LEGGE 27 febbraio 1998, n. 29
Entrata in vigore della legge: 1/3/1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maccanico, Ministro delle comunica zioni
Visto, il Guardasigilli: Flick
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1997, N. 455 All'articolo 1: al comma 1, primo periodo, le parole: "Dal 1 gennaio 1998" sono sostituite dalle seguenti: "Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"; dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Il termine di cui al comma 45 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, come sostituito dal comma 23 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e' differito al 31 marzo 1998"; al comma 2, primo periodo, le parole: "fino alla conclusione della " sono sostituite dalle seguenti: "sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a sei mesi successivi al rilascio della licenza individuale all'operatore selezionato mediante la"; e le parole: "in base al criterio che sara' concordato con la Commissione dell'Unione europea" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 3000 unita'"; al comma 2, secondo periodo, le parole: " alle imprese che presentano " sono sostituite dalle seguenti: " alle imprese che si impegnano a presentare, in fase di prequalifica alla gara,"; al comma 2, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: "Qualora per qualsiasi motivo una impresa dovesse rinunciare alla partecipazione alla gara, essa dovra' cessare immediatamente la sperimentazione, dandone formale ed immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni. A ciascuna delle imprese che si impegnano a presentare domanda di partecipazione alla gara sara' assegnata, con le stesse modalita' indicate al comma 1 e al presente comma, una quota delle bande di frequenza riservate al servizio in tecnica DCS 1800 pari a quella assegnata a ciascun concessionario del servizio pubblico di comunicazione radiomobile GSM, onde consentire la sperimentazione del nuovo servizio. Durante la sperimentazione e' vietata ogni forma di pubblicita' e di offerta congiunta al pubblico del servizio commerciale GSM a 900 MHz e di quello sperimentale DCS a 1800 MHz"; al comma 2, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: "L'operatore selezionato mediante la gara di cui all'articolo 2, comma l, lettera b), del decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, avra' diritto al roaming nazionale delle reti GSM degli attuali concessionari. L'avvio commerciale del servizio DCS 1800 avverra' per il nuovo operatore, e per gli attuali concessionari del servizio di comunicazione radiomobile GSM, con le medesime condizioni di copertura contenute nel bando di gara "; al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La gara sara' conclusa nei tempi piu' rapidi possibili, e comunque entro il 31 maggio 1998, per realizzare al piu' presto l'introduzione sul mercato del nuovo servizio in tecnica DCS 1800 e per favorire nuove iniziative imprenditoriali e positive ricadute sugli utenti ".
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