DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1997, n. 506
Entrata in vigore del decreto: 21-2-1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 681;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996, recante la delega di funzioni al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 14 giugno 1996;
Considerata la necessita' di provvedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 681 del 1996, alla definizione della data e delle norme di esecuzione del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 luglio 1997;
Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Emana
il seguente regolamento:
Capo
I Obiettivi e campo di osservazione
Capo I Obiettivi e campo di osservazione
Art. 1
O b i e t t i v i
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge n. 681/1996 reca: "Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996". - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1987 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento del1a Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esclusione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il D.P.C.M. del 31 maggio 1996 reca: "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Franco Bassanini in materia di funzione pubblica e di affari regionali". - Il testo dell'art. 1, comma 4, della citata legge n. 681/1996 e' il seguente: "4. La data e le norme di esecuzione del censimento di cui al comma 1 sono stabilite con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato". Nota all'art. 1: - Il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio del 22 luglio 1993 reca: "Coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici".
Art. 2
Campo di osservazione del censimento
1.Il censimento rileva per ciascun comune la consistenza numerica e le caratteristiche fondamentali delle unita' giuridicoeconomiche iscritte nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dei liberi professionisti tenuti all'iscrizione agli albi professionali secondo le leggi in vigore. Restano escluse dal censimento le unita' esercenti, in prevalenza, attivita' economiche nei settori dell'agricoltura, della caccia, della silvicoltura, della pesca, della istruzione e della sanita', nonche' le istituzioni pubbliche e private.
2.Per un campione di unita' giuridicoeconomiche e per le relative unita' locali da esse dipendenti il censimento rileva, inoltre, alcuni caratteri strutturali, quali l'organizzazione produttiva e la presenza sui mercati.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 8 della legge n. 580/1993 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), e' il seguente: "Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile. 2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformita' agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonche' alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia. 3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del medesimo codice e le societa' semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresi' annotate in una sezione speciale del registro delle imprese. 5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicita' notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali. 6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita' per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio nazionale. 7. Il sistema di pubblicita' di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni. 8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare: a) il coordinamento della pubblicita' realizzata attraverso il registro delle imprese con il bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata e con il bollettino ufficiale delle societa' cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni; b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti; c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali de1 registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese; d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese. 9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), e' determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali. 10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 201l, e successive modificazioni. 11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese. 12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8. 13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalita' disposte dal regolamento di cui al comma 8".
Art. 3
Organizzazione del censimento e date di rilevazione
Capo II Unita' e modelli di rilevazione
Art. 4
Unita' di rilevazione e di osservazione del censimento
1.L'unita' di rilevazione del censimento e' l'unita' giuridicoeconomica; l'unita' di osservazione e' l'unita' giuridicoeconomica unitamente alle sue unita' locali.
2.Per unita' giuridicoeconomica s'intende l'organizzazione di una attivita' economica esercitata con carattere professionale al fine della produzione di beni o della prestazione di servizi destinabili alla vendita.
3.Per unita' locale si intende il luogo variamente denominato stabilimento, laboratorio, negozio, officina, ristorante, albergo, bar, ufficio, agenzia, magazzino, studio professionale, abitazione e simili, in cui si realizza la produzione di beni, o nel quale si svolge o si organizza la prestazione di servizi destinabili o non destinabili alla vendita. Costituiscono altresi' unita' locali, sempreche' fisicamente o funzionalmente distinte da altra unita' locale, anche la sede d'impresa, nonche' le sedi degli uffici direttivi, amministrativi e tecnici.
Art. 5
Questionari del censimento
1.Le informazioni oggetto del censimento sono raccolte dai dati dei principali archivi (seguiva una parola non ammessa al "Visto" della Corte dei conti) e, ove necessario, con appositi questionari predisposti dall'ISTAT.
2.I modelli di rilevazione e gli altri stampati necessari sono forniti dall'ISTAT.
3.E' fatto divieto di utilizzare per la raccolta dei dati modelli diversi da quelli forniti dall'ISTAT.
Capo III Organi e operazioni di censimento
Art. 6
Organi di censimento
1.L'ISTAT, anche tramite i propri uffici regionali, sovrintende a tutte le operazioni di censimento, avvalendosi degli uffici di statistica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; adotta i provvedimenti e le misure ritenute nececcarie per il tempestivo e regolare svolgimento del censimento. L'ISTAT si avvale altresi' dell'ufficio di statistica dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricolura (Unioncamere).
2.Per l'esecuzione delle operazioni di censimento l'ISTAT si avvale della collaborazione degli uffici di statistica delle CCIAA, di cui al decreto legislativo 6 settembre l989, n. 322, e degli uffici di statistica dei comuni, interessati dall'indagine. A detti uffici sono attribuite le funzioni di ufficio di censimento ed al responsabile dell'ufficio di statistica sono attribuite le funzioni di responsabile dell'ufficio di censimento. Per le CCIAA e per i comuni che non hanno costituito l'ufficio di statistica ai sensi del citato decreto n. 322 del 1989 il segretario generale ed il sindaco, ciascuno per la propria amministrazione, costituiscono un ufficio di statistica protempore e attribuiscono le funzioni di responsabile dell'ufficio di censimento ad un dipendente munito di adeguta professionalita'. L'ISTAT puo' altresi' avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 681.
3.Nelle province autonome di Trento e di Bolzano le operazioni di censimento, attribuite agli uffici di statistica delle CCIAA, sono svolte, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 681, dagli uffici di statistica delle province.
4.Nel caso si verifichino, da parte degli organi di censimento o delle persone incaricate delle operazioni censuarie, inadempienze tali da pregiudicare il regolare svolgimento delle operazioni stesse, l'ISTAT, fatta salva ogni azione nei confronti dei soggetti inadempienti, puo' avocare a se' l'esercizio delle relative funzioni.
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