DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58
1.Le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.(61)(84)
((1-bis. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo, per fatturato si intende il fatturato totale annuo della societa' o dell'ente, risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo competente, cosi' come definito dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 196-bis.))
((73))
2.Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
3.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72.(61)(84)
4.Avverso il provvedimento che applica la sanzione e' ammesso ricorso alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la societa' o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione e' stata commessa. Il ricorso e' notificato, a pena di decadenza, all'Autorita' che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed e' depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.(61)(84)
5.L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, puo' disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile.(61)(84)
6.Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto e' notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorita' deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.(61)(84)
7.All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonche' l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza e' depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo e' pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione.(61)(84)
7-bis.Con la sentenza la corte d'appello puo' rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.(61)(84)
8.Copia della sentenza e' trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorita' che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195-bis.(61)(84)
9.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72.(61)(84)
Art. 195-bis
(Pubblicazione delle sanzioni).
1.Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto e' pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet della Banca d'Italia o della Consob, in conformita' alla normativa europea di riferimento. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorita' giudiziaria, la Banca d'Italia o la Consob menzionano l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa a margine della pubblicazione. La Banca d'Italia o la Consob, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.
3.Se le situazioni descritte nel comma 2 hanno carattere temporaneo, la pubblicazione puo' essere rimandata ed effettuata quando dette esigenze sono venute meno.
Art. 195-ter
Comunicazione all'ABE e all'AESFEM sulle sanzioni applicate
1.La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative applicate alle banche alle Sim, alle imprese di investimento UE e alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche ai sensi degli articoli 189, 190 190.3, 190-bis, ((194-ter, 194-ter.1, 194-quater)) e 194-septies, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonche' le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse. (73)
1-bis.La Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, comunicano all'AESFEM le informazioni relative alle sanzioni amministrative da esse applicate, nonche' alle sanzioni penali applicate dall'Autorita' giudiziaria, necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa europea nei confronti dell'AESFEM. (61) (84)
Art. 195-quater
(Sanzioni in caso di risoluzione)
1.Nei confronti delle Sim disciplinate dal Capo II-bis della Parte II, Titolo IV e delle succursali stabilite in Italia delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche che svolgono le attivita' indicate all'articolo 55-bis la Banca d'Italia applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 190, comma 1, per l'inosservanza degli articoli 9, 15, 16, 19, comma 1, 33, comma 6, 50, 58, 59, 60, comma 1, lettere a) ed h), ((68-bis,)) 70, commi 2 e 3, 80, comma 1, 82 e 83 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, in quanto applicabili ai sensi del presente decreto legislativo, o delle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia. (73) ((108))
2.Per l'inosservanza delle norme richiamate al comma 1, si applica l'articolo 194-quater, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalita' da esso stabilite. In caso di inosservanza dell'ordine di porre termine alle violazioni ivi previsto, si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 194-quater, comma 2, e 190-bis, comma 2, nei confronti dei soggetti e al ricorrere delle condizioni ivi previsti.
3.Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, per l'inosservanza delle norme richiamate dai medesimi commi si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 190-bis nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalita' previste dall'articolo 190-bis.
4.Alle sanzioni amministrative disciplinate dal presente articolo si applicano gli articoli 194-bis, 195 e 196-bis.
5.Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate al comma 1, le sanzioni ivi previste si applicano, nella medesima misura e con le stesse modalita', anche in caso di inosservanza degli atti delegati o delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanati dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/59/UE o degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, o in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.
6.La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative applicate ai sensi del presente articolo, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonche' le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse.
Art. 195-quinquies
(( (Inapplicabilita' di specifiche disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689). ))
((
1.Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
In deroga a quanto previsto dal comma 1, alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 196 si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16.))
((73))
Art. 196
(Sanzioni applicabili ai consulenti finanziari)
2.Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Le sanzioni sono applicate dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari previsto dall'articolo 31, comma 4, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentossessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresi' chiedere di essere sentiti personalmente. (73)
3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)). ((73))
4.Le societa' che si avvalgano dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili.
4-bis.Avverso le decisioni adottate ai sensi del comma 1 dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari e' ammesso ricorso dinanzi alla Corte d'Appello. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7, 7-bis e 8 dell'articolo 195. (73)
Art. 196-bis
(( (Disposizioni di attuazione). 1. La Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, emanano disposizioni di attuazione del presente titolo.))
((61)) ((84))
((TITOLO II-bis)) ((DISPOSIZIONI COMUNI))
Art. 196-ter
(( (Impegni). ))
((
1.Per le violazioni di competenza della Consob, entro trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, il soggetto destinatario della stessa puo' presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione. A tal fine la Consob, valutata la gravita' delle violazioni e l'idoneita' di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi e previa eventuale consultazione degli operatori di settore, puo', nei limiti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea, rendere gli impegni assunti obbligatori per i soggetti destinatari del procedimento sanzionatorio e pubblicare gli impegni medesimi. Tale decisione puo' essere adottata per un periodo di tempo determinato e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare la violazione.
2.In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, la Consob puo' esercitare i poteri di vigilanza a essa attribuiti al fine dell'accertamento della violazione contestata.
La Consob definisce con proprio provvedimento generale, in conformita' con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione degli impegni di cui al presente articolo))
PARTE VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 197
Personale della CONSOB
1.Al fine di assicurare il pieno e tempestivo esercizio delle funzioni di controllo previste dall'articolo 62 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la CONSOB provvede direttamente a tutte le procedure necessarie per l'immediata copertura dei posti di organico secondo i criteri concorsuali ivi previsti, nei limiti delle autonome risorse finanziarie e senza oneri per la finanza pubblica.
Nota all'art. 197: - Il testo dell'art. 62 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: "Art. 62 (Organico della CONSOB). - 1. Al fine di realizzare le funzioni di controllo attribuite dal decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, nonche' quelle che deriveranno a seguito dell'entrata in vigore dell'emanando testo unico sulla finanza di cui all'art. 8 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) provvedera' al completamento del proprio organico, come rideterminato dall'art. 2, comma 186, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza, e per un numero di posti non superiori a sessanta unita' mediante una procedura concorsuale interna, fermo restando quanto disposto dall'art. 39, comma 3.
Art. 198
Girata di titoli azionari
1.Il potere di autenticare le girate dei titoli azionari previsto dall'articolo 12 del regio decreto - legge 29 marzo 1942, n. 239, puo' essere esercitato anche da SIM.
Nota all'art. 198: - Il testo dell'art. 12 del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239 (Norme interpretative, integrative e complementari del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, riguardante la nominativita' obbligatoria dei titoli azionari) e' il seguente: "Art. 12 (Girata dei titoli azionari). - La girata dei titoli azionari deve essere datata e sottoscritta dal girante, il quale deve indicare tutte le generalita' e la nazionalita' del giratario richieste dall'art. 4 per l'intestazione dei titoli. Se il titolo non e' interamente liberato, e' necessaria anche la sottoscrizione del giratario. La girata e' scritta sul titolo ovvero su un foglio di allungamento, che deve ripetere la indicazione della specie, serie, numero e importo del titolo e deve portare il timbro e la firma del notaio, agente di cambio o azienda di credito autorizzata, apposti in modo che figurino in parte sul titolo e in parte sul foglio di allungamento. La sottoscrizione del girante, e, ove richiesta, quella del giratario debbono, all'atto dell'apposizione, essere autenticate da un notaio, da un agente di cambio, ovvero dai funzionari delle aziende di credito autorizzate, da queste a cio' delegati. I notai, gli agenti di cambio e le aziende di credito autorizzate possono autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata e' fatta in proprio favore. La sottoscrizione da essi apposta sul titolo in qualita' di giranti o di giratari non ha bisogno di autenticazione. L'autenticazione puo' essere fatta anche con la semplice formula: ''vera la firma di''. L'autenticante risponde dell'identita' del girante e, nel caso di titoli non liberati, del giratario e della loro capacita'. Egli si accerta altresi' che la girata contenga tutte le indicazioni prescritte dal presente articolo. La firma dell'autenticante e' esente da legalizzazione. Nessuna imposta di registro o bollo e' dovuta per le girate".
Art. 199
(( (Societa' fiduciarie).))
((
1.Fino alla riforma organica della disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
2.Le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che svolgono attivita' di custodia e amministrazione di valori mobiliari e che, alternativamente, sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario o hanno adottato la forma di societa' per azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice civile, sono autorizzate e iscritte in una sezione separata dell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ma non possono esercitare le attivita' elencate nel comma 1 del medesimo articolo. All'istanza si applica l'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibile. Il diniego dell'autorizzazione, con la relativa motivazione, e' comunicato al Ministero dello sviluppo economico e comporta la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, ove non vengano meno, nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione. La Banca d'Italia esercita i poteri indicati all'articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di assicurare il rispetto da parte delle societa' fiduciarie iscritte nella sezione separata delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Alle societa' fiduciarie iscritte si applicano gli articoli 110, 113-bis, 113-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili.
Il Ministero dello sviluppo economico e la Banca d'Italia, per quanto concerne le societa' di cui al comma 2, si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.))
Art. 200
Intermediari gia' autorizzati
1.Le imprese di investimento che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 sono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 20.
2.Le societa' di gestione che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, nell'albo previsto dall'articolo 3, comma 1 della legge 14 agosto 1993, n. 344, e nell'albo previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, vengono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 35 e si intendono autorizzate ai sensi dell'articolo 34.
3.Le SICAV che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, vengono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 44.
4.Le banche che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono autorizzate a prestare servizi di investimento restano autorizzate a prestare i servizi medesimi.
Nota all'art. 200: - Il testo dell'art. 9 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 (Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi) e' il seguente: "Art. 9 (Albo). - 1. La CONSOB iscrive in un apposito albo le SIM e le imprese di investimento extracomunitarie. Le imprese di investimento comunitarie sono iscritte in un apposito elenco allegato all'albo. 2. Le imprese d'investimento indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo o all'elenco". - Il testo dell'art. 7, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare), come modificato dall'art. 8, D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83, e' il seguente: "Art. 7 (Vigilanza) - 1. Le societa' autorizzate alla gestione dei fondi comuni di investimento sono iscritte in un apposito albo tenuto a cura della Banca d'Italia. (Omissis)". - Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 14 agosto 1993, n. 344 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi) e' il seguente: "Art. 3 (Vigilanza). - 1. Le societa' autorizzate alla gestione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia, che ne da' comunicazione alla CONSOB. (Omissis)". - Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi) e' il seguente: "Art. 3 (Vigilanza). - 1. Le societa' autorizzate alla gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. (Omissis)". - Il testo dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84 (Attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE, relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti nella forma di societa' di investimento a capitale variabile (SICAV) e' il seguente: "Art. 9 (Vigilanza).-- 1. Ai fini della vigilanza sulla SICAV si applicano i commi 2, 4, 5 e 6 dell'art. 7, della legge 23 marzo 1983, n. 77. La SICAV e' iscritta in apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. (Omissis)".
Art. 201
Agenti di cambio
1.Sono sciolti, a cura del Consiglio Nazionale degli Ordini degli agenti di cambio, gli Ordini professionali previsti dall'articolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 402, a eccezione degli Ordini professionali di Milano e di Roma.
2.Gli agenti di cambio sono iscritti all'Albo professionale tenuto da uno degli Ordini indicati nel comma 1, al quale affluiscono i pagamenti della tassa annuale fissata dall'Ordine medesimo, avuto riguardo all'iscrizione al ruolo speciale o al ruolo nazionale previsti dai commi 5 e 6. L'Ordine e' tenuto a conservare i libri degli agenti di cambio defunti o cancellati dal ruolo unico nazionale.
3.Restano ferme le altre disposizioni previste dalla legge 29 maggio 1967, n. 402. Non possono essere banditi concorsi per la nomina di agenti di cambio. Gli agenti di cambio cessano di appartenere ai ruoli previsti dai commi 5 e 6 al compimento del settantesimo anno di eta'. Gli agenti di cambio nominati prima dell'entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, sono collocati nella posizione di fuori ruolo al compimento del settantesimo anno di eta' conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica.
4.Le disponibilita' del Fondo comune degli agenti di cambio e delle cauzioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono restituite agli aventi diritto.
5.Gli agenti di cambio in carica che siano soci, amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori di SIM, di banche o di societa' di gestione del risparmio sono iscritti in un ruolo speciale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Essi non possono prestare sevizi di investimento e possono essere dirigenti, dipendenti o collaboratori soltanto di uno dei predetti intermediari. Essi restano individualmente assoggettati alle incompatibilita' previste dal comma 11.
6.Gli agenti di cambio in carica che non siano iscritti nel ruolo speciale previsto dal comma 5 sono iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze.
7.Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale possono svolgere i servizi di investimento indicati nell'articolo 1, comma 5, lettere b), c-bis), d), e) ed f). Essi possono svolgere altresi' l'offerta fuori sede dei propri servizi di investimento e i servizi accessori indicati ((nell'Allegato I, Sezione B, numero 2), limitatamente alla conclusione di contratti di riporto e altre operazioni in uso sui mercati, e numero 4) )), nonche' attivita' connesse e strumentali, ferme restando le riserve di attivita' previste dalla legge. ((73))
8.Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale devono tenere le scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile; la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce le modalita' del controllo contabile da parte di societa' di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161.
9.Il mancato esercizio del servizio di ((esecuzione di ordini per conto dei clienti)) per un periodo di tempo superiore a sei mesi comporta la decadenza dalla carica; il Ministero dell'economia e delle finanze, in presenza di comprovati motivi di salute, puo' prorogare, sentita la CONSOB, detto termine fino a un periodo massimo di 18 mesi. ((73))
10.Per l'esercizio dei servizi di investimento gli agenti di cambio aderiscono ai sistemi di indennizzo previsti dall'articolo 59. Il coordinamento dell'operativita' dei sistemi di indennizzo con la procedura di fallimento dell'agente di cambio e' disciplinato dal regolamento previsto dall'articolo 59, comma 3.
11.La posizione di agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale e' incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attivita' commerciale, con la partecipazione in qualita' di soci illimitatamente responsabili in societa' di qualsiasi natura, con la qualita' di amministratore o dirigente di societa' che esercitano attivita' commerciale e, in particolare, con la qualita' di socio, amministratore, dirigente, dipendente o collaboratore di banche, SIM, societa' di gestione del risparmio e di ogni altro intermediario finanziario.
((12. Agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale si applicano gli articoli 6, commi 1, lettera b) e lettera c-bis), 2 e 2-bis; 6-bis e 6-ter, in quanto compatibili; 7-bis; 21; 22; 23; 24; 24-bis; 25; 25-bis; 31; 32; 167; 187-quinquiesdecies; 190; 190.4; 193-sexies; 194-bis; 194-quater; 194-septies; 195; 195-bis e 196-bis.))
((73))
13.E' vietato agli agenti di cambio, compiere anche per interposta persona qualsiasi negoziazione in proprio di strumenti finanziari, salvo i casi di investimento del patrimonio personale; tali investimenti sono immediatamente comunicati alla CONSOB.
14.Il Presidente della CONSOB puo' disporre in via d'urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione dell'agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale dall'esercizio delle attivita' svolte e la nomina di un commissario che assume la gestione delle attivita' stesse quando risultino gravi violazioni delle disposizioni legislative o amministrative. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo ((7-sexies)). ((73))
15.Il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della CONSOB, puo' disporre con decreto la cancellazione dell'agente di cambio dal ruolo unico nazionale qualora le irregolarita' o le violazioni delle disposizioni legislative o amministrative siano di eccezionale gravita'. Il provvedimento puo' essere adottato su proposta del commissario previsto dal comma 14 o su richiesta dell'agente di cambio.
16.Nel caso previsto dal comma 15, il Ministero dell'economia e delle finanze nomina un commissario preposto alla tutela e alla restituzione dei patrimoni di proprieta' dei clienti. Il commissario nell'esercizio delle sue funzioni e' pubblico ufficiale; egli si affianca agli organi delle procedure concorsuali, ove disposte. Il Ministero puo' prevedere speciali cautele e limitazioni all'attivita' del commissario e procedere alla sua revoca o sostituzione. L'indennita' spettante al commissario e' determinata dal Ministero ed e' a carico dell'agente di cambio. I provvedimenti previsti dal presente comma possono essere assunti anche successivamente alla morte dell'agente di cambio, su proposta della CONSOB o del commissario nominato ai sensi del comma 14, ovvero su richiesta dei clienti.
17.La cancellazione dell'agente di cambio dal ruolo unico nazionale consegue di diritto all'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. La CONSOB denuncia al tribunale civile l'insolvenza dichiarata ai sensi dell'articolo 72.
18.Per la violazione dei commi 8, 11 e 13, si applica l'articolo 190.
Art. 202
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2011, N. 48)) ((40))
Art. 203
Contratti a termine
1.Fermi restando la decorrenza degli effetti della liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83 del T.U. bancario, e quanto previsto dall'articolo 90, comma 3, del medesimo T.U. bancario, l'articolo 76 della legge fallimentare si applica agli strumenti finanziari derivati, a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), alle operazioni a termine su valute nonche' alle operazioni di prestito titoli, di pronti contro termine e di riporto. Ai fini del presente articolo sono ricompresi tutti i contratti conclusi, ancorche' non ancora eseguiti in tutto o in parte, entro la data di dichiarazione del fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
2.Per l'applicazione dell'articolo 76 della legge fallimentare agli strumenti finanziari e alle operazioni indicati nel comma 1, puo' farsi riferimento anche al costo di sostituzione dei medesimi, calcolato secondo i valori di mercato alla data di dichiarazione di fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
Nota all'art. 203: - Per il testo degli articoli 83 e 90 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), cfr. la nota all'art. 57. - Il testo dell'art. 76 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e' il seguente: "Art. 76 (Contratto di borsa a termine). - Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, e' risolto alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento e' versata nel fallimento se il fallito risulta in credito, o e' ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario.
Art. 204
Gestione accentrata
1.Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Banca d'Italia promuove la vendita della partecipazione al capitale della "Monte Titoli S.p.A. Istituto per la custodia e l'amministrazione accentrata di valori mobiliari" dalla stessa detenuta.
2.Fino all'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 90, la gestione accentrata dei titoli di Stato presso la Banca d'Italia resta disciplina dalle previgenti disposizioni.
Art. 205
Quotazioni di prezzi
((
1.Le offerte di acquisto e di vendita di prodotti finanziari effettuate in mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e, se ricorrono le condizioni indicate dalla Consob con regolamento, da internalizzatori sistematici non costituiscono offerta al pubblico di prodotti finanziari ne' offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della parte IV, titolo II.
))
Art. 206
Disposizioni applicabili alle societa' alle societa' quotate in mercati diversi dalla borsa
1.Le disposizioni dettate dal codice civile per le societa' con azioni quotate in borsa si applicano a tutte le societa' con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea.
Art. 207
Patti parasociali
1.I patti parasociali previsti dall'articolo 122 ed esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo articolo sono depositati presso il registro delle imprese entro un mese da tale data.
2.I patti parasociali a tempo determinato esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto restano efficaci fino al termine finale pattuito, ma comunque non oltre il 1 luglio 2001.
3.Salvo quanto previsto dal comma 2, l'articolo 123 si applica ai patti anche a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 208
Deleghe di voto, azioni di risparmio, collegio sindacale e revisione contabile
1.Le disposizioni in materia di deleghe di voto si applicano alle assemblee convocate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 144.
2.Le disposizioni in materia di azioni di risparmio si applicano anche alle azioni di risparmio gia' emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3.Le societa' con azioni quotate applicano le disposizioni in materia di nomina del collegio sindacale a partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 148, comma 4, si applica l'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.
4.I collegi sindacali nominati prima dell'entrata in vigore del presente decreto ma successivamente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale restano in carica per un solo esercizio.
5.Le altre disposizioni in materia di collegio sindacale e quelle in materia di societa' di revisione si applicano a partire dall'esercizio sociale che inizia il 1 luglio 1998 o successivamente a tale data.
Art. 209
Societa' di revisione
1.Le societa' di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, sono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 161.
2.Ai fini dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 13 maggio 1997, n. 132, e' prorogato fino a sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3.Le societa' con azioni quotate conservano copia della relazione della societa' di revisione sul bilancio d'esercizio, ai fini degli eventuali accertamenti dell'amministrazione finanziaria sulle corrispondenti dichiarazioni dei redditi. In caso di omissione si applicano le disposizioni dell'articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Nota all'art. 209: - Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 (Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle societa' per azioni quotate in borsa), come modificato dall'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, e' il seguente: "Art. 8 (Albo speciale delle societa' di revisione). - 1. La commissione nazionale per le societa' e la borsa provvede alla tenuta di un albo speciale delle societa' di revisione abilitate all'esercizio delle funzioni indicate negli articoli 1 e 7 del presente decreto. 2. Salvo quanto previsto dagli articoli 8-bis e 9, nell'albo speciale possono essere iscritte le societa' che rispondono ai seguenti requisiti: a) oggetto sociale limitato alla revisione e all'organizzazione contabile di aziende; b) rappresentanti la societa' nel controllo legale dei conti e maggioranza degli amministratori iscritti nel registro dei revisori contabili; c) nelle societa' regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da iscritti nel registro dei revisori contabili; d) nelle societa' regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a persone fisiche iscritte nel registro dei revisori contabili; e) nelle societa' regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata. 3. Per l'iscrizione nell'albo le societa' devono inoltre essere munite di garanzia assicurativa giudicata dalla Commissione idonea a coprire i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' sociale. 4. Le societa' costituite all'estero aventi in Italia sede secondaria con rappresentanza stabile possono essere iscritte nell'albo purche' ricorrano i requisiti indicati dai commi 2 e 3 e salvo quanto previsto dagli articoli 8-bis e 9. 5. Le societa' costituite all'estero iscritte nell'albo speciale devono trasmettere alla Commissione il bilancio annuale relativo alla sede secondaria che esercita nel territorio dello Stato attivita' di revisione e organizzazione contabile, anche quando la legge applicabile alle societa' stesse non prescriva la redazione del bilancio. 6. La sostituzione degli amministratori, delle persone che rappresentano la societa' nel controllo legale dei conti e dei direttori generali, nonche' il trasferimento delle quote e delle azioni sono comunicati alla Commissione entro dieci giorni. E' inoltre comunicata nello stesso termine ogni altra modificazione della compagine sociale, dell'organo amministrativo e dei patti sociali che incide sui requisiti indicati nel presente articolo. 7. In caso di omissione o ritardo nelle comunicazioni previste dal comma 6, la Commissione applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni, salva la facolta' di cancellazione dall'albo". - Il testo dell'art. 13 della legge 13 maggio 1997, n. 132 (Nuove norme in materia di revisori contabili) e' il seguente: "Art. 13 (Salvezza dei diritti acquisiti). - 1. Sono iscritti nel registro, purche' presentino domanda entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano domicilio in Italia e non si trovino nelle situazioni indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, coloro che alla data del 20 aprile 1995: a) sono iscritti o sono in possesso dei requisiti per essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, il periodo indicato al terzo comma dell'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, e' ridotto a cinque anni; b) sono in possesso di un diploma universitario in amministrazione e controllo aziendale di durata triennale e hanno svolto attivita' di controllo legale dei conti per almeno un anno; c) hanno superato l'esame gia' previsto dall'art. 13 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136; d) hanno ottenuto dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa il giudizio di equipollenza o corrispondenza gia' previsto dall'art. 8, terzo comma, lettera c), del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, nel testo vigente prima della modificazione introdotta con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88". - Il testo dell'art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 4 novembre 1981, n. 664, dall'art. 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, e dall'art. 8 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e' il seguente: "Art. 39 (Redditi determinati in base alle scritture contabili). - Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica: a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al 2 comma dell'art. 3; b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo V del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; c) se l'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) dell'art. 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del n. 3) dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio; d) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'art. 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonche' dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'art. 32. L'esistenza di attivita' non dichiarate o la inesistenza di passivita' dichiarate e' desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti. In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facolta' di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma: a) quando il reddito d'impresa non e' stato indicato nella dichiarazione; b) (soppressa); c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o piu' scritture contabili prescritte dall'art. 14, ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore; d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarita' formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilita' sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 14 del presente decreto. Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate negli articoli 18 e 19. Il reddito d'impresa dei soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai precedenti commi dello stesso articolo, e' determinato in ogni caso ai sensi del secondo comma del presente articolo.
Art. 210
Modifiche al codice civile
1.Nell'articolo 2372, quarto comma, del codice civile sono soppresse le parole: "ne' ad aziende ed istituti di credito".
2.L'articolo 2441, settimo comma, del codice civile e' sostituito dal seguente: "Non si considera escluso ne' limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o societa' finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le societa' e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della societa', con operazioni di qualsiasi tipo, in conformita' con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese dell'operazione sono a carico della societa' e la deliberazione di aumento di capitale deve indicarne l'ammontare."
3.All'articolo 2630, primo comma, del codice civile e' inserito il seguente numero: "4) omettono di offrire in borsa nei termini e con le modalita' stabilite dal terzo comma dell'articolo 2441 i diritti di opzione non esercitati, se le relative azioni vengano sottoscritte.".
4.All'articolo 2633 del codice civile e' aggiunto il seguente comma: "Gli amministratori che emettono obbligazioni convertibili senza le indicazioni prescritte nell'ultimo comma dell'articolo 2420-bis sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni.".
5.Nelle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e' inserito, dopo l'articolo 211, il seguente articolo: "211-bis. Il secondo periodo dell'articolo 2441, settimo comma, del codice non si applica alle azioni detenute, alla data del 7 marzo 1992, dai soggetti indicati nel medesimo comma, con obbligo di offrirle agli azionisti.".
Nota all'art. 210: - Il testo vigente dell'art. 2372, comma 4, del codice civile, gia' modificato dall'art. 8 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 giugno 1974, n. 216, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 2372 (Rappresentanza nell'assemblea). (Omissis). La rappresentanza non puo' essere conferita ne' agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della societa', ne' alle societa' da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste. (Omissis)". - L'art. 2441 del codice civile disciplina il diritto di opzione. - Il testo vigente dell'art. 2630 del codice civile, gia' modificato dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'art. 33 del D.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30, e dall'art. 7 del D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 315, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 2630 (Violazione di obblighi incombenti agli amministratori). - Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni gli amministratori, che: 1) emettono azioni o attribuiscono quote per somma minore del loro valore nominale, ovvero emettono nuove azioni o attribuiscono nuove quote prima che quelle sottoscritte precedentemente siano interamente liberate; 2) violano le disposizioni degli articoli 2357, primo comma, 2358, 2359-bis, primo comma, 2360, o quelle degli articoli 2483 e 2522; 3) influiscono sulla formazione della maggioranza dell'assemblea, valendosi di azioni o di quote non collocate o facendo esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante alle proprie azioni o quote, ovvero usando altri mezzi illeciti; 4) omettono di offrire in borsa nei termini e con le modalita' stabilite dal terzo comma dell'art. 2441, i diritti di opzione non esercitati, se le relative azioni vengano sottoscritte. Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a due milioni gli amministratori, che: 1) percepiscono compensi o partecipazioni in violazione dell'art. 2389; 2) omettono di convocare, nei termini prescritti dalla legge, l'assemblea dei soci nei casi previsti dagli articoli 2367 e 2446; 3) assumono per conto della societa' partecipazioni in altre imprese, che, per la misura e per l'oggetto, importano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo; 4) violano le disposizioni degli articoli 2357, secondo, terzo e quarto comma, 2357-bis, secondo comma, 2357-ter, 2359-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 2359-ter, primo e secondo comma, e 2359-quater, secondo e terzo comma". - Il testo vigente dell'art. 2633 del codice civile, gia' modificato dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 2633 (Irregolarita' dei titoli azionari e obbligazionari). - Gli amministratori delle societa' per azioni e in accomandita per azioni, che emettono azioni o certificati provvisori senza l'osservanza dell'art. 2354, oppure emettono obbligazioni in violazione dell'art. 2413, sono puniti con l'ammenda da lire centomila a un milione. Gli amministratori che emettono obbligazioni convertibili senza le indicazioni prescritte nell'ultimo comma dell'art. 2420-bis sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni".
Art. 211
Modifiche al T.U. bancario
1.L'articolo 52 del T.U. bancario e' sostituito dal seguente: "Articolo 52 - Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti 1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarita' nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attivita' bancaria. 2. Le societa' che esercitano attivita' di revisione contabile presso le banche comunicano senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita' bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuita' dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancio. Tali societa' inviano alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto. 3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le societa' che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23. 4. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2.".
2.All'articolo 107 del T.U. bancario e' aggiunto il seguente comma: "6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'articolo 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.".
3.All'articolo 111 del T.U. bancario e' aggiunto il seguente comma: "5. Il presente articolo non si applica nei casi previsti dall'articolo 107, comma 6.".
4.L'articolo 160 del T.U. bancario e' abrogato.
Nota all'art. 211: - Il testo vigente dell'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), gia' modificato dall'art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia. 2. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio. 3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto. 4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari. 4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto. 5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106. 6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art. 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52". - Il testo vigente dell'art. 111 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), gia' modificato dall'art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 111 (Cancellazione dall'elenco generale). - 1. Il Ministro del tesoro dispone la cancellazione dall'elenco generale per il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 106, comma 2, qualora venga meno una delle condizioni indicate nell'art. 106, comma 3, lettere a), b) e c), ovvero qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo. 2. La Banca d'Italia, la CONSOB o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facolta' di proporre la cancellazione dall'elenco. Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale la cancellazione dall'elenco generale viene disposta solo previa cancellazione dall'elenco speciale da parte della Banca d'Italia. 3. Il provvedimento di cancellazione viene adottato, salvo i casi di urgenza, previa contestazione degli addebiti all'intermediario finanziario interessato e valutazione delle deduzioni presentate entro trenta giorni. La contestazione e' effettuata dall'UIC, ovvero dalla Banca d'Italia per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale. 4. Entro due mesi dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, gli amministratori convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della societa'. 5. Il presente art. non si applica nei casi previsti dall'art. 107, comma 6".
Art. 212
Disposizioni in materia di privatizzazioni
1.Il secondo periodo dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e' sostituito dal seguente: "La clausola che prevede un limite di possesso decade comunque allorche' il limite sia superato per effetto di un'offerta pubblica di acquisto promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.".
Nota all'art. 212: - Il testo vigente dell'art. 3 della legge 30 luglio 1994, n. 474 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissioni di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni), gia' modificato dall'art. 1 del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 504, convertito con legge 23 novembre 1996, n. 602, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 3 (Altre clausole statutarie). - 1. Le societa' operanti nei settori di cui all'art. 2, nonche' le banche e le imprese assicurative, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o da enti pubblici anche territoriali ed economici, possono introdurre nello statuto un limite massimo di possesso azionario non superiore, per le societa' di cui all'art. 2, al cinque per cento, riferito al singolo socio, al suo nucleo familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge non separato legalmente e i figli minori, ed al gruppo di appartenenza: per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le societa' controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonche' le societa' collegate; il limite riguarda altresi' i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche tramite controllate, societa' fiduciarie o interposta persona aderiscono anche con terzi ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di societa' terze o comunque ad accordi o patti di cui all'art. 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera b), del presente decreto, in relazione a societa' terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il dieci per cento delle quote o delle azioni con diritto di voto se si tratta di societa' quotate, o il venti per cento se si tratta di societa' non quotate. 2. Con riferimento alle partecipazioni azionarie diverse da quelle detenute dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati, il superamento del limite di cui al comma 1 comporta divieto di esercitare il diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, attinenti alle partecipazioni eccedenti il limite stesso. Alla partecipazione eccedente il limite alla data del 2 ottobre 1993 le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per un periodo di tre anni dalla stessa data. 3. Le clausole statutarie introdotte ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonche' quelle introdotte al fine di assicurare la tutela di minoranze azionarie, non possono essere modificate per un periodo di tre anni dall'iscrizione delle relative delibere assembleari. La clausola che prevede un limite di possesso decade comunque allorche' il limite sia superato per effetto di una offerta pubblica di acquisto promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art. 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52".
Art. 213
Conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa
1.Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le procedure di fallimento degli intermediari previsti dall'articolo 107 del T.U. bancario, per i quali ricorrano i presupposti indicati nel comma 6 del medesimo articolo e non sia stata dichiarata l'esecutivita' dello stato passivo, sono convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa.
2.Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza gia' dichiarato, il tribunale, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la societa' e' soggetta alla procedura di liquidazione coatta e ordina la trasmissione degli atti al (( Ministero dell'economia e delle finanze )), per l'emanazione del relativo decreto, e alla Banca d'Italia.
3.Gli organi del cessato fallimento e quelli della liquidazione coatta provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicita' stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
Art. 214
Abrogazioni
3.Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 80, commi 4, 5 e 6, e comunque fino al completamento della vendita prevista dall'articolo 204, comma 1, si applicano gli articoli 1, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 19 giugno 1986, n. 289.
4.E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti ivi previsti.
5.Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo nelle corrispondenti materie. In caso di violazione, si applicano, con la procedura prevista dall'articolo 195, gli articoli 190, 191, 192 e 193, in relazione alle materie rispettivamente disciplinate.
Art. 215
Disposizioni di attuazione
1.In sede di prima applicazione i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale da emanarsi ai sensi del presente decreto sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo.
Art. 216
Entrata in vigore
1.Il presente decreto entra in vigore il 1 luglio 1998.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
FLICK, Ministro di grazia e giustizia
DINI, Ministro degli affari esteri
BERSANI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
VISTO, il Guardasigilli: FLICK
Allegato
((Allegato I Elenco dei servizi, delle attivita' e degli strumenti finanziari Sezione A - Attivita' e servizi di investimento (1) Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o piu' strumenti finanziari. (2) Esecuzione di ordini per conto dei clienti. (3) Negoziazione per conto proprio. (4) Gestione di portafogli. (5) Consulenza in materia di investimenti. (6) Assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente. (7) Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente. (8) Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. (9) Gestione di sistemi organizzati di negoziazione. Sezione B - Servizi accessori (1) Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali ed esclusa la funzione di gestione dei conti titoli al livello piu' elevato. (2) Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o piu' strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito. (3) Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese. (4) Servizio di cambio quando detto servizio e' legato alla fornitura di servizi di investimento. (5) Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari. (6) Servizi connessi con l'assunzione a fermo. (7) Servizi e attivita' di investimento, nonche' servizi accessori del tipo di cui alle sezioni A o B, collegati agli strumenti derivati di cui alla sezione C, punti (5), (6), (7) e (10), se legati alla prestazione di servizi di investimento o accessori. Sezione C - Strumenti finanziari (1) Valori mobiliari. (2) Strumenti del mercato monetario. (3) Quote di un organismo di investimento collettivo. (4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti. (5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward»), e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto. (6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purche' negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica. (7) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati al numero 6, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati. (8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito. (9) Contratti finanziari differenziali. (10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonche' altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione. (11) Quote di emissioni che consistono di qualsiasi unita' riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).)) ((73))
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