DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1997, n. 506
Entrata in vigore del decreto: 21-2-1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 681;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996, recante la delega di funzioni al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 14 giugno 1996;
Considerata la necessita' di provvedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 681 del 1996, alla definizione della data e delle norme di esecuzione del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 luglio 1997;
Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Emana
il seguente regolamento:
Capo
I Obiettivi e campo di osservazione
Capo I Obiettivi e campo di osservazione
Art. 1
O b i e t t i v i
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge n. 681/1996 reca: "Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996". - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1987 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento del1a Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esclusione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il D.P.C.M. del 31 maggio 1996 reca: "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Franco Bassanini in materia di funzione pubblica e di affari regionali". - Il testo dell'art. 1, comma 4, della citata legge n. 681/1996 e' il seguente: "4. La data e le norme di esecuzione del censimento di cui al comma 1 sono stabilite con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato". Nota all'art. 1: - Il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio del 22 luglio 1993 reca: "Coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici".
Art. 2
Campo di osservazione del censimento
1.Il censimento rileva per ciascun comune la consistenza numerica e le caratteristiche fondamentali delle unita' giuridicoeconomiche iscritte nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dei liberi professionisti tenuti all'iscrizione agli albi professionali secondo le leggi in vigore. Restano escluse dal censimento le unita' esercenti, in prevalenza, attivita' economiche nei settori dell'agricoltura, della caccia, della silvicoltura, della pesca, della istruzione e della sanita', nonche' le istituzioni pubbliche e private.
2.Per un campione di unita' giuridicoeconomiche e per le relative unita' locali da esse dipendenti il censimento rileva, inoltre, alcuni caratteri strutturali, quali l'organizzazione produttiva e la presenza sui mercati.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 8 della legge n. 580/1993 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), e' il seguente: "Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile. 2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformita' agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonche' alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia. 3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del medesimo codice e le societa' semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresi' annotate in una sezione speciale del registro delle imprese. 5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicita' notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali. 6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita' per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio nazionale. 7. Il sistema di pubblicita' di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni. 8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare: a) il coordinamento della pubblicita' realizzata attraverso il registro delle imprese con il bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata e con il bollettino ufficiale delle societa' cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni; b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti; c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali de1 registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese; d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese. 9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), e' determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali. 10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 201l, e successive modificazioni. 11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese. 12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8. 13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalita' disposte dal regolamento di cui al comma 8".
Art. 3
Organizzazione del censimento e date di rilevazione
Capo II Unita' e modelli di rilevazione
Art. 4
Unita' di rilevazione e di osservazione del censimento
1.L'unita' di rilevazione del censimento e' l'unita' giuridicoeconomica; l'unita' di osservazione e' l'unita' giuridicoeconomica unitamente alle sue unita' locali.
2.Per unita' giuridicoeconomica s'intende l'organizzazione di una attivita' economica esercitata con carattere professionale al fine della produzione di beni o della prestazione di servizi destinabili alla vendita.
3.Per unita' locale si intende il luogo variamente denominato stabilimento, laboratorio, negozio, officina, ristorante, albergo, bar, ufficio, agenzia, magazzino, studio professionale, abitazione e simili, in cui si realizza la produzione di beni, o nel quale si svolge o si organizza la prestazione di servizi destinabili o non destinabili alla vendita. Costituiscono altresi' unita' locali, sempreche' fisicamente o funzionalmente distinte da altra unita' locale, anche la sede d'impresa, nonche' le sedi degli uffici direttivi, amministrativi e tecnici.
Art. 5
Questionari del censimento
1.Le informazioni oggetto del censimento sono raccolte dai dati dei principali archivi (seguiva una parola non ammessa al "Visto" della Corte dei conti) e, ove necessario, con appositi questionari predisposti dall'ISTAT.
2.I modelli di rilevazione e gli altri stampati necessari sono forniti dall'ISTAT.
3.E' fatto divieto di utilizzare per la raccolta dei dati modelli diversi da quelli forniti dall'ISTAT.
Capo III Organi e operazioni di censimento
Art. 6
Organi di censimento
1.L'ISTAT, anche tramite i propri uffici regionali, sovrintende a tutte le operazioni di censimento, avvalendosi degli uffici di statistica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; adotta i provvedimenti e le misure ritenute nececcarie per il tempestivo e regolare svolgimento del censimento. L'ISTAT si avvale altresi' dell'ufficio di statistica dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricolura (Unioncamere).
2.Per l'esecuzione delle operazioni di censimento l'ISTAT si avvale della collaborazione degli uffici di statistica delle CCIAA, di cui al decreto legislativo 6 settembre l989, n. 322, e degli uffici di statistica dei comuni, interessati dall'indagine. A detti uffici sono attribuite le funzioni di ufficio di censimento ed al responsabile dell'ufficio di statistica sono attribuite le funzioni di responsabile dell'ufficio di censimento. Per le CCIAA e per i comuni che non hanno costituito l'ufficio di statistica ai sensi del citato decreto n. 322 del 1989 il segretario generale ed il sindaco, ciascuno per la propria amministrazione, costituiscono un ufficio di statistica protempore e attribuiscono le funzioni di responsabile dell'ufficio di censimento ad un dipendente munito di adeguta professionalita'. L'ISTAT puo' altresi' avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 681.
3.Nelle province autonome di Trento e di Bolzano le operazioni di censimento, attribuite agli uffici di statistica delle CCIAA, sono svolte, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 681, dagli uffici di statistica delle province.
4.Nel caso si verifichino, da parte degli organi di censimento o delle persone incaricate delle operazioni censuarie, inadempienze tali da pregiudicare il regolare svolgimento delle operazioni stesse, l'ISTAT, fatta salva ogni azione nei confronti dei soggetti inadempienti, puo' avocare a se' l'esercizio delle relative funzioni.
Note all'art. 6: - Il testo degli articoli 5 e 6 del D.Lgs. n. 322/1989 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), e' il seguente: "Art. 5 (Uffici di statistica delle regioni e delle province autonome). - 1. Spetta a ciascuna regione ed alle province autonome di Trento e Bolzano istituire con propria legge uffici di statistica. 2. Il Consiglio dei Ministri adotta atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per assicurare unicita' di indirizzo dell'attivita' statistica di competenza delle regioni e delle province autonome. 3. L'ISTAT esercita nei confronti degli uffici di cui al comma 1 poteri di indirizzo e coordinamento tecnici, allo scopo di renderne omogenee le metodologie". "Art. 6 (Compiti degli uffici di statistica). - 1. Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli alti compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda: a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza. nell'ambito del programma statistico nazionale; b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica; c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale; d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi. 2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale. Per attuare il collegamento tra il sistema informativo dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico nazionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale. 3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi possono richiedere all'amministrazione di appartenenza elaborazioni di dati necessari alle esigenze statistiche, previste dal programma statistico nazionale. 4. Per esigenze particolari, connesse a determinate rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale, il presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di cui all'art. 17, puo' richiedere la comunicazione al Sistema, da parte degli uffici, di categorie di dati in forma nominativa. Sono fatte salve le riserve previste dalla legge. 5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di appartenenza possono individuare ulteriori categorie di dati assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui all'art. 17. 6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo di ciascun anno al presidente dell'ISTAT e all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale sull'attivita' svolta". - Il testo degli articoli 3, comma 2, e 10 della legge n. 681/1996 (Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996) e' il seguente: "Art. 3 (Operazioni censuarie), comma 2. - L'Istituto nazionale di statistica puo' altresi avvalersi di enti pubblici e privati e di societa' per azioni costituite o partecipate per lo svolgimento dei propri compiti, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322". "Art. 10 (Province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le funzioni che la presente legge attribuisce alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono esercitate dagli uffici di statistica delle province stesse".
Art. 7
Operazioni di censimento
1.Le operazioni di censimento sono svolte secondo i principi di tempestivita' ed efficienza, con l'ausilio di sistemi informatizzati; esse si svolgono nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonche' in conformita' alla normativa in materia di segreto statistico, di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
2.Le operazioni di censimento sono svolte in conformita' alle disposizioni contenute nell'articolo 3 e nelle circolari emanate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo l5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre l989, n. 322.
3.L'ISTAT, mediante apposita circolare, definisce per alcune unita' giuridicoeconomiche di particolare dimensione o rilevanza procedure differenziate per la raccolta delle informazioni.
4.Al fine di assicurare il monitoraggio ed il tempestivo svolgimento delle operazioni censuarie, gli uffici regionali dell'ISTAT e gli uffici di statistica delle CCIAA e dei comuni interessati dall'indagine predispongono, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza, un rapporto periodico sull'andamento complessivo dell'attivita' censuaria (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti).
Note all'art. 7: - La legge n. 675/1996 reca: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". - Il testo degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 322/l989 e' il seguente: "Art. 8 (Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica). - 1. Le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato si applicano a tutti gli addetti agli uffici di statistica previsti dagli articoli 3, 4 e 5. 2. Resta fermo il disposto dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784". "Art. 9 (Disposizioni per la tutela del segreto statistico). - 1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici. 2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati, se non in forma aggregata sulla base di dati individuali non nominativi, ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, ne' ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. 3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale e' inserito l'ufficio di statistica puo', sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati. 4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, presenti nei pubblici esercizi". - Il testo dell'art. 15 del D.Lgs. n. 322/1989 e' il seguente: "Art. 15 (Compiti dell'ISTAT). - 1. L'ISTAT provvede: a) alla predisposizione del programma statistico nazionale; b) alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto; c) all'indirizzo e al coordinamento delle attivita' statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2; d) all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, nonche' alla valutazione, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di cui all'art. 17, dell'adeguatezza dell'attivita' di detti enti agli obiettivi del programma statistico nazionale; e) alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale. Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale; f) alla ricerca e allo studio sui risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonche' sulle statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale e inserite nel programma triennale; g) alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati dall'Istituto ovvero da altri uffici del Sistema statistico nazionale, che non possano provvedervi direttamente; in particolare alla pubblicazione dell'annuario statistico italiano e del bollettino mensile di statistica; h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi; i) allo svolgimento di attivita' di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al Sistema statistico nazionale; l) ai rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica; m) alla promozione di studi e ricerche in materia statistica; n) alla esecuzione di particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e privati, remunerate a condizioni di mercato. 2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'ISTAT si puo' avvalere di enti pubblici e privati e di societa' mediante rapporti contrattuali e convenzionali, nonche' mediante partecipazione al capitale degli enti e societa' stessi. 3. L'ISTAT, nell'attuazione del programma statistico nazionale, si avvale degli uffici di statistica di cui all'art. 2, come precisato dagli articoli 3 e 4. 4. L'ISTAT, per l'esercizio delle sue funzioni, procede con periodicita', almeno biennale, alla convocazione di una Conferenza nazionale di statistica. 5. L'ISTAT si avvale del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato".
Art. 8
Pubblicita' del censimento
1.L'ISTAT svolge opera informativa e divulgativa sulle finalita' e sulle modalita' di attuazione del censimento, avvalendosi, in tale attivita', anche degli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale.
2.Le amministrazioni e gli enti che intendessero svolgere in sede locale opera informativa e divulgativa sulle finalita' del censimento e sulla sua importanza, assumendone il relativo onere finanziario, ne informano preventivamente l'ISTAT al fine del necessario coordinamento.
3.Il manifesto ufficiale e gli altri eventuali mezzi di informazione e propaganda, affissi a cura dei comuni, forniti dall'ISTAT sono esenti dall'imposta di pubblicita' e dai diritti di affissione, ai sensi degli articoli 17, comma l, lettera g), e 21, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
Nota all'art. 8: - Il testo degli articoli 17 e 21 del D.Lgs. n. 507/1993 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale) e' il seguente: "Art. 17 (Esenzioni dall'imposta). - 1. Sono esenti dall'imposta: a) la pubblicita' realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attivita' negli stessi esercitata, nonche' i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purche' siano attinenti all'attivita' in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attivita' svolta, nonche' quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilita', che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; c) la pubblicita' comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; d) la pubblicita', escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; e) la pubblicita' esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attivita' esercitata dall'impresa di trasporto, nonche' le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalita' di effettuazione del servizio; f) la pubblicita' esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13; g) la pubblicita' comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie". "Art. 21 (Esenzioni dal diritto) - 1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni: a) i manifesti riguardanti le attivita' istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio; b) i manifesti delle autorita' militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi; d) i manifesti delle autorita' di polizia in materia di pubblica sicurezza; e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative; f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati".
Art. 9
(Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti)
Art. 10
Controlli e riepilogo dei dati
1.Gli uffici di censimento provvedono al controllo preliminare, quantitativo e qualitativo, dei dati risultanti dai modelli di rilevazione, allo scopo di accertare che non vi siano state omissioni o duplicazioni nella rilevazione. La incompletezza e gli errori riscontrati devono essere eliminati mediante informazioni assunte direttamente presso gli interessati o mediante altre forme di accertamento.
2.Gli uffici di censimento compilano i rapporti previsti sull'andamento delle attivita' censuarie e i relativi riepiloghi secondo le modalita' indicate dall'ISTAT.
Art. 11
Revisione e codifica dei questionari
1.Gli uffici di censimento provvedono alla raccolta, revisione, codifica ed eventuale controllo dei questionari di rilevazione dei censimenti secondo le disposizioni impartite dall'ISTAT.
2.Le persone incaricate delle operazioni di revisione e codifica dei questionari dei censimenti partecipano ad apposito corso di istruzione da svolgersi secondo le modalita' stabilite dall'ISTAT.
3.Gli oneri finanziari derivanti dal presente articolo sono a carico delle CCIAA e dei comuni interessati dall'indagine, che li assolvono mediante l'utilizzazione del contributo forfettario previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 1996, n. 681.
Nota all'art. 11: - Il testo dell'art. 3, comma 4, della legge n. 681/1996 (Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servzi nell'anno 1996) e' il seguente: "4. Ai comuni e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che, in base al regolamento di esecuzione di cui all'art. 1, comma 4, siano incaricati di svolgere le operazioni di censimento sara' erogata una somma, il cui ammontare complessivo, commisurato alle unita' censite da ciascuno di detti enti, nonche', per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche alle attivita' di verifica dei dati e di coordinamento a livello provinciale delle operazioni censuarie, gravera' sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 1. Tale somma e' corrisposta a titolo di contributo forfettario alle spese di carattere generale che gli enti stessi dovranno sostenere per l'esecuzione delle operazioni di censimento e per il pagamento dei compensi ai rilevatori ed agli operatori incaricati del loro coordinamento".
Art. 12
Trasmissione dei questionari del censimento
1.La trasmissione dei questionari di censimento da parte degli uffici avviene secondo modalita' indicate dall'ISTAT.
Art. 13
Divieto di indagini aggiuntive
1.E' fatto divieto di abbinare alla rilevazione censuaria altre indagini di qualsiasi natura e da chiunque dispone.
Capo IV Rilevatori e coordinatori
Art. 14
Trattamenti giuridico ed economico
1.Le CCIAA e i comuni interessati dall'indagine possono assumere, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre l996, n. 681, rilevatori e coordinatori con contratto a tempo determinato in relazione alla durata dell'effettuazione delle operazioni censuarie, nei limiti della disponibilita' finanziaria assegnata e delle indicazioni e modalita' definite dall'ISTAT, ove non sia possibile attribuire l'incarico a dipendenti professionalmente idonei. Le assunzioni sono disposte eclusivamente per l'effettuazione delle operazioni indicate dall'articolo 3, rispettivamente, per le CCIAA ed i comuni.
2.I rilevatori e i coordinatori sono scelti tra i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalle norme per accedere ai pubblici impieghi che abbiano fatta apposita domanda nei termini e con le modalita' stabilite dall'ufficio di censimento in conformita' alle istruzioni impartite dall'ISTAT. Costituisce titolo di preferenza il possesso del diploma universitario e della laurea conseguiti nelle discipline statistiche.
3.I dipendenti degli enti di cui al comma l che intendessero prendere parte in qualita' di rilevatori o di coordinatori alle operazioni del censimento devono presentare apposita domanda all'amministrazione di appartenenza. Ai dipendenti predetti spetta un compenso accessorio determinato ai sensi dell'articolo 20, comma 2.
4.Gli aspiranti agli incarichi connessi alle operazioni censuarie devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore e disponibili ad operare in qualsiasi zona del territorio di competenza dell'ufficio di censimento.
5.Le assunzioni di personale di cui al comma 1 (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) e le prestazioni svolte dai dipendenti degli organi censuari al di fuori dell'orario di lavoro sono coperte da una assicurazione contro gli infortuni, connessi con le operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o una invalidita' permanente. L'assicurazione e' stipulata dall'ISTAT alle condizioni stabilite dai competenti organi dell'istituto, evitando duplicita' di coperture assicurative a carico delle amministrazioni pubbliche. La relativa spesa grava sul finanziamento disposto dalla legge 31 dicembre l996, n. 681.
Nota all'art. 14: - Il testo dell'art. 4, comma 1, della legge n. 681/1996 (Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996) e' il seguente: "1. I comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono assumere con contratti a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, rinnovabili, se necessario, per altri tre mesi, personale alle quali affidare l'incarico di rilevatore o coordinatore".
Art. 15
Conferimento incarico
1.Il responsabile dell'ufficio di censimento accerta che gli aspiranti all'incarico di rilevatore e di coordinatore siano in possesso dei requisiti di cui all' articolo 14 e redige l'elenco delle persone da ammettere al corso di istruzione. Qualora il numero degli aspiranti in possesso dei necessari requisiti superi il fabbisogno previsto, il responsabile dell'ufficio di censimento effettua una selezione, secondo criteri e modalita' stabiliti da apposita circolare emanata dall'ISTAT.
2.Il corso di istruzione per i rilevatori riguarda le norme e le modalita' di rilevazione.
3.Il segretario generale della CCIAA ed il sindaco per gli uffici dei comuni interessati dall'indagine, d'intesa con il responsabile dell' ufficio di censimento, sollevano dall'incarico i rilevatori e i coordinatori, le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie. Essi vengono sostituiti, a cura dei suddetti organi, con le persone che abbiano superato la selezione di cui al comma 1, ovvero, in caso di impossibilita', con altre persone scelte con le modalita' di cui al presente articolo.
Capo V Obbligo di risposta e segreto statistico
Art. 16
Obbligo di risposta
1.I legali rappresentanti delle unita' oggetto del censimento sono tenuti a fornire i dati e le notizie richieste e sono soggetti alle sanzioni previste dall'articolo 6 della legge 31 dicembre 1996, n. 681.
Nota all'art. 16: - Il testo dell'art. 6 della legge n. 681/1996 (Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servzi nell'anno 1996) e' il seguente: "Art. 6 - 1. E' fatto obbligo ai legali rappresentanti delle unita' oggetto del censimento di fornire tutti i dati e le notizie loro richiesti con i modelli di rilevazione. 2. Coloro che non forniscano i dati e le notizie richiesti, ovvero li forniscano scientemente errati o incompleti, sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322".
Art. 17
Tutela del segreto statistico
1.Fatto salvo qunto disposto dall'articolo 18, la tutela del segreto statistico e d'ufficio in ordine ai dati e alle notizie raccolte in occasione del censimento e' assicurata secondo le diposizioni dettate dall'articolo 5 della legge 31 dicembre 1996, n. 681.
2.Gli organi di censimento adottano tutte le misure e gli accorgimenti idonei ad assicurare la tutela del segreto statistico, al fine di impedire l'accesso da parte di terzi alle notizie e ai dati individuali censuari.
Nota all'art. 17: - Il testo dell'art. 5 della legge n. 681/1996 (Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996) e' il seguente: "Art. 5 (Segreto statistico). - 1. Il segreto sui dati e sulle notizie raccolti in occasione del censimento e' tutelato dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, fatto salvo quanto disposto dall'art. 7 della presente legge. 2. I rilevatori ed i coordinatori sono vincolati al segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del codice penale".
Capo VI Fornitura e diffusione dei dati di censimento
Art. 18
Fornitura dei dati
1.L'ISTAT, ultimate le operazioni di controllo, fornisce tempestivamente agli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, che ne facciano motivata richiesta, i dati definitivi, resi anonimi, riferiti alle singole unita' di rilevazione o di osservazione relativi al territorio di rispettiva competenza. Si intendono facenti parte di quest'ultimo anche le porzioni di territorio limitrofe per le quali sia indispensabile, per le amministrazioni a cui detti uffici appartengono, avere conoscenza dei dati rilevati con il censimento, per l'esercizio dei loro compiti istituzionali.
2.I dati di cui al comma 1 possono essere utilizzati dall'amministrazione, ente od organismo a cui l'ufficio di statistica appartiene, unicamente per elaborazioni statistiche, nei rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
3.La fornitura dei dati avviene mediante supporti informatici od altri sistemi che sono concordati tra gli uffici richiedenti e l'ISTAT, dietro rimborso delle spese sostenute per la riproduzione e spedizione.
4.L'ufficio di statistica e' responsabile della conservazione dei dati forniti dall'ISTAT e adotta gli accorgimenti necessari per impedirne alterazioni o cancellazioni. Allo stesso ufficio e' fatto divieto di fornire gli stessi dati elementari ad altro ufficio pubblico o privato, ivi compresi gli uffici dell'amministrazione di appartenenza, fatte salve le deroghe previste dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
5.Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 della legge 31 dicembre 1996, n. 681, e per consentire l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'ISTAT fornisce alle CCIAA, per il tramite dell'Unioncamere, e limitatamente al rispettivo territorio di competenza, gli elenchi nominativi normalizzati delle imprese, compatibilmente con quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n 322.
Note all'art. 18: - Per il testo degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 322/1989 si veda nelle note all'art. 17. - Il D.Lgs. n. 322/1989 reca: "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400". - Il testo dell'art. 7 della legge n. 681/1996 (Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996) e' il seguente: "Art. 7 (Fornitura di dati individuali). - 1. L'Istituto nazionale di statistica fornisce agli uffici di statistica delle amministrazioni enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale, che ne facciano richiesta motivata, i dati definitivi, resi anonimi, relativi alle singole unita' di rilevazione ed al territorio di rispettiva competenza. Tali dati possono esssere utilizzati unicamente per elaborazioni statistiche di interesse dell'amministrazione ente od organismo a cui l'ufficio di statistica appartiene. 2. I dati di cui al comma 1 devono essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 3. Le modalita' per la fornitura la conservazione e l'utilizzazione dei dati saranno stabilite nel regolamento di esecuzione di cui all'art. 1, comma 4. 4. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'Istituto nazionale di statistica fornira' alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite dell'Unioncamere, gli elenchi nominativi normalizzati delle imprese, compatibilmente con quanto disposto dall'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322". - Per il testo dell'art. 8 della legge n. 580/1993 si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 322/1989 si veda nelle note all'art. 7.
Art. 19
Diffusione dei dati di censimento
1.Collezioni campionarie di dati tratti dai risultati definitivi del censimento sono distribuiti, presso gli uffici di collegamento con il pubblico del Sistema statistico nazionale, secondo le modalita' indicate dall'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
2.Le procedure per la diffusione dei dati, di cui al comma 1, sono svolte in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 17 del presente regolamento e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonche' dagli articoli 13 e seguenti del capo V del regolamento CE n. 322 del 17 febbraio 1997.
Note all'art. 19: - Il testo dell'art. 10 del D.Lgs. n. 322/1989 e' il seguente: "Art. 10 (Accesso ai dati statistici). - 1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale sono patrimonio della collettivita' e vengono distribuiti per fini di studio e di ricerca a coloro che li richiedono secondo la disciplina del presente decreto, fermi restando i divieti di cui all'art. 9. 2. Sono distribuite altresi', ove disponibili, su richiesta motivata e previa autorizzazione del presidente dell'ISTAT, collezioni campionarie di dati elementari, resi anonimi e privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con singole persone fisiche e giuridiche. 3. Presso la sede centrale dell'ISTAT in Roma, presso le sedi regionali dell'ISTAT, nonche' presso gli uffici di statistica delle prefetture, sono costituiti uffici di collegamento del Sistema statistico nazionale con il pubblico. Gli altri uffici di statistica di cui all'art. 2 possono costituire uffici di collegamento del Sistema statistico nazionale col pubblico, dandone comunicazione all'ISTAT. 4. Enti od organismi pubblici, persone giuridiche, societa', associazioni e singoli cittadini hanno il diritto di accedere ai dati di cui al comma 1 facendone richiesta agli uffici di cui al comma 3. I dati, se non immediatamente disponibili, vengono consegnati ai richiedenti nel tempo strettamente necessario per la riproduzione con rimborso delle spese, il cui importo e' stabilito dall'ISTAT. 5. Il comitato di cui all'art. 17 stabilisce le modalita' di funzionamento degli uffici costituiti ai sensi del comma 3. 6. Alle amministrazioni e agli enti pubblici che fanno parte del Sistema nazionale vengono periodicamente trasmessi, a cura dell'ISTAT, i dati elaborati dal Sistema statistico nazionale. 7. Le procedure per l'accesso, da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e dei loro organi, nonche' dei singoli loro componeenti ai dati elaborati dal Sistema statistico nazionale sono disciplinate dai regolamenti parlamentari". - La legge n. 675/1996 reca: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". - Il testo dell'art. 13 del regolamento (CE) n. 322 del 17 febbraio 1997 relativo alle statistiche comunitarie e' il seguente: "Art. 13. - 1. I dati utilizzati dalle autoria' nazionali e dall'autorita' comunitaria per la produzione di statistiche comunitarie sono considerati riservati quando permettono l'identificazione, diretta o indiretta, di unita' statistiche, divulgando cosi' informazioni individuali. Per determinare se un'unita' statistica e' identificabile, si tiene conto di tutti i mezzi che un terzo puo' ragionevolmente utilizzare per identificare la suddetta unita' statistica. 2. In deroga al paragrafo 1, i dati tratti da fonti che sono e restano disponibli al pubblico presso le autorita' nazionali, in base alla legislazione nazionale, non sono considerati riservati".
Capo VII Gestione finanziaria
Art. 20
Contributo per le spese ed incremento del fondo di incentivazione per gli organi di censimento
1.L'ISTAT e' autorizzato ad erogare agli organi censuari anticipazioni sul contributo forfettario previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 1996, n. 681, in relazione allo stato di avanzamento degli adempimenti di rispettiva competenza. Il saldo e' corrisposto non appena detti organi avranno ultimato le operazioni censuarie di propria pertinenza.
2.Una quota pari al 2 per cento del contributo di cui al comma 1 e' destinata ad incrementare il fondo per il miglioramento dei servizi degli organi censuari indicati nell'articolo 6 ed e' erogata ai dipendenti degli organi stessi, che partecipano direttamente alle operazioni di censimento. Le modalita' e i criteri di erogazione del suddetto compenso sono definiti in sede di contrattazione decentrata.
Nota all'art. 20: - Per il testo dell'art. 3, comma 4, della legge n. 681/1996 si veda nella nota all'art. 11.
Art. 21
Gestione dei fondi
1.I comuni e le CCIAA, ovvero gli uffici che per legge ne hanno assunto le funzioni, tengono separata gestione, secondo le norme vigenti, delle somme loro accreditate per le operazioni di censimento, conservandone la relativa documentazione in relazione alle esigenze operative.
2.I responsabili dei competenti uffici di censimento si attengono nella formulazione delle richieste, nel controllo e nel rendiconto dei fondi alle istruzioni appositamente impartite dall'ISTAT.
Art. 22
Registrazione dati del censimento
1.Le operazioni relative alla registrazione dei dati possono essere affidate dall'ISTAT ai soggetti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 681.
2.E' fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di adottare tutte le misure e gli accorgimenti idonei ad assicurare che il trattamento dei dati si svolga in conformita' a quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Flick, Ministro di grazia e giustizia
Napolitano, Ministro dell'interno
Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1997
Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 20, in conformita' di quanto deliberato dalla sezione del controllo nell'adunanza dell'11
dicembre 1997, con esclusione:
dell'art. 2, comma 1, limitatamente alle parole: "della pesca,
della istruzione e della sanita', nonche' le istituzioni pubbliche e private";
dell'art. 3, limitatamente alla parola: "amministrativi" di cui alla lettera a) e alla parola "strutturali" di cui alla lettera b);
dell'art. 5, comma 1, limitatamente alla parola: "amministrativi";
dell'art. 7, comma 4, limitatamente alle parole: "da inviare al Nucleo di monitoraggio delle attivita' del censimento di cui all'articolo 9"; dell'art. 9;
dell'art. 14, comma 3, limitatamente alle parole: "Ai dipendenti predetti spetta un compenso accessorio determinato ai sensi
dell'articolo 20, comma 2";
dell'art. 14, comma 5, limitatamente alle parole: "disposte ai
sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modifiche e integrazioni";
dell'art. 20, comma 2. Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 9, in conformita' di quanto deliberato dalle sezioni riunite nell'adunanza del 23 gennaio 1998 si registrano:
l'art. 2, comma 1, (limitatamente alle parole: "della pesca,
dell'istruzione e della sanita', nonche' le istituzioni pubbliche e private");
gli articoli 14, comma 3 (limitatamente alle parole: "Ai dipendenti predetti spetta un compenso accessorio determinato ai
sensi dell'articolo 20, comma 2") e 20, comma 2, apponendo il visto con riserva unicamente alla disposizione indicata sub a).
Note all'art. 22: - Il testo dell'art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 681/1996 e' il seguente: "2. L'Istituto nazionale di statistica puo' altresi' avvalersi di enti pubblici e privati e di societa' per azioni costituite o partecipate per lo svolgimento dei propri compiti, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 3. Le operazioni di registrazione dei dati di censimento, relativi al terrritorio di rispettiva competenza, possono essere affidate anche alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dotate di strutture ritenute idonee dall'Istituto". - La legge n. 675/1996 reca: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". - Per il testo degli articoli 8 e 9 della legge n. 322/1989 si veda nelle note all'art. 7.
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