DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1998, n. 25
Entrata in vigore del decreto: 4-3-1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 20, comma 8, lettera a), nonche' i criteri di cui al medesimo articolo, comma 5;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato che occorre dare attuazione alla predetta legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare all'articolo 20, comma 8, lettera a), con l'emanazione di apposito regolamento che disponga in materia di sviluppo e programmazione del sistema universitario e dei comitati regionali di coordinamento, al fine di semplificare e razionalizzare le procedure e di aggiornare ed integrare la composizione e le competenze dei predetti comitati;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1997;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso il 12 settembre 1997, ai sensi dell'articolo 17, comma 102, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visti i pareri resi dalla settima commissione della Camera dei deputati il 2 ottobre 1997 e dalla settima commissione del Senato della Repubblica il 16 ottobre 1997;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997;
Visto il rilievo della Corte dei conti in data 15 gennaio 1998;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 28 novembre 1997 e del 23 gennaio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2005, N. 7 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 2005, N. 43))
Art. 2
Programmazione del sistema universitario
1.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2005, N. 7 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 2005, N. 43)).
2.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2005, N. 7 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 2005, N. 43)).
3.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2005, N. 7 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 2005, N. 43)).
4.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2005, N. 7 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 2005, N. 43)).
6.Nel caso di istituzione di nuove facolta', nella stessa o in altra sede di universita' esistenti, non finalizzate all'obiettivo di cui al comma 5, lettera a), i predetti atenei disciplinano la procedura per la costituzione dei relativi organi accademici e per l'avvio delle attivita'.
7.Per l'attuazione della programmazione del sistema universitario sono prioritariamente utilizzate le quote annue determinate per la predetta finalita' dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.
8.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2005, N. 7 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 2005, N. 43)).
Art. 3
Comitati regionali di coordinamento
1.I comitati regionali di coordinamento sono costituiti dai rettori delle universita' aventi sede nella stessa regione, dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, nonche' da un rappresentante degli studenti se nella regione hanno sede fino a due atenei, da due rappresentanti se ivi hanno sede fino a tre atenei e da tre per un numero di atenei nella regione superiore a tre, eletti dalla componente studentesca dei senati accademici e dei consigli di amministrazione delle universita' della regione, riunita in seduta comune. Nella regione Trentino-Alto Adige si istituiscono due comitati provinciali di coordinamento, ciascuno di essi composto dal presidente della provincia autonoma, o da un suo delegato, dai rettori delle universita' della provincia e dai rappresentanti degli studenti delle medesime, determinati ai sensi del presente comma.
2.I comitati eleggono nel loro seno il rettore che li presiede ed individuano la sede universitaria ai fini del supporto tecnico e amministrativo.
3.I comitati, oltre alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), provvedono al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonche' al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio.
Art. 4
Abrogazione di norme
1.Sono abrogati gli articoli da 1 a 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, nonche' gli articoli da 1 a 6 e l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 245.
2.Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, commi 90, 91 e 92.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.