si adegui alle disposizioni applicabili del presente Accordo. 6. Ciascuna delle Parti Contraenti avra' il diritto di revocare la designazione di una compagnia aerea e di designarne un'altra dandone comunicazione scritta all'altra Parte Contraente.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5 Revoca o sospensione dei diritti 1. Ciascuna delle Parti Contraenti avra' il diritto di revocare l'autorizzazione ad operare o di sospendere l'esercizio dei diritti conferiti in base all'Articolo 3 del presente Accordo da parte della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, o di imporre condizioni che ritenga necessarie per l'esercizio di tali diritti in ciascuno dei seguenti casi: a) in ogni caso in cui non ritenga che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di tale compagnia aerea non sia nelle mani della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea o dei suoi cittadini; b) nel caso di non adempimento da parte della compagnia aerea di sottoporsi alle leggi o ai regolamenti della Parte Contraente che concede i predetti diritti; c) in ogni altro caso in cui la compagnia aerea non operi in conformita' alle condizioni stabilite dal presente Accordo. 2. A meno che la revoca immediata, sospensione o imposizione delle condizioni indicate al Comma 1 del presente Articolo non siano essenziali per prevenire ulteriori violazioni della legge o dei regolamenti, tale diritto verra' esercitato solo dopo aver consultato l'altra Parte Contraente.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6 Esenzione dai dazi doganali e da altre imposte 1. Gli aeromobili utilizzati nei servizi aerei internazionali dalla compagnia aerea designata di una Parte Contraente, come pure il loro normale equipaggiamento, i pezzi di ricambio compresi i motori, i rifornimenti di carburante e di lubrificanti e le provviste di bordo (prodotti alimentari, bevande e tabacco inclusi), saranno esenti da qualunque tipo di dazio doganale, di tasse d'ispezione o da qualsiasi altro onere fiscale all'arrivo nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che il suddetto equipaggiamento regolare e tutti gli altri articoli rimangano a bordo dell'aeromobile. 2. Saranno inoltre esenti dagli stessi dazi, tasse ed oneri, con esclusione dei pagamenti relativi ai servizi svolti per: a) carburante, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio motori inclusi e normali attrezzature aerotrasportate introdotte nel territorio di una delle Parti Contraenti dall'aeromobile della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente ed intese esclusivamente per l'uso degli aeromobili di detta compagnia aerea; b) carburante, lubrificanti, provviste, pezzi di ricambio motori inclusi e normali attrezzature aerotrasportate, imbarcati nel territorio di una delle Parti Contraenti da un aeromobile della compagnia aerea designata da una delle Parti Contraenti, nello svolgimento dei servizi concordati, entro i limiti e alle condizioni stabilite dalle Autorita' competenti della Parte Contraente interessata e previste unicamente per l'uso e consumo durante il volo. 3. Il materiale che gode dell'esenzione dai dazi doganali e da altri oneri fiscali menzionato nei commi precedenti potra' essere utilizzato solo per i servizi aerei internazionali e in caso di mancato utilizzo dev'essere riesportato, se non utilizzato, a meno che non ne sia ammesso il trasferimento ad altre compagnie aeree internazionali, o non ne sia consentita l'importazione permanente, in conformita' alle disposizioni vigenti nel territorio della Parte Contraente interessata. 4. Le esenzioni di cui al presente Articolo, applicabili anche al suddetto materiale parzialmente utilizzato o consumato durante il volo sul territorio della Parte Contraente concedente le esenzioni, vengono riconosciute su base bilaterale e possono essere soggette all'osservanza di formalita' specifiche generalmente applicate in detto territorio, ivi compresi i controlli doganali.
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7 Principi che regolano lo svolgimento dei servizi concordati 1. Dovra' essere garantita pari ed equa opportunita' alle compagnie aere designate da ciascuna delle Parti Contraenti ad operare i servizi concordati sulle rotte specificate. 2. Nell'operare i servizi concordati, la compagnia aerea designata di ciascuna delle Parti Contraenti terra' conto degli interessi della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente in modo da non incidere indebitamente sui servizi da questa forniti sulle stesse rotte o su parte di esse. 3. I servizi concordati forniti dalle compagnie aeree designate da ciascuna delle Parti Contraenti saranno in stretta relazione alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e avranno come loro obiettivo quello di fornire, ad un ragionevole fattore di carico, la capacita' adeguata a soddisfare i requisiti attuali e ragionevolmente previsti relativi al trasporto di passeggeri, merci e posta tra i territori delle Parti Contraenti. 4. La compagnia aerea designata da una Parte Contraente provvedera' a fornire alle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente l'approvazione dei piani di volo, comprese le informazioni sul tipo di aeromobile che verra' utilizzato, almeno trenta (30) giorni prima di ogni stagione estiva o invernale.
Accordo - art. 8
ARTICOLO 8 Tariffe 1. Ai fini dei commi seguenti, il termine "tariffa" va inteso come il prezzo da pagare per il trasporto passeggeri e di merci e le condizioni in cui quel prezzo e' applicato, inclusi i prezzi e condizioni per i servizi di agenzia e per altri servizi ausiliari, ma escluse la retribuzione e le condizioni per il trasporto della posta. 2. Le tariffe addebitate da una Parte Contraente per il trasporto da o per il territorio dell'altra Parte Contraente deve essere fissato a livelli ragionevoli, tenuto conto di tutti i fattori rilevanti, ivi compresi i costi operativi, il profitto ragionevole e le tariffe delle altre compagnie aeree. 3. Le tariffe di cui al Comma 2 del presente Articolo dovranno, se possibile, essere oggetto di consultazione tra le compagnie aeree designate da ciascuna delle Parti Contraenti. 4. Le tariffe verranno sottoposte all'approvazione delle Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti almeno sessanta (60) giorni prima della data proposta per la loro introduzione. In casi particolari tale periodo potra' essere ridotto, previo accordo tra le suddette Autorita'. 5. Tale approvazione potra' essere data per iscritto. Se nessuna delle due Autorita' Aeronautiche si sara' espressa negativamente entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, in conformita' al comma 4 del presente Articolo, tali tariffe devono considerarsi approvate. Nel caso in cui il periodo di presentazione venga ridotto, come stabilito al Comma 4, le Autorita' Aeronautiche potranno concordare che il periodo entro cui comunicare un'eventuale diniego debba essere notificato in meno di trenta (30) giorni. 6. Se una tariffa non puo' essere concordata in base al Comma 3 del presente Articolo, o se, nel periodo applicabile previsto dal Comma 5 del presente Articolo una delle due Autorita' Aeronautiche comunica all'altra Autorita' Aeronautica il proprio diniego di una tariffa concordata in base alle disposizioni del Comma 3 del presente Articolo, le Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti debbono consultarsi per determinare una tariffa che sia approvata di comune accordo. 7. Una tariffa stabilita secondo le disposizioni del presente Articolo restera' in vigore fino a quando non verra' stabilita una nuova tariffa.
Accordo - art. 9
ARTICOLO 9 Leggi e Regolamenti 1. Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una delle Parti Contraenti relativi all'entrata, alla sosta o alla partenza dal suo territorio di un aeromobile in servizio internazionale, o al funzionamento ed alla navigazione di detto aeromobile nell'ambito del suo territorio, verranno applicati agli aeromobili della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente e saranno osservati da detto aeromobile al momento dell'arrivo, della partenza o mentre si trova nel territorio della prima Parte Contraente. 2. Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una delle Parti Contraenti relativi all'entrata, alla sosta o alla partenza dal suo territorio di passeggeri, equipaggio, merci o posta di un aeromobile, compresi i regolamenti relativi alle dichiarazioni d'entrata, allo sdoganamento, all'immigrazione, ai passaporti, ai diritti doganali e di quarantena dovranno essere ottemperati da o per conto di quei passeggeri, equipaggio, merce o posta della compagnia aerea dell'altra Parte Contraente al momento dell'entrata o della partenza o durante la sosta nel territorio della prima Parte Contraente.
Accordo - art. 10
ARTICOLO 10 Riconoscimento di licenze e certificati 1. I certificati di navigabilita', i certificati di idoneita' e le licenze rilasciati o resi validi da una delle Parti Contraenti, dovranno essere riconosciuti durante il loro periodo di validita', in conformita' alle disposizioni del Comma 2 del presente Articolo, come validi dall'altra Parte Contraente. 2. Ognuna delle Parti Contraenti si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere come validi, ai fini del volo sul proprio territorio, i certificati di navigabilita' aerea, certificati di idoneita' e le licenze che l'altra Parte Contraente o uno Stato terzo dovesse rilasciare o rendere validi per i propri cittadini.
Accordo - art. 11
ARTICOLO 11 Rappresentanza di una compagnia aerea 1. Ciascuna delle Parti Contraenti riconoscera' reciprocamente il diritto della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, sulla base di reciprocita', il diritto di mantenere sul suo territorio, nei punti specificati dalla Tabella delle Rotte, uffici e personale amministrativo, commerciale e tecnico scelto tra i cittadini di uno o di entrambe le Parti Contraenti che dovesse essere necessario alle esigenze operative della compagnia aerea designata. 2. L'assunzione di cittadini di Paesi terzi nel territorio dell'una o dell'altra delle Parti Contraenti non sara' effettuata senza la previa autorizzazione delle Autorita' competenti. 3. Tutto il personale sopra specificato sara' soggetto alle leggi sull'ingresso e la permanenza nel territorio dell'altra Parte Contraente come pure alle leggi, ai regolamenti e alle direttive amministrative applicabili in quel territorio. 4. Il numero di tali dipendenti, stabilito di comune accordo dalle compagnie aeree designate, sara' sottoposto all'approvazione delle Autorita' competenti delle due Parti Contraenti. 5. Ciascuna delle Parti Contraenti dovra' fornire ogni necessaria assistenza per tali uffici e personale.
Accordo - art. 12
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