← Current text · History

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58

Current text a fecha 2011-01-08

Entrata in vigore del decreto: 1-7-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993, relativa ai servizi d'investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese d'investimento e degli enti creditizi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1997;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

EMANA

il seguente decreto legislativo:

PARTE I DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1

Definizioni

1-ter.Per "strumenti del mercato monetario" si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali.

1-quater.Per "ricevute di deposito" si intendono titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti la proprieta' dei titoli di un emittente non domiciliato, ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e negoziati indipendentemente dai titoli dell'emittente non domiciliato. (73)

2.Per "strumento finanziario" si intende qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell'Allegato I, compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito. Gli strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari. (73)

3.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73)

4.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73)

5-bis.Per "negoziazione per conto proprio" si intende l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta.(73) 5-bis.1. Per "sistema multilaterale" si intende un sistema multilaterale come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 11, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.

5-ter.Per "internalizzatore sistematico" si intende l'impresa di investimento che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio in strumenti di capitale eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale, ovvero che opta per lo status di internalizzatore sistematico.

5-quater.Per "market maker" si intende una persona che si propone, nelle sedi di negoziazione e/o al di fuori delle stesse, su base continuativa, come disposta a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo strumenti finanziari in contropartita diretta ai prezzi dalla medesima definiti. (73)

5-quinquies.Per "gestione di portafogli" si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o piu' strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti.

5-sexies.Il servizio di cui al comma 5, lettera e), comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche' l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o piu' investitori, rendendo cosi' possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione).

5-septies.Per "consulenza in materia di investimenti" si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o piu' operazioni relative a strumenti finanziari. (73) 5-septies.1. Per "esecuzione di ordini per conto dei clienti" si intende la conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o piu' strumenti finanziari per conto dei clienti, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione. (73) 5-septies.2. Per "agente collegato" si intende la persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilita' di una sola impresa di investimento per conto della quale opera, promuove servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari o presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari. (73) 5-septies.3. Per "consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede" si intende la persona fisica iscritta nell'apposita sezione dell'albo previsto dall'articolo 31, comma 4, del presente decreto che, in qualita' di agente collegato, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. (73)

5-novies.Per "servizi di crowdfunding" si intendono i servizi indicati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503.

5-decies.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73)

5-undecies.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73)

5-duodecies.Per "imprese sociali" si intendono le imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, costituite in forma di societa' di capitali o di societa' cooperativa. (72)

6.Per "servizio accessorio" si intende qualsiasi servizio riportato nella sezione B dell'Allegato I. (73)

6-ter.Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.

6-quater.Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.

6-quinquies.Per "negoziazione algoritmica" si intende la negoziazione di strumenti finanziari in cui un algoritmo informatizzato determina automaticamente i parametri individuali degli ordini, come ad esempio l'avvio dell'ordine, la relativa tempistica, il prezzo, la quantita' o le modalita' di gestione dell'ordine dopo l'invio, con intervento umano minimo o assente, ad esclusione dei sistemi utilizzati unicamente per trasmettere ordini a una o piu' sedi di negoziazione, per trattare ordini che non comportano la determinazione di parametri di negoziazione, per confermare ordini o per eseguire il regolamento delle operazioni. (73)

6-sexies.Per "accesso elettronico diretto" si intende un accordo in base al quale un membro o un partecipante o un cliente di una sede di negoziazione consente a un terzo l'utilizzo del proprio codice identificativo di negoziazione per la trasmissione in via elettronica direttamente alla sede di negoziazione di ordini relativi a uno strumento finanziario, sia nel caso in cui l'accordo comporti l'utilizzo da parte del terzo dell'infrastruttura del membro, del partecipante o del cliente, o di qualsiasi sistema di collegamento fornito dal membro, partecipante o cliente per trasmettere gli ordini (accesso diretto al mercato) sia nel caso in cui non vi sia tale utilizzo (accesso sponsorizzato). (73)

6-octies.Per "negoziazione matched principal" si intende una negoziazione in cui il soggetto che si interpone tra l'acquirente e il venditore non e' mai esposto al rischio di mercato durante l'intera esecuzione dell'operazione, con l'acquisto e la vendita eseguiti simultaneamente ad un prezzo che non permette a tale soggetto di realizzare utili o perdite, fatta eccezione per le commissioni, gli onorari o le spese dell'operazione previamente comunicati. (73)

6-novies.Per "pratica di vendita abbinata" si intende l'offerta di un servizio di investimento insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o come condizione per l'ottenimento dello stesso accordo o pacchetto. (73)

6-quaterdecies.Per "prodotto energetico all'ingrosso" si intende un prodotto energetico all'ingrosso quale definito all'articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) n. 1227/2011. (73)

6-quinquiesdecies.Per "derivati su merci agricole" si intendono i contratti derivati connessi a prodotti di cui all'articolo 1 e all'allegato I, parti da I a XX e XXIV/1 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonche' i prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013. 6-quinquiesdecies.1. Per "gruppo prevalentemente commerciale" si intende qualsiasi gruppo la cui attivita' principale non consista nella prestazione di servizi di investimento ai sensi del presente decreto o nell'esercizio di una qualsiasi attivita' di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/EU o in attivita' di market making in relazione agli strumenti derivati su merci.

6-septiesdecies.Per "debito sovrano" si intende un titolo di debito emesso da un emittente sovrano. (73)

6-noviesdecies.Per "formato elettronico" si intende qualsiasi supporto durevole diverso dalla carta.

Art. 2

(Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF)

1.Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto.

2.La Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze, sono parti del SEVIF e partecipano alle attivita' che esso svolge, tenendo conto della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza.

((

2-bis.Le Autorita' indicate al comma 1 esercitano, ciascuna per quanto di competenza, i poteri d'intervento attribuiti loro dalle parti I e II del presente decreto legislativo anche per assicurare il rispetto del regolamento UE n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento UE n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'AESFEM o dell'ABE direttamente applicabili adottati ai sensi di questi ultimi regolamenti.

))

3.La Banca d'Italia e la Consob, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, tengono conto degli effetti dei propri atti sulla stabilita' del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AESFEM, il Comitato congiunto, il CERS e le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri.

Art. 3

Provvedimenti

1.I regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2.La Banca d'Italia e la CONSOB stabiliscono i termini e le procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.

((3. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia e della Consob sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza sono pubblicati nel sito internet della Banca d'Italia o della Consob. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 195-bis.))

((73))

4.Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente decreto nonche' i regolamenti dei mercati sono pubblicati, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, in un unico compendio, anche in forma elettronica, ove anche uno solo di essi sia stato modificato nel corso dell'anno precedente.

Art. 4

Collaborazione tra autorita' e segreto d'ufficio

1.La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorita' non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

2.La Banca d'Italia e la Consob collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' e i comitati che compongono il SEVIF e con la Banca Centrale Europea (BCE) al fine di agevolare le rispettive funzioni. Nei casi e nei modi stabiliti dalla normativa europea adempiono agli obblighi di comunicazione e di cooperazione nei confronti di tali soggetti e delle altre autorita' e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea. (73)

2-bis.Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la Banca d'Italia possono concludere con le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea, con l'AESFEM e la BCE accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La Consob e la Banca d'Italia possono ricorrere all'AESFEM e all'ABE per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. (73)

Art. 4-bis

(Individuazione dell'autorita' competente e delle autorita' competenti settoriali ai fini del regolamento (CE) n. 1060/2009, e successive modificazioni, relativo alle agenzie di rating del credito)

1.La Consob e' l'autorita' competente ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, ed esercita i poteri previsti dal predetto regolamento.

2.La Consob, la Banca d'Italia, l'Ivass e la COVIP sono le autorita' settoriali competenti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera r), del regolamento di cui al comma 1. Le predette autorita' collaborano tra loro e si scambiano informazioni, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa. ((61))

Art. 4-ter

(( (Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap))

((

1.Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob sono le autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap), secondo quanto disposto dai commi seguenti.

2.Salvo quanto previsto ai commi da 4 a 6, La Consob e' l'autorita' competente per ricevere le notifiche, attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 con riferimento a strumenti finanziari diversi dai titoli del debito sovrano e credit default swap su emittenti sovrani.

3.Salvo quanto previsto dal comma 4, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono le autorita' competenti per ricevere le notifiche, attuare le misure e esercitare le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 con riferimento ai titoli del debito sovrano e ai credit default swap su emittenti sovrani.

4.Con riferimento al debito sovrano e ai credit default swap su emittenti sovrani, i poteri di temporanea sospensione delle restrizioni e i poteri di intervento in circostanze eccezionali, previsti dal regolamento di cui al comma 1, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob.

5.La Consob e' l'autorita' responsabile per coordinare la cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione dell'Unione europea, l'AESFEM e le autorita' competenti degli altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento di cui al comma 1.

6.Al fine di coordinare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 e 4, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob stabiliscono mediante un protocollo di intesa le modalita' della cooperazione e del reciproco scambio di informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni, anche con riferimento alle irregolarita' rilevate e alle misure adottate nell'esercizio delle rispettive competenze nonche' le modalita' di ricezione delle predette notifiche, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori.

7.La Banca d'Italia e la Consob per adempiere alle rispettive competenze come definite dal presente articolo e assicurare il rispetto delle misure adottate ai sensi del Regolamento di cui al comma 1, ivi comprese quelle demandate al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 4, dispongono dei poteri previsti dall'articolo 187-octies.

))

Art. 4-quater

(( (Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, e ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015) ))

1.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176.

2.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176.

2-bis.La Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS e la ((COVIP)) sono le autorita' competenti per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento (UE) n. 648/2012 ((e dal regolamento (UE) 2015/2365)) a carico dei soggetti vigilati dalle medesime autorita', secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza.

3.((La Consob e' l'autorita' competente nei confronti delle controparti non finanziarie, come definite rispettivamente dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) 2015/2365, che non siano soggetti vigilati da altra autorita' ai sensi del presente articolo, per il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 9, 10 e 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 e dagli articoli 4 e 15 del regolamento (UE) 2015/2365.)) A tal fine la Consob esercita i poteri previsti dall'articolo 187-octies del presente decreto legislativo, secondo le modalita' ivi stabilite, e puo' dettare disposizioni inerenti alle modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza. 4.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176. 5.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176.

Art. 4-quinquies

Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), e del regolamento (UE) n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF).

1.La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalita' indicate dall'articolo 5, sono le autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 345/2013 e del regolamento (UE) n. 346/2013. La Banca d'Italia e la Consob si trasmettono tempestivamente le informazioni che ciascuna di esse e' competente a ricevere ai sensi del presente articolo. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, la Banca d'Italia e la Consob collaborano tra loro e, anche mediante scambio informazioni, con le autorita' competenti degli Stati membri ospitanti in cui un fondo EuVECA o EuSEF e' commercializzato.))

((

2.La Banca d'Italia, sentita la Consob per i soggetti non iscritti agli albi previsti dagli articoli 35 e 35-ter, registra e cancella i gestori italiani di EuVECA e di EuSEF ai sensi degli articoli 14, 14-bis e 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 345/2013 e degli articoli 15, 15-bis e 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 346/2013. Tali gestori sono iscritti in una sezione distinta dell'albo di cui all'articolo 35, tenuto dalla Banca d'Italia. Si applicano gli articoli 34, 35, commi 2 e 3, 35-bis, 35-ter, 35-quinquies, da 35-septies a 35-undecies, comma 1, e 35-duodecies e la relativa disciplina di attuazione in quanto compatibile con il regolamento (UE) n. 345/2013 e il regolamento (UE) n. 346/2013.

))

((

2-sexies.La Banca d'Italia e la Consob si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi dei commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies.

))

3.La Banca d'Italia e' l'autorita' competente a ricevere dai gestori italiani di EuVECA e di EuSEF la comunicazione prescritta dall'articolo 15 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 346/2013. ((Essa riceve inoltre la notifica prevista dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 346/2013 con riferimento alla registrazione o cancellazione dal registro di un gestore di EuVECA o di EuSEF da parte delle autorita' competenti degli Stati membri d'origine di questi gestori.))

3-bis.La Consob e' l'autorita' competente a ricevere dai gestori italiani di EuVECA e EuSEF la comunicazione relativa alle attivita' di pre-commercializzazione prevista dall'articolo 4-bis del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 4-bis del regolamento (UE) n. 346/2013, e a informare le autorita' competenti degli Stati membri in cui i gestori italiani svolgono o hanno svolto la pre-commercializzazione, come definita dall'articolo 3, lettera o), del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 3, lettera o), del regolamento (UE) n. 346/2013.

3-ter.Qualora gestori di EuVECA o di EuSEF stabiliti in uno Stato membro diverso dall'Italia svolgono o hanno svolto la pre-commercializzazione in Italia, la Consob e' l'autorita' competente a ricevere da parte dell'autorita' competente dello Stato d'origine di tali gestori l'informativa relativa alle attivita' di pre-commercializzazione di cui al comma 3-bis e a chiedere a tale autorita' di fornire ulteriori informazioni sulla pre-commercializzazione che si effettua o e' stata effettuata in Italia, ai sensi dell'articolo 4-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 345/2013 e dell'articolo 4- bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 346/2013.

4.La Consob effettua le notifiche previste dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 346/2013 ((nei confronti dell'AESFEM e, limitatamente a ogni aggiunta o cancellazione nell'elenco degli Stati membri di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 345/2013 e all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 346/2013,)) nei confronti delle autorita' competenti degli Stati membri in cui i gestori italiani di EuVECAe di EuSEF registrati ai sensi del comma 2 intendono commercializzare i relativi Oicr in conformita' con la disciplina dei regolamenti stessi.

((

))

5.I gestori di EuVECA o di EuSEF stabiliti in uno Stato membro diverso dall'Italia che soddisfano i requisiti previsti nei regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 e che intendono commercializzare in Italia gli Oicr dagli stessi gestiti effettuano, per il tramite della competente autorita' dello Stato d'origine, la notifica prescritta dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 346/2013 ((...)). La Consob e' l'autorita' competente a ricevere tale notifica ((limitatamente a ogni aggiunta o cancellazione nell'elenco degli Stati membri di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (UE) n. 345/2013 e all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 346/2013)).

6.Nel caso di superamento della soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, ai gestori indicati dai commi 2 e 5 si applicano le disposizioni previste per il gestore dal presente decreto legislativo e dalle relative disposizioni di attuazione. In tale ipotesi, la denominazione di EuVECA o EuSEF puo' essere mantenuta solo ove previsto dai suddetti regolamenti dell'UE.

7.Per assicurare il rispetto del presente articolo nonche' dei regolamenti indicati al comma 1, la Banca d'Italia e la Consob dispongono, secondo le rispettive attribuzioni e le finalita' dell'articolo 5, dei poteri loro attribuiti dal presente decreto legislativo.

Art. 4-quinquies.1

( Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF) ).

1.La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalita' indicate dall'articolo 5, sono le autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/760.

2.La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ad autorizzare la gestione di un ELTIF da parte di un gestore e ad approvare il regolamento dell'ELTIF in conformita' all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 2015/760. Nel caso di prima istituzione di un ELTIF da parte di un gestore, l'autorizzazione e' rilasciata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, sui profili indicati dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 2015/760. La Banca d'Italia provvede a iscrivere i gestori autorizzati in una sezione distinta degli albi di cui agli articoli 35 e 35-ter. Si applicano gli articoli 35, commi 2 e 3, e 35-ter, commi 2 e 3.

3.La Banca d'Italia autorizza la proroga prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/760.

5.Alle procedure per la notifica di cui al comma 4, lettere a), b) e c), si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 43 e le relative disposizioni attuative; non e' richiesta l'intesa della Banca d'Italia prevista nei commi 4 e 5 di tale articolo, ne' l'acquisizione del parere di tale Autorita' ai sensi dei commi 6 e 8 del medesimo articolo.

6.La Consob individua con regolamento le eventuali informazioni aggiuntive da inserire nel prospetto rispetto a quelle previste nell'articolo 23, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/760, al fine di permettere agli investitori di effettuare una valutazione informata sull'investimento loro proposto e, in particolare, sui relativi rischi.

7.Per assicurare il rispetto del presente articolo nonche' del regolamento indicato dal comma 1, la Banca d'Italia e la Consob dispongono, secondo le rispettive attribuzioni e le finalita' dell'articolo 5, dei poteri loro attribuiti dal presente decreto in materia di gestione collettiva del risparmio, nonche' dei poteri previsti dal regolamento (UE) n. 2015/760.

Art. 4-quinquies.2

( Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2017/1131 relativo ai fondi comuni monetari (FCM) ).

1.La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalita' indicate dall'articolo 5, sono le autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2017/1131. La Banca d'Italia e la Consob si trasmettono tempestivamente le informazioni che ciascuna di esse e' competente a ricevere ai sensi del presente articolo.

2.La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ad autorizzare un FCM ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1131.

5.Per assicurare il rispetto del presente articolo nonche' del regolamento indicato dal comma 1, la Banca d'Italia e la Consob dispongono, secondo le rispettive attribuzioni e le finalita' dell'articolo 5, dei poteri loro attribuiti dal presente decreto nonche' dei poteri previsti dall'articolo 39 del citato regolamento (UE) 2017/1131.

Art. 4-quinquies.3

(( (Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1156 per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014). ))

((

1.La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalita' indicate dall'articolo 5, sono le autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1156 per quanto riguarda la pubblicazione e la gestione sui rispettivi siti internet delle informazioni previste dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156.

2.La Consob e' l'autorita' competente a pubblicare e gestire sul proprio sito internet le informazioni previste dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 e a comunicare all'AESFEM le informazioni previste dall'articolo 5, paragrafo 2, dall'articolo 8, paragrafo 1, dall'articolo 10, paragrafo 2, e dall'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156.

))

Art. 4-sexies

Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs).

1.La Consob e l'IVASS sono le autorita' nazionali competenti designate ai sensi dell'articolo 4, numero 8), del regolamento (UE) n. 1286/2014 ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi che il medesimo regolamento (UE) n. 1286/2014 impone agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, anche mediante i rispettivi poteri di vigilanza, d'indagine e sanzionatori, secondo le rispettive attribuzioni e conformemente a quanto disposto dal presente articolo.

2-bis.In conformita' alle attribuzioni individuate al comma 2, la Consob esercita i poteri di vigilanza e d'indagine di cui alla Parte II.

4.La Consob e l'IVASS, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento operativo, anche ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo e dell'articolo 4-septies, anche attraverso protocolli d'intesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati. La Consob e l'IVASS collaborano tra loro, anche ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per agevolare l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo e dell'articolo 4-septies e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014. (78)

5.La Consob, sentita l'IVASS, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del comma 2, individuando altresi', a fini di vigilanza, modalita' di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, tenendo conto dell'esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati, in conformita' agli atti delegati e alle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014.

6.L'IVASS, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del comma 3.

7.La Consob e l'IVASS adottano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e alla ripartizione delle competenze secondo i principi indicati ai commi 2 e 3. (69) ((96))

Art. 4-sexies.1

(Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937)

1.Ai fini della disciplina sui fornitori di servizi di crowdfunding si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento (UE) 2020/1503.

3.La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza i fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503 e revoca, sentita la Banca d'Italia, l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/1503.

4.In deroga al comma 3, la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza come fornitori di servizi di crowdfunding le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e revoca, sentita la Consob, l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/1503.

8.La Consob e' il punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorita' competenti e con l'ESMA.

9.Nell'ambito delle competenze e per le finalita' indicate dai commi 2, 3 e 5, la Consob, sentita la Banca d'Italia, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.

10.Nell'ambito delle competenze e per le finalita' indicate dai commi 2, 4 e 6, la Banca d'Italia, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.

11.Per adempiere ai compiti in materia di servizi di crowdfunding previsti dal presente decreto, dalle relative disposizioni attuative nonche' dal regolamento (UE) 2020/1503, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento, la Banca d'Italia e la Consob dispongono, secondo le rispettive attribuzioni e finalita', dei poteri di indagine e di vigilanza previsti dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2020/1503, nonche' dei poteri previsti dal presente decreto in materia di disciplina degli intermediari.

12.Ai fornitori di servizi di crowdfunding si applicano gli articoli 4-undecies e 4-duodecies, commi 1, 2 e 2-bis.

Art. 4-septies

Poteri d'intervento relativi alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014).

1-bis.Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in caso di violazione degli articoli 13, paragrafi 1, 3 e 4, 14 e 19 del regolamento (UE) n. 1286/2014, la Consob o l'IVASS, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies, possono, tenuto conto, in quanto compatibili, dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, esercitare i poteri di cui al comma 1. (78)

2.La Consob e l'IVASS possono imporre, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies, agli ideatori di PRIIP o ai soggetti che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di trasmettere una comunicazione diretta all'investitore al dettaglio in PRIIP interessato, fornendogli informazioni circa le misure amministrative adottate e comunicando le modalita' per la presentazione di eventuali reclami o domande di risarcimento anche mediante il ricorso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.

3.I provvedimenti adottati dalla Consob ai sensi del presente articolo sono pubblicati in conformita' alle disposizioni sulla pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 195-bis.

4.Ai provvedimenti adottati dall'IVASS ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

5.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68. (69) ((96))

Art. 4-septies.1

Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento).

1.Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, la Consob e' l'autorita' competente sugli amministratori di indici di riferimento e sui contributori di dati sottoposti a vigilanza, come definiti dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 10), del citato regolamento, stabiliti nel territorio della Repubblica.

2.Fermo restando quanto previsto al comma 1, la Banca d'Italia e' autorita' competente sui contributori di dati sottoposti alla propria vigilanza, ai fini della partecipazione ai collegi prevista dall'articolo 46, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/1011, e collabora con l'autorita' competente sugli amministratori di indici di riferimento come previsto dall'articolo 23 del medesimo regolamento. Per assolvere a questi compiti la Consob e la Banca d'Italia stabiliscono, mediante un protocollo d'intesa, le modalita' della collaborazione e del reciproco scambio di informazioni.

3.Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, la Consob, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP sono le autorita' competenti, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza, sui soggetti dalle medesime vigilati che fanno uso di un indice di riferimento, secondo quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 7), del regolamento citato.

4.Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, la Consob e' l'autorita' competente responsabile del coordinamento, della cooperazione, dello scambio di informazioni con la Commissione dell'Unione europea, l'AESFEM e le autorita' competenti degli altri Stati membri.

5.Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dal regolamento (UE) 2016/1011, la Consob, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP esercitano i poteri di vigilanza e di indagine loro rispettivamente attribuiti dalla normativa di settore. La Consob puo' esercitare, altresi', gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies, secondo le modalita' ivi stabilite.

((

5-bis.Ai sensi dell'articolo 23-ter, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011, il Comitato per le politiche macroprudenziali, di seguito anche Comitato, e' l'autorita' competente a valutare se una clausola di riserva di uno specifico tipo di accordo originariamente convenuta non rispecchi piu', oppure rispecchi con differenze significative, il mercato o la realta' economica che l'indice di riferimento in via di cessazione intendeva misurare e se l'applicazione di tale clausola possa costituire una minaccia per la stabilita' finanziaria. Il Comitato rende pubblici gli elementi considerati alla base della valutazione di cui al primo periodo. Il Comitato si dota delle procedure necessarie per l'effettuazione della valutazione di cui al presente comma.

))

Art. 4-septies.2

(Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate)

1.La Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP sono le autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402, secondo le rispettive attribuzioni e conformemente a quanto disposto dal presente articolo.

7.Nei confronti dei cedenti, dei prestatori originari, dei promotori e delle SSPE, anche quando siano soggetti non vigilati, la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP esercitano i poteri di vigilanza e di indagine previsti dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2017/2402 e dalla normativa di settore, ivi inclusi quelli previsti dall'art. 6-bis, secondo le rispettive attribuzioni indicate nei commi precedenti. La CONSOB puo' esercitare, altresi', nei confronti di chiunque gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies, secondo le modalita' ivi stabilite e puo' dettare disposizioni inerenti alla procedura di autorizzazione dei verificatori terzi di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402 e di eventuale revoca. Le predette autorita' adempiono agli obblighi informativi verso l'AESFEM previsti dall'articolo 37, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402 secondo le rispettive attribuzioni.

8.Ai fini dei commi 3 lettera b), 4 lettera b) e 5 lettera b), se i cedenti, i prestatori originari, i promotori e le SSPE non sono tutti soggetti vigilati, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP esercitano i poteri di vigilanza e d'indagine previsti dal comma 7 per il tramite dei soggetti vigilati. A questi fini, i soggetti non vigilati trasmettono le informazioni necessarie a quelli vigilati, che li inviano alla propria Autorita' di vigilanza. Resta ferma la facolta' per la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP, di chiedere le informazioni direttamente ai soggetti non vigilati.

9.Per assicurare il rispetto del presente articolo nonche' del regolamento indicato dal comma 1, la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP possono emanare disposizioni di attuazione del presente articolo, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze. Nel rispetto della reciproca indipendenza, esse individuano inoltre forme di coordinamento operativo, anche ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo, anche attraverso protocolli d'intesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche al fine di disciplinare i casi in cui ai sensi dei commi 3, lettera b), 4, lettera b), 5, lettera b), per la medesima operazione di cartolarizzazione siano coinvolte piu' autorita' di vigilanza. Le citate autorita' collaborano tra loro, anche ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per agevolare l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti e si scambiano informazioni.

Art. 4-octies

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)) ((73))

Art. 4-novies

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)) ((73))

Art. 4-decies

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2019, N. 165 ((96))

Art. 4-undecies

(Sistemi interni di segnalazione delle violazioni)

1.I soggetti di cui alle parti II e III adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attivita' svolta, nonche' del ((regolamento prospetto come definito all'articolo 93-bis, comma 1, lettera a), e del)) regolamento (UE) n. 596/2014. (78)

3.Fuori dei casi di responsabilita' a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del Codice civile, la presentazione di una segnalazione nell'ambito della procedura di cui al comma 1 non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. ((Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.))

4.La Banca d'Italia e la Consob adottano, secondo le rispettive competenze, le disposizioni attuative del presente articolo, avuto riguardo all'esigenza di coordinare le funzioni di vigilanza e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti destinatari. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68. (73)

Art. 4-duodecies

(Procedura di segnalazione alle Autorita' di Vigilanza)

1-bis.Il comma 1 si applica alle segnalazioni alla Consob, da chiunque effettuate ((di violazioni del regolamento prospetto come definito all'articolo 93-bis, comma 1, lettera a), o)), di violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014. Le procedure sono adottate dalla Consob conformemente a quanto previsto dalla direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392.

2.Gli atti relativi alle segnalazioni di cui ai commi 1 e 1-bis sono sottratti all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

((2-bis. Alle segnalazioni di violazioni effettuate con le procedure di cui al presente articolo si applica l'articolo 4-undecies, comma 3.))

Art. 4-terdecies

(Esenzioni)

PARTE II DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI TITOLO I ((DISPOSIZIONI GENERALI E POTERI DI VIGILANZA)) CAPO I VIGILANZA

Art. 5

Finalita' e destinatari della vigilanza

2.Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Banca d'Italia e' competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilita' patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari.

3.Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Consob e' competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.

4.La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2 e 3.

5.La Banca d'Italia e la CONSOB operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarita' rilevate nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza.

5-ter.Il protocollo d'intesa di cui al comma 5-bis e' reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalita' da esse stabilite ((...)). ((73))

Art. 6

Poteri regolamentari

02.La Banca d'Italia e la Consob possono mantenere o imporre nei regolamenti obblighi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 16, paragrafi 8, 9 e 10, della direttiva 2014/65/UE e dai relativi atti delegati, nonche' dall'articolo 24 della direttiva medesima, solo nei casi eccezionali in cui tali obblighi sono obiettivamente giustificati e proporzionati, tenuto conto della necessita' di fare fronte a rischi specifici per la protezione degli investitori o l'integrita' del mercato che presentano particolare rilevanza nel contesto della struttura del mercato italiano. (73)

03.La Banca d'Italia e la Consob comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni regolamentari recanti gli obblighi aggiuntivi di cui al comma 02 ai fini della loro notifica alla Commissione europea.

1-bis.Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), prevedono la possibilita' di adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nonche' di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni.

2-ter.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73)

2-septies.Le disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera c-bis), numero 2), possono prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci, anche nel modello dualistico di amministrazione e controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge. (73)

2-octies.E' nullo qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera c-bis), numero 2), o contenute in atti dell'Unione europea direttamente applicabili. La nullita' della clausola non comporta la nullita' del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni suddette nei valori piu' prossimi alla pattuizione originaria. (73)

2-novies.I soci e gli amministratori dei soggetti abilitati, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.

Art. 6-bis

(( (Poteri informativi e di indagine). ))

((

1.La Banca d'Italia puo' chiedere, nell'ambito delle sue competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, puo' chiedere informazioni al personale dei soggetti abilitati, anche per il tramite di questi ultimi.

2.Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche a coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.

3.I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

6.E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

7.I poteri di cui al comma 5, lettere a), c) ed i), sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica.

8.Nei casi previsti dal comma 4, lettera b), dal comma 5, lettere a) ed i), e dal comma 9 viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti, e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.

9.Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 4 e 5 la Consob puo' avvalersi della Guardia di Finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

10.Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 9 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla Consob.

11.

La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, puo' esercitare il potere previsto dal comma 4, lettera b), nei confronti degli esponenti e del personale dei soggetti abilitati. In tale caso si applica il comma 8.))

((73))

Art. 6-ter

(( (Poteri ispettivi). ))

((

1.La Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle disposizioni normative europee, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nei confronti dei soggetti abilitati e di coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale. Si applicano i commi 9 e 10 dell'articolo 6-bis.

2.Al fine di verificare l'osservanza da parte di un soggetto abilitato delle disposizioni di cui alla presente parte, la Consob, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, puo' esercitare il potere di cui al comma 1 anche nei confronti di soggetti, diversi da quelli ivi indicati, che abbiano intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o professionale con il soggetto abilitato.

3.La Consob puo' richiedere ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei soggetti abilitati di fornire informazioni. Quando sussistono particolari necessita' e non sia possibile provvedere con risorse proprie, la Consob puo' altresi' autorizzare revisori legali o societa' di revisione legale a procedere a verifiche o ispezioni per suo conto. Il soggetto autorizzato a procedere alle predette verifiche ed ispezioni agisce in veste di Pubblico Ufficiale.

4.Nei casi previsti dal comma 2 la Consob redige processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.

5.Ciascuna autorita' comunica le ispezioni disposte all'altra autorita', la quale puo' chiedere accertamenti su profili di propria competenza.

6.La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere alle autorita' competenti di uno Stato UE di effettuare accertamenti presso succursali di Sim, di Sgr e di banche stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalita' per le verifiche.

7.Le autorita' competenti di uno Stato UE, dopo aver informato la Banca d'Italia e la Consob, possono ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali di imprese di investimento UE, di banche UE, di societa' di gestione UE e di GEFIA UE dalle stesse autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorita' di uno Stato dell'Unione europea lo richiedono, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero concordano altre modalita' per le verifiche.

8.

La Banca d'Italia e la Consob possono concordare, nell'ambito delle rispettive competenze, con le autorita' competenti degli Stati non UE modalita' per l'ispezione di succursali di Sim, banche italiane, e imprese di paesi terzi insediate nei rispettivi territori.))

((73))

Art. 7

Poteri di intervento sui soggetti abilitati

1-bis.La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono altresi' convocare gli amministratori, i sindaci e il personale di coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti;

1-ter.La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono pubblicare avvertimenti al pubblico. (73)

1-quater.La Consob intima ai soggetti abilitati di non avvalersi, nell'esercizio della propria attivita' e per un periodo non superiore a tre anni, dell'attivita' professionale di un soggetto ove possa essere di pregiudizio per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti. (73)

2.La Banca d'Italia puo' adottare, a fini di stabilita', provvedimenti specifici aventi a oggetto le materie disciplinate dall'articolo 6, comma 1, lettera a), e, ove la situazione lo richieda: adottare, sentita la Consob, provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attivita', le operazioni e la struttura territoriale; vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio; con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, vietare il pagamento di interessi; fissare limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. I provvedimenti possono essere emanati nei confronti di uno o piu' soggetti abilitati, nonche' di una o piu' categorie di essi.

2-bis.La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, puo' disporre, sentita la Consob, la rimozione di uno o piu' esponenti aziendali di Sim, societa' di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del soggetto abilitato; la rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere. (73)

2-ter.La Consob, nell'ambito delle sue competenze, dispone, sentita la Banca d'Italia, la rimozione di uno o piu' esponenti aziendali di Sim, banche italiane, societa' di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio alla trasparenza e correttezza dei comportamenti dei soggetti abilitati; la rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere. (73)

3.((Nell'interesse degli investitori, in circostanze eccezionali, la Banca d'Italia e la Consob, ciascuna per quanto di competenza, possono, sentiti i gestori interessati, ordinare la sospensione temporanea della sottoscrizione, del riacquisto e del rimborso delle quote o azioni di Oicr, qualora sussistano rischi per la tutela degli investitori o per la stabilita' finanziaria secondo una visione ragionevole e bilanciata. Esse possono, altresi', ordinare la limitazione temporanea della sottoscrizione, del riacquisto e del rimborso delle quote o azioni di Oicr. Le misure adottate ai sensi del presente comma sono comunicate, se riguardano un OICVM italiano, alle autorita' competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM e alle autorita' competenti dello Stato membro d'origine del gestore dell'OICVM oppure, se riguardano un FIA gestito da un GEFIA italiano o da un GEFIA non UE autorizzato in Italia, alle autorita' dello Stato membro ospitante del GEFIA, nonche', in entrambi i casi, all'AESFEM e, qualora sussistano potenziali rischi per la stabilita' e l'integrita' del sistema finanziario, al CERS. La Banca d'Italia e la Consob possono esercitare i poteri di cui al presente comma anche su richiesta delle autorita' competenti, o dello Stato membro ospitante dell'OICVM, o dello Stato membro d'origine del gestore dell'OICVM oppure, in caso di un FIA, dello Stato membro ospitante del GEFIA. In caso di disaccordo tra l'autorita' richiedente e la Banca d'Italia e la Consob, queste ultime ne informano le autorita' richiedenti, nonche' l'AESFEM ai fini dell'emanazione del parere previsto dalle disposizioni dell'Unione europea e il CERS, ove esso sia stato gia' interessato dalle autorita' richiedenti, indicando le motivazioni del disaccordo. Qualora la Banca d'Italia e la Consob non agiscano conformemente al citato parere dell'AESFEM o non intendano conformarsi a esso, ne informano l'AESFEM e le autorita' richiedenti, esponendo le motivazioni della loro non conformita' o di tale intenzione di non conformarsi.)) ((132))

3-bis.La Consob ordina la sospensione per un periodo non superiore a 60 giorni per ciascuna volta della commercializzazione o della vendita di strumenti finanziari in caso di violazione delle disposizioni di attuazione dell'articolo 6, comma 2, lettera b-bis), numero 1), lettera a), e di esistenza di un pregiudizio per la tutela degli investitori. (73)

Art. 7-bis

(( (Poteri di intervento di cui al Titolo VII, Capo I, del regolamento (UE) n. 600/2014). ))

((

1.La Banca d'Italia e la Consob sono le autorita' nazionali competenti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo VII, Capo I, del regolamento (UE) n. 600/2014. Esse esercitano i poteri e adottano le misure di vigilanza previsti dall'articolo 39, paragrafo 3, dall'articolo 42 e dall'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, in conformita' anche a quanto stabilito dagli atti delegati emanati ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 7, del predetto regolamento.

2.Ai fini di cui al comma 1, la Consob e' competente per quanto riguarda la protezione degli investitori, l'ordinato funzionamento e integrita' dei mercati finanziari o dei mercati delle merci, nonche' per le finalita' di cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 600/2014.

3.Ai fini di cui al comma 1, la Banca d'Italia e' competente per quanto riguarda la stabilita' dell'insieme o di una parte del sistema finanziario.

4.Al fine di coordinare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Banca d'Italia e la Consob stabiliscono, anche sulla base di un apposito protocollo d'intesa, le modalita' della cooperazione e del reciproco scambio di informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni e dell'esercizio da parte della Consob delle funzioni di punto di contatto ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto.

5.Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 39, paragrafo 3, dall'articolo 42 e dall'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono altresi' ordinare la sospensione per un periodo non superiore a 60 giorni per ciascuna volta della commercializzazione o della vendita di strumenti finanziari o di depositi strutturati qualora le condizioni di cui agli articoli 40, 41 o 42 del regolamento (UE) n. 600/2014 risultino soddisfatte.

6.

Ciascuna autorita' esercita i poteri e adotta le misure di vigilanza in conformita' ai commi 1 e 5 del presente articolo sentita l'altra autorita'.))

((73))

Art. 7-ter

(( (Poteri ingiuntivi nei confronti degli intermediari nazionali e non UE). ))

((

1.In caso di violazione da parte di Sim, di imprese di paesi terzi e di societa' di gestione del risparmio, di Sicav, di Sicaf, di GEFIA non UE autorizzati in Italia e di banche autorizzate alla prestazione di servizi e attivita' di investimento aventi sede in Italia di obblighi derivanti da disposizioni dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse, anche in via cautelare, la cessazione temporanea o permanente di tali irregolarita'.

2.

L'autorita' di vigilanza che procede, sentita l'altra autorita', vieta ai soggetti indicati nel comma 1 di intraprendere nuove operazioni, nonche' imporre ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attivita', anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell' intermediario, quando:

a)

le violazioni commesse possono pregiudicare gli interessi inerenti agli obiettivi di carattere generale elencati nell'articolo 5, comma 1;

b)

nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.))

((73))

Art. 7-quater

(Poteri ingiuntivi nei confronti di intermediari UE)

1.In caso di violazione da parte di imprese di investimento UE con succursale in Italia, di societa' di gestione UE, di GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, di banche UE con succursale in Italia e di societa' finanziarie previste dall'articolo 18, comma 2, del T.U. bancario, di obblighi derivanti da disposizioni dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarita', dandone comunicazione anche all'Autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.

3.I provvedimenti previsti dal comma 2 sono comunicati dall'autorita' che li ha adottati all'autorita' competente dello Stato UE in cui l'intermediario ha sede legale.

4.Se vi e' fondato sospetto che un'impresa di investimento UE o una banca UE, operanti in regime di libera prestazione di servizi in Italia, non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia o la Consob informano l'autorita' competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorita' competente, l'intermediario persiste nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la Consob, dopo avere informato l'autorita' competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale, adottano tutte le misure necessarie compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia. La Banca d'Italia o la Consob procedono sentita l'altra autorita', e informano la Commissione europea delle misure adottate.

6.Se la violazione riguarda disposizioni relative alla liquidita' dell'impresa d'investimento UE o in ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquidita' della stessa, la Banca d'Italia puo' adottare le misure necessarie per la stabilita' finanziaria o per la tutela delle ragioni dei soggetti ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall'autorita' competente dello Stato d'origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate all'autorita' competente dello Stato d'origine. (73)

Art. 7-quinquies

(Poteri ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA UE e non UE con quote o azioni offerte in Italia)

1.Quando sussistono elementi che fanno presumere l'inosservanza da parte degli OICVM UE, dei FIA UE e non UE di obblighi derivanti da disposizioni dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'offerta delle relative quote o azioni. In caso di accertata violazione, le autorita' di vigilanza, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere temporaneamente ovvero vietare l'offerta delle quote o delle azioni degli Oicr.

2.Se vi e' fondato sospetto che un OICVM UE, un FIA UE e non UE le cui quote o azioni sono offerte in Italia, ovvero il gestore di tale Oicr, non ottemperi agli obblighi derivanti da disposizioni dell'Unione europea per le quali sia competente lo Stato di origine dell'Oicr, ((la Banca d'Italia o la Consob possono chiedere all'autorita' competente di tale Stato di assumere i provvedimenti necessari, precisando i motivi della richiesta e informandone l'AESFEM e, qualora sussistano potenziali rischi per la stabilita' e l'integrita' dei mercati, il CERS)). Se, nonostante le misure adottate dall'autorita' competente, l'Oicr, ovvero il suo gestore, persiste nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la Consob, dopo aver informato l'autorita' dello Stato di origine, adottano le misure necessarie per proteggere gli investitori o assicurare il buon funzionamento dei mercati, ivi compreso il divieto di offerta delle quote o azioni dell'Oicr. ((132)) (73)

Art. 7-sexies

(( (Sospensione degli organi amministrativi). ))

((

1.Il Presidente della Consob dispone, in via d'urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione degli organi di amministrazione delle Sim e la nomina di un commissario che ne assume la gestione quando risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie. Il provvedimento assunto dal Presidente della Consob e' sottoposto all'approvazione della Commissione.

2.Il commissario dura in carica per un periodo massimo di sessanta giorni. Il commissario, nell'esercizio delle sue funzioni, e' pubblico ufficiale. Il Presidente dalla Consob puo' stabilire speciali cautele e limitazioni per la gestione della Sim.

3.L'indennita' spettante al commissario e' determinata dalla Consob in base a criteri dalla stessa stabiliti ed e' a carico della societa' commissariata. Si applica l'articolo 91, comma 1, ultimo periodo, del T.U. bancario.

4.Le azioni civili contro il commissario, per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico, sono promosse previa autorizzazione della Consob.

5.Il presente articolo si applica anche alle succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche. Il commissario assume nei confronti delle succursali i poteri degli organi di amministrazione dell'impresa.

6.

Il presente articolo si applica anche alle societa' di gestione del risparmio e alle Sicav. Il Presidente della Consob dispone il provvedimento, sentito il Governatore della Banca d'Italia.))

((73))

Art. 7-septies

(( (Poteri cautelari applicabili ai consulenti finanziari autonomi, alle societa' di consulenza finanziaria ed ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede). ))

((

1.L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, in caso di necessita' e urgenza, dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario autonomo, della societa' di consulenza finanziaria e del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dall'esercizio dell'attivita' per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del presente decreto.

2.

L'Organismo di cui al comma 1 dispone in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attivita' qualora il soggetto iscritto all'albo sia sottoposto a una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualita' di imputato ai sensi dell'articolo 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

a)

delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;

b)

delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;

c)

reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;

d)

reati previsti dal presente decreto.))

((73))

Art. 7-octies

(Poteri di contrasto all'abusivismo)

((1-bis. La Consob puo' vietare lo svolgimento delle campagne pubblicitarie condotte tramite la rete internet o ogni altro mezzo di comunicazione quando hanno ad oggetto, direttamente o indirettamente, servizi e attivita' di investimento prestati da soggetti non abilitati ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto))

Art. 7-novies

(( (Riserve di capitale). ))

((1. La Banca d'Italia adotta le misure sulle riserve di capitale previste dal Capo IV del Titolo VII della direttiva 2013/36/UE, nonche' quelle di natura macroprudenziale previste dal regolamento (UE) n. 575/2013, quale autorita' designata ai sensi di tali normative europee nei confronti delle Sim e delle succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche.)) ((73))

Art. 7-decies

(Vigilanza sul rispetto di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili)

((1. La Banca d'Italia e la Consob vigilano, ciascuna per quanto di competenza, ai sensi della presente parte: a) sul rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento (UE) n. 600/2014, nonche' dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del regolamento n. 600/2014 e della direttiva 2014/65/UE; b) sul rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento (UE) 2019/2033, nonche' dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del regolamento 2019/2033 e della direttiva (UE) 2019/2034.))

Art. 7-undecies

(( (Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033).))

((

1.La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalita' indicate dall'articolo 5, sono le autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033.

2.La Banca d'Italia, nei limiti e secondo le modalita' indicate all'articolo 6-bis del Testo Unico Bancario, e' l'autorita' competente ad adottare, sentita la Consob, la decisione prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), numero iii), del regolamento (UE) n. 575/2013.

3.La Banca d'Italia e' l'autorita' competente a decidere, sentita la Consob, sull'applicazione alle Sim delle norme del regolamento (UE) n. 575/2013 e delle disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE, secondo quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2033.

4.La Banca d'Italia, sentita la Consob, puo' decidere, sulla base dei criteri individuati nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), di applicare alle Sim le norme del regolamento (UE) n. 575/2013 e le disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE, secondo quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.

5.La Consob e' l'autorita' competente a vigilare sul rispetto da parte delle Sim degli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dall'articolo 52 del regolamento (UE) 2019/2033.

))

Art. 7-duodecies

(Disciplina applicabile alle Sim di classe 1-minus)

1.Alle Sim di classe 1-minus si applicano, in aggiunta alle norme del regolamento (UE) n. 575/2013, le disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE. Restano fermi i poteri e le competenze attribuite alla Banca d'Italia e alla Consob dal presente decreto legislativo.

1-bis.((Ai gruppi di Sim nei quali vi sia almeno una Sim di classe 1-minus si applicano le disposizioni nazionali di recepimento del titolo VII, capo 3, della direttiva 2013/36/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Restano fermi i poteri e le competenze attribuite alla Banca d'Italia e alla Consob dal presente decreto.))

Art. 8

Doveri informativi

1.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73)

1-bis.Gli OICR che investono in crediti partecipano alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia puo' prevedere che la partecipazione alla centrale dei rischi avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106.

1-ter.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73)

2.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73)

3.Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia e la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarita' nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attivita' delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio, delle Sicav o delle Sicaf. A tali fini lo statuto delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio, delle Sicav o delle Sicaf, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.

4.I soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio, delle Sicav o ((delle Sicaf o delle societa' poste al vertice di gruppi individuati ai sensi dell'articolo 11 comunicano)) senza indugio alla Banca d'Italia e alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita' delle societa' sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuita' dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli OICR.

5.I commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo ed ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti presso le societa' che controllano le SIM, le societa' di gestione del risparmio, le Sicav o le Sicaf o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23 del testo unico bancario.

5-bis.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73)

6.I commi 3, 4, ((5 e 6-bis si applicano)) alle banche limitatamente alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento. (73)

((6-bis. La Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze e sentita l'altra autorita', possono disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale della Sim, della societa' di gestione del risparmio, della Sicav, della Sicaf o della societa' posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, qualora il soggetto incaricato della revisione legale dei conti abbia violato gli obblighi previsti dal comma 4. Il presente comma non si applica ai soggetti indicati al comma 5.))

Art. 8-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)) ((73))

Art. 8-ter

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)) ((73))

Art. 9

(Revisione legale).

1.Alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio, alle Sicav e alle Sicaf si applica l'articolo 159, comma 1.

2.Per le societa' di gestione del risparmio, il revisore legale o la societa' di revisione legale incaricati della revisione provvedono con apposita relazione di revisione a rilasciare un giudizio sul rendiconto del fondo comune ((di diritto italiano)).

((

2-bis.Per i fondi comuni di diritto italiano gestiti da societa' di gestione UE, GEFIA UE e non UE, il giudizio sul rendiconto del fondo, in conformita' ai principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' rilasciato da un revisore legale o da una societa' di revisione legale iscritti nel Registro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del medesimo decreto. Ferme restando le disposizioni concernenti le modalita' di conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico vigenti negli ordinamenti nazionali in cui le societa' di gestione UE, GEFIA UE e non UE hanno sede legale, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con riferimento agli enti sottoposti a regime intermedio.

))

Art. 10

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)) ((73))

Art. 11

Composizione del gruppo

1-bis.Il gruppo individuato ai sensi del comma 1, lettera b), e' iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. La capogruppo comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo e la sua composizione aggiornata. Copia della predetta comunicazione e' trasmessa dalla Banca d'Italia alla Consob.

Art. 11-bis

((Impresa madre UE intermedia))

((

3.Ai fini del comma 2 e' impresa madre UE intermedia una banca, o una societa' di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformita' a quanto previsto dall'articolo 60-bis del Testo Unico Bancario, avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea e appartenente al gruppo di Stato terzo, che a sua volta non sia controllata da una banca, una societa' di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformita' a quanto previsto dall'articolo 60-bis del medesimo Testo Unico Bancario, avente sede legale in uno Stato dell'Unione europea e appartenente al gruppo di Stato terzo.

4.Qualora tra i soggetti di cui al comma 2, lettera a), non vi siano banche, puo' essere impresa madre UE intermedia una Sim di cui all'articolo 55-bis, comma 1, o un'impresa di investimento UE soggetta alla direttiva 2014/59/UE appartenente al gruppo di Stato terzo, che a sua volta non sia controllata da una Sim di cui all'articolo 55-bis, comma 1, o da un'impresa di investimento UE soggetta alla direttiva 2014/59/UE appartenente al gruppo di Stato terzo. In tal caso l'obbligo di cui al comma 2 e' rispettato anche quando la Sim e' una Sim di cui all'articolo 55-bis, comma 1, ed e' essa stessa l'impresa madre UE intermedia.

5.Nel caso di cui all'articolo 69.3, comma 6, lettera a), del Testo Unico Bancario la seconda impresa madre UE intermedia e' una Sim di cui all'articolo 55-bis, comma 1, o un'impresa di investimento UE soggetta alla direttiva 2014/59/UE e appartenente al gruppo di Stato terzo, che a sua volta non sia controllata da una Sim di cui all'articolo 55-bis, comma 1, o da un'impresa di investimento UE soggetta alla direttiva 2014/59/UE appartenente al gruppo di Stato terzo.

6.La Banca d'Italia, sentita la Consob, emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura per l'istituzione della impresa madre UE intermedia nei casi previsti dai commi 4 e 5.

))

Art. 12

Vigilanza sul gruppo

((1. La Banca d'Italia impartisce alla societa' posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), disposizioni riferite al complesso dei soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo, aventi ad oggetto le materie dell'articolo 6, comma 1, lettera a), e lettera c-bis), numeri 1), 2), 3), 4) e 6), e comma 1-bis. Ove lo richiedano esigenze di stabilita', la Banca d'Italia puo' emanare nelle stesse materie disposizioni di carattere particolare.)) ((73))

1-bis.In armonia con la disciplina comunitaria, la Banca d'Italia individua le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1.

2.La societa' capogruppo, nell'esercizio dell'attivita' di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle singole componenti del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia. Gli organi amministrativi delle societa' del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.

3.La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), al soggetto che controlla la societa' capogruppo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, la SIM o la societa' di gestione del risparmio, nonche' a quelli che sono controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni.

3-bis.Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia puo' impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, nei confronti di tutti i soggetti inclusi nel gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b).

4.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39.

5-bis.Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia puo' adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 7, comma 2, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b).

5-ter.La Banca d'Italia puo' disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo, la rimozione di uno o piu' esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere.

5-quater.La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, informazioni anche al personale dei soggetti indicati al comma 3, anche per il tramite di questi ultimi.

5-quinquies.Gli obblighi previsti dai commi 2 e 3 si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.

5-sexies.Alla societa' capogruppo si applicano gli articoli 6, commi 2-septies e 2-octies, e 7, commi 1 e 1-bis.

Art. 12-bis

(( (Disposizioni applicabili alle societa' che controllano una o piu' imprese di investimento UE). ))

((

1.La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni alla holding di investimento, come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 23, del regolamento (UE) 2019/2033, o alla societa' di partecipazione finanziaria mista, come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del medesimo regolamento, con sede legale in Italia che non rientra tra i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), che controlla, direttamente o indirettamente, una o piu' imprese di investimento UE, e che non e' a sua volta controllata da un'impresa di investimento o da un'altra holding di investimento o societa' di partecipazione finanziaria mista.

2.La Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle rispettive competenze, effettuare ispezioni presso le societa' indicate al comma 1.

3.La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono, su richiesta delle autorita' competenti di altri Stati dell'Unione europea, effettuare ispezioni presso le societa' indicate al comma 1 e ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorita' richiedenti. La Banca d'Italia e la Consob possono consentire che la verifica sia effettuata dalle autorita' che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. L'autorita' competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, puo', se lo desidera, prendervi parte.

4.Agli esponenti delle societa' indicate al comma 1 si applica l'articolo 13. I compiti e i poteri di cui al comma 6 del medesimo articolo sono esercitati su richiesta delle autorita' competenti di altri Stati dell'Unione europea.

5.Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, alle societa' indicate al comma 1 non si applicano le disposizioni indicate al presente Capo.

))

CAPO II ESPONENTI AZIENDALI E PARTECIPANTI AL CAPITALE

Art. 13

(Esponenti aziendali ((e responsabili delle principali funzioni aziendali) )). ((130))

1.I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Sim, societa' di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.

2.Ai fini del comma 1, gli esponenti possiedono requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza, soddisfano ((criteri di competenza, correttezza e indipendenza di giudizio)), dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico. ((130))

4.((Ai responsabili delle principali funzioni aziendali dei soggetti abilitati, come individuati dal regolamento di cui al comma 3, si applicano i commi 1, 2 e 3, limitatamente ai requisiti di onorabilita' e ai criteri di competenza e correttezza.)) ((130))

5.((I soggetti indicati al comma 1 valutano l'idoneita' dei propri esponenti e responsabili delle principali funzioni aziendali e l'adeguatezza complessiva degli organi di amministrazione e controllo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. La valutazione e' condotta dall'organo di appartenenza di ciascun esponente e, per i soggetti che non sono componenti di un organo, dall'organo che li ha nominati. In caso di specifiche e limitate carenze, i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneita' o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa e' pronunciata dai medesimi organi entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti.)) ((130))

6.((La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo modalita' e tempi stabiliti congiuntamente, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati: valutano l'idoneita' degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali dei soggetti abilitati di maggiore rilevanza, come individuati dal regolamento di cui al comma 3, e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. A questo fine, la Banca d'Italia e la Consob tengono conto anche delle informazioni acquisite sulla base della disciplina in materia di collaborazione tra autorita' o tramite accesso alla banca dati centrale AML/CFT di cui al regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024. In caso di difetto o violazione, pronunciano la decadenza dalla carica.)) ((130))

6-bis.((La Banca d'Italia e la Consob valutano se i requisiti e i criteri di cui ai commi 2, 3 e 4 continuino a essere soddisfatti qualora sussistano motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che sussista un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo collegato al soggetto abilitato.)) ((130)) (62)

Art. 14

(Partecipanti al capitale)

1.I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15 possiedono requisiti di onorabilita' e soddisfano criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della societa' partecipata.

3.Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 15, per le Sicav e le Sicaf si fa riferimento alle sole azioni nominative e le disposizioni di cui al comma 2 stabiliscono le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.

((

))

5.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri di cui ai commi 1 e 2 non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie previste dall'articolo ((15, comma 1, lettera a).))

6.In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

7.L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla Consob entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.

((8. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri di cui ai commi 1 e 2, le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1, lettera a), devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla Consob.))

Art. 15

Acquisizione e cessione di partecipazioni

((

))

2.La Banca d'Italia puo' vietare entro il termine stabilito ai sensi del comma 5, lettera c), l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che non ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'intermediario, valutando la qualita' del potenziale acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente ai sensi ((dell'articolo 14; l'onorabilita', la correttezza, la professionalita' e competenza, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, e direzione;)) la solidita' finanziaria del potenziale acquirente; la capacita' dell'intermediario di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attivita'; l'idoneita' della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa a operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La Banca d'Italia puo' fissare un termine massimo per l'acquisizione nonche' comunicare, anche prima della scadenza del termine, che nulla osta all'operazione.

3.Gli acquisti e le cessioni indicati nel comma 1 sono comunicati, una volta avvenuti, alla Banca d'Italia, alla CONSOB e alla societa'. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21.

((3-bis. I soggetti valutati ai sensi del comma 2 comunicano alla Banca d'Italia gli atti e i fatti idonei a far venire meno o modificare i presupposti e le condizioni sulla base dei quali la valutazione della Banca d'Italia e' stata effettuata.))

((106))

((4. Ai fini dell'applicazione del capo II del presente Titolo si considerano anche:

a)

le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23 del T.U. bancario;

b)

i casi, individuati dalla Banca d'Italia, che conducono ad una delle situazioni indicate dal comma 1, per effetto dei diritti di voto o delle quote di capitale posseduti attraverso societa', anche non controllate, che a loro volta hanno diritti di voto o quote di capitale nella Sim, societa' di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf, tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.))

((106))

Art. 15-bis

((Persone che agiscono di concerto))

((1. Ai fini dell'applicazione del capo II del presente Titolo, e' soggetta a comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 15 anche l'acquisizione o la detenzione di partecipazioni da parte di piu' soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, ancorche' invalidi o inefficaci, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell'articolo 15 oppure comportano la possibilita' di esercitare il controllo o un'influenza notevole.)) ((106)) ((2. Per le finalita' di cui al comma 1, si applica l'articolo 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.))

Art. 16

(Sospensione del diritto di ((voto e degli altri diritti, obbligo)) di alienazione)

1.Il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti le ((soglie stabilite dall'articolo 15, comma 1)), non possono essere esercitati quando non siano state effettuate le comunicazioni ((previste dall'articolo 15, quando sia)) intervenuto il divieto della Banca d'Italia o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia puo' vietare l'acquisizione o quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

2.La Banca d'Italia, anche su proposta della CONSOB, puo' in ogni momento sospendere il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla ((societa', anche derivanti da un contratto o da una clausola statutaria, inerenti)) a una partecipazione qualificata in una SIM, in una societa' di gestione del risparmio, in una Sicav o in una Sicaf, ((quando vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni previsti dall'articolo 15, comma 2.))

3.In caso di inosservanza dei divieti previsti dai commi 1 e 2, si applica l'articolo 14, ((commi 6 e 7)).

4.La Banca d'Italia puo' fissare un termine entro il quale devono essere alienate le partecipazioni ((eccedenti le soglie stabilite dall'articolo 15, comma 1, quando non siano state effettuate le comunicazioni preventive previste dall'articolo 15, quando, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o sia scaduto il termine massimo per l'acquisizione eventualmente fissato, oppure quando, ai sensi del comma 2, sia disposta la sospensione dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla societa')).

((

4-bis.Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie quando non siano state effettuate le comunicazioni previste dall'articolo 15, quando sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o non sia ancora decorso il termine entro il quale il divieto puo' intervenire, oppure quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

))

Art. 17

(Richiesta di informazioni sulle partecipazioni).

TITOLO II SERVIZI ((E ATTIVITA')) DI INVESTIMENTO CAPO I SOGGETTI E AUTORIZZAZIONE

Art. 18

Soggetti

1.L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attivita' di investimento e' riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi. (73)

2.Le Sgr possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d), e) e f). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 MARZO 2026, N. 39)). Le societa' di gestione UE possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d), e) e f), qualora autorizzate nello Stato membro d'origine. (132)

3.Gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, i servizi e le attivita' previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonche' il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis). (73)

3-bis.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73)

4.Le SIM possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre attivita' finanziarie, nonche' attivita' connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attivita' previste dalla legge.

Art. 18-bis

(( (Consulenti finanziari autonomi).))

((

1.La riserva di attivita' di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilita' per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalita', onorabilita', indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ed iscritte in una sezione apposita dell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, di prestare la consulenza in materia di investimenti, relativamente a valori mobiliari e a quote di organismi di investimento collettivo, senza detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti. I requisiti di professionalita' per l'iscrizione nell'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengono conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative.

2.

Ai consulenti finanziari autonomi si applicano le disposizioni stabilite dalla Consob con il regolamento di cui all'articolo 31, comma 6.))

((73))

Art. 18-ter

(Societa' di consulenza finanziaria).

1.La riserva di attivita' di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilita' per le societa' costituite in forma di societa' per azioni o societa' a responsabilita' limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ed iscritte in una sezione apposita dell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, di prestare la consulenza in materia di investimenti relativamente a valori mobiliari e a quote di organismi d'investimento collettivo, senza detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti. (73)

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, stabilisce con regolamento i requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza che gli esponenti aziendali devono possedere. (73)

3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)). ((73))

3-bis.Alle societa' di consulenza finanziaria si applicano le disposizioni stabilite dalla Consob con il regolamento di cui all'articolo 31, comma 6. (73)

3-ter.Le societa' di consulenza finanziaria rispondono in solido dei danni arrecati a terzi dai consulenti finanziari autonomi di cui esse si avvalgono nell'esercizio dell'attivita', anche se tali danni siano conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale. (73)

Art. 19

Autorizzazione

2.L'autorizzazione e' negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente ((gestione, ne' assicurata)) la capacita' dell'impresa di esercitare correttamente i servizi o le attivita' di investimento .

3.La Consob disciplina la procedura di autorizzazione delle Sim. (73)

3-bis.Le Sim comunicano alla Consob e alla Banca d'Italia ogni modifica rilevante, intervenuta successivamente all'autorizzazione, alle condizioni di cui al comma 1.

3-ter.La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione di una Sim. La Consob, sentita la Banca d'Italia, pronuncia la decadenza dall'autorizzazione qualora la Sim non abbia iniziato lo svolgimento dei servizi e delle attivita' entro il termine di un anno dal rilascio dall'autorizzazione oppure vi rinunci espressamente. (73)

4.La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza l'esercizio dei servizi e delle attivita' d'investimento da parte delle banche italiane e delle succursali italiane di banche di paesi terzi, nonche' l'esercizio dei servizi e delle attivita' indicati nell'articolo 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario. (73)

4-bis.La Banca d'Italia, sentita la Consob, pronuncia la decadenza dall'autorizzazione qualora la banca non abbia iniziato lo svolgimento dei servizi e delle attivita' entro il termine di un anno dal rilascio dall'autorizzazione oppure vi rinunci espressamente. (73)

4-ter.I commi 3-ter e 4-bis si applicano anche alle imprese di paesi terzi autorizzate ai sensi degli articoli 28 e 29-ter. (73)

Art. 20

Albo

((1. Ferme restando le disposizioni del Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014, la Consob iscrive in un apposito albo le Sim e le imprese di paesi terzi diverse dalle banche. Le imprese di investimento UE sono iscritte in un apposito elenco allegato all'albo.)) ((73))

2.La CONSOB comunica alla Banca d'Italia le iscrizioni all'albo.

3.I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo o all'elenco.

Art. 20-bis

(Revoca dell'autorizzazione)

1.Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nei casi in cui non ricorrano i presupposti per l'applicazione degli articoli 57, comma 1, e 60-bis.4, del presente decreto, nonche' degli articoli 17 e 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e dell'articolo 80 del T.U. bancario.

3.La revoca dell'autorizzazione ai sensi del comma 2 costituisce causa di scioglimento della societa' quando riguarda tutti i servizi e attivita' di investimento al cui esercizio la Sim e' autorizzata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, la Sim comunica alla Banca d'Italia e alla Consob il programma di liquidazione della societa'. La Consob, sentita la Banca d'Italia, puo' autorizzare, anche contestualmente alla revoca, l'esercizio provvisorio di attivita' ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile. L'organo liquidatore trasmette riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione alla Banca d'Italia e, per il periodo di eventuale esercizio provvisorio di attivita', alla Consob. La Banca d'Italia vigila sul regolare svolgimento della procedura di liquidazione. Nei confronti delle societa' in liquidazione restano fermi i poteri del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e della Consob previsti nel presente decreto.

4.La revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attivita' d'investimento delle banche, nei casi previsti dal ((comma 2, lettere a), b) e c), e')) disposta dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.

5.Il presente articolo si applica anche alle imprese di paesi terzi autorizzate ai sensi degli articoli 28 e 29-ter. (73)

Art. 20-bis.1

(Sim di classe 1)

1.In deroga all'articolo 19, per le Sim di classe 1 l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attivita' di investimento e' rilasciata quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 14, comma 1, del Testo Unico Bancario. L'autorizzazione e' rilasciata dalla Banca Centrale Europea, su proposta della Banca d'Italia; e' negata, dalla Banca d'Italia o dalla Banca Centrale Europea, quando dalla verifica delle condizioni indicate nell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico Bancario non risulti garantita la sana e prudente gestione. La proposta alla Banca Centrale Europea o la decisione di diniego della Banca d'Italia sono formulate sentita la Consob.

2.Le Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19 presentano domanda di autorizzazione ai sensi del comma 1 al piu' tardi il giorno in cui si verifica uno dei seguenti eventi: i) la media delle attivita' totali mensili della Sim, calcolata su un periodo di dodici mesi consecutivi, e' pari o superiore a 30 miliardi di euro; ii) la media delle attivita' totali mensili della Sim, calcolata su un periodo di dodici mesi consecutivi, e' inferiore a 30 miliardi di euro, ma questa fa parte di un gruppo, come individuato dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 12, in cui il valore totale delle attivita' consolidate delle imprese del gruppo ((stabilite nell'Unione europea, incluse le loro succursali e filiazioni stabilite in un paese terzo,)) che detengono individualmente attivita' totali inferiori a 30 miliardi di euro e svolgono almeno uno dei servizi di investimento indicati nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), e' pari o superiore a 30 miliardi di euro; iii) scade il termine indicato nella decisione assunta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), numero iii), del regolamento (UE) n. 575/2013. (109)

2-ter.((La proposta di concessione della deroga ovvero il diniego della stessa sono adottati dalla Banca d'Italia sentita la Consob. Il provvedimento di concessione della deroga o di diniego della stessa e' trasmesso alla Sim interessata e all'ABE; nel caso si discosti dal parere di quest'ultima, include la relativa motivazione. I provvedimenti di concessione della deroga assunti ai sensi del comma 2-bis sono riesaminati ogni tre anni.))

3.Le Sim che hanno presentato domanda di autorizzazione ai sensi del comma 1 possono continuare a svolgere i servizi e le attivita' di investimento per i quali sono autorizzate ai sensi dell'articolo 19 fino al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente articolo. Il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente articolo comporta la decadenza di diritto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 19 e la conseguente cancellazione dall'albo di cui all'articolo 20.

4.Le Sim autorizzate ai sensi del presente articolo sono iscritte in una sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 20.

6.Per le Sim di classe 1 la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attivita' d'investimento diversi da quelli indicati nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), e' disposta secondo quanto previsto dall'articolo 20-bis, comma 4.

7.Per l'esercizio dei servizi e delle attivita' d'investimento, la Sim, la cui autorizzazione sia revocata ai sensi del comma 5, lettere b) o c), richiede l'autorizzazione prevista dall'articolo 19. In questo caso, la Sim puo' continuare a svolgere i servizi e le attivita' di investimento per i quali e' stata autorizzata fino al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 19.

8.Alle Sim di classe 1 si applicano, in aggiunta alle norme del regolamento (UE) n. 575/2013, le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2013/36/UE. Conseguentemente, ad esse non si applicano le disposizioni della Parte II, Titolo I e Titolo II, Capo III, riferite esclusivamente alle Sim. Ai fini delle disposizioni richiamate ai periodi precedenti, le Sim di classe 1 sono equiparate alle banche.

9.Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 55-bis, 56 e 60-bis.1 e dalle disposizioni ivi richiamate, le Sim di classe 1 sono equiparate alle banche ai fini dell'applicazione delle norme dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea che si applicano agli enti creditizi come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013, nonche' delle disposizioni nazionali di recepimento di dette direttive.

10.Con riguardo alle Sim di classe 1, la Banca d'Italia esercita i poteri ad essa attribuiti dal Testo Unico Bancario secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis dello stesso Testo Unico.

11.Per le Sim di classe 1 restano fermi i poteri di vigilanza e le competenze della Consob in materia di prestazione di servizi e attivita' di investimento.

12.La Banca d'Italia, sentita la Consob, puo' emanare disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 20-ter

(( (Autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, come modificato dal regolamento (UE) n. 1210/2011 della Commissione, del 23 novembre 2011). ))

((

1.Ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, la Consob autorizza a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra, secondo quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 2, del medesimo regolamento, i soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), del presente decreto.

2.La Consob esercita nei confronti dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 i poteri informativi, di indagine, ispettivi, di intervento, nonche' il potere di adottare provvedimenti ingiuntivi previsti nella presente parte, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione previste ai sensi del comma 4 del presente articolo.

3.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1031/2010 in relazione alla presentazione di offerte in conto proprio, le banche italiane iscritte nell'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le Sim iscritte nell'albo previsto dall'articolo 20 del presente decreto, possono presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra per conto dei loro clienti, se autorizzate ai sensi del presente decreto allo svolgimento dei servizi di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni previste nel citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e nel presente decreto, anche ai fini del rispetto, da parte di tali soggetti, delle norme di condotta di cui all'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010.

4.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 2-bis, del presente decreto, la Consob puo' dettare disposizioni di attuazione dell'articolo 59, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1031/2010, con riferimento alla procedura di autorizzazione dei soggetti previsti dal comma 1 del presente articolo, e per l'eventuale revoca dell'autorizzazione nelle ipotesi di cui all'articolo 59, paragrafo 6, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1031/2010, nonche' alle regole di condotta che i soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste sono tenuti ad osservare ai sensi del predetto regolamento))

CAPO II SVOLGIMENTO DEI SERVIZI ((E DELLE ATTIVITA'))

Art. 21

Criteri generali

1-ter.Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1-bis si applicano anche ai conflitti di interesse determinati dalla percezione da parte di Sim, imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, Sgr, GEFIA non UE autorizzati in Italia, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario e banche italiane di incentivi corrisposti da soggetti terzi o determinati dalle politiche di remunerazione e dalle strutture di incentivazione da loro adottate. (73)

((

1-quater.I soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento forniscono ai clienti o potenziali clienti tutte le informazioni richieste ai sensi della presente Parte e delle relative disposizioni di attuazione in formato elettronico, tranne nel caso in cui il cliente o potenziale cliente sia un investitore al dettaglio che ha chiesto di ricevere le informazioni su supporto cartaceo. In tale ultimo caso, le informazioni sono fornite su carta a titolo gratuito. I soggetti abilitati informano i clienti o potenziali clienti al dettaglio che questi ultimi hanno la possibilita' di ricevere le informazioni su supporto cartaceo.

))

2.Nello svolgimento dei servizi e delle attivita' di investimento e' possibile agire in nome proprio e per conto del cliente previo consenso scritto di quest'ultimo. (73)

2-bis.Quando realizzano strumenti finanziari per la vendita alla clientela, i soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento fanno si' che tali prodotti siano concepiti per soddisfare le esigenze di un determinato mercato di riferimento di clienti finali individuato all'interno della pertinente categoria di clienti e che la strategia di distribuzione degli strumenti finanziari sia compatibile con i clienti target. I soggetti di cui al presente comma adottano inoltre misure ragionevoli per assicurare che lo strumento finanziario sia distribuito ai clienti all'interno del mercato target. (73)

2-ter.Il soggetto abilitato deve conoscere gli strumenti finanziari offerti o raccomandati, valutarne la compatibilita' con le esigenze della clientela cui fornisce servizi di investimento tenendo conto del mercato di riferimento di clienti finali di cui al comma 2-bis, e fare in modo che gli strumenti finanziari siano offerti o raccomandati solo quando cio' sia nell'interesse del cliente. (73)

((

2-quater.I commi 2-bis e 2-ter e le disposizioni di attuazione dell'articolo 6, comma 2, lettera b-bis), numero 1), lettera a), non si applicano quando il servizio di investimento prestato riguarda obbligazioni con clausola make-whole che non hanno altri derivati incorporati o quando gli strumenti finanziari sono commercializzati o distribuiti esclusivamente a controparti qualificate.

2-sexies. Ai fini del comma 2-quinquies, la ricerca e' intesa come i servizi o i materiali di ricerca riguardanti uno o piu' strumenti finanziari o altri attivi, oppure gli emittenti o i potenziali emittenti di strumenti finanziari, o come i servizi o i materiali di ricerca strettamente correlati a un settore o a un mercato specifico in modo tale da delineare una base di valutazione degli strumenti, degli attivi o degli emittenti finanziari all'interno del settore o del mercato in questione. La ricerca comprende altresi' i materiali o i servizi che raccomandano o propongono, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento e formulano un parere motivato sul valore attuale o futuro o sul prezzo di attivi o strumenti finanziari, o altrimenti contengono analisi e informazioni originali e traggono conclusioni sulla base di informazioni nuove o esistenti che potrebbero essere impiegate per elaborare una strategia di investimento ed essere pertinenti e in grado di apportare valore aggiunto alle decisioni assunte dai soggetti abilitati per conto dei clienti a cui tale ricerca e' addebitata.))

Art. 22

Separazione patrimoniale

1.((Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dalla Sim, dall'impresa di investimento UE, dall'impresa di paesi terzi diversa dalla banca, dalla Sgr, dalla societa' di gestione UE, dai GEFIA UE o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, nonche' gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti.)) Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, ne' quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprieta' di questi ultimi. ((73))

2.Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti dell'intermediario o del depositario.

((3. Salvo consenso scritto dei clienti, la Sim, l'impresa di investimento UE, l'impresa di paesi terzi diversa dalla banca, la Sgr, la societa' di gestione UE, il GEFIA UE, l'intermediario finanziario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario e la banca non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da essi detenuti a qualsiasi titolo. La Sim, l'impresa di investimento UE, l'impresa di paesi terzi diversa dalla banca, l'intermediario finanziario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, la Sgr, la societa' di gestione UE e il GEFIA UE non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, le disponibilita' liquide degli investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo.))

((73))

Art. 23

Contratti

((1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformita' a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare e' consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, puo' prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio appropriato livello di garanzia. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto e' nullo.)) ((73))

2.E' nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tal casi nulla e' dovuto.

3.Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullita' puo' essere fatta valere solo dal cliente.

((4. Le disposizioni del titolo VI, del T.U. bancario non si applicano:

a)

ai servizi e attivita' di investimento;

b)

al collocamento di prodotti finanziari;

c)

alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina degli articoli 25-bis e 25-ter ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito nonche' ai servizi e conti di pagamento disciplinati dai capi I-bis, II, II-bis e II-ter del T.U. bancario si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario.))

((73))

((4-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento e dei servizi accessori non vengono conclusi contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprieta' con clienti al dettaglio al fine di assicurare o coprire obbligazioni presenti o future, effettive o condizionate o potenziali dei clienti. Sono nulli i contratti conclusi in violazione della presente disposizione. La Consob disciplina le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al presente comma in caso di clienti professionali e di controparti qualificate.))

((73))

5.Nell'ambito della prestazione dei servizi e attivita' di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonche' a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica l'articolo 1933 del codice civile.

6.Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Art. 24

Gestione di portafogli

1-bis.Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli non devono essere accettati e trattenuti onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di entita' minima che possono migliorare la qualita' del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Tali benefici non monetari di entita' minima devono essere chiaramente comunicati ai clienti. (73)

2.Sono nulli i patti contrari alle disposizioni del presente articolo; la nullita' puo' essere fatta valere solo dal cliente.

Art. 24-bis

(( (Consulenza in materia di investimenti). ))

((

2.

Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente, si applicano le seguenti regole:

a)

e' valutata una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che siano sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti in modo da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti e non siano limitati agli strumenti finanziari emessi o forniti: i) dal prestatore del servizio o da entita' che hanno con esso stretti legami, o ii) da altre entita' che hanno con il prestatore del servizio stretti legami o rapporti legali o economici, come un rapporto contrattuale talmente stretto da comportare il rischio di compromettere l'indipendenza della consulenza prestata;

b)

non sono accettati e trattenuti onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di entita' minima che possono migliorare la qualita' del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Tali benefici non monetari di entita' minima sono chiaramente comunicati ai clienti.))

((73))

Art. 25

(( (Attivita' di negoziazione nei mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e nei sistemi organizzati di negoziazione). ))

((1. Le Sim e le banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi e attivita' di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti possono operare nelle sedi di negoziazione italiane o di un altro Stato membro dell'Unione europea e nei mercati extra-UE riconosciuti dalla Consob ai sensi dell'articolo 70.)) ((73))

Art. 25-bis

(Depositi strutturati e prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi da banche)

1.Gli articoli 21, 23 e 24-bis si applicano all'offerta e alla consulenza aventi ad oggetto depositi strutturati e prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi da banche. Rimane fermo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30.

((2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 5, comma 3, la Consob esercita sui soggetti abilitati e sulle banche non autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento, ferme restando le attribuzioni delle autorita' competenti degli Stati membri di origine, i poteri di cui all'articolo 6, commi 2, 2-bis e 2-quater; all'articolo 6-bis, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; all'articolo 6-ter, commi 1, 2, 3 e 4; all'articolo 7, ad eccezione dei commi 2, 2-bis e 3; all'articolo 7-bis, fermi restando i poteri della Banca d'Italia previsti dal medesimo articolo. I poteri previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera b), numero 2, non si applicano ai depositi strutturati.))

Art. 25-ter

Prodotti di investimento assicurativo

1.La distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi e' disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo IX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalla normativa europea direttamente applicabile. (78)

2.In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), i poteri di cui all'articolo 6, comma 2, sentito l'IVASS, nonche' i poteri di cui all'articolo 6-bis, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, all'articolo 6-ter, commi 1, 2, 3 e 4, all'articolo 7, commi 1, 1-bis, 1-ter e 3-bis. (78)

2-bis.Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo, il potere di cui all'articolo 6, comma 2, e' esercitato dalla CONSOB, sentita l'IVASS, in modo da garantire uniformita' alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d'investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi, nonche' il rispetto della normativa europea direttamente applicabile. (78)

2-ter.La Consob e l'IVASS si accordano sulle modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza, secondo le rispettive competenze, in modo da ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati. (78)

((

2-quater.L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari esercita i poteri di cui all'articolo 31, comma 4, nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, iscritti nella sezione e) del registro unico degli intermediari assicurativi previsto dall'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi per conto dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa.

2-quinquies.L'IVASS, l'Organismo per la registrazione degli intermediari di cui all'articolo 108-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni.

))

3.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68.

4.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68.

5.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68.

6.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68. (73)

Art. 25-quater

(( (Obbligazioni bancarie e altri strumenti di debito). ))

((

1.Sono nulli i contratti sottoscritti dai clienti al dettaglio relativi alla prestazione dei servizi di investimento che hanno per oggetto strumenti di cui all'articolo 12-ter del Testo Unico bancario emessi dai soggetti indicati all'articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dalle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, o da banche o imprese di investimento dell'Unione Europea o da societa' del gruppo di cui queste fanno parte, quando gli strumenti hanno un valore nominale unitario inferiore a quello stabilito dal medesimo articolo 12-ter del Testo Unico bancario e sono stati emessi dopo la data di entrata in vigore di quest'ultimo.

2.La previsione del comma 1 si applica anche con riguardo ai contratti sottoscritti dai clienti al dettaglio relativi alla prestazione dei servizi di investimento che hanno per oggetto strumenti di cui all'articolo 12-ter del Testo Unico bancario emessi da soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che, se avessero sede legale in Italia, sarebbero qualificabili come soggetti indicati all'articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero come Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1.

3.La nullita' prevista dal presente articolo puo' essere fatta valere solo dal cliente e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice. Si applica il comma 6 dell'articolo 23.

))

CAPO III OPERATIVITA' TRANSFRONTALIERA

Art. 26

(( (Succursali e libera prestazione di servizi di Sim). ))

((

1.Le Sim, previa comunicazione alla Consob e in conformita' a quanto previsto dal comma 4, possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell'Unione europea, nell'esercizio del diritto di stabilimento, mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato membro ospitante.

2.La Consob, sentita la Banca d'Italia, procede, in conformita' a quanto previsto dal comma 4, a comunicare all'autorita' competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1, a meno di avere motivi di dubitare dell'adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria, economica o patrimoniale della Sim interessata.

3.Le Sim, previa comunicazione alla Consob e in conformita' a quanto previsto dal comma 4, possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell'Unione europea in regime di libera prestazione di servizi, anche mediante l'impiego di agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica. La Consob, sentita la Banca d'Italia, comunica all'autorita' competente dello Stato membro ospitante l'impiego di agenti collegati in conformita' a quanto previsto dal comma 4.

4.Le condizioni necessarie e le procedure che devono essere rispettate perche' le Sim possano prestare negli altri Stati UE i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante il diritto di stabilimento ovvero attraverso la libera prestazione di servizi sono disciplinate dalla Consob, in conformita' alle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE.

5.Le Sim possono prestare negli altri Stati dell'UE le attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento, previa autorizzazione della Consob, sentita la Banca d'Italia.

6.Le Sim, possono operare in uno Stato non UE, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Consob, sentita la Banca d'Italia.

7.Costituiscono in ogni caso condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 l'esistenza di apposite intese di collaborazione con le competenti autorita' dello Stato ospitante.

8.

La Consob, sentita la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento:

a)

le procedure previste nel caso in cui non intenda procedere alla comunicazione di cui al comma 2, qualora vi siano motivi di dubitare dell'adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria, economica o patrimoniale della Sim interessata;

b)

le condizioni e le procedure per il rilascio alle Sim dell'autorizzazione a prestare negli altri Stati dell'UE le attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati non UE i propri servizi.))

((73))

Art. 27

(Imprese di investimento dell'Unione europea)

1.Le imprese di investimento dell'UE possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, nell'esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Consob da parte dell'autorita' competente dello Stato di origine, in conformita' a quanto previsto dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE. La succursale o l'agente collegato iniziano l'attivita' dal momento in cui ricevono apposita comunicazione dalla Consob ovvero, in caso di silenzio, decorsi due mesi dalla comunicazione alla Consob da parte dell'autorita' dello Stato membro di origine.

2.Le imprese di investimento dell'UE possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi, anche avvalendosi di agenti collegati stabiliti nello Stato membro d'origine, i quali non possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano, a condizione che la Consob sia stata informata dall'autorita' competente dello Stato d'origine, in conformita' a quanto previsto dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione indicate nel comma 1.

3.La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento le procedure relative alle eventuali richieste di modifica da parte della Consob delle disposizioni riguardanti le succursali da stabilire nel territorio della Repubblica.

4.La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento l'autorizzazione all'esercizio di attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte delle imprese di investimento dell'UE nel territorio della Repubblica.

((4-bis. In deroga ai commi precedenti, alle imprese di investimento dell'UE che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 si applica l'articolo 29-bis. Tali imprese sono iscritte in una sezione speciale dell'elenco allegato all'albo previsto dall'articolo 20.))

Art. 28

(Imprese di paesi terzi diverse dalle banche)

2.L'autorizzazione di cui al comma 1 e' negata se non risulta garantita la capacita' della succursale dell'impresa di paesi terzi diversa dalla banca di rispettare gli obblighi alla stessa applicabili ai sensi del presente decreto o contenuti in atti dell'Unione europea direttamente applicabili.

3.Le imprese di paesi terzi diverse dalle banche possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, a clienti al dettaglio o a clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma 2-sexies, lettera b), del presente decreto esclusivamente mediante stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, in conformita' al comma 1.

4.La Consob, sentita la Banca d'Italia, puo' disciplinare le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle attivita' di cui ((ai commi 1, 6 e 6-bis.))

5.Alla prestazione in Italia di servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, in regime di libera prestazione di servizi, nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto, da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, si applica il Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014.((Con riguardo a queste imprese, la Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni, sono le autorita' nazionali competenti ai sensi dell'articolo 46, paragrafi 6-bis e 6-ter, del medesimo regolamento.))

6.Le imprese di paesi terzi diverse dalle banche possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, a controparti qualificate o a clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto, anche senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, in mancanza di una decisione della Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 oppure ove tale decisione non sia piu' vigente, sempreche' ricorrano le condizioni previste dal comma 1, lettere b), c), d) ed e), e venga presentato un programma concernente l'attivita' che si intende svolgere nel territorio della Repubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.

((

6-bis.Il comma 6 si applica anche in presenza di una decisione della Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, limitatamente ai servizi e alle attivita' di investimento in essa non inclusi.

))

7.La Consob, sentita la Banca d'Italia, puo' indicare, in via generale, i servizi e le attivita' che, ai sensi ((dei commi 6 e 6-bis)), le imprese di paesi terzi diverse dalle banche non possono prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento di succursali.

((7-bis. In deroga ai commi precedenti, alle imprese di paesi terzi che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 si applica l'articolo 29-ter. Tali imprese sono iscritte in una sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 20.))

Art. 29

(( (Banche italiane). ))

((

1.Le banche italiane possono prestare servizi o attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell'Unione europea, nell'esercizio del diritto di stabilimento, mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato membro ospitante. Lo stabilimento di succursali e' disciplinato dall'articolo 15 del T.U. bancario. La Banca d'Italia puo' vietare, sentita la Consob, l'impiego di agenti collegati per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica o patrimoniale della banca. La Banca d'Italia, sentita la Consob, comunica l'impiego di agenti collegati all'autorita' competente dello Stato membro ospitante in conformita' a quanto previsto dalle disposizioni del comma 4.

2.Le banche italiane possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell'Unione europea, in regime di libera prestazione di servizi, anche mediante l'impiego di agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 4.

3.Alla prestazione di servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, da parte di banche italiane in Stati non UE si applicano gli articoli 15 e 16 del T.U. bancario.

4.

La Banca d'Italia disciplina le modalita' e le procedure per la prestazione dei servizi di investimento ai sensi dei commi 1, 2 e 3, in conformita' con le disposizioni previste dal Meccanismo di Vigilanza Unico istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013.))

((73))

Art. 29-bis

(( (Banche dell'Unione europea). ))

((

1.Le banche dell'Unione europea possono prestare servizi o attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, nell'esercizio del diritto di stabilimento, mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica. Lo stabilimento di succursali e' disciplinato dall'articolo 15 del T.U. bancario. La prestazione di servizi di investimento mediante agenti collegati e' preceduta da una comunicazione alla Consob, in conformita' alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione indicate all'articolo 27, comma 1.

2.

Le banche dell'Unione europea possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del T.U. bancario, anche avvalendosi di agenti collegati stabiliti nello Stato membro d'origine, i quali non possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano. La prestazione di servizi di investimento mediante agenti collegati e' preceduta da una comunicazione alla Consob, in conformita' alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione indicate all'articolo 27, comma 1.))

((73))

Art. 29-ter

(Banche di paesi terzi)

1.Nel caso in cui sia previsto lo svolgimento di servizi o attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, lo stabilimento in Italia di succursali da parte di banche di paesi terzi e' autorizzato dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 28, comma 1. Resta ferma l'applicazione degli articoli 13, 14, comma 4, e 15, comma 4, del T.U. bancario.

2.L'autorizzazione e' negata se non risulta garantita la capacita' della succursale della banca di paesi terzi di rispettare gli obblighi alla stessa applicabili ai sensi del presente decreto o contenuti in atti dell'Unione europea direttamente applicabili.

3.Le banche di paesi terzi possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, a clienti al dettaglio o a clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma 2-sexies, lettera b), esclusivamente mediante stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica.

4.La Banca d'Italia, sentita la Consob, puo' disciplinare le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle attivita' di cui ((ai commi 1, 6 e 6-bis.))

5.Alla prestazione in Italia di servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, in regime di libera prestazione di servizi nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto da parte di banche di paesi terzi si applicano le disposizioni del Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014. ((Con riguardo a queste banche, la Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni, sono le autorita' nazionali competenti ai sensi dell'articolo 46, paragrafi 6-bis e 6-ter, del medesimo regolamento.))

6.Le banche di paesi terzi possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, a controparti qualificate o a clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto anche senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, in mancanza di una decisione della Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, oppure ove tale decisione non sia piu' vigente, sempreche' ricorrano le condizioni previste dall'articolo 28, comma 1, lettere b), c), d) ed e), e venga presentato un programma concernente l'attivita' che si intende svolgere nel territorio della Repubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.

((

6-bis.Il comma 6 si applica anche in presenza di una decisione della Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, limitatamente ai servizi e alle attivita' di investimento in essa non inclusi.

))

7.La Banca d'Italia, sentita la Consob, puo' indicare, in via generale, i servizi e le attivita' che le banche di paesi terzi, ai sensi ((dei commi 6 e 6-bis)), non possono prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento di succursali. (73)

CAPO IV ((DISCIPLINA DELL'OFFERTA FUORI SEDE E DELLA VIGILANZA SUI CONSULENTI FINANZIARI))

Art. 30

Offerta fuori sede

4.Le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario, le Sgr, le societa' di gestione UE, i GEFIA UE e non UE possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi e attivita' di investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi e attivita' prestati da altri intermediari, le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) o c-bis). (73)

5.Le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche possono procedere all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi e attivita' d'investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia. (73)

6.L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede e' sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore puo' comunicare il proprio recesso senza spese ne' corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato; tale facolta' e' indicata nei moduli o formulria consegnati all'investitore. Ferma restando l'applicazione della disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c), c-bis) e d), per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a). La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede.

7.L'omessa indicazione della facolta' di recesso nei moduli o formulari comporta la nullita' dei relativi contratti, che puo' essere fatta valere solo dal cliente.

8.Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purche' le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.

9.Il presente articolo si applica anche ai depositi strutturati e ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari. (73) (78) (17)

Art. 30-bis

(( (Modalita' di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti da parte dei consulenti finanziari autonomi e delle societa' di consulenza finanziaria).))

((

1.I consulenti finanziari autonomi, iscritti nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, possono promuovere e prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti anche in luogo diverso dal domicilio eletto. Le societa' di consulenza finanziaria, iscritte nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, possono promuovere e prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti anche in luogo diverso dalla sede legale mediante consulenti finanziari autonomi.

2.L'efficacia del contratto di consulenza concluso in luogo diverso dal domicilio eletto o dalla sede legale e' sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del cliente al dettaglio. Entro detto termine il cliente puo' comunicare il proprio recesso senza spese, ne' corrispettivo al consulente finanziario autonomo o alla societa' di consulenza finanziaria; tale facolta' e' indicata nei moduli o formulari consegnati al cliente al dettaglio.

3.

L'omessa indicazione della facolta' di recesso nei moduli o formulari comporta la nullita' dei relativi contratti, che puo' essere fatta valere solo dal cliente dal dettaglio.))

((73))

Art. 31

Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari

1.Per l'offerta fuori sede le Sim, le banche italiane, le imprese di investimento e le banche UE, le imprese di paesi terzi, le Sgr, le societa' di gestione UE, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE e non UE, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 27, comma 2, e 29-bis, comma 2. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede stabiliti sul territorio della Repubblica di cui si avvalgono le imprese di investimento UE, le banche UE, le imprese di paesi terzi, le societa' di gestione UE, i GEFIA UE e non UE sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica.

2.L'attivita' di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede e' svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede promuove e colloca i servizi d'investimento e/o i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi d'investimento o prodotti finanziari, promuove e colloca prodotti finanziari, presta consulenza in materia di investimenti ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede puo' promuovere e collocare contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento per conto del soggetto nell'interesse del quale esercita l'attivita' di offerta fuori sede.

2-bis.I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede non possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano. (73)

3.Il soggetto che conferisce l'incarico e' responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale.

3-bis.I soggetti di cui al comma 1 garantiscono che i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che veste operano e quale soggetto rappresentano. I soggetti di cui al comma 1 adottano tutti i necessari controlli sulle attivita' esercitate dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede in modo che essi stessi continuino a rispettare le disposizioni del presente decreto e delle relative norme di attuazione. I soggetti che si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede verificano che i medesimi possiedano le conoscenze e la competenza adeguate per essere in grado di prestare i servizi d'investimento o i servizi accessori e di comunicare accuratamente tutte le informazioni riguardanti i servizi proposti al cliente o potenziale cliente. I soggetti che nominano consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede adottano misure adeguate per evitare qualsiasi eventuale impatto negativo delle attivita' di questi ultimi che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE sulle attivita' esercitate dagli stessi per loro conto.

4.E' istituito l'albo unico dei consulenti finanziari, nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria. Alla tenuta dell'albo provvede l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari che e' costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle societa' di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati. Alle riunioni dell'assemblea dell'Organismo puo' assistere un rappresentante della Consob. L'Organismo ha personalita' giuridica ed e' ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attivita'. L'Organismo esercita i poteri cautelari di cui all'articolo 7-septies e i poteri sanzionatori di cui all'articolo 196. I provvedimenti dell'Organismo sono pubblicati sul proprio sito internet. Lo statuto e il regolamento interno dell'Organismo, e le loro successive modifiche, sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione, sentita la Consob. Il Ministero dell'economia e delle finanze nomina il Presidente del collegio sindacale dell'Organismo. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione e da coloro che intendono sostenere la prova valutativa di cui al comma 5, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attivita'. Il provvedimento con cui l'Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'Organismo procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione dall'albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con il regolamento di cui al comma 6, e svolge ogni altra attivita' necessaria per la tenuta dell'albo. L'Organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento della Consob, e sotto la vigilanza della medesima. All'Organismo, nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza sui soggetti iscritti all'albo, si applica il regime di responsabilita' previsto per l'esercizio delle funzioni di controllo da parte della Consob ai sensi dell'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. ((L'attivita' dell'Organismo diversa dalla funzione di vigilanza e di tenuta dell'albo, anche nei rapporti con i terzi, e' disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. E' in ogni caso esclusa l'applicazione all'Organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego. Ai fini della notificazione dei propri atti l'Organismo puo' avvalersi delle forme di notificazione previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890)). (73)

5.Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i requisiti di onorabilita' e di professionalita' per l'iscrizione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalita' per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative. (73)

6-bis.Per le societa' di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter, la Consob adotta le disposizioni attuative dell'articolo 4-undecies. (73)

7.((Per lo svolgimento dei propri compiti l'Organismo puo' chiedere ai richiedenti l'iscrizione all'albo, ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede o ai soggetti che si avvalgono dei medesimi, ai consulenti finanziari autonomi e alle societa' di consulenza finanziaria, ai soggetti abilitati, alle banche, agli intermediari finanziari, alle societa' fiduciarie, alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi, ai clienti e ai potenziali clienti dei soggetti che sono o siano stati iscritti all'albo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini. L'Organismo, per lo svolgimento dei propri compiti, nei confronti dei soggetti che sono o siano stati iscritti all'albo, puo' inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nonche' procedere ad audizione personale. Nell'esercizio dell'attivita' ispettiva, l'Organismo puo' avvalersi, previa comunicazione alla Consob, della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. I contenuti e le modalita' di collaborazione tra l'Organismo e la Guardia di finanza sono definiti in apposito protocollo d'intesa)). (63)

Art. 31-bis

Vigilanza della Consob sull'Organismo

1.La Consob vigila sull'Organismo secondo modalita', dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalita' ed economicita' dell'azione di controllo e con la finalita' di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.

2.Per le finalita' indicate al comma 1, la Consob puo' accedere al sistema informativo che gestisce l'albo, richiedere all'Organismo la comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni, richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, nonche' convocare i componenti dell'Organismo.

3.L'Organismo informa tempestivamente la Consob degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sul piano delle attivita' predisposto per l'anno in corso.

4.La Consob, le altre autorita' di cui all'articolo 4, comma 1 e l'Organismo collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni. ((La trasmissione di informazioni all'Organismo per le predette finalita' non costituisce, anche ai sensi delle altre leggi speciali di settore, violazione del segreto d'ufficio da parte delle predette autorita'. Le informazioni ricevute dalla Consob ai sensi del presente comma non possono essere trasmesse a terzi ne' ad altre autorita' italiane, ivi incluso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza il consenso dell'autorita' che le ha fornite)).

5.Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'Organismo in ragione della sua attivita' di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente. L'Organismo non puo' opporre il segreto d'ufficio alla Banca d'Italia, all'IVASS, alla Covip e al Ministro dell'economia e delle finanze.

6.Il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Consob, puo' disporre con decreto lo scioglimento degli organi di gestione e di controllo dell'organismo di cui all'articolo 31 qualora risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' dello stesso. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'organismo, assicurandone la continuita' operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Consob puo' disporre la rimozione di uno o piu' componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonche' dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Consob, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Consob, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti. (73)

Art. 32

(( (Promozione e collocamento a distanza di servizi e attivita' di investimento e di prodotti finanziari) ))

1.Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicita', che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.

2.La Consob, sentita la Banca d'Italia, puo' disciplinare con regolamento, in conformita' ai principi stabiliti ((negli articoli 30 e 30-bis)) e nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi e attivita' di investimento e di prodotti finanziari.

((CAPO IV-BIS TUTELA DEGLI INVESTITORI))

Art. 32-bis

(( (Tutela degli interessi collettivi degli investitori). ))

((

1.Le associazioni dei consumatori inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono legittimate ad agire per la tutela degli interessi collettivi degli investitori, connessi alla prestazione di servizi e attivita' di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, nelle forme previste dagli articoli 139 e 140 del predetto decreto legislativo.

))

Art. 32-ter

(Risoluzione stragiudiziale di controversie).

((

1.I soggetti nei cui confronti la Consob esercita la propria attivita' di vigilanza, da individuarsi con il regolamento di cui al comma 2, nonche' i consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies. In caso di mancata adesione, alle societa' e agli enti si applicano le sanzioni di cui all'articolo 190, comma 1, e alle persone fisiche di cui all'articolo 18-bis si applicano le sanzioni di cui all'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-bis. Le sanzioni previste dal presente comma sono applicate ai consulenti finanziari autonomi e alle societa' di consulenza finanziaria secondo il procedimento disciplinato dall'articolo 196, comma 2.

))

2.La Consob determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo II-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 nonche' i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialita' dello stesso e la rappresentativita' dei soggetti interessati.

3.Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, oltre che con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime. (73)

Art. 32-ter.1

(( (Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori).))

((

1.Al fine di agevolare l'accesso dei risparmiatori e degli investitori alla piu' ampia tutela nell'ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 32-ter, la Consob istituisce presso il proprio bilancio il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo e' destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori, diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del presente decreto, nei limiti delle disponibilita' del Fondo medesimo, la gratuita' dell'accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 32-ter del presente decreto, mediante esonero dal versamento della relativa quota concernente le spese amministrative per l'avvio della procedura, nonche', per l'eventuale parte residua, a consentire l'adozione di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli investitori, da parte della Consob, anche con riguardo alla tematica dell'educazione finanziaria.

2.

Il Fondo e' finanziato con il versamento della meta' degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse per la violazione delle norme che disciplinano le attivita' di cui alla parte II del presente decreto, nonche', nel limite di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, con le risorse iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione ai versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato per il pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del presente decreto. L'impiego delle somme affluite al Fondo, con riguardo a quelle relative alla violazione delle norme che disciplinano le attivita' di cui alla parte II del presente decreto, e' condizionato all'accertamento, con sentenza passata in giudicato o con lodo arbitrale non piu' impugnabile, della violazione sanzionata. Nel caso di incapienza del Fondo resta fermo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 32-ter del presente decreto. La Consob adotta le occorrenti misure affinche' gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al primo periodo affluiscano, nella misura spettante, contestualmente al versamento da parte del soggetto obbligato, direttamente al bilancio della Consob, per essere destinate al Fondo.))

((73))

TITOLO III GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO CAPO I ((SOGGETTI AUTORIZZATI E ATTIVITA' ESERCITABILI))

Art. 32-quater

(( (Riserva di attivita'). ))

((

1.L'esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio e' riservato alle Sgr, alle Sicav, alle Sicaf, alle societa' di gestione UE che gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE che gestiscono un FIA italiano, secondo le disposizioni del presente titolo.

3.La Banca d'Italia, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.

))

Art. 33

(Attivita' esercitabili).

1.Le Sgr gestiscono il patrimonio e i rischi degli Oicr nonche' amministrano e commercializzano gli Oicr gestiti.

3.Le Sicav e le Sicaf prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e le attivita' previste dal comma 1 in relazione al patrimonio raccolto mediante l'offerta di azioni proprie; esse possono altresi' svolgere le attivita' connesse e strumentali.

4.Le Sgr, le Sicav e le Sicaf possono delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti alla prestazione dei servizi di cui al presente capo. La delega e' effettuata con modalita' tali da evitare lo svuotamento di attivita' della societa' stessa ed e' esercitata nel rispetto delle disposizioni in materia di esternalizzazione di funzioni previste in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), numero 8), e comma 2-bis), ferma restando la responsabilita' della Sgr, della Sicav e della Sicaf nei confronti degli investitori per l'operato dei soggetti delegati. (73)

4-bis.((La commercializzazione delle quote o azioni degli Oicr gestiti svolta da uno o piu' distributori non e' considerata delega ai sensi delle norme attuative della direttiva (UE) 2011/61 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, e della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 quando le quote o azioni degli Oicr sono commercializzati in conformita' con le norme di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 o attraverso prodotti di investimento assicurativo in conformita' con le norme di recepimento della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, a prescindere da eventuali accordi di distribuzione tra il gestore autorizzato e il distributore.)) ((132))

5.La Banca d'Italia, sentita la Consob, detta, con proprio regolamento, disposizioni attuative del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.

((CAPO I-BIS DISCIPLINA DEI SOGGETTI AUTORIZZATI Sezione I Societa' di gestione del risparmio))

Art. 34

Autorizzazione della societa' di gestione del risparmio

2.L'autorizzazione e' negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione.

2-bis.((Le Sgr autorizzate comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, in particolare qualsiasi cambiamento significativo relativo alle informazioni fornite a corredo della domanda di autorizzazione, prima che la modifica sia attuata.)) ((132))

3.La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando la societa' di gestione del risparmio non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi autorizzati.

4.La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza le operazioni di fusione o di scissione di societa' di gestione del risparmio.

Art. 35

Albo

((

1.Le Sgr sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia distinto in due sezioni per la gestione di OICVM e di FIA. Le societa' di gestione UE e i GEFIA UE e non UE che hanno effettuato le comunicazioni ai sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater, sono iscritte in sezioni distinte di un apposito elenco allegato all'albo.

))

2.La Banca d'Italia comunica alla CONSOB le iscrizioni all'albo di cui al comma 1.

3.I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.

((Sezione II Sicav e Sicaf))

Art. 35-bis

(Costituzione).

3.La Banca d'Italia attesta la conformita' del progetto di atto costitutivo e di statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento e, con riferimento alle Sicav e alle Sicaf diverse dai FIA riservati, ai criteri generali dalla stessa predeterminati.

4.I soci fondatori della Sicav o della Sicaf procedono alla costituzione della societa' ed ad effettuare i versamenti relativi al capitale iniziale sottoscritto entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Il capitale iniziale deve essere interamente versato.

5.La denominazione sociale della Sicav contiene l'indicazione di societa' di investimento per azioni a capitale variabile. La denominazione sociale della Sicaf contiene l'indicazione di societa' di investimento per azioni a capitale fisso. Tali denominazioni risultano in tutti i documenti delle societa'. Alla Sicav e alla Sicaf non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; per le Sicav non sono ammessi i conferimenti in natura.

6.Nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti ((; delle obbligazioni contratte per conto del singolo comparto, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della societa' o nell'interesse della stessa, ne' azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Gli atti compiuti in relazione alla gestione di un singolo comparto debbono recare espressa menzione del comparto; in mancanza la Sicav o la Sicaf ne risponde anche con il suo patrimonio generale)). Il patrimonio di una medesima Sicav puo' essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o da OICVM.

((

6-bis.Ciascun comparto di Sicav e Sicaf costituisce a ogni effetto un Oicr.

6-ter.La distribuzione dei proventi relativi al singolo comparto puo' avvenire anche in assenza di utili complessivi della societa'; le perdite relative ad un comparto sono imputate esclusivamente al patrimonio del medesimo comparto e nei limiti dell'ammontare dello stesso.

6-quater. Qualora le attivita' della Sicav e della Sicaf eterogestite o del comparto, nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto, non consentano di soddisfare le rispettive obbligazioni e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, si applica il comma 6-bis dell'articolo 57))

Art. 35-ter

(( (Albi). ))

((

1.Le Sicav e le Sicaf autorizzate in Italia sono iscritte in appositi albi tenuti dalla Banca d'Italia. L'albo delle Sicav e' articolato in due sezioni distinte a seconda che le Sicav siano costituite in forma di OICVM o FIA.

2.La Banca d'Italia comunica alla Consob le iscrizioni all'albo di cui al comma 1.

3.I soggetti previsti dal comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.

))

Art. 35-quater

(( (Capitale e azioni della Sicav). ))

((

1.Il capitale della Sicav e' sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla societa', cosi' come determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), n. 5).

2.Alla Sicav non si applicano gli articoli da 2438 a 2447-decies del codice civile.

3.Le azioni rappresentative del capitale della Sicav devono essere interamente liberate al momento della loro emissione.

4.Le azioni della Sicav possono essere nominative o al portatore secondo quanto stabilito dallo statuto. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute.

5.Lo statuto della Sicav indica le modalita' di determinazione del valore delle azioni e del prezzo di emissione e di rimborso nonche' la periodicita' con cui le azioni possono essere emesse e rimborsate.

7.Alla Sicav non si applicano gli articoli 2346, comma sesto, 2348, commi secondo e terzo, 2349, 2350, commi secondo e terzo, 2351, 2352, comma terzo, 2353, 2354, comma terzo, numeri 3) e 4), 2355-bis e 2356 del codice civile.

8.La Sicav non puo' emettere obbligazioni o azioni di risparmio ne' acquistare o comunque detenere azioni proprie.

))

Art. 35-quinquies

(Capitale e azioni della Sicaf).

1.Alla Sicaf non si applicano gli articoli da 2447-bis a 2447-decies del codice civile.

2.Le azioni della Sicaf possono essere nominative o al portatore secondo quanto stabilito dallo statuto. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute.

3.Lo statuto della Sicaf indica le modalita' di determinazione del valore delle azioni e degli eventuali strumenti finanziari partecipativi emessi.

5.Alle Sicaf non si applicano gli articoli 2349, 2350, commi secondo e terzo, ((2351, secondo comma, ultimo periodo,)) e 2353 del codice civile. Alle Sicaf non riservate a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39 non si applica, altresi', l'articolo 2356 del codice civile.

6.Le Sicaf non possono emettere obbligazioni.

Art. 35-sexies

(( (Assemblea della Sicav). ))

((

1.L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria in seconda convocazione della Sicav sono regolarmente costituite e possono validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuta.

2.Il voto puo' essere dato per corrispondenza se cio' e' ammesso dallo statuto. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Non si tiene conto del voto in tal modo espresso se la delibera sottoposta a votazione dall'assemblea non e' conforme a quella contenuta nell'avviso di convocazione, ma le azioni relative sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea straordinaria. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, sono stabilite le modalita' operative per l'esercizio del voto per corrispondenza.

3.L'avviso previsto dall'articolo 2366, comma secondo, del codice civile e' pubblicato anche con le modalita' previste dallo statuto per la pubblicazione del valore patrimoniale della societa' e il valore unitario delle azioni; il termine indicato nello stesso articolo 2366, comma secondo, e' fissato in trenta giorni.

))

Art. 35-septies

(( (Modifiche dello statuto). ))

((

1.La Banca d'Italia approva le modifiche dello statuto della Sicav e della Sicaf non riservate.

2.Le deliberazioni comportanti modifiche allo statuto della Sicav e della Sicaf non riservate non possono essere iscritte ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 2436 del codice civile, se non hanno ottenuto l'approvazione nei termini e con le modalita' previste dal comma 1. La delibera e' inviata alla Banca d'Italia entro quindici giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea; il deposito previsto dall'articolo 2436 del codice civile deve essere effettuato entro quindici giorni dalla data di ricezione del provvedimento di approvazione della Banca d'Italia. Non si applica l'articolo 2376 del codice civile.

))

Art. 35-octies

(( (Scioglimento e liquidazione volontaria). ))

((

1.Alle Sicav non si applica l'articolo 2484, primo comma, numeri 4) e 5), del codice civile. Quando il capitale della Sicav si riduce al di sotto della misura determinata ai sensi dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera c), e permane tale per un periodo di sessanta giorni, la societa' si scioglie. Il termine e' sospeso qualora sia iniziata una procedura di fusione con altra Sicav o una Sicaf.

2.Per le Sicav e le Sicaf, gli atti per i quali e' prevista la pubblicita' dall'articolo 2484, terzo e quarto comma, del codice civile, sono pubblicati anche con le modalita' previste dallo statuto per la pubblicazione del valore patrimoniale della societa' e comunicati alla Banca d'Italia nel termine di dieci giorni dall'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese. L'emissione ed il rimborso di azioni sono sospesi, nel caso previsto dall'articolo 2484, primo comma, numero 6), del codice civile, dalla data di assunzione della delibera, nei casi previsti dall'articolo 2484 del codice civile e, per le Sicav, dal comma 1 del presente articolo, dal momento dell'assunzione della delibera del consiglio di amministrazione ovvero dal momento dell'iscrizione presso il registro delle imprese del decreto del presidente del tribunale. La delibera del consiglio di amministrazione e' trasmessa anche alla Consob nel medesimo termine.

3.La nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori spetta all'assemblea straordinaria. Si applicano l'articolo 2487 del codice civile, ad eccezione del comma 1, lettera c), e l'articolo 97 del testo unico bancario.

4.Alla Banca d'Italia sono preventivamente comunicati il piano di smobilizzo e quello di riparto. I liquidatori provvedono a liquidare l'attivo della societa' nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla Banca d'Italia.

5.Il bilancio di liquidazione e' sottoposto al giudizio del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ed e' pubblicato sui quotidiani indicati nello statuto.

6.Il depositario procede, su istruzione dei liquidatori, al rimborso delle azioni nella misura prevista dal bilancio finale di liquidazione.

7.Per quanto non previsto dal presente articolo alla Sicav e alla Sicaf si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro V, titolo V, capo VIII, del codice civile.

))

Art. 35-novies

(( (Trasformazione). ))

((

1.Le Sicav che hanno la forma di OICVM non possono trasformarsi in un organismo diverso da un OICVM italiano. Le Sicav che hanno la forma di FIA e le Sicaf non possono trasformarsi in un organismo diverso da un Oicr italiano.

))

((Sezione III Disposizioni comuni e deroghe))

Art. 35-decies

(Regole di comportamento e diritto di voto).

Art. 35-undecies

(Deroghe per i GEFIA italiani).

1.Per le finalita' indicate dall'articolo 6, comma 01, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono esentare i gestori autorizzati che gestiscono FIA italiani riservati il cui valore totale dei beni gestiti non supera 100 milioni di euro ovvero 500 milioni se gli Oicr gestiti non fanno ricorso alla leva finanziaria e non consentono agli investitori di esercitare il diritto di rimborso per 5 anni dopo l'investimento iniziale, dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis.

1-bis.Le SiS non applicano le disposizioni attuative dell'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis). Il sistema di governo e controllo e' adeguato per assicurare la sana e prudente gestione delle SiS e l'osservanza delle disposizioni loro applicabili. Le SiS stipulano un'assicurazione sulla responsabilita' civile professionale adeguata ai rischi derivanti dall'attivita' svolta. Le SiS applicano le disposizioni dettate dalla Consob in materia di commercializzazione di OICR.

1-ter.In deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera e), i titolari di partecipazioni indicati all'articolo 15, comma 1, rispettano i soli requisiti di onorabilita' previsti dall'articolo 14. In deroga all'articolo 35-bis, comma 5, la denominazione sociale della SiS contiene l'indicazione di societa' di investimento semplice per azioni a capitale fisso.

1-quater.I soggetti che controllano una SiS, i soggetti da questi direttamente o indirettamente controllati o controllanti, ovvero sottoposti a comune controllo anche in virtu' di patti parasociali o vincoli contrattuali ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonche' i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una o piu' SiS possono procedere alla costituzione di una o piu' SiS, nel rispetto del limite complessivo di ((euro 50 milioni)).

Art. 35-duodecies

(( (Valutazione del merito di credito). ))

((

1.I gestori, per la valutazione del merito di credito dei beni in cui investono gli Oicr, adottano sistemi e procedure che non prevedono l'affidamento esclusivo o meccanico alle valutazioni emesse da agenzie di rating del credito.

2.Tenendo conto della natura, della portata e della complessita' delle attivita' degli Oicr, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, verificano l'adeguatezza dei sistemi e delle procedure adottati dai gestori ai sensi del comma 1 e valutano che l'utilizzo, nell'ambito delle politiche di investimento degli Oicr, dei riferimenti ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito, sia effettuato in modo da ridurre l'affidamento esclusivo o meccanico agli stessi.

))

((CAPO II OICR ITALIANI Sezione I Fondi comuni di investimento))

Art. 36

(( Fondi comuni di investimento). ))

((

1.Il fondo comune di investimento e' gestito dalla societa' di gestione del risparmio che lo ha istituito o dalla societa' di gestione subentrata nella gestione, in conformita' alla legge e al regolamento.

2.Il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento e' disciplinato dal regolamento del fondo. La Banca d'Italia, sentita la Consob, determina i criteri generali di redazione del regolamento del fondo diverso dal FIA riservato e il suo contenuto minimo, a integrazione di quanto previsto dall'articolo 39.

3.La Sgr che ha istituito il fondo o la societa' di gestione che e' subentrata nella gestione agiscono in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo,assumendo verso questi ultimi gli obblighi e le responsabilita' del mandatario.

4.Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della societa' di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonche' da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima societa'; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della societa' di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, ne' quelle dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La societa' di gestione del risparmio non puo' in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti.

5.Le quote di partecipazione ai fondi comuni, sono nominative o al portatore, secondo quanto previsto nel regolamento del fondo. La Banca d'Italia puo' stabilire in via generale, sentita la Consob, le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale delle quote, tenendo conto anche dell'esigenza di assicurare la portabilita' delle quote.

))

Art. 37

(( (Regolamento del fondo). ))

((

1.Il regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica il gestore e il depositario, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo.

3.Il regolamento dei fondi chiusi diversi dai FIA riservati prevede che i partecipanti possono riunirsi in assemblea esclusivamente per deliberare sulla sostituzione del gestore. L'assemblea e' convocata dal consiglio di amministrazione della societa' di gestione anche su richiesta dei partecipanti che rappresentano almeno il 5 per cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote degli intervenuti all'assemblea. Il quorum deliberativo non puo' in ogni caso essere inferiore al 10 per cento del valore di tutte le quote in circolazione.

4.La Banca d'Italia approva il regolamento dei fondi diversi dai FIA riservati e le relative modificazioni, valutandone in particolare la completezza e la compatibilita' con i criteri generali determinati ai sensi degli articoli 36 e 37.

5.

La Banca d'Italia individua le ipotesi in cui, in base all'oggetto dell'investimento, alla categoria di investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue modificazioni si intendono approvati in via generale. Negli altri casi il regolamento si intende approvato quando la Banca d'Italia non adotta un provvedimento di diniego nel termine dalla medesima preventivamente stabilito. ))

((Sezione II Sicav e Sicaf in gestione esterna))

Art. 38

(( (Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno). ))

((Le Sicav e Sicaf in gestione esterna rispettano le seguenti condizioni: a) adottano la forma di societa' per azioni; b) la sede legale e la direzione generale della societa' sono situate nel territorio della Repubblica; c) dispongono di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile; d) lo statuto prevede: 1) per le Sicav, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni; per le Sicaf, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi previsti dallo statuto stesso; 2) con riferimento all'intero patrimonio raccolto, l'affidamento della prestazione delle attivita' di cui all'articolo 33 a un gestore esterno e l'indicazione della societa' designata; e) definiscono procedure idonee ad assicurare la continuita' della gestione in caso di sostituzione del gestore esterno; f) stipulano accordi con il gestore esterno per consentire al consiglio di amministrazione della societa' di disporre dei documenti e delle informazioni necessari a verificare il corretto adempimento degli obblighi del gestore nonche' per definire la tempistica e le modalita' di trasmissione di tali documenti e informazioni; g) la stipula di un accordo tra il gestore esterno, se diverso da una Sgr, e il depositario che assicura a quest'ultimo la disponibilita' delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto previsto negli articoli 41-bis, comma 3, lettera c), e 41-ter, comma 2, lettera b). 2. La denominazione sociale della Sicav in gestione esterna contiene l'indicazione di societa' di investimento per azioni a capitale variabile in gestione esterna. La denominazione sociale della Sicaf in gestione esterna contiene l'indicazione di societa' di investimento per azioni a capitale fisso in gestione esterna. Tali denominazioni risultano in tutti i documenti della societa'. Alle Sicav e Sicaf in gestione esterna non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; per le Sicav in gestione esterna non sono ammessi i conferimenti in natura. 3. Nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto in gestione esterna, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti. Il patrimonio di una medesima Sicav in gestione esterna puo' essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o da OICVM. 4. In caso di scioglimento del contratto o di liquidazione del gestore esterno, il consiglio di amministrazione della Sicav o Sicaf in gestione esterna provvede a convocare tempestivamente l'assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione del gestore. Se entro due mesi dal verificarsi di una delle cause di cui al periodo precedente non e' stata disposta la sostituzione del gestore esterno, la societa' si scioglie. 5. Si applicano gli articoli 35-quater, 35-quinquies, 35-sexies, 35-septies, 35-octies e 35-novies. 6. Il gestore esterno e' responsabile del rispetto da parte delle Sicav e Sicaf gestite delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto. 7. Al fine di verificare il rispetto del comma 6, la Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle relative competenze e in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, chiedere informazioni al gestore esterno sulle Sicav e Sicaf gestite nonche' effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso tali societa'. 8. Nel caso delle Sicav e Sicaf in gestione esterna non riservate, l'avvio dell'operativita' e' subordinato all'approvazione dello statuto dalla Banca d'Italia su istanza del gestore esterno. La Banca d'Italia attesta la conformita' dello statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento e ai criteri generali e al contenuto minimo dello statuto dalla stessa predeterminati e accerta che la situazione tecnica od organizzativa del gestore esterno designato assicuri la capacita' di quest'ultimo di gestire il patrimonio della Sicav o Sicaf nell'interesse degli investitori. 9. Il gestore esterno trasmette alla Banca d'Italia gli statuti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate e le relative modificazioni entro dieci giorni dagli adempimenti previsti dagli articoli 2330 e 2436 del codice civile)).

((Sezione III Disposizioni comuni))

Art. 39

(( (Struttura degli Oicr italiani). ))

((

))

((Sezione IV Strutture master-feeder))

Art. 40

(( (Autorizzazione e regole di funzionamento delle strutture master-feeder). ))

((

3.Agli Oicr master e agli Oicr feeder si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni I, II, III e V del presente capo.

4.Agli OICVM UE master, che non commercializzano in Italia le proprie quote nei confronti di soggetti diversi dagli Oicr feeder, non si applica l'articolo 42, commi 1, 2, 3 e 4. Ai FIA master UE e non UE si applicano le disposizioni del capo II-ter.

5.Fermo restando quanto previsto nell'articolo 9, il revisore legale o la societa' di revisione legale incaricati della revisione dell'Oicr feeder indicano nella relativa relazione sulla revisione le irregolarita' evidenziate nella relazione di revisione dell'Oicr master nonche' l'impatto delle irregolarita' riscontrate nell'Oicr feeder. Nel caso in cui gli esercizi sociali dell'Oicr master e dell'Oicr feeder si chiudano in date diverse, il revisore legale o la societa' di revisione legale incaricati della revisione dell'Oicr master redigono una specifica relazione di revisione con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio dell'Oicr feeder.

6.La Banca d'Italia e la Consob, in conformita' alle disposizioni dell'UE, comunicano al gestore dell'Oicr feeder ovvero all'autorita' competente dell'OICVM feeder UE i provvedimenti assunti per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capo nei confronti dei soggetti individuati dal presente articolo, nonche' le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 8, comma 4, relative al gestore dell'Oicr master e all'Oicr master.

7.Le norme del presente articolo non si applicano ai FIA italiani riservati.

))

((Sezione V Fusione e scissione di organismi di investimento del risparmio))

Art. 40-bis

(( (Fusione e scissione di Oicr). ))

((

1.La Banca d'Italia autorizza, dandone comunicazione alla Consob, la fusione o la scissione di Oicr italiani sulla base dei relativi progetti, delle attestazioni di conformita' rese dai depositari dei fondi coinvolti e dell'informativa ai partecipanti che deve essere idonea a consentire di pervenire ad un fondato giudizio sull'impatto della fusione sull'investimento. La Banca d'Italia puo' individuare le ipotesi, in base alle caratteristiche degli Oicr oggetto dell'operazione o al contenuto dell'informativa ai partecipanti, in cui l'autorizzazione alla fusione o alla scissione di Oicr e' rilasciata in via generale.

2.Le Sgr mettono a disposizione dei partecipanti ai fondi e della Banca d'Italia una relazione, redatta dal depositario ovvero da un revisore legale o da una societa' di revisione legale, che attesta la correttezza dei criteri adottati per la valutazione delle attivita' e delle passivita' del fondo, dell'eventuale conguaglio in denaro, del metodo di calcolo e del livello effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto.

3.Le Sicav e le Sicaf coinvolte in operazioni di fusione o scissione applicano gli articoli contenuti nel libro V, titolo V, capo X, sezioni II e III del codice civile, in quanto compatibili. Il progetto di fusione o quello di scissione, redatti sulla base di quanto richiesto dal regolamento della Banca d'Italia di cui al comma 4, e le eventuali deliberazioni assembleari di modifica dei medesimi progetti sono preventivamente autorizzati dalla Banca d'Italia. In assenza dell'autorizzazione prevista dal comma 1, non e' possibile dare corso alle iscrizioni nel registro delle imprese.

5.Le norme del presente articolo non si applicano ai FIA italiani riservati.

))

Art. 40-ter

(( (Fusione transfrontaliera di OICVM). ))

((

1.Alle fusioni tra OICVM UE e OICVM italiani e a quelle che coinvolgono OICVM italiani le cui quote sono commercializzate in un altro Stato dell'UE ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a), si applicano, oltre all'articolo 40-bis, le disposizioni contenute nel presente articolo.

2.Nel caso in cui l'OICVM risultante dalla fusione o incorporante non sia un OICVM italiano, l'autorizzazione alla fusione e' rilasciata dalla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea.

3.Nel caso in cui l'OICVM risultante dalla fusione o incorporante sia un OICVM italiano, la Banca d'Italia puo' richiedere per tale OICVM la modifica dell'informativa ai partecipanti, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea.

4.La Banca d'Italia, sentita la Consob, definisce con regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.

))

((CAPO II-BIS OPERATIVITA' TRANSFRONTALIERA DEI GESTORI))

Art. 41

(Operativita' transfrontaliera delle Sgr)

1.Le Sgr possono operare, anche senza stabilirvi succursali, in uno Stato UE e non UE, in conformita' al regolamento previsto dal comma 2.

3.La Banca d'Italia, nel regolamento previsto dal comma 2, definisce altresi' le condizioni e le procedure in base alle quali le Sgr sono autorizzate dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, per operare in via transfrontaliera negli Stati UE e non UE nei casi esclusi dall'ambito di applicazione delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE. Ai fini dell'operativita' delle Sgr in uno Stato non UE e' necessaria la sussistenza di apposite intese di collaborazione con le competenti autorita' dello Stato ospitante.

4.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Sicav e alle Sicaf che gestiscono i propri patrimoni.

Art. 41-bis

(Societa' di gestione UE)

1.Per l'esercizio delle attivita' per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni dell'Unione europea, le societa' di gestione UE possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob da parte dell'autorita' competente dello Stato di origine. La succursale inizia l'attivita' decorsi due mesi dalla comunicazione.

2.Salvo quanto previsto dall'articolo 42, le societa' di gestione UE possono svolgere le attivita' per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni dell'Unione europea nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali, a condizione che la Banca d'Italia e la Consob siano informate dall'autorita' competente dello Stato di origine.

4.Qualora la Banca d'Italia intenda rifiutare l'approvazione del regolamento del fondo o l'autorizzazione della Sicav di cui al comma 3, consulta l'autorita' competente dello Stato di origine della societa' di gestione UE.

5.La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure che le societa' di gestione UE devono rispettare per svolgere nel territorio della Repubblica le attivita' richiamate ai commi 1, 2 e 3 mediante stabilimento di succursali o in regime di libera prestazione di servizi, nonche' il contenuto dell'accordo tra la societa' di gestione UE e il depositario previsto nel comma 3, lettera c).

((6. Le societa' di gestione UE che svolgono le attivita' di cui ai commi 1 e 3 nel territorio della Repubblica, mediante stabilimento di succursali, sono tenute a rispettare le norme di condotta previste all'articolo 35-decies. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, alle societa' di gestione UE la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalle stesse stabiliti. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono chiedere informazioni al personale delle societa' di gestione UE, anche per il tramite di queste ultime.))

((73))

Art. 41-ter

(GEFIA UE)

1.Fermo restando quanto previsto nel capo II-ter, i GEFIA UE possono svolgere l'attivita' di gestione collettiva del risparmio per la quale sono autorizzati ai sensi delle disposizioni dell'UE nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi o mediante stabilimento di succursali, a condizione che la Banca d'Italia sia informata dall'autorita' competente dello Stato di origine. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente copia di tale comunicazione alla Consob.

3.La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento il contenuto dell'accordo tra la societa' di gestione e il depositario previsto dal comma 2, lettera b).

((4. I GEFIA UE che svolgono le attivita' previste dal comma 1 e dal capo II-ter nel territorio della Repubblica mediante stabilimento di succursali, sono tenute a rispettare le norme di condotta previste dall'articolo 35-decies e dalle relative disposizioni di attuazione e gli obblighi in materia di gestione dei conflitti di interessi adottati in attuazione dell'articolo 6, comma 2, lettera b-bis), numero 6), e comma 2-bis. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai GEFIA UE la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalle stesse stabiliti. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono chiedere informazioni al personale dei GEFIA UE, anche per il tramite di questi ultimi.))

((73))

Art. 41-quater

(GEFIA non UE)

1.La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, autorizza i GEFIA non UE alla gestione di FIA italiani e FIA UE o alla commercializzazione nel territorio dell'UE dei FIA gestiti, quando l'Italia e', ai sensi della direttiva 2011/61/UE, lo Stato di riferimento. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente alla Consob copia della richiesta di autorizzazione delle suddette societa'. La Banca d'Italia iscrive i GEFIA non UE autorizzati in un'apposita sezione dell'albo previsto dall'articolo 35. La Banca d'Italia comunica alla Consob le avvenute iscrizioni.

2.Ai GEFIA non UE autorizzati in un altro Stato dell'UE che intendono gestire un FIA italiano in libera prestazione di servizi o mediante stabilimento di succursali si applica, in quanto compatibile, l'articolo 41-ter.

((3. I GEFIA non UE che svolgono le attivita' previste dal comma 1 nel territorio della Repubblica mediante stabilimento di succursali, rispettano le norme di condotta previste dall'articolo 35-decies e dalle relative disposizioni di attuazione e gli obblighi in materia di gestione dei conflitti di interessi adottate in attuazione dell'articolo 6, comma 2, lettera b-bis), numero 6), e comma 2-bis. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, alle succursali italiane di GEFIA non UE la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalle stesse stabiliti. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono chiedere informazioni al personale delle succursali italiane di GEFIA non UE, anche per il tramite di queste ultime.))

((73))

CAPO II-TER ((PRE-COMMERCIALIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR))

Art. 42

(Commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE)

1..

2.Alle societa' di gestione UE che intendono offrire in Italia, senza stabilimento di succursali, quote di OICVM dalle stesse gestiti non si applicano le disposizioni dell'articolo 41-bis.

4.La Banca d'Italia e la Consob possono richiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, agli emittenti e a coloro che curano la commercializzazione delle quote o delle azioni indicate nel comma 1 la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.

((

4-bis.La cessazione della commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE e' preceduta da una notifica alla Consob da parte dell'autorita' dello Stato di origine dell'OICVM, secondo le procedure previste dalla direttiva 2009/65/CE e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.

4-quater. Dal momento del ricevimento da parte della Consob della notifica prevista dal comma 4-bis, la Consob e la Banca d'Italia non impongono all'OICVM UE di dimostrare la conformita' alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali in materia di requisiti di commercializzazione previste dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1156.))

Art. 42-bis

(( (Pre-commercializzazione di FIA riservati). ))

((

1.La pre-commercializzazione di FIA riservati e' la fornitura di informazioni o comunicazioni, direttamente o indirettamente, su strategie o su idee di investimento da parte di una Sgr o di un GEFIA UE o per loro conto ai potenziali investitori professionali residenti o aventi sede legale nel territorio dell'Unione europea, al fine di sondare l'interesse dei medesimi verso un FIA italiano o UE o un comparto non ancora istituiti o istituiti ma per i quali non e' stata ancora avviata la procedura di notifica prevista dall'articolo 43, commi 2 e 8, nello Stato membro in cui i potenziali investitori risiedono o hanno la sede legale. In ogni caso, la pre-commercializzazione non costituisce mai un'offerta ai sensi dell'articolo 43, comma 1.

4.La Sgr assicura che gli investitori non sottoscrivano quote o azioni di un FIA attraverso la pre-commercializzazione e che, qualora contattati nell'ambito della pre-commercializzazione di un FIA, possano sottoscrivere quote o azioni di tale FIA soltanto nell'ambito della commercializzazione prevista dall'articolo 43.

6.La Consob informa prontamente le autorita' competenti degli Stati membri in cui la Sgr svolge o ha svolto la pre-commercializzazione.

7.Quando un GEFIA UE svolge la pre-commercializzazione in Italia, la Consob e' informata di tale circostanza dall'autorita' competente sul GEFIA UE e puo' chiedere a tale autorita' di fornire ulteriori informazioni sulla pre-commercializzazione che si svolge o si e' svolta sul territorio della Repubblica.

9.I soggetti terzi possono svolgere attivita' di pre-commercializzazione per conto di una Sgr. La Consob, con il regolamento di cui al comma 8, individua i soggetti terzi che possono svolgere tali attivita'. Ad essi si applicano le disposizioni del presente articolo.

10.Le disposizioni del presente articolo relative alle Sgr e ai GEFIA UE si applicano anche ai FIA italiani e ai FIA UE che gestiscono i propri patrimoni.

))

Art. 43

(Commercializzazione di FIA riservati)

1.La commercializzazione di FIA e' l'offerta, anche indiretta, su iniziativa o per conto del gestore, delle quote o azioni del FIA gestito rivolta ad investitori residenti o aventi sede legale nel territorio dell'UE.

2.La commercializzazione in Italia delle quote o delle azioni di FIA italiani riservati, FIA UE e FIA non UE gestiti da una Sgr o da un GEFIA non UE autorizzato in Italia e la commercializzazione in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, nei confronti di investitori professionali, delle quote o azioni di FIA italiani, FIA UE e FIA non UE gestiti da una Sgr o da un GEFIA non UE autorizzato in Italia, sono precedute da una notifica alla Consob. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni contenute nella notifica e i documenti ivi allegati.

5.La Banca d'Italia esprime la propria intesa sui profili indicati dalle lettere a), b), c) ed e) del comma 3, e in ordine all'adeguatezza del gestore a gestire il FIA oggetto di notifica. Nel caso di commercializzazione in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia, la Banca d'Italia, ove rilasci la propria intesa, attesta che il gestore e' autorizzato a gestire il FIA oggetto di notifica.

6.La Consob, sentita la Banca d'Italia, definisce con regolamento le procedure per la notifica prevista dal comma 2.

7.Nel caso di modifiche rilevanti delle informazioni e dei documenti indicati nel comma 3, il gestore comunica tali modifiche alla Consob almeno trenta giorni prima della relativa vigenza o, nel caso di modifiche che non e' possibile pianificare, non appena esse intervengono. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni contenute nella notifica ed i documenti alla stessa allegati. Entro ((quindici giorni lavorativi)) dal ricevimento della comunicazione la Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze, possono disporre il divieto della modifica.

((

7-bis.Le Sgr che commercializzano quote o azioni di alcuni o di tutti i loro FIA in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia e che intendono cessare la commercializzazione di tali quote o azioni in detto Stato dell'Unione europea, inviano una notifica alla Consob con la quale ritirano la precedente notifica di cui al comma 2.

7-ter.La Consob, sentita la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento le norme di attuazione della direttiva 2011/61/UE concernenti le condizioni, le procedure e gli obblighi che le Sgr rispettano in caso di ritiro della notifica relativa alla commercializzazione in uno Stato dell'Unione europea.

7-quater.La Consob, verificata la completezza della notifica di cui al comma 7-bis, entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, la trasmette all'autorita' competente dello Stato dell'UE diverso dall'Italia in cui la Sgr intende cessare la commercializzazione e all'AESFEM. La Consob comunica tempestivamente alla Sgr l'avvenuta trasmissione della notifica.

))

8.La commercializzazione in Italia, a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39, delle quote o azioni di FIA italiani riservati, FIA UE e non UE gestiti da un GEFIA UE o da un GEFIA non UE autorizzato in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, e' preceduta da una notifica alla Consob da parte dell'autorita' dello Stato membro di origine per ciascun FIA oggetto di commercializzazione. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni contenute nella notifica e i documenti alla stessa allegati. Nel caso di commercializzazione di quote o azioni di FIA italiani resta fermo quanto previsto nell'articolo 41-ter, commi 2 e 3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, definisce con regolamento la procedura per la notifica prevista dal presente comma.

((

8-bis.La cessazione della commercializzazione in Italia di quote o di azioni di FIA gestiti da un GEFIA UE e' preceduta da una notifica alla Consob da parte dell'autorita' dello Stato di origine del GEFIA UE, secondo le procedure previste dalla direttiva 2011/61/UE e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni contenute nella notifica e i documenti alla stessa allegati.

8-quater.Dal momento del ricevimento da parte della Consob della notifica prevista dal comma 8-bis, la Consob e la Banca d'Italia non impongono al GEFIA UE di dimostrare la conformita' alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali in materia di requisiti di commercializzazione previste dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1156.

))

9.Le disposizioni del presente articolo relative alle Sgr, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE si applicano anche ai FIA italiani, ai FIA UE e ai FIA non UE che gestiscono i propri patrimoni. (55)

Art. 43-bis

((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DELLA PARTE II, TITOLO III, CAPO I, DISPOSTA DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 44))

Art. 44

(Commercializzazione di FIA non riservati)

1.Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35-bis, 37, 38 e 39, la commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA italiani non riservati alle categorie di investitori di cui all'articolo 43, e' preceduta da una notifica inoltrata dal gestore alla Consob per ciascun FIA oggetto di commercializzazione.

3.La Consob comunica al gestore che puo' iniziare a commercializzare agli investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, i FIA indicati nella notifica entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della medesima quando e' verificata la completezza, la coerenza e la comprensibilita' delle informazioni contenute nella documentazione allegata alla lettera di notifica. Il gestore non puo' avviare la commercializzazione agli investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, prima della ricezione della comunicazione.

((

))

6.La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento le procedure per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 5.

7.All'offerta al pubblico e all'ammissione alle negoziazioni delle quote o azioni dei FIA commercializzati ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla parte IV, titolo II, capo I e titolo III, capo I, e le relative norme di attuazione.

8.Nel caso di FIA soggetti alla disciplina prevista dalla parte IV, titolo II, capo I, sezione I, per la cui offerta l'Italia e' lo Stato membro d'origine, la notifica prevista dal ((comma 3)) si considera effettuata anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 94, ((comma 3)), e la verifica della completezza, coerenza e comprensibilita' delle informazioni contenute nel documento di cui al comma 2, lettera c), e' effettuata nel corso della procedura prevista dall'articolo (( 95, comma 1, lettera a) )). La comunicazione prevista dal comma 3 e' effettuata con il provvedimento di approvazione del prospetto.

9.La Consob e la Banca d'Italia esercitano i poteri previsti dagli articoli 6-bis e 6-ter nei confronti degli organismi esteri indicati al comma 5 e dei relativi gestori. A tali soggetti si applica altresi' l'articolo 8. (73) (55)

((CAPO II-QUATER OBBLIGHI DELLE SGR I CUI FIA ACQUISISCONO PARTECIPAZIONI RILEVANTI E DI CONTROLLO DI SOCIETA' NON QUOTATE E DI EMITTENTI))

Art. 45

(( (Obblighi relativi all'acquisizione di partecipazioni rilevanti o di controllo di societa' non quotate). ))

((

1.Le Sgr comunicano alla Consob il raggiungimento, il superamento o la riduzione al di sotto delle soglie del 10%, 20%, 30%, 50% e 75% dei diritti di voto in una societa' non quotata in conseguenza dell'acquisto, della detenzione o della cessione di partecipazioni al capitale sociale da parte del FIA italiano, del FIA UE o non UE da esse gestito. Tale comunicazione e' effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data dell'operazione.

))

Art. 46

(( (Obblighi relativi all'acquisizione di partecipazioni di controllo di un emittente). ))

((

2.Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per acquisto di una partecipazione di controllo si intende l'acquisto da parte di una Sgr, individualmente o in accordo con altre Sgr, anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, di una partecipazione che attribuisca diritti di voto in misura pari o superiore alla soglia del trenta per cento del capitale di un'emittente avente sede legale in Italia, ovvero alla diversa soglia determinata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche d'acquisto, secondo l'ordinamento dello Stato membro ove ha sede l'emittente.

))

((CAPO II-QUINQUIES OICR DI CREDITO))

Art. 46-bis

(( Erogazione diretta di crediti da parte di FIA italiani ))

((

1.I FIA italiani possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, nel rispetto delle norme del presente decreto e delle relative disposizioni attuative adottate ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 39.

))

Art. 46-ter

Erogazione diretta di crediti da parte di FIA UE in Italia

2.I gestori che gestiscono FIA UE che intendono investire in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia comunicano tale intenzione alla Banca d'Italia. Il FIA UE non puo' iniziare ad operare prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione, entro i quali la Banca d'Italia puo' vietare l'investimento in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia.

3.((La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai gestori, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalle stesse stabiliti. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono chiedere informazioni al personale dei gestori, anche per il tramite di questi ultimi.)) La Banca d'Italia puo' prevedere la partecipazione dei FIA UE di cui al comma 1 alla centrale dei rischi e puo' prevedere altresi' che la partecipazione avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. ((73))

4.Restano ferme le disposizioni italiane applicabili ai FIA UE sulla commercializzazione di azioni o quote e in ogni altra materia non espressamente regolata dal presente articolo.

5.La Banca d'Italia detta le disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 46-quater

(( Altre disposizioni applicabili ))

((

1.Ai crediti erogati in Italia da parte di FIA italiani e FIA UE, a valere sul proprio patrimonio, si applicano le disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti di cui al Titolo VI, Capi I e III, con esclusione dell'articolo 128-bis, e le disposizioni sulle sanzioni amministrative di cui al Titolo VIII, Capi V e VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 4 del presente decreto.

2.Al rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni indicate al comma 1 e' tenuto il gestore del FIA.

))

((CAPO III DEPOSITARIO))

Art. 47

(Incarico di depositario)

1.Per ciascun Oicr il gestore conferisce l'incarico di depositario a un unico soggetto, cui sono affidati i beni dell'Oicr secondo quanto previsto nel presente capo.

((2. L'incarico di depositario puo' essere assunto da banche italiane, succursali italiane di banche UE e di banche di paesi terzi, Sim e succursali italiane di imprese di investimento UE e di imprese di paesi terzi diverse dalle banche.))

((73))

3.La Banca d'Italia autorizza l'esercizio delle funzioni di depositario e disciplina, sentita la Consob, le condizioni per l'assunzione dell'incarico.

4.Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla Banca d'Italia e alla Consob, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarita' riscontrate nell'amministrazione del gestore e nella gestione degli Oicr e forniscono, su richiesta della Banca d'Italia e della Consob, informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.

Art. 48

(Compiti del depositario)

1.Il depositario agisce in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti all'Oicr. Esso adotta ogni misura idonea a prevenire potenziali conflitti di interesse tra l'esercizio delle funzioni di depositario e le altre attivita' svolte.

2.Il depositario adempie agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprieta' nonche' alla tenuta delle registrazioni degli altri beni. Se non sono affidate a soggetti diversi, detiene altresi' le disponibilita' liquide degli Oicr.

3-bis.Il depositario puo' svolgere altre attivita' nei confronti del gestore, incluso il calcolo del valore delle parti dell'OICVM, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di esternalizzazione ai sensi dell'((articolo 6, comma 1, lettera c-bis), numero 8), e comma 2-bis)) e a condizione che separi, sotto il profilo gerarchico e funzionale, l'espletamento delle funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti e che i potenziali conflitti di interesse siano identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori dell'Oicr. ((73))

4.La Banca d'Italia, sentita la Consob, emana disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con riferimento all'individuazione dei soggetti diversi dal depositario cui possono essere affidate le disponibilita' liquide, alle modalita' di deposito di tali disponibilita' liquide, nonche' alle condizioni per la delega della custodia e il riuso dei beni dell'Oicr da parte del depositario.

Art. 49

(( (Responsabilita' del depositario). ))

((

1.Il depositario e' responsabile nei confronti del gestore e dei partecipanti all'Oicr di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.

2.In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il depositario, se non prova che l'inadempimento e' stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, e' tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilita' per ogni altra perdita subita dall'Oicr o dagli investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi.

3.In caso di perdita di strumenti finanziari da parte del terzo al quale e' stata delegata la custodia, resta impregiudicata la responsabilita' del depositario, fatta salva l'eventuale stipula di accordi scritti tra il gestore, il depositario e il terzo al quale e' stata delegata la custodia, volti a determinare l'assunzione in via esclusiva della responsabilita' da parte del terzo. Per l'eventuale stipula di tali accordi il gestore, il depositario e il terzo si attengono alla disciplina, stabilita dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, che individua i casi in cui tali accordi sono consentiti e il loro contenuto minimo.

4.In caso di assunzione in via esclusiva della responsabilita' da parte del terzo ai sensi del comma 3, esso risponde ai sensi del comma 2. Resta impregiudicata la responsabilita' del terzo, qualora deleghi a sua volta la custodia degli strumenti finanziari a un altro soggetto, fatta salva la possibilita' di accordi secondo quanto previsto dal comma 3.

))

Art. 50

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 44))

CAPO III-BIS STRUTTURE MASTER-FEEDER ((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 44))

Art. 50-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 44))

CAPO III-TER FUSIONE E SCISSIONE DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO DEL RISPARMIO ((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 44))

Art. 50-ter

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 44))

Art. 50-quater

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 44))

((Titolo III-Bis Gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali Capo I Gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali))

Art. 50-quinquies

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 30)) ((117))

TITOLO IV PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI E CRISI CAPO I DISCIPLINA DEI PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI ((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129))

Art. 51

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)) ((73))

Art. 52

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)) ((73))

Art. 53

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)) ((73))

Art. 54

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)) ((73))

Art. 55

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)) ((73))

((CAPO I-BIS PIANI DI RISANAMENTO, SOSTEGNO FINANZIARIO DI GRUPPO E INTERVENTO PRECOCE))

Art. 55-bis

(Ambito di applicazione)

1.Il presente Capo si applica ((ai seguenti soggetti:)) ((a) le Sim di classe 1;)) ((b) le Sim aventi sede legale in Italia, diverse da quelle indicate alla lettera a), che prestano il servizio di negoziazione per conto proprio o il servizio di assunzione a fermo di strumenti finanziari e, in aggiunta o alternativa, collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.)) c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2021, N. 201)).

2.Ai fini del presente Capo si applicano le definizioni contenute nell'articolo 69-bis del Testo unico bancario.

((

2-bis.La Banca d'Italia applica le disposizioni del presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis del Testo Unico Bancario e nel rispetto delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e al Comitato di Risoluzione Unico. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, nel caso di Sim di classe 1, le disposizioni riferite al gruppo ai sensi dell'articolo 11 si intendono riferite al gruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e le disposizioni riferite alla societa' posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 si intendono riferite alla capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario.

))

3.La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente Capo, anche per tenere conto di orientamenti dell'ABE.

Art. 55-ter

(( (Piani di risanamento). ))

((

1.Le Sim si dotano di un piano di risanamento individuale secondo quanto previsto dall'articolo 69-quater del Testo unico bancario. Non sono tenute a dotarsi di piani di risanamento individuali le Sim appartenenti a un gruppo bancario o a un gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, salvo che cio' non sia loro specificamente richiesto dalla Banca d'Italia. Per le Sim sottoposte a vigilanza consolidata in un altro Stato comunitario, la richiesta di piani individuali e' effettuata in conformita' dell'articolo 69-septies del Testo unico bancario.

2.La societa' posta al vertice di un gruppo ai sensi dell'articolo 11 si dota di un piano di risanamento di gruppo nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 69-quinquies del Testo unico bancario.

3.La Banca d'Italia, sentita la Consob per i profili di competenza, valuta i piani di risanamento indicati ai commi 1 e 2 secondo quanto previsto dagli articoli 69-sexies e 69-septies del Testo unico bancario. Essa puo' prevedere modalita' semplificate di adempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo secondo quanto previsto dall'articolo 69-decies del Testo unico bancario.

4.Si applicano gli articoli 69-octies e 69-novies del Testo unico bancario.

))

Art. 55-quater

(( (Sostegno finanziario di gruppo). ))

((

1.Le Sim appartenenti a un gruppo ai sensi dell'articolo 11 possono concludere con altre componenti del gruppo accordi per fornirsi sostegno finanziario per il caso in cui per una di esse si realizzino i presupposti dell'intervento precoce ai sensi dell'articolo 55-quinquies. Agli accordi si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 69-duodecies, 69-terdecies, 69-quaterdecies, 69-quinquiesdecies, 69-sexiesdecies e 69-septiesdecies del Testo unico bancario.

))

Art. 55-quinquies

(Intervento precoce)

1.La Banca d'Italia puo', sentita la Consob per i profili di competenza, disporre le misure indicate agli articoli 69-noviesdecies e 69-vicies-semel del Testo unico bancario nei confronti di una Sim o di una societa' posta al vertice di un gruppo ai sensi dell'articolo 11 al ricorrere dei presupposti indicati dall'articolo 69-octiesdecies del Testo unico bancario. ((A tal fine la Banca d'Italia esercita i poteri indicati dagli articoli 6-bis, commi 1, 2, 3, 11; 6-ter, commi 1, 5, 6, 7, 8; e 12, comma 5. Le misure sono adottate su proposta della Consob quando le violazioni riguardano disposizioni sul cui rispetto questa vigila.)) Le misure sono adottate su proposta della Consob quando le violazioni riguardano disposizioni sul cui rispetto questa vigila. ((73))

2.Alle Sim disciplinate dal presente Capo non si applica l'articolo 56-bis.

Art. 55-sexies

(( (Partecipazione al Meccanismo di Vigilanza Unico e al Meccanismo di Risoluzione Unico). ))

((

1.La Banca d'Italia applica le disposizioni del presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis del Testo Unico Bancario e dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e nel rispetto delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e al Comitato di Risoluzione Unico.

))

CAPO II DISCIPLINA DELLE CRISI

Art. 56

Amministrazione straordinaria

2.Il provvedimento previsto dal comma 1 puo' essere adottato anche nei confronti delle succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche e di GEFIA non UE autorizzati in Italia: in tale ipotesi i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo dell'impresa. (73)

3.La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70, commi 2, 3, 4 e 5, 71, 72, 73, 74, 75, 75-bis e 77-bis del Testo unico bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite agli investitori in luogo dei depositanti, alle SIM, alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche, alle societa' di gestione del risparmio, alle Sicav, alle Sicaf e ai GEFIA non UE autorizzati in Italia in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro. (73)

4.Alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio, alle Sicav e alle Sicaf non si applica il titolo IV della legge fallimentare.

4-bis.La procedura disciplinata dal presente articolo trova applicazione anche nei confronti della societa' posta al vertice del gruppo di Sim ai sensi dell'articolo 11 e delle altre componenti del ((gruppo, nonche', nel caso di Sim di classe 1, nei confronti della capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e delle altre componenti del gruppo. Si applicano)) gli articoli 98, 100, 102, 103, 104, 105 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim in luogo delle banche, ((nonche', nel caso di Sim diverse da quelle di classe 1, alla societa')) posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 in luogo della capogruppo. ((Salvo che per le Sim di classe 1, il riferimento)) all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, contenuto nell'articolo 105 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intende effettuato all'articolo 11 del presente decreto.

Art. 56-bis

(Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo)

1.La Banca d'Italia ((, sentita la Consob)) puo' disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, delle societa' di gestione del risparmio, delle Sicav e delle relative societa' capogruppo, al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 56, comma 1, lettera a). Il provvedimento e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((73))

2.Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della Sim, della societa' di gestione del risparmio, della Sicav o della societa' capogruppo con all'ordine del giorno il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.

3.Resta salva la possibilita' di disporre in ogni momento l'amministrazione straordinaria nei casi previsti dall'articolo 56, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal presente titolo.

Art. 57

Liquidazione coatta amministrativa

1.Il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, puo' disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' e la liquidazione coatta amministrativa delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio, delle Sicav e delle Sicaf, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarita' nell'amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'articolo 56 siano di eccezionale gravita'. Nei confronti delle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, la liquidazione e' disposta se ricorrono i presupposti indicati all'articolo 17 del [decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180], ma non sussiste quella indicata all'articolo 20 del medesimo decreto per disporre la risoluzione. (73)

2.La liquidazione coatta puo' essere disposta con il medesimo procedimento previsto dal comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, del commissario nominato ai sensi dell'articolo 7-sexies, dei commissari straordinari o dei liquidatori. (73)

3.La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 80, comma da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91, a eccezione dei commi 1-bis e 11-bis, 92, 92-bis, 93, 94 e 97 del Testo unico bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim, alle societa' di gestione del risparmio, alle Sicav, alle Sicaf in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 92-bis del Testo unico bancario alle societa' di gestione del risparmio, le disposizioni ivi contenute relative ai clienti iscritti nella sezione separata si intendono riferite ai fondi o ai comparti gestiti dalla societa'.

3-bis.Se e' disposta la liquidazione coatta di una societa' di gestione del risparmio, i commissari liquidatori provvedono alla liquidazione o alla cessione dei fondi da questa gestiti e dei relativi comparti, esercitando a tali fini i poteri di amministrazione degli stessi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 83, 84, comma 3, 86, ad eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91 ad eccezione dei commi 1-bis, 2, 3 e 11-bis, 92, 92-bis, 93 e 94 del T.U. bancario, nonche' i commi 4 e 5 del presente articolo. I partecipanti ai fondi o ai comparti hanno diritto esclusivamente alla ripartizione del residuo netto di liquidazione in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione; dalla data dell'emanazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi del fondo.

4.I commissari, trascorso il termine previsto dall'articolo 86, comma 5, del T.U. bancario e non oltre trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori, depositano presso la Banca d'Italia e, a disposizione degli aventi diritto, nella cancelleria del tribunale del luogo dove la SIM, la societa' di gestione del risparmio, la Sicav e la Sicaf hanno la sede legale, gli elenchi dei creditori ammessi, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 del predetto articolo, nonche' dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui e' stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari e del denaro relativi ai servizi e alle attivita' previsti dal presente decreto sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 86, commi 6 e 7 del T.U. bancario.

5.Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nella disposizione del comma 4, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 86, comma 8, del T.U. bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 87, comma 1, del T.U. bancario.

6.Se il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa riguarda una Sicav o una Sicaf, i commissari, entro trenta giorni dalla nomina, comunicano ai soci il numero e la specie delle azioni risultanti di pertinenza di ciascuno secondo le scritture e i documenti della societa'.

6-bis.Qualora le attivita' del fondo o del comparto non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, uno o piu' creditori o la SGR possono chiedere la liquidazione del fondo al tribunale del luogo in cui la SGR ha la sede legale. Il tribunale, sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della SGR, quando ritenga fondato il pericolo di pregiudizio, dispone la liquidazione del fondo con sentenza deliberata in camera di consiglio. In tale ipotesi, la Banca d'Italia nomina uno o piu' liquidatori, che provvedono secondo quanto disposto dal comma 3-bis, nonche' un comitato di sorveglianza composto da tre membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente; possono essere nominati liquidatori anche SGR o enti. Il provvedimento della Banca d'Italia e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si applica agli organi liquidatori, in quanto compatibile, l'articolo 84, ad eccezione del comma 5, del Testo Unico bancario. Se la SGR che gestisce il fondo e' successivamente sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, i commissari liquidatori della SGR assumono l'amministrazione del fondo sulla base di una situazione dei conti predisposta dai liquidatori del fondo stesso. Le indennita' spettanti ai liquidatori e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione. 6-bis.1. Qualora il fondo o il comparto sottoposto a liquidazione ai sensi del comma 6-bis sia privo di risorse liquide o queste siano stimate dai liquidatori insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione fino alla chiusura della liquidazione, i liquidatori pagano, con priorita' rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili, le spese necessarie per il funzionamento della liquidazione, le indennita' e le spese per lo svolgimento dell'incarico degli organi liquidatori, le spese per l'accertamento del passivo, per la conservazione e il realizzo dell'attivo, per l'esecuzione di riparti e restituzioni e per la chiusura della liquidazione stessa, utilizzando dapprima le risorse liquide eventualmente disponibili della liquidazione, e poi le somme messe a disposizione dalla societa' di gestione del risparmio che gestisce il fondo o il comparto. Le somme anticipate dalla SGR sono recuperate sulle risorse liquide della procedura che si rendano successivamente disponibili, dopo il pagamento degli altri crediti prededucibili. Se la SGR e' sottoposta a liquidazione coatta amministrativa ed e' priva di risorse liquide o queste sono stimate dai commissari insufficienti a soddisfare le spese e le indennita' di cui al primo periodo del presente comma, al fondo o al comparto si applica, in quanto compatibile, l'articolo 92-bis del Testo Unico bancario. ((6-bis.2. La procedura disciplinata dal comma 6-bis trova applicazione anche nei confronti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna o dei relativi comparti, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sicav e Sicaf in gestione esterna o ai relativi comparti in luogo dei fondi o dei comparti, e al gestore esterno designato ai sensi dell'articolo 38 in luogo della Sgr)).

6-ter.La procedura disciplinata dal presente articolo trova applicazione anche nei confronti della societa' posta al vertice del gruppo di Sim ai sensi dell'articolo 11 e delle altre componenti del gruppo, nonche', nel caso di Sim di classe 1, nei confronti della capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e delle altre componenti del gruppo. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo e' disposta qualora le irregolarita' nell'amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'articolo 56 siano di eccezionale gravita' nonche' quando le inadempienze nell'esercizio dell'attivita' prevista dall'articolo 61, comma 4, del Testo Unico bancario siano di eccezionale gravita'. In caso di gruppo in cui sia inclusa una Sim indicata all'articolo 55-bis, comma 1, la liquidazione coatta amministrativa della capogruppo e' disposta se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 99, comma 2, del Testo Unico bancario e alle altre componenti del gruppo si applica altresi' l'articolo 102-bis del Testo Unico bancario. Si applicano, in ogni caso, gli articoli 99, commi 3, 4, e 5, 101, 102, 103, 104, e 105 del Testo Unico bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim in luogo delle banche, nonche', nel caso di Sim diverse da quelle di classe 1, alla societa' posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 in luogo della capogruppo. Salvo che per le Sim di classe 1, il riferimento all'articolo 64 del Testo Unico bancario, contenuto nell'articolo 105 del Testo Unico bancario, si intende effettuato all'articolo 11 del presente decreto.

Art. 58

(Succursali in Italia di imprese di investimento e di gestori esteri)

1.Quando a una impresa di investimento ((UE)), a una societa' di gestione UE, a un GEFIA UE o a un GEFIA non UE autorizzato in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia e' revocata l'autorizzazione all'attivita' da parte dell'autorita' competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili. ((73))

2.Alle succursali italiane di imprese di ((paesi terzi diverse dalle banche)) e di GEFIA non UE autorizzati in Italia si applicano le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili. ((73))

Art. 58-bis

(( (Imprese di investimento operanti nell'Unione europea) ))

((73))

1.Ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione delle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, e delle imprese di investimento ((UE)) che svolgono le attivita' indicate dal medesimo articolo si applicano gli articoli 95-bis, 95-ter, 95-quater, 95-quinquies e 95-septies del Testo unico bancario, intendendosi suddette disposizioni riferite alle Sim o alle imprese di investimento ((UE)) in luogo delle banche. ((73))

Art. 59

Sistemi di indennizzo

1.(( Il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di servizi e attivita' di investimento )) e' subordinato all'adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi di indennizzo.

3.La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, coordina con regolamento l'operativita' dei sistemi d'indennizzo con la procedura di liquidazione coatta amministrativa e, in generale, con l'attivita' di vigilanza.

4.I sistemi di indennizzo sono surrogati nei diritti degli investitori fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.

5.Gli organi della procedura concorsuale verificano e attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivano dall'esercizio dei servizi (( e delle attivita' )) di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo.

6.Per le cause relative alle richieste di indennizzo e' competente il giudice del luogo ove ha sede legale il sistema di indennizzo.

Art. 60

Adesione ai sistemi d'indennizzo da parte di intermediari esteri

1.Le succursali di imprese di investimento ((UE)), di societa' di gestione UE, di GEFIA UE e di GEFIA non UE autorizzati in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia o di banche ((UE)) insediate in Italia possono aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese di origine, a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attivita' svolta in Italia. ((73))

2.Salvo che aderiscano a un sistema di indennizzo estero equivalente, le succursali di imprese di ((paesi terzi)) insediate in Italia devono aderire a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attivita' svolta in Italia. La Banca d'Italia verifica che la copertura offerta dai sistemi di indennizzo esteri cui aderiscono le succursali di imprese di ((paesi terzi)) operanti in Italia possa considerarsi equivalente a quella offerta dai sistemi di indennizzo riconosciuti. ((73))

Art. 60-bis

(Responsabilita' delle Sim, delle Sgr, delle Sicav e delle Sicaf per illecito amministrativo dipendente da reato)

1.Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una SIM, di una SGR, di una Sicav o di una Sicaf, ne da' comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facolta' di presentare relazioni scritte.

2.In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB di aggiornate informazioni sulla situazione dell'intermediario, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.

3.La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una SIM, di una SGR, di una Sicav, o di una Sicaf le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, e' trasmessa per l'esecuzione dall'Autorita' giudiziaria alla Banca d'Italia e alla CONSOB; a tal fine, la CONSOB o la Banca d'Italia, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, possono proporre o adottare gli atti previsti ((dagli articoli 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies e)) dal titolo IV della parte II, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalita' di salvaguardia della stabilita' e di tutela dei diritti degli investitori. ((73))

4.Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle SIM, SGR, Sicav e Sicaf. Ai medesimi intermediari non si applica, altresi', l'articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5.Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di imprese di investimento ((UE o di imprese di paesi terzi diverse dalle banche)), di societa' di gestione UE, di GEFIA UE, di GEFIA non UE autorizzati in Italia e di GEFIA non UE autorizzati in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia. ((73))

((CAPO II-BIS RISOLUZIONE DELLE SIM))

Art. 60-bis.1

(Ambito di applicazione)

1.Il presente Capo si applica alle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, e alle succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche che svolgono le attivita' indicate dal medesimo articolo, se non rientrano nel campo di applicazione del decreto [legislativo 16 novembre 2015, n. 180]. (73)

2.Le Sim che rientrano nel campo di applicazione previsto dall'articolo 2 del decreto [legislativo 16 novembre 2015, n. 180] sono equiparate alle banche ai fini dell'applicazione del decreto medesimo. (73)

3.In relazione a quanto disciplinato dal presente Capo, e anche in deroga agli articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis e 4-ter, si applicano gli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto [legislativo 16 novembre 2015, n. 180], nonche' le definizioni contenute nell'articolo 1 del medesimo decreto. (73)

4.Quando nel presente capo si fa rinvio a disposizioni del decreto [legislativo 16 novembre 2015, n. 180], le disposizioni riferite alle banche si intendono riferite ((alle Sim e, salvo che per le Sim di classe 1,)) quelle riferite alla capogruppo si intendono riferite alla societa' posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11. (73)

((4-bis. La Banca d'Italia applica le disposizioni del presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e nel rispetto delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e al Comitato di Risoluzione Unico. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, nel caso di Sim di classe 1, le disposizioni riferite al gruppo ai sensi dell'articolo 11 si intendono riferite al gruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e le disposizioni riferite alla societa' posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 si intendono riferite alla capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario.))

Art. 60-bis.2

(Piani di risoluzione)

2.I piani di risoluzione sono comunicati alla Consob.

3.Si applicano, in quanto compatibili, il Titolo III, Capo I, del decreto ((legislativo 16 novembre 2015, n. 180)) e le disposizioni da esso richiamate.

Art. 60-bis.3

(Risolvibilita')

1.La Banca d'Italia valuta se una Sim non facente parte di un gruppo e' risolvibile secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dalle disposizioni da esso richiamate.

2.La Banca d'Italia valuta se un gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11 e' risolvibile, quando ne e' l'autorita' di risoluzione di gruppo, nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dalle disposizioni da esso richiamate.

3.Se, a seguito della valutazione effettuata ai sensi dei commi 1 e 2, risultano impedimenti sostanziali alla risolvibilita' di una Sim o di un gruppo, la Banca d'Italia procede secondo quanto previsto dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, adottando, ove opportuno, le misure ivi disciplinate, sentita la Consob per i profili di competenza. 3.bis. Alle Sim si applica la disciplina del requisito minimo di passivita' soggette a bail-in prevista dal Capo II bis del Titolo II del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. ((3-ter. Ai fini del comma 3-bis, con riguardo alle Sim aventi sede legale in Italia diverse dalle Sim di classe 1 e di classe 1-minus: a) i riferimenti ai requisiti disciplinati dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, contenuti nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, si intendono effettuati a quelli disciplinati dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033; b) i riferimenti all'esposizione al rischio calcolata ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, contenuti nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, si intendono effettuati ai requisiti previsti dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, moltiplicati per 12,5; c) i riferimenti al requisito di capitale vincolante di secondo pilastro stabilito in base alla normativa di recepimento dell'articolo 104-bis della direttiva 2013/36/UE si intendono effettuati a quelli disciplinati dalla normativa di recepimento dell'articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034.))

Art. 60-bis.4

(Risoluzione e altre procedure di gestione delle crisi)

1.Alle Sim si applicano i Titoli IV e VI, nonche' gli articoli 99, 102, 103, 104 e 105 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. ((Alle Sim di classe 1 si applica altresi' il Titolo V del medesimo decreto legislativo.)) I provvedimenti, indicati all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, con cui e' disposta la riduzione o la conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale, o l'avvio della risoluzione sono adottati sentita la Consob per i profili di competenza.

1-bis.In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, comma 2, e 20, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), nonche' dell'interesse pubblico di cui all'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto e' accertata dalla Banca d'Italia.

2.Ai fini del comma 1, i riferimenti contenuti nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 alla ((disciplina del Testo unico bancario in materia di amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa e, salvo che per le Sim di classe 1, acquisto di partecipazioni qualificate)) si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del presente decreto legislativo.

Art. 60-bis.4-bis

((Strumenti di debito chirografario di secondo livello e valore nominale unitario minimo))

1.Le Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell'articolo 12-bis del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), del Testo unico bancario.

((1-bis. Alle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, e alle societa' del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11 si applica l'articolo 12-ter del Testo Unico bancario.))

Art. 60-ter

(Principi di regolamentazione).

1.La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri regolamentari previsti dal presente titolo nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 6, comma 01. ((62))

PARTE III DISCIPLINA DEI MERCATI TITOLO I ((DISPOSIZIONI COMUNI))

Art. 61

(Definizioni)

Art. 61-bis

(( (Principi di regolamentazione). ))

((1. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri regolamentari previsti dalla presente parte nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 6, comma 01.)) ((73))

((TITOLO I-BIS DISCIPLINA DELLE SEDI DI NEGOZIAZIONE E INTERNALIZZATORI SISTEMATICI CAPO I FINALITA' E DESTINATARI DELLA VIGILANZA))

Art. 62

(( (Vigilanza sulle sedi di negoziazione). ))

((

1.La Consob vigila sulle sedi di negoziazione e, fermi restando i poteri e le attribuzioni della Consob e della Banca d'Italia ai sensi della parte II del presente decreto, sui relativi gestori, al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.

2.La Consob vigila affinche' la regolamentazione del mercato regolamentato e le regole delle altre sedi di negoziazione, adottate dai relativi gestori, siano idonee ad assicurare l'effettivo conseguimento della trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori e puo' richiedere ai gestori delle sedi di negoziazione le opportune modifiche idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate.

3.In caso di necessita' e urgenza, la Consob adotta nei confronti dei mercati regolamentati e per le finalita' indicate al comma 1 i provvedimenti necessari, anche sostituendosi al gestore del mercato regolamentato.

4.

I provvedimenti previsti dal comma 3 possono essere adottati dal Presidente della Consob o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Essi sono immediatamente esecutivi e sono sottoposti all'approvazione della Commissione che delibera nel termine di cinque giorni; i provvedimenti perdono efficacia se non approvati entro tale termine.))

((73))

Art. 62-bis

(( (Sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato e operatori principali). ))

((1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, con regolamento puo' stabilire requisiti specifici per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato e per i relativi gestori, individuare ulteriori modalita' di negoziazione e/o tipologie di operatori ammessi su tali sedi, nonche' definire criteri per attribuire la qualifica di operatore principale ai soggetti operanti sulle sedi di negoziazione di titoli di Stato.)) ((73))

Art. 62-ter

(( (Vigilanza sulle sedi di negoziazione all'ingrosso). ))

((

1.Ferme restando le competenze e i poteri della Consob ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia vigila sulle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato e, fermi restando i poteri e le attribuzioni della Consob e della Banca d'Italia ai sensi della parte II del presente decreto, sui relativi gestori, avendo riguardo all'efficienza complessiva del mercato e all'ordinato svolgimento delle negoziazioni.

2.La Banca d'Italia vigila affinche' la regolamentazione del mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di Stato e le regole delle altre sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, adottate dai relativi gestori, siano idonee ad assicurare una negoziazione corretta e ordinata e un'esecuzione efficiente degli ordini e puo' richiedere ai gestori delle sedi di negoziazione le opportune modifiche idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate.

3.In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia adotta, nei confronti dei mercati regolamentati e per le finalita' indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi al gestore del mercato regolamentato.

4.

La Banca d'Italia e la Consob, al fine di coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle sedi di negoziazione all'ingrosso, stipulano un protocollo d'intesa avente ad oggetto i compiti di ciascuna e le modalita' della cooperazione e dello scambio di informazioni nello svolgimento delle rispettive competenze, anche con riferimento all'operativita' in Italia di sedi di negoziazione di altri Stati membri che scambiano all'ingrosso titoli di Stato, nonche' alle irregolarita' rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza. Il protocollo d'intesa e' reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalita' da esse stabilite.))

((73))

Art. 62-quater

(( (Vigilanza regolamentare e informativa sulle sedi di negoziazione all'ingrosso). ))

((

1.La Banca d'Italia con proprio provvedimento individua gli obblighi informativi e di comunicazione dei gestori delle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato nei propri confronti, indicando anche contenuto, termini e modalita' di comunicazione.

3.Per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonche' di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, i poteri e le attribuzioni di cui agli articoli 64, commi 4, 5 e 7; 64-bis, commi 5, 6, 8 e 9; 64-ter, commi 7 e 9; 64-quater, commi 1, 6, 7 e 9; 64-quinquies comma 1, 2, 4, 5 e 6; 65, comma 2; 65-quater, comma 5; 65-sexies, comma 7, sono esercitati dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.

4.

La Banca d'Italia e la Consob si scambiano reciprocamente le informazioni e le comunicazioni acquisite con riguardo alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, inclusi i titoli di Stato, nonche' di strumenti di mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute secondo le modalita' stabilite nel protocollo di intesa di cui all'articolo 62-ter, comma 4.))

((73))

Art. 62-quinquies

(( (Vigilanza sul rispetto di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili). ))

((1. La Consob e la Banca d'Italia vigilano, ciascuna per quanto di competenza, ai sensi della presente parte, sul rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento (UE) n. 600/2014 nonche' dagli atti delegati, dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del citato regolamento e della direttiva 2014/65/UE.)) ((73))

Art. 62-sexies

(( (Vigilanza sulle sedi di negoziazione di strumenti finanziari sull'energia e il gas). ))

((

1.Ai mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica e il gas e alle societa' che organizzano e gestiscono tali mercati si applicano le disposizioni del presente titolo, fatto salvo quanto indicato ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2.I provvedimenti di cui agli articoli 62, comma 2; 64-bis, commi 5 e 8; 64-quater, commi 1, 2 e 6; 64-quinquies, commi 1 e 5; 67, comma 9; 70, commi 1 e 2; 90-quinquies, comma 2, lettera b), e 90-sexies, comma 2, sono adottati dalla Consob, d'intesa con l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

3.I poteri e le attribuzioni della Consob previsti dall'articolo 67, comma 10, sono esercitati dalla Consob, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

4.L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico esercita le attribuzioni previste nel presente articolo in funzione delle generali esigenze di stabilita', economicita' e concorrenzialita' dei mercati dell'energia elettrica e del gas, nonche' di sicurezza e efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas.

5.Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, la Consob e l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico si prestano reciproca assistenza e collaborano tra loro anche mediante scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio. La Consob e l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico agiscono in modo coordinato, a tal fine stipulando appositi protocolli di intesa.

6.

L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico informa il Ministero dello sviluppo economico sull'attivita' di vigilanza svolta e sulle irregolarita' riscontrate che possono incidere sul funzionamento dei mercati fisici dei prodotti sottesi nonche' sulla sicurezza e sull'efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas.))

((73))

Art. 62-septies

(( (Vigilanza sui sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro). ))

((

1.La Banca d'Italia vigila sull'efficienza e sul buon funzionamento dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro, nonche' sui soggetti gestori, e puo' richiedere le opportune modifiche alle regole del sistema idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate.

2.La Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, puo' richiedere la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti ai soggetti gestori dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro e agli operatori che vi partecipano. La Banca d'Italia puo' eseguire ispezioni presso i medesimi soggetti gestori e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. Gli stessi poteri possono essere esercitati anche nei confronti di altri soggetti coinvolti nell'attivita' del soggetto gestore. A tale fine, la Banca d'Italia puo' procedere anche ad audizioni personali. La Banca d'Italia puo' autorizzare i revisori dei conti o gli esperti a procedere a verifiche presso i soggetti gestori; le relative spese sono poste a carico del soggetto ispezionato.

3.La Banca d'Italia con proprio provvedimento individua gli obblighi informativi e di comunicazione dei gestori nei propri confronti, indicando anche contenuto, termini e modalita' di comunicazione.

4.

Agli scambi previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni dettate nella presente parte per i sistemi multilaterali di negoziazione.))

((73))

Art. 62-octies

(( (Poteri informativi e di indagine).))

((

2.Nel caso previsto dalla lettera b) del comma 1, viene redatto processo verbale dei dati, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.

3.La Consob, nell'ambito delle sue competenze e nel perseguimento delle finalita' previste dall'articolo 62, comma 1, puo' esercitare nei confronti di chiunque gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies secondo le modalita' ivi previste.

4.

Per le finalita' di cui agli articoli 62, comma 1, e 62-ter, comma 1, la Consob e la Banca d'Italia possono esercitare nei confronti degli operatori ammessi alle sedi di negoziazione, diversi dai soggetti abilitati, e dei partecipanti remoti, i poteri di cui al comma 1. In caso di partecipanti remoti, l'autorita' competente dello Stato membro d'origine del partecipante remoto e' informata.))

((73))

Art. 62-novies

(( (Poteri ispettivi).))

((

1.Nell'ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalita' previste dagli articoli 62, comma 1, e 62-ter, comma 1, la Consob e la Banca d'Italia possono effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione e di coloro ai quali i gestori medesimi abbiano esternalizzato funzioni operative essenziali o importanti e al loro personale. Nell'esercizio di tali poteri da parte della Consob si applicano i commi 12 e 13 dell'articolo 187-octies.

2.La Consob puo' richiedere ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei mercati regolamentati di fornire informazioni. Quando sussistono particolari necessita' e non sia possibile provvedere con risorse proprie, la Consob puo' altresi' autorizzare revisori legali o societa' di revisione legale a procedere a verifiche o ispezioni per suo conto. Il soggetto autorizzato a procedere a verifiche o ispezioni agisce in veste di Pubblico Ufficiale.

3.La Banca d'Italia puo' richiedere ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato di fornire informazioni. Quando sussistono particolari necessita' e non sia possibile provvedere con risorse proprie, la Banca d'Italia puo' altresi' autorizzare revisori legali o societa' di revisione legale a procedere a verifiche o ispezioni per suo conto. Il soggetto autorizzato a procedere a verifiche o ispezioni agisce in veste di pubblico ufficiale.

4.Per le finalita' di cui agli articoli 62, comma 1, e 62-ter, comma 1, la Consob e la Banca d'Italia possono esercitare nei confronti degli operatori ammessi alle sedi di negoziazione, diversi dai soggetti abilitati, e dei partecipanti remoti, i rispettivi poteri di cui ai commi 1, 2 e 3. In caso di partecipanti remoti, l'autorita' competente dello Stato membro d'origine del partecipante remoto e' informata.

5.

Nei casi previsti dal presente articolo, la Consob redige processo verbale dei dati, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia. Gli esiti degli accertamenti ispettivi effettuati dalla Banca d'Italia ai sensi del presente articolo sono comunicati per iscritto agli interessati con le modalita' stabilite dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento.))

((73))

Art. 62-decies

(( (Poteri di intervento).))

((

2.

In caso di necessita' e urgenza, la Consob e la Banca d'Italia possono altresi' adottare, nell'ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalita' previste dagli articoli 62, comma 1, e 62-ter, comma 1, ogni misura idonea al mantenimento di ordinate condizioni di negoziazione sui mercati regolamentati, sui sistemi multilaterali di negoziazione e sui sistemi organizzati di negoziazione.))

((73))

Art. 62-undecies

(( (Doveri informativi dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti).))

1.((I soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei gestori dei mercati regolamentati e delle altre sedi di negoziazione comunicano senza indugio alla Consob e, per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, alla Banca d'Italia, gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita' dei soggetti sottoposti a revisione, ovvero che possano pregiudicare la continuita' dell'attivita', o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancio.))

((CAPO II LE SEDI DI NEGOZIAZIONE))

Art. 63

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 FEBBRAIO 2026, N. 28))

((Sezione I Autorizzazione del mercato regolamentato e requisiti del gestore))

Art. 64

(( (L'attivita' di organizzazione e gestione di mercati regolamentati).))

((

1.L'attivita' di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari e' esercitata da societa' per azioni anche senza scopo di lucro (gestore del mercato regolamentato).

3.Il gestore del mercato regolamentato esercita i diritti che corrispondono al mercato regolamentato e ha la responsabilita' di garantire che il mercato gestito soddisfi, al momento dell'autorizzazione e continuativamente, i requisiti stabiliti dalla presente parte, anche qualora l'esecuzione di funzioni operative essenziali sia affidata a terzi.

5.La Consob verifica che le modificazioni statutarie dei gestori dei mercati regolamentati non contrastino con i requisiti previsti dal presente capo. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica.

6.Ai gestori dei mercati regolamentati si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157 e 158.

7.

Il gestore del mercato regolamentato puo' gestire un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, previa verifica da parte della Consob che esso rispetti le pertinenti disposizioni contenute nella parte III.))

((73))

Art. 64-bis

(Obblighi riguardanti le persone che esercitano un'influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato)

1.Le persone che sono nella posizione di esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato devono rispettare i requisiti di onorabilita' determinati con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob e la Banca d'Italia.

2.Gli acquisti delle partecipazioni nel capitale del gestore del mercato regolamentato e le successive variazioni, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati dal soggetto acquirente entro ventiquattro ore al gestore del mercato. Nel caso in cui l'acquisto determini la possibilita' di esercitare un'influenza significativa l'acquirente trasmette, altresi', al gestore del mercato regolamentato, la documentazione attestante il possesso dei requisiti individuati al sensi del comma 1.

4-bis.Ai fini del comma 4, il controllo si presume esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle situazioni indicate dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo del 1º settembre 1993, n. 385, ove applicabili. (99)

5.Entro 90 giorni dalla comunicazione prevista dal comma 4, la Consob puo' opporsi all'acquisizione della partecipazione di cui al comma 4 o ai cambiamenti negli assetti di controllo quando vi siano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che venga messa a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato , valutando tra l'altro la qualita' del potenziale acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di acquisizione in base ai criteri indicati dall'articolo 15, comma 2, ((...)) ove applicabili. (99)

7.In assenza dei requisiti di onorabilita' o in mancanza delle comunicazioni previste dai commi 2 e 4, nonche' in caso di opposizione ai sensi del comma 5, non possono essere esercitati, nell'assemblea del gestore del mercato, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti le soglie individuate ai sensi del comma 4 o alla partecipazione acquisita in violazione dei commi 4 e 5 e gli altri diritti che consentono di influire sul gestore del mercato. (99)

8.In caso di inosservanza del divieto previsto dal comma 7, si applica l'articolo 14 , comma 6. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Consob entro il termine previsto dall'articolo 14, comma 7.

9.La Consob puo' imporre che le azioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto a norma del comma 7 siano alienate, fissando un termine. (73)

Art. 64-ter

(( (Requisiti degli esponenti aziendali del gestore del mercato regolamentato).))

((

1.I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel gestore del mercato regolamentato possiedono i requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza previsti con regolamento dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob e la Banca d'Italia. Con il medesimo regolamento, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob e la Banca d'Italia, individua le cause che comportano il venir meno dei requisiti previsti nel presente articolo e che determinano la sospensione temporanea o la decadenza dall'incarico.

2.L'organo di amministrazione possiede conoscenze, competenze ed esperienze adeguate, ha una composizione tale da garantire un apporto sufficientemente ampio di esperienze e i relativi membri dedicano tempo sufficiente all'esercizio delle proprie funzioni.

3.Il gestore del mercato regolamentato destina risorse umane e finanziarie adeguate alla preparazione e alla formazione dei membri dell'organo di amministrazione.

4.I gestori di mercati regolamentati significativi in base alle dimensioni, organizzazione interna, e tipologia, portata e complessita' delle attivita', istituiscono un comitato per le nomine composto dai membri dell'organo di amministrazione che non esercitano funzioni esecutive presso il gestore del mercato regolamentato interessato.

5.L'organo di amministrazione di un gestore del mercato regolamentato definisce e vigila sull'applicazione di misure di governo societario, anche in materia di separazione delle funzioni aziendali e prevenzione dei conflitti di interesse, che garantiscono la sana e prudente gestione e promuovono l'integrita' del mercato. L'organo di amministrazione controlla e valuta periodicamente l'efficacia delle misure di governo societario del gestore del mercato regolamentato e adotta misure opportune per rimediare a eventuali carenze.

6.I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e controllo hanno accesso adeguato alle informazioni e ai documenti necessari per vigilare e valutare periodicamente il processo decisionale della dirigenza.

7.La sospensione o la decadenza degli esponenti aziendali per le cause individuate dal regolamento di cui al comma 1 sono dichiarate dall'organo di appartenenza entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza della causa sopravvenuta. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la dichiarazione della sospensione o della decadenza e' effettuata dall'organo che li ha nominati. In caso di inerzia vi provvede la Consob.

8.Ai fini della verifica del rispetto dei requisiti previsti nel presente articolo, il gestore del mercato regolamentato trasmette alla Consob le informazioni relative agli esponenti aziendali e ai soggetti che dirigono effettivamente l'attivita' e le operazioni del mercato regolamentato e di ogni successivo cambiamento.

9.

La Consob, con proprio regolamento:

a)

specifica i requisiti previsti dai commi 2, 3 e 4, anche con riferimento al numero di incarichi assumibili dai membri dell'organo di amministrazione e alle funzioni svolte dal comitato per le nomine;

b)

stabilisce contenuto, termini e modalita' delle comunicazioni previste dal comma 8.))

((73))

Art. 64-quater

(( (Autorizzazione dei mercati regolamentati).))

((

1.La Consob rilascia l'autorizzazione a operare in qualita' di mercato regolamentato ai sistemi che ottemperano alle disposizioni del presente titolo.

2.La Consob iscrive i mercati regolamentati in un elenco, curando l'adempimento delle disposizioni dell'Unione europea in materia.

5.Il regolamento del mercato e' deliberato dall'assemblea ordinaria o dal consiglio di sorveglianza del gestore del mercato regolamentato ovvero, ove cosi' previsto dallo statuto, dall'organo di amministrazione. Qualora le azioni del gestore del mercato regolamentato siano quotate in un mercato regolamentato, il regolamento del mercato e' deliberato dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione della societa' medesima.

6.La Consob approva le modificazioni al regolamento del mercato regolamentato.

8.Il gestore del mercato fornisce alla Consob tutte le informazioni, fra cui un programma di attivita' che illustri i tipi di attivita' previsti e la struttura organizzativa, necessarie per accertare che il mercato regolamentato abbia instaurato tutti i dispositivi necessari per rispettare gli obblighi stabiliti dal presente titolo.

9.

La Consob pronuncia la decadenza dell'autorizzazione rilasciata a un mercato regolamentato allorche' questo non si avvale dell'autorizzazione entro dodici mesi.))

((73))

Art. 64-quinquies

(( (Revoca dell'autorizzazione, provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi del gestore del mercato regolamentato).))

((

2.In caso di gravi irregolarita' nella gestione del mercato regolamentato ovvero nell'amministrazione del gestore del mercato regolamentato e comunque quando lo richiede la tutela degli investitori, il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Consob, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo del gestore del mercato. I poteri dei disciolti organi amministrativi sono attribuiti a un commissario nominato con il medesimo provvedimento, che li esercita, sulla base delle direttive e sotto il controllo della Consob, sino alla ricostituzione degli organi. L'indennita' spettante al commissario e' determinata con decreto del Ministero ed e' a carico del gestore del mercato regolamentato. Si applicano, per quanto compatibili, gli articoli 70, commi 2, 3, 4 e 5, 72, a eccezione dei commi 2, 2-bis e 8, e 75 del T.U. bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alla Consob in luogo della Banca d'Italia, ai partecipanti in luogo dei depositanti e al gestore del mercato regolamentato in luogo delle banche.

3.La procedura indicata al comma 2 puo' determinare la revoca dell'autorizzazione prevista dal comma 1.

4.Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione del mercato, gli amministratori del gestore del mercato o il commissario nominato ai sensi del comma 2 convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale ovvero per deliberare la liquidazione volontaria del gestore del mercato. Qualora non si provveda alla convocazione entro detto termine ovvero l'assemblea non deliberi entro tre mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca, il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Consob, puo' disporre lo scioglimento del gestore del mercato regolamentato nominando i liquidatori. Si applicano le disposizioni sulla liquidazione delle societa' per azioni, di cui al libro V, titolo V, capo VIII, del codice civile, a eccezione di quelle concernenti la revoca dei liquidatori.

5.Nei casi previsti dai commi 1 e 2, la Consob promuove gli accordi necessari ad assicurare la continuita' delle negoziazioni. A tal fine puo' disporre il trasferimento temporaneo della gestione del mercato ad altro gestore, previo consenso di quest'ultimo. Il trasferimento definitivo della gestione del mercato puo' avvenire anche in deroga alle disposizioni del titolo II, capo VI, della legge fallimentare.

6.

Le iniziative per la dichiarazione di fallimento o per l'ammissione alle procedure di concordato preventivo o amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del tribunale sono comunicati entro tre giorni alla Consob a cura del cancelliere.))

((73))

((Sezione II Organizzazione e funzionamento delle sedi di negoziazione))

Art. 65

(Requisiti organizzativi dei mercati regolamentati)

2.La Consob puo' ulteriormente dettagliare, con regolamento, i requisiti organizzativi del mercato regolamentato e puo' dettare la metodologia di determinazione dell'entita' delle risorse finanziarie previste nel comma 1, lettera f).

3.Per le operazioni concluse su un mercato regolamentato, i membri e i partecipanti non sono tenuti ad applicarsi reciprocamente gli obblighi specificamente individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2. I membri o i partecipanti di un mercato regolamentato applicano detti obblighi per quanto concerne i loro clienti quando, operando per conto di questi ultimi, ne eseguono gli ordini su un mercato regolamentato. (73)

Art. 65-bis

(Requisiti dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione)

2.Il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione adotta altresi' le misure necessarie per favorire il regolamento efficiente delle operazioni concluse nel sistema multilaterale di negoziazione o sistema organizzato di negoziazione e informa chiaramente i membri o partecipanti o clienti delle rispettive responsabilita' per quanto concerne il regolamento delle operazioni effettuate nel sistema.

Art. 65-ter

(( (Requisiti specifici per i sistemi multilaterali di negoziazione).))

((

2.

Gli obblighi individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, non si applicano alle operazioni concluse in base alle norme che disciplinano un sistema multilaterale di negoziazione tra i membri del medesimo o i suoi partecipanti ovvero tra il sistema multilaterale di negoziazione e i suoi membri o i suoi partecipanti in relazione all'impiego del sistema multilaterale di negoziazione. I membri del sistema multilaterale di negoziazione o i suoi partecipanti rispettano detti obblighi nei confronti dei loro clienti quando, agendo per conto di questi ultimi, eseguono i loro ordini tramite i sistemi di un sistema multilaterale di negoziazione.))

((73))

Art. 65-quater

(( (Requisiti specifici per i sistemi organizzati di negoziazione).))

((

1-bis.Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione che abbina gli ordini dei clienti puo' decidere se, quando e in che misura abbinare due o piu' ordini all'interno del sistema. Fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 65-quinquies, il gestore di un sistema organizzato di negoziazione puo' facilitare la negoziazione tra clienti, in modo da far incrociare due o piu' interessi di negoziazione potenzialmente compatibili in un'operazione.

2.Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione non puo' operare anche come internalizzatore sistematico. Un sistema organizzato di negoziazione non si collega a un internalizzatore sistematico in modo tale da consentire l'interazione tra i propri ordini e gli ordini o quotazioni in un internalizzatore sistematico, ne' si collega a un altro sistema organizzato di negoziazione in modo tale da consentire l'interazione tra gli ordini dei diversi sistemi.

3.Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione puo' impiegare un'impresa di investimento per svolgere l'attivita' di market maker in tale sistema su base indipendente, a condizione che non vi siano stretti legami con il gestore medesimo.

4.Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione stabilisce meccanismi volti a impedire che siano eseguiti ordini di clienti nel sistema in contropartita diretta con il gestore o con un'entita' dello stesso gruppo del gestore.

5.La Consob stabilisce con regolamento le informazioni che una Sim o una banca italiana o un gestore del mercato regolamentato devono fornire, per dimostrare il rispetto dei requisiti specifici dettati dal presente articolo, in sede di autorizzazione alla gestione di un sistema organizzato di negoziazione o ai fini della verifica richiesta dall'articolo 64, comma 7.

6.

Alle operazioni concluse in un sistema organizzato di negoziazione si applicano i pertinenti obblighi individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2.))

((73))

Art. 65-quinquies

(( (Negoziazione «matched principal»).))

((

2.Lo svolgimento di negoziazione «matched principal» non deve generare conflitti di interesse tra il gestore e la sua clientela.

3.Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione puo' effettuare negoziazione per conto proprio diversa dalla negoziazione «matched principal» in relazione a titoli di debito sovrano privi di un mercato liquido.

5.

Il gestore di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione non puo' eseguire gli ordini in contropartita diretta all'interno del sistema, ne' svolgere negoziazione «matched principal».))

((73))

Art. 65-sexies

(Requisiti operativi delle sedi di negoziazione)

2-bis.((Il gestore di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione pubblica sul proprio sito web le informazioni relative alle circostanze che portano alla sospensione o alla limitazione delle negoziazioni e ai principi per stabilire i principali parametri tecnici utilizzati a tal fine.))

2-ter.((Qualora il gestore di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione non sospenda o limiti le negoziazioni ai sensi del comma 2, lettera d), nonostante una significativa variazione dei prezzi che incide su uno strumento finanziario o su strumenti finanziari correlati abbia determinato condizioni di negoziazione anormali su una o piu' sedi di negoziazione, la Consob e la Banca d'Italia relativamente alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, possono adottare misure adeguate per ristabilire il normale funzionamento delle sedi di negoziazione, anche utilizzando i poteri di vigilanza di cui agli articoli 66-quater, commi 1 e 4, e 68-quinquies, comma 1, lettere b) e c).))

3.I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione sottoscrivono accordi scritti vincolanti con i membri o partecipanti o clienti che perseguono strategie di market making sul sistema, e si adoperano affinche' un numero sufficiente di soggetti aderisca a tali accordi, in virtu' dei quali sono tenuti a trasmettere quotazioni irrevocabili a prezzi concorrenziali, con il risultato di fornire liquidita' al mercato su base regolare e prevedibile, qualora tale requisito sia adeguato alla natura e alle dimensioni delle negoziazioni nelle sedi di negoziazione in questione.

4.I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione dispongono di misure e procedure efficaci, tra cui le necessarie risorse, per il controllo regolare dell'ottemperanza alle proprie regole.

6.La Consob approva gli accordi che il gestore di una sede di negoziazione intende concludere per l'esternalizzazione a soggetti terzi di tutte o parte delle funzioni operative critiche relative ai sistemi della sede da esso gestita che consentono la negoziazione algoritmica, intendendosi come funzioni operative critiche quelle indicate dall'articolo 65, comma 1, lettere b), c) ed e).

8.Le disposizioni di cui al comma 7, lettera b), sono adottate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, per i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione che siano gestiti da Sim e banche italiane. (73)

Art. 65-septies

(Obblighi informativi e di comunicazione)

1.La Consob, con proprio regolamento, individua gli obblighi informativi e di comunicazione nei propri confronti dei gestori delle sedi di negoziazione, indicandone contenuto, termini e modalita' di adempimento.

2.((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, le sedi di negoziazione mettono a disposizione della Consob, su richiesta, i dati relativi al book di negoziazione, anche mediante accesso allo stesso.))

3.Fermi restando gli obblighi previsti dal comma 1, i gestori delle sedi di negoziazione segnalano senza indugio alla Consob le violazioni significative delle regole del mercato o le condizioni di negoziazione anormali o disfunzioni del sistema in relazione a uno strumento finanziario, nonche' le conseguenti iniziative assunte.

4.I gestori delle sedi di negoziazione segnalano altresi' senza indugio alla Consob gli atti che possono indicare un comportamento vietato ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014.

5.I gestori delle sedi di negoziazione comunicano senza indugio alla Consob le informazioni pertinenti per le indagini e per l'accertamento degli abusi di mercato nei sistemi gestititi, e offrono piena assistenza in relazione agli abusi di mercato commessi nei loro sistemi o per loro tramite.

6.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 FEBBRAIO 2026, N. 28)). (73)

((Sezione III Ammissione, sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla quotazione e dalle negoziazioni))

Art. 66

(( (Criteri generali di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni).))

((

2.Le regole di cui al comma 1, lettera a), assicurano che gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato possano essere negoziati in modo corretto, ordinato ed efficiente e, nel caso dei valori mobiliari, siano liberamente negoziabili. Nel caso degli strumenti derivati, tali regole assicurano in particolare che le caratteristiche del contratto derivato siano compatibili con un processo ordinato di formazione del suo prezzo, nonche' con l'esistenza di condizioni efficaci di regolamento.

4.Le sedi di negoziazione si dotano dei meccanismi necessari a controllare regolarmente l'osservanza dei requisiti di ammissione per gli strumenti finanziari ammessi alla quotazione e alla negoziazione.

5.Un valore mobiliare, una volta ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato e in ottemperanza alle pertinenti disposizioni del regolamento 2017/1129/UE puo' essere ammesso alla negoziazione, anche senza il consenso dell'emittente, in altri mercati regolamentati, i quali ne informano l'emittente.

6.

Quando uno strumento finanziario che e' stato ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato e' negoziato anche in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione senza il consenso dell'emittente, quest'ultimo non e' soggetto ad alcun obbligo nei confronti di tale sistema per quanto riguarda la divulgazione iniziale, continuativa o ad hoc di informazioni finanziarie.))

((73))

Art. 66-bis

(Condizioni per la quotazione di determinate societa')

1.Il regolamento del mercato regolamentato puo' stabilire che le azioni di societa' controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o piu' societa' con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in un segmento distinto del mercato.

Art. 66-ter

(Provvedimenti di ammissione, sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla quotazione e dalle negoziazioni adottati dal gestore della sede di negoziazione)

1.Fatto salvo il potere della Consob di cui all'articolo 66-quater, comma 1, di richiedere la sospensione o l'esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni, il gestore di una sede di negoziazione puo' sospendere o escludere dalle negoziazioni gli strumenti finanziari che cessano di rispettare le regole del sistema, a meno che tale sospensione o esclusione non rischi di causare un danno rilevante agli interessi degli investitori o al funzionamento ordinato del mercato.

2.Il gestore di una sede di negoziazione che sospende o esclude dalle negoziazioni uno strumento finanziario, sospende o esclude anche gli strumenti finanziari derivati di cui all'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario, qualora necessario per sostenere le finalita' della sospensione o dell'esclusione dello strumento finanziario sottostante.

3.Il gestore di una sede di negoziazione rende pubbliche le decisioni di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni, nonche' di sospensione ed esclusione dalla quotazione e dalle negoziazioni, di strumenti finanziari e le comunica immediatamente alla Consob.

4.((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21)).

5.((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21)).

Art. 66-quater

(Provvedimenti di sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalle negoziazioni su iniziativa della Consob)

1.La Consob puo' sospendere o escludere uno strumento finanziario dalle negoziazioni o richiedere che vi provveda il gestore di una sede di negoziazione. A tal fine la Consob puo' chiedere al gestore medesimo tutte le informazioni che ritenga utili. Per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, i poteri di cui al presente comma sono esercitati dalla Banca d'Italia, che ne da' tempestiva comunicazione alla Consob, ai fini ((dell'esercizio da parte della Consob delle funzioni di punto di contatto ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto)).

((

1-bis.La Consob puo' esercitare i poteri di cui al comma 1 anche nei confronti degli internalizzatori sistematici.

))

2.Nel caso in cui un gestore di una sede di negoziazione sospenda o escluda, ai sensi dell'articolo 66-ter, commi 1 e 2, uno strumento finanziario dalle negoziazioni, la Consob prescrive che le altre sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici che negoziano lo stesso strumento finanziario o gli strumenti finanziari derivati di cui all'Allegato I, Sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario, sospendano o escludano anch'essi tale strumento finanziario o tali strumenti derivati dalla negoziazione, se la sospensione o l'esclusione e' dovuta a presunti abusi di mercato, a un'offerta pubblica di acquisto o alla mancata divulgazione di informazioni privilegiate riguardanti l'emittente o lo strumento finanziario in violazione degli articoli 7 e 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, tranne qualora tale sospensione o esclusione possa causare un danno rilevante agli interessi dell'investitore o all'ordinato funzionamento del mercato.

3.Salvo quando cio' possa causare danni agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato, la Consob prescrive alle sedi di negoziazione e agli internalizzatori sistematici di sospendere o escludere uno strumento finanziario dalle negoziazioni nei casi in cui tale strumento finanziario sia stato oggetto di provvedimento di sospensione o esclusione da parte di autorita' competenti di altri Stati membri ovvero di una decisione assunta da parte di autorita' competenti di altri Stati membri in relazione alle decisioni di sospensione ed esclusione adottate dai gestori delle sedi di negoziazione da esse vigilate, se la sospensione o l'esclusione e' dovuta a presunti abusi di mercato, a un'offerta d'acquisto o alla mancata divulgazione di informazioni privilegiate riguardanti l'emittente o lo strumento finanziario in violazione degli articoli 7 e 17 del regolamento (UE) n. 596/2014.

4.Qualora la sospensione o l'esclusione ai sensi del comma 3 debba essere disposta con riferimento a una sede di negoziazione all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonche' di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, la decisione della Consob e' adottata sentita la Banca d'Italia. Qualora la sospensione o l'esclusione ai sensi del comma 3 debba essere disposta con riferimento ad una sede di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, la decisione e' adottata dalla Banca d'Italia; a tal fine, la Consob informa la Banca d'Italia delle decisioni assunte dalle autorita' competenti degli altri Stati membri.

5.I commi 2, 3 e 4 si applicano anche in caso di revoca della sospensione dalla negoziazione di uno strumento finanziario o degli strumenti finanziari derivati di cui all'Allegato I, Sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario.

6.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2019, N. 165)). (73)

Art. 66-quinquies

(( (Negoziazione di strumenti finanziari emessi dal gestore del mercato regolamentato).))

((

1.La Consob dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalla quotazione e dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da un gestore del mercato in un mercato regolamentato da esso gestito.

2.La Consob determina le modificazioni da apportare al regolamento del mercato regolamentato per assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonche' per regolare le ipotesi di conflitto d'interessi. L'ammissione a quotazione e a negoziazione e' subordinata all'adeguamento del regolamento del mercato regolamentato.

3.

La Consob vigila sul rispetto da parte del gestore del mercato delle disposizioni del regolamento del mercato relative agli strumenti finanziari di cui al comma 1.))

((73))

((Sezione IV Accesso alle sedi di negoziazione))

Art. 67

(Criteri generali di accesso degli operatori)

1.Il gestore di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione stabilisce, attua e mantiene regole trasparenti e non discriminatorie, basate su criteri oggettivi, che disciplinano l'accesso in qualita' di membri o partecipanti o clienti.

2.Ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione possono accedere in qualita' di membri o partecipanti le Sim, le banche italiane, le imprese di investimento UE, le banche UE e le imprese di paesi terzi autorizzate all'esercizio dei servizi o attivita' di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi degli articoli 28 e 29-ter.

6.I membri o partecipanti ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione e i clienti dei sistemi organizzati di negoziazione si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza al fine di non compromettere l'integrita' dei mercati.

7.Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia sono ammessi alle negoziazioni sulle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato.

7-bis.Possono essere ammessi alle negoziazioni per conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso in titoli di Stato, in qualita' di membri o di partecipanti, i soggetti di cui all'articolo 2, (( paragrafo 5, punti da 3) a 22) )), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

8.Il gestore di una sede di negoziazione comunica alla Consob lo Stato membro in cui intende predisporre dispositivi appropriati per facilitare l'accesso e la negoziazione ai membri, partecipanti o clienti remoti ivi stabiliti. La Consob trasmette, entro un mese, detta informazione allo Stato membro in cui si intende predisporre tali dispositivi. Su richiesta dell'autorita' competente dello Stato membro ospitante, la Consob comunica tempestivamente l'identita' dei membri o dei partecipanti o dei clienti della sede di negoziazione che ha stabilito i propri dispositivi nel territorio dell'altro Stato membro.

9.Il gestore di una sede di negoziazione di un altro Stato membro puo' dotarsi di dispositivi appropriati, nel territorio della Repubblica, per facilitare l'accesso e la negoziazione ai suoi membri, partecipanti o clienti remoti ivi stabiliti, a condizione che la Consob ne abbia ricevuto preventiva comunicazione da parte dell'autorita' competente dello Stato membro d'origine della sede di negoziazione. La Consob puo' chiedere all'autorita' competente dello Stato membro d'origine di comunicare l'identita' dei membri, partecipanti o clienti delle sedi di negoziazione che hanno stabilito i propri dispositivi sul territorio della Repubblica.

10.La Consob, al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, stipula accordi con le autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine delle sedi di negoziazione di altri Stati membri di cui al comma 9 che abbiano acquisito un'importanza sostanziale per il funzionamento del mercato finanziario italiano e la tutela degli investitori in Italia, idonei ad assicurare il coordinamento della cooperazione in materia di vigilanza e dello scambio di informazioni su base transfrontaliera. Tali accordi sono stipulati dalla Consob congiuntamente con Banca d'Italia, previa informativa al Ministero dell'economia e delle finanze, qualora le sedi di negoziazione di altri Stati membri abbiano acquisito un'importanza sostanziale per il funzionamento del mercato finanziario italiano nonche' per l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e l'efficienza complessiva delle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' richiedere alla Banca d'Italia le informazioni acquisite ai sensi degli accordi anzidetti.

11.La Consob stipula altresi' i citati accordi di cooperazione con le autorita' di vigilanza dello Stato membro ospitante di sedi di negoziazione italiane che abbiano acquisito un'importanza sostanziale per il funzionamento del mercato finanziario di tale Stato membro e la tutela degli investitori nello stesso.

12.Quando ha motivi chiari e dimostrabili di ritenere che un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione che si siano dotati di dispositivi nel territorio della Repubblica, ai sensi del comma 9, violino gli obblighi derivanti dalle disposizioni della presente parte, la Consob ne informa l'autorita' competente dello Stato membro d'origine della sede di negoziazione. Se, nonostante le misure adottate dall'autorita' competente dello Stato membro d'origine o per via dell'inadeguatezza di tali misure, la sede di negoziazione persiste nell'agire in un modo che mette chiaramente a repentaglio gli interessi degli investitori domestici o il buon funzionamento dei mercati, la Consob, dopo avere informato l'autorita' competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure adeguate e necessarie per tutelare gli investitori e assicurare il buon funzionamento dei mercati, che comprendono la possibilita' di impedire a tale sede di negoziazione di rendere accessibili i loro dispositivi ai membri o partecipanti a distanza stabiliti nel territorio della Repubblica. Le misure adottate ai sensi del presente comma, che comportano sanzioni o restrizioni delle attivita' di un'impresa di investimento o di un mercato regolamentato sono opportunamente giustificate e comunicate all'impresa di investimento o al mercato regolamentato interessato. (73)

Art. 67-bis

(( (Ammissione, sospensione ed esclusione degli operatori da un mercato regolamentato). ))

((

1.Il gestore del mercato regolamentato comunica immediatamente alla Consob le proprie decisioni di ammissione, esclusione e sospensione degli operatori dalle negoziazioni.

2.

La Consob puo':

a)

ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 se, sulla base degli elementi informativi diversi da quelli valutati, ai sensi del regolamento del mercato, dal gestore del mercato regolamentato nel corso della propria istruttoria, ritiene la decisione contraria alle finalita' di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori;

b)

chiedere al gestore del mercato regolamentato tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);

c)

chiedere al gestore del mercato regolamentato l'esclusione o la sospensione degli operatori dalle negoziazioni.))

((73))

Art. 67-ter

(Negoziazione algoritmica, accesso elettronico diretto, partecipazione a controparti centrali)

2.Le Sim e le banche italiane che effettuano negoziazioni algoritmiche lo notificano alla Consob e, se diversa, all'autorita' competente dello Stato membro della sede di negoziazione in cui effettuano la negoziazione algoritmica quali membri o partecipanti o clienti della sede di negoziazione. La notifica e' altresi' effettuata alla Banca d'Italia per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato.

4.La Consob comunica alla Banca d'Italia le informazioni che riceve ai sensi del comma 3 o dall'autorita' competente dello Stato membro d'origine della banca UE o dell'impresa di investimento UE, quando dette informazioni si riferiscono a membri o partecipanti o clienti che effettuano negoziazione algoritmica nelle sedi di negoziazioni all'ingrosso di titoli di Stato.

5.Le Sim e le banche italiane possono fornire accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione a condizione che esse pongano in essere efficaci controlli dei sistemi e del rischio.

7.La Consob, su richiesta dell'autorita' competente della sede di negoziazione di un altro Stato membro nella quale una Sim o una banca italiana svolgono negoziazione algoritmica o forniscono accesso elettronico diretto, comunica tempestivamente alla stessa le informazioni ricevute ai sensi del comma 3.

8-bis.La Consob detta con regolamento i requisiti di cui al comma 6 applicabili ai soggetti di cui al comma 8 quando effettuano negoziazione algoritmica e/o forniscono accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione.

Sezione V ((Limiti di posizione in strumenti derivati su merci e controlli sulla gestione delle posizioni in strumenti derivati su merci e strumenti derivati sulle quote di emissione))

Art. 68

(Limiti alle posizioni in strumenti derivati su merci)

((

1.Al fine di prevenire abusi di mercato e favorire condizioni ordinate di formazione dei prezzi e di regolamento delle operazioni, la Consob stabilisce e vigila sull'applicazione dei limiti di posizione sull'entita' di una posizione netta che puo' essere detenuta da una persona in qualsiasi momento in derivati su merci agricole e derivati critici o significativi su merci negoziati in sedi di negoziazione, e in contratti negoziati fuori listino economicamente equivalenti (EEOTC), secondo quanto previsto con proprio regolamento, conformemente alla metodologia di calcolo determinata dall'AESFEM a norma dell'articolo 57, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE. I derivati su merci sono considerati critici o significativi quando la somma di tutte le posizioni nette dei detentori di posizioni finali costituisce la dimensione delle loro posizioni aperte ed e' pari a un minimo di 300.000 lotti in media su un periodo di un anno.

))

((

))

((

2-bis.La Consob, in conformita' alle norme tecniche di regolamentazione definite dall'AESFEM, approva le richieste di esenzione dall'applicazione dei limiti di posizione presentate ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c).

))

3.La Consob comunica all'AESFEM i limiti di posizione che intende stabilire al fine di ricevere il parere dell'autorita' in merito alla compatibilita' dei limiti di posizione con le finalita' enunciate al comma 1 e con la metodologia di calcolo determinata dall'AESFEM. Se necessario la Consob modifica i limiti di posizione in conformita' al parere dell'AESFEM o fornisce a quest'ultima le ragioni per cui non ritiene necessario modificarli, rendendo pubbliche tempestivamente le motivazioni di tale decisione sul proprio sito internet.

((

4.Qualora siano negoziati quantitativi ingenti di derivati su merci agricole aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche o derivati su merci critici o significativi aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche presso sedi di negoziazione di piu' Stati membri, la Consob, nel caso in cui sia l'autorita' competente della sede in cui e' negoziato il quantitativo piu' elevato (autorita' competente centrale) stabilisce, secondo quanto previsto con il regolamento di cui al comma 1, il limite di posizione unico da applicare a tutte le negoziazioni relative a tale derivato. In tale caso, la Consob consulta le autorita' competenti di altre sedi in cui tali derivati su merci agricole sono negoziati in un ingente quantitativo o in cui sono negoziati derivati su merci critici o significativi, in merito al limite di posizione unico da applicare e all'eventuale riesame di tale limite.

))

((

5.A seguito di ricezione, da parte della Consob, della comunicazione di un'autorita' competente centrale, dei limiti di posizione applicabili ad un derivato su merci critico o significativo o ad un derivato su merci agricole negoziato per quantitativi ingenti in sedi di negoziazione soggette alla sua vigilanza, la Consob, in caso di disaccordo, espone per iscritto le ragioni complete e dettagliate per cui non considera soddisfatti i requisiti enunciati al comma 1.

))

((

6.La Consob conclude accordi di cooperazione con le altre autorita' competenti delle sedi in cui sono negoziati derivati su merci agricole aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche in un ingente quantitativo, derivati su merci critici o significativi aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche negoziati su una sede soggetta alla sua vigilanza, e con le autorita' competenti dei titolari di posizioni in tali strumenti derivati, al fine di prevedere lo scambio reciproco di dati pertinenti e al fine di verificare e far rispettare il limite di posizione unico.

))

7.In casi eccezionali, la Consob puo' imporre limiti piu' restrittivi di quelli adottati a norma del comma 1 che siano debitamente giustificati e proporzionati, tenendo conto della liquidita' e dell'ordinato funzionamento del mercato specifico. La decisione di imporre limiti di posizione piu' restrittivi e' valida per un periodo che non puo' superare i sei mesi a decorrere dalla data della relativa pubblicazione sul sito internet della Consob e puo' essere prorogata di sei mesi in sei mesi, se continuano a sussistere i motivi che hanno determinato la restrizione. In assenza di una proroga espressa, al decorrere del periodo di sei mesi i limiti piu' restrittivi decadono automaticamente.

8.La Consob pubblica sul proprio sito internet le decisioni adottate ai sensi del comma 7, incluse informazioni sui limiti di posizione piu' restrittivi e le comunica all'AESFEM, unitamente alle ragioni che hanno portato all'adozione delle decisioni medesime affinche' tale autorita' possa pronunciarsi sulla necessita' dei limiti di posizione piu' restrittivi alla luce dell'eccezionalita' del caso. Qualora la Consob imponga limiti in contrasto con il parere dell'AESFEM, pubblica immediatamente sul proprio sito internet una comunicazione in cui spiega le ragioni che l'hanno indotta a prendere tale decisione. (73)

Art. 68-bis

(( (Controlli del gestore della sede di negoziazione sulle posizioni in strumenti derivati su merci e strumenti derivati sulle quote di emissione).))

Art. 68-ter

(( (Caratteristiche dei limiti e dei controlli sulla gestione delle posizioni e obblighi di informazione). ))

((

1.I limiti di posizione e i controlli sulla gestione delle posizioni sono trasparenti e non discriminatori, specificano come si applicano alle persone e tengono conto della natura e della composizione dei membri e partecipanti al mercato e dell'utilizzo che essi fanno dei contratti presentati alla negoziazione.

2.

Il gestore della sede di negoziazione informa dettagliatamente la Consob circa i controlli sulla gestione delle posizioni, secondo le modalita' e i termini da quest'ultima stabiliti con regolamento.))

((73))

Art. 68-quater

(Notifica dei titolari di posizioni in base alle categorie).

1-bis.((Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse alla Consob e all'AESFEM.))

2.((Le Sim e le banche italiane che negoziano derivati su merci o derivati su quote di emissione al di fuori di una sede di negoziazione forniscono all'autorita' competente centrale o, qualora non esista un'autorita' competente centrale, all'autorita' competente della sede in cui i derivati su merci o derivati su quote di emissione sono negoziati, almeno su base giornaliera, una scomposizione completa delle loro posizioni assunte in contratti OTC economicamente equivalenti, nonche' di quelle dei loro clienti e dei clienti di detti clienti fino a raggiungere il cliente finale, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, e, se del caso, dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.))

2-bis.I commi 1 e 2 non si applicano ai valori di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera c), che si riferiscono ad una merce o a un sottostante di cui all'allegato I, sezione C), punto 10.

3.I membri o partecipanti ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione e i clienti dei sistemi organizzati di negoziazione comunicano al gestore della sede di negoziazione informazioni dettagliate sulle loro posizioni detenute mediante contratti negoziati nella sede di negoziazione in oggetto, almeno su base giornaliera, comprese le posizioni dei loro clienti, e dei clienti di detti clienti, fino a raggiungere il cliente finale.

Art. 68-quinquies

(( (Poteri della Consob e obblighi di collaborazione). ))

((

2-bis.La notifica, se del caso, include informazioni dettagliate sulla richiesta o sulla domanda, ai sensi del comma 1, lettera a), compresa l'identita' della o delle persone cui e' stata indirizzata e le ragioni addotte, come pure la portata delle limitazioni introdotte a norma del comma 1, lettera b), compresa la persona interessata, gli strumenti finanziari applicabili, eventuali limiti all'entita' delle posizioni che qualsiasi persona puo' detenere in qualsiasi momento, le eventuali esenzioni concesse ai sensi del comma 2 e le ragioni addotte. La notifica e' fatta almeno 24 ore prima dell'entrata in vigore prevista degli interventi o delle misure. In circostanze eccezionali, la notifica puo' essere effettuata meno di 24 ore prima dell'entrata in vigore della misura quando non sia possibile rispettare tale termine. Se le misure adottate ai sensi del comma 1, lettere b) o c) sono relative a prodotti energetici all'ingrosso, la Consob ne informa anche l'Agenzia per la collaborazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) istituita a norma del regolamento (CE) n. 713/2009. La Consob invia una notifica in conformita' del presente comma anche quando ha intenzione di adottare le misure di cui alle lettere b) e c) del comma 1.

3.

La Consob, a seguito della ricezione di una notifica, da parte di autorita' competenti di altri Stati membri, di misure di riduzione dell'entita' di una posizione o esposizione o di limitazione alla possibilita' delle persone di aprire una posizione in un derivato su merci, puo' adottare misure in conformita' del comma 1, lettere b) o c), quando tali misure sono necessarie per conseguire l'obiettivo dell'autorita' competente di altro Stato membro che ha effettuato la notifica.))

((73))

Sezione VI Mercati di crescita per le ((piccole e medie imprese))

Art. 69

(Mercati di crescita per le ((piccole e medie imprese)) ).

1.La Consob, su domanda del gestore di un sistema multilaterale di negoziazione, registra un sistema come mercato di crescita per le ((piccole e medie imprese)) se sono soddisfatti i requisiti di cui al comma 2.

3.Il gestore di un mercato di crescita per le ((piccole e medie imprese)) puo' prevedere requisiti aggiuntivi a quelli previsti dal comma 2.

4.La Consob puo' revocare la registrazione di un sistema multilaterale di negoziazione come mercato di crescita per le ((piccole e medie imprese)) su richiesta del gestore ovvero quando il sistema non rispetta i requisiti previsti dal comma 2.

5.Uno strumento finanziario di un emittente ammesso alla negoziazione su un mercato di crescita per le ((piccole e medie imprese)) puo' essere negoziato anche su un altro mercato di crescita per le ((piccole e medie imprese)) solo se l'emittente e' stato preventivamente informato e non ha sollevato obiezioni alla negoziazione su un altro mercato. In tal caso l'emittente non e' soggetto ad alcun obbligo relativo al governo societario o all'informativa iniziale, continuativa o ad hoc con riguardo a quest'ultimo mercato di crescita per le ((piccole e medie imprese)). (73)

Art. 69-bis

((IL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 HA DISPOSTO LA MODIFICA DEL TITOLO I E L'INTRODUZIONE DEL TITOLO I-BIS NELLA PARTE III DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((73))

((Sezione VII Riconoscimento dei mercati))

Art. 70

(( (Riconoscimento dei mercati). ))

((

1.La Consob, previa stipula di accordi con le corrispondenti autorita', puo' riconoscere mercati extra-UE di strumenti finanziari, al fine di estenderne l'operativita' sul territorio della Repubblica.

2.I gestori dei mercati regolamentati che intendano estendere in Stati non UE l'operativita' dei mercati da essi gestiti, ne danno comunicazione alla Consob, che rilascia il proprio nulla-osta previa stipula di accordi con le corrispondenti autorita' estere. Per i mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato la comunicazione e' data alla Banca d'Italia, che rilascia il proprio nulla-osta previa stipula di accordi con le competenti autorita' estere e ne informa la Consob.

3.Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la Consob o la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, accertano che le informazioni sugli strumenti finanziari e sugli emittenti, le modalita' di formazione dei prezzi, le modalita' di liquidazione dei contratti, le norme di vigilanza sui mercati e sugli intermediari siano equivalenti a quanto disposto dalla normativa vigente in Italia con riferimento ai mercati regolamentati, e comunque in grado di assicurare adeguata tutela degli investitori.

4.

La Consob puo' specificare, con regolamento, le modalita' e le condizioni per riconoscere mercati extra-UE di strumenti finanziari.))

((73))

Art. 70-bis

((IL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 HA DISPOSTO LA MODIFICA DEL TITOLO I E L'INTRODUZIONE DEL TITOLO I-BIS NELLA PARTE III DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((73))

Art. 70-ter

((IL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 HA DISPOSTO LA MODIFICA DEL TITOLO I E L'INTRODUZIONE DEL TITOLO I-BIS NELLA PARTE III DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((73))

((CAPO III GLI INTERNALIZZATORI SISTEMATICI))

Art. 71

(Obblighi dell'internalizzatore sistematico)

1.((L'impresa di investimento che soddisfa le caratteristiche richieste dalla definizione di internalizzatore sistematico di cui all'articolo 1, comma 5-ter, o che sceglie comunque di assoggettarsi a tale regime, ne informa la Consob.))

2.Ai fini della verifica della permanenza delle caratteristiche richieste dalla definizione di internalizzatore sistematico, la Consob puo' chiedere agli internalizzatori sistematici, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti.

3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 FEBBRAIO 2026, N. 28)). (73)

Art. 71-bis

(( (Individuazione dell'Autorita' competente ai fini dell'articolo 21-bis del regolamento (UE) 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014).))

1.((La Consob concede alle imprese di investimento, su richiesta di queste ultime, lo status di soggetto designato a rendere pubbliche le operazioni per specifiche categorie di strumenti finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 21-bis del regolamento (UE) 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.))

2.((La Consob puo' disciplinare con regolamento il contenuto e le modalita' di presentazione della domanda da parte delle imprese di investimento ai sensi del comma 1.))

((CAPO IV OBBLIGHI DI NEGOZIAZIONE, DI TRASPARENZA E DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI))

Art. 72

(( (Individuazione dell'autorita' competente). ))

((1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Consob e la Banca d'Italia sono le autorita' nazionali competenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18), del regolamento (UE) n. 600/2014, secondo quanto disposto dal presente capo.)) ((73))

Art. 73

(( (Vigilanza). ))

((1. La Consob vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui ai Titoli II, III e IV del regolamento (UE) n. 600/2014, sugli obblighi di negoziazione previsti dagli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, nonche' sull'accesso non discriminatorio agli indici di riferimento e sull'obbligo di concedere una licenza per gli stessi, secondo quanto previsto dall'articolo 37 del medesimo regolamento, nonche' sul rispetto delle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione. A tali fini si avvale dei poteri previsti dagli articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies.)) ((73))

Art. 74

(Esenzioni dai requisiti di trasparenza pre-negoziazione delle sedi di negoziazione)

1.((Fermo restando quanto previsto dal comma 4 e in conformita' a quanto previsto dagli articoli 4, paragrafi 1, 4 e 5 e 9, paragrafi 1, 2, 2-bis e 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, la Consob puo' esentare il gestore di una sede di negoziazione dagli obblighi di pubblicare le informazioni pre-negoziazione stabiliti dagli articoli 3, 8, 8-bis e 8-ter del citato regolamento nonche' revocare le esenzioni concesse.))

2.La Consob disciplina con regolamento il contenuto e le modalita' di presentazione della domanda di esenzione da parte del gestore di una sede di negoziazione.

3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 FEBBRAIO 2026, N. 25)).

4.I provvedimenti di esenzione dagli obblighi di trasparenza pre-negoziazione sono adottati dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato. Gli stessi provvedimenti sono adottati dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' di titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.

5.Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia sono informati dalla Consob delle domande di esenzione dagli obblighi di trasparenza pre-negoziazione su titoli di Stato ricevute, nonche' dell'adozione dei provvedimenti di esenzione dagli obblighi di trasparenza pre-negoziazione aventi ad oggetto titoli di Stato. (73)

Art. 75

(( (Provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di trasparenza pre-negoziazione). ))

((

1.Al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014 la Consob adotta i provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di pubblicare le informazioni pre-negoziazione stabiliti, dall'articolo 8 del regolamento citato, per gli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale.

2.

I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia d'intesa con la Consob, relativamente agli obblighi di pubblicazione riguardanti i titoli di Stato. Gli stessi provvedimenti sono adottati dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, relativamente agli obblighi di pubblicazione riguardanti i titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.))

((73))

Art. 76

((Pubblicazione differita))

2.La Consob disciplina con regolamento il contenuto e le modalita' di presentazione della domanda di autorizzazione alla pubblicazione differita.

3.((I provvedimenti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sono adottati dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, in relazione agli strumenti del debito sovrano emessi dallo Stato italiano o a loro categorie.))

4.((Fermo restando l'esercizio da parte della Consob delle funzioni di punto di contatto ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, in caso di consultazione da parte dell'AESFEM ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, le autorita' nazionali competenti sono la Consob e, relativamente ai titoli di Stato, anche il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.)) (73)

Art. 77

(Provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di trasparenza post-negoziazione)

1.Al ricorrere delle condizioni previste ((dagli articoli 11, paragrafo 2, e 11-bis, paragrafo 2)), del regolamento (UE) n. 600/2014 la Consob adotta i provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di pubblicare le informazioni post-negoziazione stabiliti, dall'articolo 10 del regolamento citato, per gli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale.

2.I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia d'intesa con la Consob, relativamente agli obblighi di pubblicazione delle informazioni post-negoziazione riguardanti i titoli di Stato. Gli stessi provvedimenti sono adottati dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, relativamente agli obblighi di pubblicazione delle informazioni post-negoziazione riguardanti i titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute ((diversi dai derivati negoziati in borsa e dai derivati OTC di cui all'articolo 8-bis del regolamento (UE) n. 600/2014)). (73)

Art. 77-bis

((IL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 HA DISPOSTO LA MODIFICA DEL TITOLO I E L'INTRODUZIONE DEL TITOLO I-BIS NELLA PARTE III DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((73))

Art. 78

(Informazioni da fornire ai fini della trasparenza e dell'effettuazione degli altri calcoli e obblighi di pubblicazione)

2.Gli obblighi di pubblicazione imposti dalle disposizioni contenute nei Titoli II e III del regolamento (UE) n. 600/2014 e dalle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione sono assolti dalla Consob attraverso la messa a disposizione dei dati e delle informazioni sul proprio sito internet.

3.Le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni assegnate alla Banca d'Italia nel presente capo, ottenute ai sensi del comma 1, sono trasmesse dalla Consob alla Banca d'Italia secondo il contenuto, le modalita' e i tempi stabiliti nel protocollo di intesa previsto dall'articolo 62-ter, comma 4. (73)

TITOLO I-TER ((AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DI APA E ARM))

Art. 79

(Individuazione dell'autorita' competente)

1.((La gestione di un APA o di un ARM e' soggetta ad autorizzazione preventiva da parte della Consob, in conformita' a quanto previsto dal titolo IV-bis del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, e dai relativi atti delegati. La Consob revoca l'autorizzazione concessa ai sensi del presente comma quando ricorrono i presupposti di cui agli articoli 27-sexies e 27-septies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014.))

1-bis.La CONSOB pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1.

2.La CONSOB vigila sui soggetti di cui al comma 1 e sui gestori delle sedi di negoziazione che forniscono i servizi di un APA o di un ARM per accertare che essi rispettino le condizioni di esercizio previste dal regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati. A tali fini la CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies, comma 1, lettere a), b) e d). ((I soggetti incaricati della revisione legale dei conti di APA e ARM comunicano senza indugio alla Consob gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita' dei soggetti sottoposti a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuita' dell'attivita' o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancio.))

2-bis.La CONSOB puo' disciplinare con regolamento la procedura di autorizzazione e di revoca di cui al comma 1. (73)

Art. 79-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50))

Art. 79-ter

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50))

Art. 79-ter.1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50))

TITOLO II ((DISCIPLINA DELLE CONTROPARTI CENTRALI))

Art. 79-quater

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176))

CAPO I ((LE CONTROPARTI CENTRALI))

Art. 79-quinquies

(Individuazione delle autorita' nazionali competenti sulle controparti centrali)

1.La Banca d'Italia e la Consob sono le autorita' competenti per l'autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, secondo quanto disposto dai commi seguenti, dall'articolo 79-sexies e dall'articolo 79-novies.1.

2.La Consob e' l'autorita' competente, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1, per il coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, l'AESFEM, le autorita' competenti degli altri Stati membri, l'ABE e i membri interessati del Sistema europeo delle Banche centrali, conformemente agli articoli 23, 24, 83 e 84 del regolamento di cui al comma 1.

3.((La Banca d'Italia istituisce il collegio di autorita', previsto dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 648/2012, e lo gestisce e copresiede insieme a uno dei membri indipendenti del comitato di vigilanza della CCP di cui all'articolo 24-bis, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento.))

4.La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di cui al comma 1, nell'ambito della procedura per il riconoscimento delle controparti centrali dei Paesi terzi. Il parere e' reso all'AESFEM dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob.

Art. 79-sexies

(Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali)

1.La Banca d'Italia autorizza lo svolgimento dei servizi di compensazione in qualita' di controparte centrale da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio nazionale, ai sensi degli articoli 14 e 15 e secondo la procedura prevista dall'articolo 17 ((o dall'articolo 17-bis)) del regolamento (UE) n. 648/2012. La medesima autorita' revoca l'autorizzazione allo svolgimento di servizi da parte di una controparte centrale quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 20 del medesimo regolamento. Si applica l'articolo 79-octiesdecies.

2.La Banca d'Italia, in qualita' di presidente del collegio di autorita' previsto dall'articolo 18 del regolamento di cui al comma 1, puo' rinviare la questione dell'adozione di un parere comune negativo sull'autorizzazione di una controparte centrale all'AESFEM, come disposto dall'articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento, interrompendo i termini del procedimento di autorizzazione.

4.In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalita' attribuite ai sensi del comma 3, i provvedimenti necessari anche sostituendosi alle controparti centrali. Dei provvedimenti adottati la Banca d'Italia da' tempestiva comunicazione alla Consob, all'AESFEM, al collegio di autorita' di cui al comma 2, alle rilevanti autorita' del Sistema europeo delle Banche centrali e alle altre autorita' interessate, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento di cui al comma 1.

5.La Banca d'Italia esercita le competenze specificamente indicate dagli articoli 41, paragrafo 2, 49, paragrafo 1, ((49-bis, paragrafo 1,)) e 54, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1 e adotta, d'intesa con la Consob, i provvedimenti richiesti ai sensi degli ((articoli 31, paragrafi 1, 5 e 7,)) 35, paragrafo 1, e 45-bis, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento.

6.Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento di cui al comma 1, la Banca d'Italia e la Consob individuano e rendono ((pubblico l'elenco delle informazioni)) necessarie per effettuare la valutazione prevista dal medesimo articolo.

7.Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella controparte centrale, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 13. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla Consob.

8.Il regolamento previsto dal comma 7 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Si applica il comma 7, terzo e quarto periodo.

9.In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 31 del regolamento di cui al comma 1 per il trasferimento di partecipazioni qualificate nelle controparti centrali, non possono essere esercitati i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute.

10.In caso di inosservanza del divieto di cui al comma precedente, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al medesimo comma, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

11.L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla Consob entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.

11-bis.La Banca d'Italia puo' adottare, d'intesa con la Consob, le disposizioni previste dall'articolo 4-undecies, comma 4. (73)

12.Ove non diversamente specificato dal presente decreto, le competenze previste dal regolamento di cui al comma 1 in materia di vigilanza delle controparti centrali sono esercitate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

13.La Banca d'Italia e la Consob stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalita' della cooperazione nello svolgimento delle rispettive competenze, con particolare riferimento alle posizioni rappresentate nell'ambito dei collegi, alla gestione delle situazioni di emergenza, all'adozione dei provvedimenti in materia di piani di risanamento e intervento precoce, e, piu' in generale, all'esercizio delle attribuzioni previste dal regolamento di cui al comma 1 e dal regolamento (UE) 2021/23, nonche' le modalita' del reciproco scambio di informazioni rilevanti, anche con riferimento alle irregolarita' rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio delle rispettive funzioni, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori e dell'economicita' dell'azione delle autorita' di vigilanza. Il protocollo d'intesa e' reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalita' da esse stabilite.

Art. 79-septies

(( (Garanzie acquisite nell'esercizio dell'attivita' di controparte centrale e prevalenza delle disposizioni in materia di segregazione e portabilita' delle posizioni e delle garanzie della clientela).))

((

1.I margini e le altre prestazioni acquisite da una controparte centrale a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'attivita' di compensazione svolta in favore dei propri partecipanti non possono essere soggetti ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o della controparte centrale, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Le garanzie acquisite possono essere utilizzate esclusivamente secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 648/2012. L'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante non pregiudica l'adozione e l'efficacia delle misure previste dall'articolo 48 del predetto regolamento da parte della controparte centrale, in conformita' al medesimo articolo, finalizzate alla gestione delle posizioni del partecipante insolvente e funzionali alla portabilita' delle medesime e delle relative garanzie o alla restituzione di queste ultime ai clienti, secondo quanto previsto dal predetto regolamento. Tali misure non possono essere dichiarate inefficaci in virtu' dell'applicazione di altre norme dell'ordinamento.

2.In caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante italiano ad una controparte centrale autorizzata ai sensi del regolamento di cui al comma 1 ma stabilita in un altro Stato membro, l'opponibilita' alla procedura delle misure adottate dalla controparte centrale ai sensi dell'articolo 48 del regolamento di cui al comma 1 e' disciplinata dalla legge regolatrice del sistema, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210.

3.In caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante italiano ad una controparte centrale stabilita in un Paese terzo ma riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, si applicano le tutele previste al comma 1.

))

CAPO II ((AUTORITA' NAZIONALI COMPETENTI PER L'ESERCIZIO DI ULTERIORI POTERI DI VIGILANZA))

Art. 79-octies

(Individuazione delle autorita' nazionali competenti per l'esercizio di ulteriori poteri di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012)

1.((La Consob e' l'autorita' nazionale competente per il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 4, paragrafo 3, 7-quater, 7-quinquies e 38, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) 648/2012 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione da parte dei soggetti che agiscono in qualita' di partecipanti alle controparti centrali o in qualita' di clienti di questi ultimi, come definiti dall'articolo 2, punto 15), del citato regolamento, nonche' degli obblighi di cui all'articolo 38, paragrafo 1, e all'articolo 39, paragrafi 4, 5, 6 e 7, del medesimo regolamento, da parte dei soggetti che agiscono in qualita' di partecipanti alle controparti centrali.))

1-bis.((La Consob e' l'autorita' nazionale competente per il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 7-bis e 7-ter del regolamento (UE) n. 648/2012 e delle relative norme tecniche di regolamentazione nei confronti delle controparti finanziarie e delle controparti non finanziarie.))

Art. 79-octies.1

(( (Individuazione delle autorita' nazionali competenti per l'esercizio di ulteriori poteri di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014).))

((

1.La Consob e' l'autorita' competente per il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 da parte delle sedi di negoziazione, delle Sim, delle banche italiane, nonche' delle imprese dei paesi terzi autorizzate ai sensi dell'articolo 28 o dell'articolo 29-ter del presente decreto, che operano in qualita' di partecipanti alle controparti centrali.

2.La Consob e' l'autorita' competente per il rispetto degli obblighi connessi agli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 30 del regolamento di cui al comma 1 da parte dei soggetti che agiscono in qualita' di partecipanti alle controparti centrali o in qualita' di clienti di questi ultimi, come definiti dall'articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) n. 648/2012.

3.La Consob e' l'autorita' competente per il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, del regolamento di cui al comma 1 da parte delle Sim, delle banche italiane, nonche' delle imprese dei paesi terzi autorizzate ai sensi dell'articolo 28 o dell'articolo 29-ter del presente decreto e dei gestori dei mercati regolamentati.

4.

La Banca d'Italia e' l'autorita' competente per il rispetto degli obblighi di cui al comma 3 per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato.))

((73))

Art. 79-novies

(Poteri di vigilanza)

((1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite dal presente titolo, nei confronti dei soggetti che agiscono in qualita' di partecipanti alle controparti centrali o in qualita' di clienti di questi ultimi, la Consob dispone dei poteri previsti dagli articoli 6-bis, 6-ter e 7. Nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione la Consob e la Banca d'Italia dispongono dei poteri previsti dagli articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies.)) ((73))

Art. 79-novies.1

(( (Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/23).)) ((

1.Fatti salvi i poteri specifici delle autorita' competenti in tema di accertamento dei presupposti per la risoluzione e quanto previsto dai commi seguenti, le funzioni attribuite dal regolamento (UE) 2021/23 alle autorita' competenti sono esercitate dalla Banca d'Italia e dalla Consob in conformita' all'articolo 79-sexies, comma 3, primo periodo.

2.La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ad adempiere agli obblighi informativi e di notifica previsti dal regolamento (UE) 2021/23 e a svolgere le funzioni specificamente indicate nell'articolo 10, paragrafo 2, primo periodo, nell'articolo 35, paragrafo 1, nell'articolo 38, paragrafi 1, 2 e 3, e nell'articolo 39, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

5.La Banca d'Italia e' l'autorita' competente a svolgere, d'intesa con la Consob, i compiti indicati nell'articolo 9, paragrafi 9 e 10, nell'articolo 10, paragrafi 2, secondo periodo, 6, 7, 8, 9 e 10, e nell'articolo 11, paragrafi 4, primo comma, e 5, del regolamento (UE) 2021/23.

6.Ai fini dell'esercizio delle funzioni attribuite dal regolamento (UE) 2021/23 alle autorita' competenti, la Banca d'Italia puo' emanare, d'intesa con la Consob, disposizioni di attuazione.

(( CAPO II-BIS (CRISI DELLE CONTROPARTI CENTRALI) ))

Art. 79-novies.2

(( (Amministrazione straordinaria).))

((

1.La Banca d'Italia, di propria iniziativa, sentita la Consob o su proposta formulata da quest'ultima nell'ambito delle sue competenze, puo' disporre le misure indicate all'articolo 19, paragrafo 2, secondo periodo, del regolamento (UE) 2021/23. Nei casi e con le modalita' indicati dal primo periodo, la Banca d'Italia puo' altresi' disporre lo scioglimento dell'organo di controllo delle controparti centrali.

2.Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70, commi da 2 a 7, 71, 72, 73, 74, 75, 75-bis, commi 1, secondo periodo, e 2, e 77-bis, commi da 1 a 3, del Testo Unico bancario. Ai fini degli articoli 72, comma 1-bis, e 74 del Testo Unico bancario, i commissari straordinari promuovono le soluzioni utili nell'interesse della stabilita' del sistema finanziario e della sana e prudente gestione.

))

Art. 79-novies.3

(( (Liquidazione coatta amministrativa).))

((1.Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob, puo' disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle controparti centrali, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione ordinaria di cui all'articolo 79-novies.4 e anche se non sono state precedentemente adottate misure di intervento precoce: a) quando ricorrono i presupposti indicati alle lettere a) e b), ma non quello indicato alla lettera c), dell'articolo 22, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/23; b) quando la CCP abbia applicato o intenda applicare misure di risanamento che, seppur in grado di evitarne il dissesto, producono effetti negativi significativi sul sistema finanziario dell'Unione o di uno o piu' Stati membri, ma non sia stata avviata la risoluzione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/23. 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 80, ad eccezione dei commi 1 e 2, da 81 a 90, 91, ad eccezione dei commi 1-bis e 11-bis, 92, 92-bis, 93 e 94 del Testo Unico bancario.))

Art. 79-novies.4

(( (Liquidazione ordinaria).))

((

1.Le controparti centrali informano tempestivamente la Banca d'Italia e la Consob del verificarsi di una causa di scioglimento della societa'.

2.Nel caso in cui, a fronte del verificarsi di una causa di scioglimento della societa', non ricorra il presupposto di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/23, la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, verifica la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione.

3.Non si puo' dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della societa' se non consti l'accertamento di cui al comma 2.

4.L'iscrizione di cui al comma 3 comporta la revoca dell'autorizzazione all'attivita' della controparte centrale a decorrere dal termine fissato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob.

5.Nei confronti della societa' in liquidazione restano fermi tutti i poteri delle Autorita'.

6.Se la procedura di liquidazione secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarita' o con speditezza, la Banca d'Italia puo' disporre, d'intesa con la Consob, la sostituzione dei liquidatori, nonche' dei membri degli organi di sorveglianza, determinandone il relativo compenso a carico della societa'.

7.Il provvedimento di sostituzione e' pubblicato secondo le modalita' previste dall'articolo 81, comma 2, del Testo Unico bancario.

8.La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.

))

((TITOLO II-BIS)) ((DISCIPLINA DEI DEPOSITARI CENTRALI E DELLE ATTIVITA' DI REGOLAMENTO E DI GESTIONE ACCENTRATA))

Art. 79-decies

(( (Definizioni).))

((

))

((CAPO I)) ((AUTORITA' NAZIONALI COMPETENTI E RILEVANTI))

Art. 79-undecies

(Individuazione delle autorita' nazionali competenti sui depositari centrali)

1.La Consob e la Banca d'Italia sono le autorita' nazionali competenti per l'autorizzazione e la vigilanza dei depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, secondo quanto disposto dai capi I e II.

2.La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza la prestazione dei servizi in qualita' di depositario centrale di titoli da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio della Repubblica, nonche' l'estensione delle attivita' o l'esternalizzazione a terzi dei servizi, ai sensi degli articoli 16 e 19 del regolamento n. 909/2014 e secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del medesimo regolamento. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, revoca l'autorizzazione quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 20 del regolamento di cui al comma 1.

3.La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza i depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica a prestare in proprio i servizi accessori di tipo bancario, nonche' a designare ((una o piu' banche o depositari centrali italiani)) o UE e a estendere i menzionati servizi, ai sensi degli articoli 54 e 56 e secondo la procedura prevista dall'articolo 55 del regolamento di cui al comma 1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, revoca l'autorizzazione quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 57 dell'indicato regolamento. (73)

4.La Consob comunica al soggetto richiedente l'esito del procedimento di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3.

5.La Consob e' l'autorita' responsabile della cooperazione con le autorita' competenti e le autorita' rilevanti degli altri Stati membri, l'AESFEM e l'ABE. La medesima autorita' e' il punto di contatto nello scambio di informazioni e interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima.

6.La Consob adotta, d'intesa con la Banca d'Italia, i provvedimenti richiesti ai sensi degli articoli 18, paragrafo 3, e ((27-bis, paragrafi 1, 6 e 8,)) del regolamento di cui al comma 1.

6-bis.((Ai sensi dell'articolo 27-ter, paragrafo 4, del regolamento di cui al comma 1, la Consob e la Banca d'Italia individuano e rendono pubblico l'elenco delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione prevista dal medesimo articolo.))

7.La Consob esercita, d'intesa con la Banca d'Italia, le competenze indicate dall'articolo 23 del regolamento di cui al comma 1 in qualita' di autorita' competente dello Stato membro d'origine e in qualita' di autorita' competente dello Stato membro ospitante.

8.Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, collaborano con le autorita' dello Stato membro d'origine o di quello ospitante ((e scambiano informazioni, ai sensi dell'articolo 24)), del regolamento di cui al comma 1. Le predette autorita', nell'ambito delle rispettive attribuzioni, adottano le misure previste dal paragrafo 5 del medesimo articolo e possono effettuare ispezioni presso le succursali. Ciascuna autorita' comunica le ispezioni disposte all'altra autorita', la quale puo' chiedere di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza.

8-bis.((La Consob istituisce, gestisce e presiede il collegio di autorita' previsto dall'articolo 24-bis del regolamento di cui al comma 1.))

9.La Consob esercita, d'intesa con la Banca d'Italia, le competenze indicate dall'articolo 25, paragrafi 6 e 7, del regolamento di cui al comma 1.

9-bis.La Consob puo' adottare, d'intesa con la Banca d'Italia, le disposizioni previste dall'articolo 4-undecies, comma 4. (73)

10.La Consob adotta, d'intesa con la Banca d'Italia, le ulteriori misure previste dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del regolamento di cui al comma 1.

Art. 79-duodecies

(Individuazione delle autorita' nazionali competenti a svolgere le ulteriori funzioni previste dal regolamento (UE) n. 909/2014)

3.La Consob e' l'autorita' competente a vigilare sull'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di cui al comma 1 da parte delle Sim e delle banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento.

5.La Consob e la Banca d'Italia ricevono i dati trasmessi dagli internalizzatori di regolamento ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di cui al comma 1.

6.La Consob e' l'autorita' competente per vigilare sull'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 38, paragrafi 5 e 6, del regolamento di cui al comma 1 da parte dei partecipanti a un sistema di regolamento titoli.

6-bis.((La Consob e' l'autorita' competente all'assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ESMA ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, comma 3, del regolamento di cui al comma 1.))

Art. 79-terdecies

(( (Individuazione delle autorita' nazionali rilevanti).))

((

1.La Banca d'Italia e la Consob sono le autorita' rilevanti ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014.

))

((CAPO II)) ((FINALITA' E DESTINATARI DELLA VIGILANZA))

Art. 79-quaterdecies

(( (Finalita' e poteri di vigilanza).))

((

1.La vigilanza sui depositari centrali e' esercitata dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza, all'ordinata prestazione dei servizi svolti dai depositari centrali, all'integrita' dei mercati e alla tutela degli investitori, e dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilita' e al contenimento del rischio sistemico.

2.Ove non diversamente specificato nel presente decreto, le competenze previste dal regolamento (UE) n. 909/2014 in materia di vigilanza sono esercitate dalla Consob e dalla Banca d'Italia, ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

4.Nel caso previsto dal comma 3, lettera b), la Banca d'Italia e la Consob redigono processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia. La Consob redige il processo verbale anche nel caso previsto dalla lettera c) del comma 3.

5.La Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalita' previste nel comma 1, possono imporre ai depositari centrali di adottare le azioni e le misure necessarie per assicurare il rispetto del regolamento di cui al comma 2, dei relativi atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonche' del presente titolo.

6.La Consob puo' esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies, comma 4, lettere a), c), d) ed e-bis), e comma 6.

7.In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalita' indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi ai depositari centrali.

8.La Consob e la Banca d'Italia possono dettare disposizioni inerenti alle modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza.

9.Al fine di coordinare l'esercizio delle funzioni di cui al presente titolo, la Consob e la Banca d'Italia stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalita' della cooperazione e del reciproco scambio delle informazioni rilevanti, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati e di assicurare l'economicita' dell'azione delle autorita' di vigilanza. Il protocollo d'intesa e' reso pubblico dalla Consob e dalla Banca d'Italia con le modalita' da esse stabilite.

))

Art. 79-quinquiesdecies

(( (Regolamento dei servizi).))

((

1.I depositari centrali disciplinano con regolamento i servizi da essi prestati, le relative modalita' di svolgimento e i criteri di ammissione dei partecipanti.

2.La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, approva in sede di autorizzazione iniziale i regolamenti di cui al comma 1, ogni successiva modificazione e puo' richiedere di apportare modificazioni idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate nei servizi prestati.

))

Art. 79-sexiesdecies

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)) ((73))

Art. 79-septiesdecies

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)) ((73))

((CAPO III)) ((I DEPOSITARI CENTRALI)) ((Sezione I)) ((Disciplina dei depositari centrali))

Art. 79-octiesdecies

(( (Revisione legale dei conti).))

(( (1. Ai depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica si applicano gli articoli 155, comma 2, 156, comma 4 e 159, comma 1.))

Art. 79-noviesdecies

((Violazione della disciplina sulle partecipazioni qualificate))

1.((In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 27-bis del regolamento (UE) n. 909/2014 per il trasferimento di partecipazioni qualificate nei depositari centrali di titoli, non possono essere esercitati i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute.))

2.L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Consob o dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.

Art. 79-noviesdecies.1

(( (Disposizioni applicabili allo svolgimento di servizi e attivita' di investimento da parte dei depositari centrali).))

((1. Fermo restando quanto previsto dal presente titolo e dal titolo II-ter, ai depositari centrali autorizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 e stabiliti nel territorio della Repubblica o stabiliti in un altro Stato membro aventi succursale in Italia, che svolgono servizi e attivita' di investimento in aggiunta alla prestazione dei servizi esplicitamente elencati alle sezioni A e B dell'allegato all'indicato regolamento, si applicano le disposizioni del presente decreto disciplinanti la prestazione di tali servizi e attivita', ad eccezione degli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 20-bis, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 73 del predetto regolamento.)) ((73))

((Sezione II)) ((Crisi dei depositari centrali))

Art. 79-bis-decies

(( (Crisi).))

((1. Nel caso di accertate gravi irregolarita', il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Consob o della Banca d'Italia, puo' disporre lo scioglimento degli organi amministrativi dei depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Con tale decreto sono nominati uno o piu' commissari straordinari per l'amministrazione del depositario centrale di titoli e sono determinate le indennita' spettanti ai commissari, a carico della societa' stessa. Si applicano gli articoli 70, commi da 2 a 5, 72, ad eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, intendendosi attribuiti all'autorita' che ha proposto il provvedimento i poteri della Banca d' Italia. 2. Se e' dichiarato lo stato di insolvenza di un depositario centrale ai sensi dell'articolo 195 della legge fallimentare ovvero sia disposta la revoca dell'autorizzazione ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone con decreto la liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, secondo le disposizioni degli articoli 80, commi 3, 4, 5 e 6, 81, 82, 83, 84, ad eccezione del comma 2, da 85 a 90, 91 ad eccezione dei commi 1-bis e 11-bis, 92, 93 e 94 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili.))

Art. 80

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176))

Art. 81

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176))

Art. 81-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176))

((CAPO IV)) ((GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI))

Art. 82

(Attivita' e regolamento della gestione accentrata)

1.L'attivita' di gestione accentrata e' esercitata da depositari centrali autorizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 alla prestazione dei servizi di cui alla Sezione A, punti 1) e 2), dell'Allegato al medesimo regolamento e relativi servizi accessori.

3.La Consob, sentita la Banca d'Italia, puo' stabilire che i corrispettivi per i servizi di cui alla Sezione A, punti 1), 2) e 3), dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1, svolti dai depositari centrali, nonche' i corrispettivi richiesti dagli intermediari per le certificazioni, comunicazioni e segnalazioni previste dal presente capo siano soggetti ad approvazione da parte della medesima autorita'.

4.Il regolamento previsto nel comma 2 puo' demandare al regolamento previsto dall'articolo 79-quinquiesdecies, comma 1, la disciplina di alcune delle materie delegate, ai sensi del medesimo comma o di altre disposizioni del presente capo, alla potesta' regolamentare della Consob esercitata d'intesa con la Banca d'Italia.

((Sezione I)) ((Gestione accentrata in regime di dematerializzazione))

Art. 83

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176))

Art. 83-bis

(Ambito di applicazione)

((1. I valori mobiliari regolati dalla legge italiana ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione italiana o di altro Paese dell'Unione europea con il consenso dell'emittente possono esistere solo in forma scritturale.)) ((68)) ((1-bis. L'obbligo di cui al comma 1 puo' essere assolto tramite emissione diretta o immissione, in regime di dematerializzazione, presso un depositario centrale stabilito nel territorio della Repubblica, o presso un depositario centrale autorizzato alla prestazione transfrontaliera dei servizi nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 909/2014.)) ((68))

2.((...)) il regolamento indicato dall'articolo ((82, comma 2)), puo' prevedere che siano assoggettati alla disciplina della presente sezione anche strumenti finanziari non aventi le caratteristiche indicate al comma 1 ((, al fine di agevolarne la circolazione.)) ((68))

((3. L'emittente strumenti finanziari diversi da quelli di cui al comma 1 puo' volontariamente assoggettarli al regime di dematerializzazione presso un depositario centrale stabilito nel territorio della Repubblica, secondo la disciplina della presente sezione.))

Art. 83-ter

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176))

Art. 83-quater

(( Attribuzioni dei depositari centrali e degli intermediari ))

1.Il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla disciplina della presente sezione nonche' l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali possono effettuarsi soltanto tramite gli intermediari.

2.A nome e su richiesta degli intermediari, ((i depositari centrali accendono)) per ogni intermediario conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso.

3.L'intermediario, qualora incaricato dello svolgimento del servizio, registra per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza nonche' il trasferimento, gli atti di esercizio ed i vincoli di cui all'articolo 83-octies, disposti dal titolare o a carico del medesimo, in conti distinti e separati sia tra loro sia rispetto agli eventuali conti di pertinenza dell'intermediario stesso. In ogni altro caso l'intermediario fornisce comunicazione dell'avvenuta operazione all'intermediario presso cui il titolare ha aperto il conto, per i successivi adempimenti. La registrazione dei trasferimenti e' effettuata dagli intermediari all'esito del regolamento delle relative operazioni.

4.Le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei certificati sono effettuate mediante l'indicazione della specie e della quantita' degli strumenti finanziari cui esse si riferiscono.

Art. 83-quinquies

(Diritti del titolare del conto)

1.Effettuata la registrazione, il titolare del conto indicato nell'articolo 83-quater, comma 3, ha la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi e le norme del presente titolo. Il titolare puo' disporre degli strumenti finanziari registrati nel conto in conformita' con quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

2.Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non e' soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari.

3.Salvo quanto previsto all'articolo 83-sexies, la legittimazione all'esercizio dei diritti indicati nel comma 1 e' attestata dall'esibizione di certificazioni o da comunicazioni all'emittente, rilasciate o effettuate dagli intermediari, in conformita' ((alle)) proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 82, comma 2. (73)

4.Le certificazioni e le comunicazioni non conferiscono altri diritti oltre alla legittimazione sopra indicata. Sono nulli gli atti di disposizione aventi a oggetto le certificazioni suddette.

4-bis.Fuori dai casi previsti dall'articolo 2352, ultimo comma, del codice civile non puo' esservi, per gli stessi strumenti finanziari, piu' di una certificazione o comunicazione ai fini della legittimazione all'esercizio degli stessi diritti.

Art. 83-sexies

(Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto)

1.La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

2.Per le assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, la comunicazione prevista al comma 1 e' effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti indicati all'articolo 83-quater, comma 3, relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla data della prima convocazione purche' le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione. (45)

3.Per le assemblee diverse da quelle indicate al comma 2, lo statuto puo' richiedere che gli strumenti finanziari oggetto di comunicazione siano registrati nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire da un termine prestabilito, eventualmente prevedendo che essi non possano essere ceduti fino alla chiusura dell'assemblea. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21)). Qualora lo statuto non impedisca la cessione degli strumenti finanziari, l'eventuale cessione degli stessi comporta l'obbligo per l'intermediario di rettificare la comunicazione precedentemente inviata. (45)

4.Le comunicazioni indicate nel comma 1 devono pervenire all'emittente entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data indicata nel comma 2, ultimo periodo ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia con regolamento, oppure entro il successivo termine stabilito nello statuto delle societa' indicate nel comma 3. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre i termini indicati nel presente comma, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. (45)

5.Alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari emessi dalle societa' cooperative si applicano i commi 1, 3 e 4. Con riferimento alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, il termine indicato al comma 3 non puo' essere superiore a due giorni non festivi. (45) (68)

Art. 83-septies

(Eccezioni opponibili)

1.All'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari da parte del soggetto in favore del quale e' avvenuta la registrazione l'emittente puo' opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti. ((68))

Art. 83-octies

(Costituzione di vincoli)

1.I vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari disciplinati dalla presente sezione, ivi compresi quelli previsti dalla normativa speciale sui titoli di debito pubblico, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario.

2.Possono essere accesi specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso l'intermediario e' responsabile dell'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrita' del valore del vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari. ((68))

Art. 83-novies

(Compiti dell'intermediario)

2.Il deposito delle certificazioni rilasciate dall'intermediario e la ricezione delle comunicazioni da parte dell'emittente sostituiscono, ad ogni effetto di legge, il deposito del titolo previsto da disposizioni vigenti.

3.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176.

Art. 83-novies.1

(( (Non discriminazione, proporzionalita' e trasparenza dei costi). ))

((

1.Gli intermediari e i depositari centrali comunicano al pubblico i corrispettivi per i servizi prestati ai sensi del capo I-bis della direttiva 2007/36/CE, distintamente per ciascun servizio.

2.

I corrispettivi che gli intermediari e i depositari centrali applicano agli azionisti, agli emittenti con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea, e agli altri intermediari, devono essere non discriminatori e proporzionati ai costi effettivi sostenuti per la prestazione dei servizi. Qualsiasi differenza fra i corrispettivi applicati per l'esercizio dei diritti a livello nazionale e transfrontaliero e' consentita unicamente se debitamente giustificata e se tiene conto della variazione dei costi effettivi sostenuti per la prestazione dei connessi servizi.))

((89))

Art. 83-decies

(Responsabilita' dell'intermediario)

Art. 83-undecies

(Obblighi degli emittenti azioni)

1.Gli emittenti azioni aggiornano il libro dei soci in conformita' alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dell'articolo 83-novies, comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), dell'articolo 83-duodecies nonche', nell'ipotesi di sollecitazione di deleghe promossa dall'emittente stesso, in conformita' alle comunicazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dell'articolo 144, comma 1, entro trenta giorni dal ricevimento delle medesime.

2.Fermo restando l'articolo 2421 del codice civile, anche qualora il libro soci non sia formato o tenuto con strumenti informatici, le risultanze del medesimo libro sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato.

3.Alle societa' cooperative non si applica il comma 1.

4.Resta fermo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. ((68))

Art. 83-duodecies

(Identificazione degli azionisti)

((1. Al fine di facilitare la comunicazione degli emittenti con gli azionisti nonche' l'esercizio dei diritti sociali, anche in modo coordinato, da parte degli azionisti, gli emittenti italiani con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea hanno il diritto di richiedere ai soggetti indicati dal regolamento di cui all'articolo 82, comma 4-bis, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. La richiesta di identificazione puo' essere avanzata anche tramite un soggetto terzo designato dall'emittente. I costi del processo di identificazione sono a carico dell'emittente.)) ((89))

2.Le segnalazioni indicate nel comma 1 pervengono all'emittente entro dieci giorni di mercato aperto dal giorno della richiesta, ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. ((89))

((2-bis. Gli intermediari e i depositari centrali sono legittimati ad adempiere alle richieste dei dati identificativi degli azionisti formulate da emittenti aventi la sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea.))

((89))

((3. L'emittente e' tenuto a effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino almeno la meta' della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1. I relativi costi sono ripartiti tra l'emittente ed i soci richiedenti secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento, avendo riguardo all'esigenza di non incentivare l'uso dello strumento da parte dei soci per finalita' non coerenti con l'obiettivo di facilitare il coordinamento tra i soci stessi al fine di esercitare i diritti che richiedono una partecipazione qualificata.))

((89))

4.((Gli emittenti)) pubblicano tempestivamente, secondo le modalita' previste dalla Consob con regolamento, un comunicato con cui danno notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza di identificazione, rendendo note le relative motivazioni nel caso di richiesta ai sensi del comma 1, o l'identita' e la partecipazione complessiva dei soci istanti nel caso di richiesta ai sensi del comma 3. I dati ricevuti sono messi a disposizione dei soci su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato senza oneri a loro carico, fermo restando l'obbligo di aggiornamento del libro soci. ((89))

((5. Gli statuti delle societa' italiane con azioni ammesse alle negoziazioni con il consenso dell'emittente nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea possono prevedere che si applichi il presente articolo. Il presente articolo non si applica alle societa' cooperative.))

((89))

Art. 83-terdecies

Pagamento dei dividendi

1.In deroga all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, la legittimazione al pagamento degli utili e delle altre distribuzioni afferenti gli strumenti finanziari registrati nei conti indicati all'articolo 83-quater, comma 3, e' determinata con riferimento alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile individuata dall'emittente che stabilisce altresi' le modalita' del relativo pagamento. ((68))

Art. 83-quaterdecies

(( (Accesso degli emittenti ad un depositario centrale stabilito in un altro Stato membro). ))

((

1.Le disposizioni contenute nella presente sezione costituiscono disciplina applicabile, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, anche nel caso di emissione diretta o immissione di valori mobiliari regolati dalla legge italiana in un sistema di scritture contabili gestito da un depositario centrale stabilito in un altro Stato membro.

))

Art. 84

Rilevazioni e comunicazioni inerenti agli strumenti finanziari accentrati

1.L'immissione degli strumenti finanziari nel sistema non modifica gli obblighi di legge connessi con la titolarita' di diritti sugli strumenti finanziari stessi. Le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei certificati sono effettuate mediante l'indicazione della specie e della quantita' degli strumenti finanziari cui esse si riferiscono.

2.Restano fermi gli obblighi di rilevazione e di aggiornamento del libro dei soci previsti dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, da parte degli emittenti e dei soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge. Il termine per le annotazioni nel libro dei soci indicato nell'ultimo comma del predetto articolo 5 decorre dalla data di pagamento degli utili o da quella del rilascio della certificazione per l'intervento in assemblea.

3.Restano altresi' fermi gli obblighi di comunicazione allo Schedario generale dei titoli azionari previsti dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, da parte degli emittenti e dei soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, detta, ove occorrano, le norme di applicazione della presente disposizione e di quella prevista dall'articolo 89, comma 2. (35) ((68))

Art. 85

(Deposito accentrato)

1.Nei casi in cui gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata siano rappresentati da documenti, lo svolgimento e gli effetti dell'attivita' di gestione accentrata sono disciplinati dalla presente sezione. Si applicano, ove non altrimenti previsto dalla presente sezione, gli articoli da ((83-quater)) a 83-undecies.

2.La clausola del contratto di deposito stipulato con i soggetti individuati nel regolamento previsto dall'articolo ((82, comma 2)), avente a oggetto gli strumenti finanziari individuati nel medesimo regolamento, che attribuisce al depositario la facolta' di procedere al subdeposito degli strumenti finanziari stessi presso ((un depositario centrale di titoli)) deve essere approvata per iscritto. Nell'esercizio di tale facolta' il depositario ha tutti i poteri necessari, compreso quello di apporre la girata a favore ((del depositario centrale di titoli)), quando si tratta di strumenti finanziari nominativi. Il deposito puo' essere effettuato direttamente dall'emittente.

3.Gli strumenti finanziari sono immessi nel sistema in deposito regolare. ((Il depositario centrale di titoli)) e' ((legittimato)) a compiere tutte le operazioni inerenti alla gestione in conformita' al regolamento dei servizi previsto dall'articolo ((79-quinquiesdecies, comma 1)), nonche' le azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento e alla sottrazione degli strumenti finanziari.

Art. 86

(Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari depositati)

1.Il depositante degli strumenti finanziari immessi nel sistema puo', tramite il depositario e secondo le modalita' indicate nel regolamento dei servizi previsto dall'articolo ((79-quinquiesdecies, comma 1)), chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie in deposito presso ((il depositario centrale di titoli)).

2.Il proprietario degli strumenti finanziari immessi nel sistema assume tutti i diritti e gli obblighi conseguenti al deposito quando provi che il depositante non aveva titolo per effettuarlo.

Art. 87

(Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati)

1.I vincoli gravanti sugli strumenti finanziari immessi nel sistema si trasferiscono, senza effetti novativi, sui diritti del depositante con la girata ((al depositario centrale di titoli)); le annotazioni dei vincoli sui certificati si hanno per non apposte; di cio' e' fatta menzione sul titolo.

2.Nel caso di ritiro di strumenti finanziari dal sistema, il depositario fa annotazione dei vincoli sui relativi certificati con l'indicazione della data della loro costituzione.

3.Nel caso di pignoramento di strumenti finanziari immessi nel sistema gli adempimenti nei confronti dei comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del codice di procedura civile sono eseguiti nei confronti dei depositari.

Art. 88

Ritiro degli strumenti finanziari accentrati

1.((Il depositario centrale di titoli)) mette a disposizione del depositario gli strumenti finanziari di cui e' chiesto il ritiro. Gli strumenti finanziari nominativi sono girati al nome del depositario che completa la girata con il nome del giratario. Il completamento della girata e' convalidato con timbro, data e firma del depositario.

2.((Il depositario centrale di titoli)) puo' autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata e' fatta a proprio favore. La sottoscrizione da esse apposta sul titolo in qualita' di girante non ha bisogno di autenticazione. La girata e la intestazione a favore ((del depositario centrale di titoli)) di strumenti finanziari da immettere nel sistema fanno esplicita menzione del presente decreto.

Art. 89

(Aggiornamento del libro soci)

1.((Il depositario centrale di titoli)) comunica agli emittenti le azioni nominative ad essa girate ai fini dell'aggiornamento del libro dei soci.

((Sezione III)) ((Gestione accentrata dei titoli di Stato))

Art. 90

(( (Gestione accentrata dei titoli di Stato). ))

((

1.Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con regolamento le modalita' di individuazione dei depositari centrali dei titoli di Stato nonche' i criteri per la fornitura dei relativi servizi.

))

((TITOLO II-TER)) ((ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE DI POST-TRADING E TRA SEDI DI NEGOZIAZIONE E INFRASTRUTTURE DI POST-TRADING)) ((CAPO I)) ((AUTORITA' NAZIONALI COMPETENTI))

Art. 90-bis

(( (Individuazione delle autorita' nazionali competenti in materia di accesso ai depositari centrali stabiliti sul territorio della Repubblica). ))

((1. La Consob e' l'autorita' competente a ricevere i reclami ed esercitare, d'intesa con la Banca d'Italia, le competenze in materia di accesso ai depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica da parte di: a) partecipanti, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014; b) emittenti, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 4, del medesimo regolamento; c) depositari centrali, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del medesimo regolamento))

Art. 90-ter

(( (Individuazione delle autorita' nazionali competenti in materia di accesso tra sedi di negoziazione e infrastrutture di post-trading).))

3.((Le competenze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera a), sono esercitate dalla Banca d'Italia con riguardo alle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato.))

((CAPO II)) ((DIRITTO DI ACCESSO E ACCORDI))

Art. 90-quater

(Accesso alle controparti centrali su base transfrontaliera)

1.Fatti salvi i titoli III, IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012, ((le imprese di investimento UE e le banche UE)) autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento hanno diritto di accedere direttamente e indirettamente alle controparti centrali stabilite nel territorio della Repubblica, per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari. ((73))

Art. 90-quinquies

(Accesso ai servizi di regolamento delle operazioni su strumenti finanziari su base transfrontaliera)

1.Fatto salvo l'articolo 33 del regolamento (UE) n. 909/2014, le imprese di investimento UE e le banche UE autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento hanno il diritto di accedere direttamente e indirettamente ai servizi di regolamento gestiti da depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica, per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari. (73)

3.I gestori dei mercati comunicano alla Consob le designazioni effettuate dai partecipanti al mercato ai sensi del comma 2. Tali comunicazioni sono effettuate alla Banca d'Italia nel caso dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato.

4.Il riconoscimento di cui al comma 2, lettera b), e' effettuato sentita la Banca d'Italia, nei casi di gestori di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonche' di gestori di mercati regolamentati di ((strumenti del mercato monetario)) e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.

Art. 90-sexies

(Accordi conclusi dai gestori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione con controparti centrali o con depositari centrali che gestiscono servizi di regolamento)

1.Fatti salvi gli articoli 7 e 8 e il Titolo V del regolamento (UE) n. 648/2012, l'articolo 53 del regolamento (UE) n. 909/2014 ((, nonche' gli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) n. 600/2014)), i gestori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione possono concludere accordi con le controparti centrali o con i depositari centrali stabiliti in un altro Stato membro al fine di disporre la compensazione o il regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato ((o al sistema multilaterale di negoziazione)). ((73))

2.La Consob puo' opporsi agli accordi di cui al comma 1 qualora, tenuto anche conto delle condizioni previste all'articolo 90-quinquies, comma 2, cio' si renda necessario per preservare l'ordinato funzionamento dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione.

3.I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dalla Banca d'Italia per i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato.

4.La Consob e Banca d'Italia possono disciplinare con regolamento gli adempimenti informativi dei gestori in occasione degli accordi di cui al comma 1.

((CAPO III)) ((VIGILANZA))

Art. 90-septies

(Poteri di vigilanza)

1.Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite dal presente Titolo, la Consob e la Banca d'Italia dispongono, nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione, delle controparti centrali e dei depositari centrali, dei poteri rispettivamente previsti dagli articoli ((62-octies, 62-novies, 62-decies,)) 79-sexies e 79-quaterdecies. ((73))

PARTE IV DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 91

Poteri della CONSOB

1.La CONSOB esercita i poteri previsti dalla presente parte avendo riguardo alla tutela degli investitori nonche' all'efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali.

Art. 91-bis

(( (Comunicazione dello Stato membro d'origine). ))

((1.Nei casi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera w-quater), gli emittenti comunicano lo Stato membro d'origine in conformita' all'articolo 113-ter e alle disposizioni adottate dalla Consob con regolamento. La medesima comunicazione e' effettuata alle autorita' competenti dello Stato membro in cui l'emittente ha la sede legale, ove applicabile, nonche' alle autorita' competenti dello Stato membro d'origine e degli Stati membri ospitanti. 2. Per gli emittenti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater), numeri 3), 4) e 4-bis), che non hanno effettuato la comunicazione dello Stato membro d'origine entro tre mesi dalla data in cui i valori mobiliari sono stati ammessi alla negoziazione, per la prima volta nell'Unione europea, unicamente in un mercato regolamentato italiano, lo Stato membro d'origine e' l'Italia. Per gli emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di piu' Stati membri, inclusa l'Italia, in assenza della comunicazione richiesta dal comma 1, sia l'Italia che tali altri Stati membri sono considerati Stato membro d'origine, fino alla successiva scelta e relativa comunicazione.))

Art. 92

(( Parita' di trattamento ))

((

1.Gli emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine assicurano il medesimo trattamento a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati che si trovino in identiche condizioni.

2.Gli emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine garantiscono a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati gli strumenti e le informazioni necessari per l'esercizio dei loro diritti.

3.La Consob detta con regolamento, in conformita' alla normativa comunitaria, disposizioni di attuazione del comma 2, prevedendo anche la possibilita' dell'utilizzo di mezzi elettronici per la trasmissione delle informazioni.

))

Art. 93

Definizione di controllo

2.Ai fini del comma 1 si considerano anche i diritti spettanti a societa' controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.

Art. 93.1

(( (Utilizzo della denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB" ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2631).))

1.((L'utilizzo della denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB" per l'offerta al pubblico all'interno dell'Unione o l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione situata nell'Unione di obbligazioni e per l'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilita' sono disciplinate dal regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, dalle norme tecniche di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, nonche' dalle norme del presente articolo.))

2.((La Consob e' l'autorita' nazionale competente ai sensi dell'articolo 44, paragrafi 1 e 2, del regolamento di cui al comma 1.))

3.((Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dal comma 2, la Consob dispone dei poteri di vigilanza, di indagine e cautelari previsti dagli articoli 18, paragrafo 4, 45 e 48 del medesimo regolamento e puo' esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies, secondo le modalita' ivi stabilite.))

4.((Al fine di agevolare lo svolgimento delle funzioni derivanti dal presente articolo, nonche' dei rispettivi compiti istituzionali, la Consob, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP disciplinano forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni e la stipulazione di protocolli di intesa o la modifica di quelli esistenti, anche ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.))

5.((Nell'ambito delle competenze e per le finalita' indicate al comma 3, la Consob puo' adottare con regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo, anche al fine di stabilire le modalita' procedurali della notifica da parte dell'emittente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2631.))

TITOLO II APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO ((CAPO I OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E DI VENDITA))

Art. 93-bis

Definizioni

Sezione I Offerta al pubblico di ((titoli)) e di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti

Art. 94

(Offerta al pubblico di titoli)

1.L'offerta pubblica di titoli e' disciplinata dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative, nonche' dalle disposizioni della presente sezione.

2.La Consob e' l'autorita' nazionale competente ai sensi dell'articolo 31 del regolamento di cui al comma 1.

3.Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di titoli presentano la domanda di approvazione del prospetto alla Consob, allegandone una bozza. ((I termini per l'approvazione del prospetto previsti dall'articolo 20, paragrafi 2, 3 e 6, del regolamento prospetto decorrono dalla data di presentazione del progetto di prospetto. Qualora la Consob accerti che il progetto di prospetto non risponde ai criteri di completezza, comprensibilita' e coerenza necessari per la sua approvazione ovvero che sono necessarie modifiche o informazioni supplementari, si applicano la procedura e i termini di cui all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento prospetto secondo l'approccio proporzionato previsto dall'articolo 41 del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019)).

4.Al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto avente ad oggetto titoli bancari, la Consob stipula accordi di collaborazione con la Banca d'Italia.

5.L'emittente o l'offerente, a seconda dei casi, nonche' l'eventuale garante e le persone responsabili di talune parti delle informazioni contenute nel prospetto rispondono, queste ultime limitatamente a tali parti, dei danni subiti dall'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicita' e completezza delle informazioni contenute nel prospetto e in un suo eventuale supplemento, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso.

6.Le persone responsabili del prospetto e degli eventuali supplementi ai sensi del comma 5, sono chiaramente indicate nel prospetto con i loro nomi e la loro funzione o, nel caso di persone giuridiche, con la denominazione e la sede legale; e' inoltre riportata una loro attestazione certificante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni del prospetto sono conformi ai fatti e che nel prospetto non vi sono omissioni tali da alterarne il senso.

7.((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21)).

8.Nessuno puo' essere ritenuto civilmente responsabile esclusivamente in base alla nota di sintesi, redatta ai sensi dell'articolo 7 del regolamento prospetto o alla nota di sintesi specifica di un prospetto UE della crescita ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento, comprese le sue eventuali traduzioni, a meno che la nota di sintesi sia fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con altre parti del prospetto o non offra, se letta insieme con le altre parti del prospetto, le informazioni chiave per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunita' di investire nei titoli.

9.Le azioni risarcitorie sono esercitate entro cinque anni dalla pubblicazione del prospetto, salvo che l'investitore provi di avere scoperto le falsita' delle informazioni o le omissioni nei due anni precedenti l'esercizio dell'azione.

Art. 94-bis

(( (Offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti). ))

((

1.Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, presentano la domanda di approvazione dello stesso alla Consob, allegandone la bozza. Il prospetto non puo' essere pubblicato finche' non e' approvato dalla Consob ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera b). Il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, siano rilevanti per un investitore affinche' possa procedere ad una valutazione con cognizione di causa della situazione patrimoniale, dei risultati economici, della situazione finanziaria e delle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonche' dei diritti connessi ai titoli, delle ragioni dell'emissione e del suo impatto sull'emittente. Il prospetto contiene, altresi', una nota di sintesi la quale, concisamente e con linguaggio non tecnico, fornisce le informazioni chiave. Il formato e il contenuto della nota di sintesi forniscono, unitamente al prospetto, informazioni adeguate circa le caratteristiche fondamentali dei prodotti finanziari che aiutino gli investitori al momento di valutare se investire in tali prodotti.

2.Se il prospetto dell'offerta non e' disciplinato ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera b), la Consob stabilisce, su richiesta dell'emittente o dell'offerente, il contenuto del prospetto di cui al comma 1.

3.La Consob, previa verifica della completezza, della coerenza e della comprensibilita' delle informazioni fornite, approva il prospetto nei termini e secondo le modalita' e le procedure da essa stabiliti con il regolamento previsto dall'articolo 95, comma 1, lettera b). La mancata decisione da parte della Consob nei termini previsti non costituisce approvazione del prospetto.

4.Qualunque fatto nuovo significativo, errore o imprecisione rilevanti relativi alle informazioni contenute nel prospetto che possano influire sulla valutazione dei prodotti finanziari e che sopravvengano o siano rilevati tra il momento in cui e' approvato il prospetto e quello in cui si chiude il periodo di offerta deve essere menzionato senza indebito ritardo in un supplemento al prospetto.

5.La Consob pubblica nel proprio sito internet almeno un elenco dei prospetti approvati ai sensi del presente articolo.

6.Ove il prospetto non indichi il prezzo d'offerta definitivo o la quantita' di prodotti finanziari definitiva da offrire al pubblico, ne' siano presenti il prezzo massimo o la quantita' massima di prodotti finanziari o i metodi di valutazione ed i criteri o le condizioni in base ai quali il prezzo di offerta definitivo deve essere determinato, nonche' una spiegazione dei metodi di valutazione utilizzati, l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione dei prodotti finanziari puo' essere revocata entro il termine indicato nel prospetto e comunque entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi calcolati a decorrere dal momento in cui vengono depositati il prezzo d'offerta definitivo o la quantita' dei prodotti finanziari offerti al pubblico.

7.Gli investitori che hanno gia' accettato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari prima della pubblicazione di un supplemento hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione, sempre che il fatto nuovo significativo, l'errore o l'imprecisione rilevante siano emersi o siano stati rilevati prima della chiusura del periodo di offerta o della consegna dei prodotti finanziari, se precedente. Tale termine puo' essere prorogato dall'emittente o dall'offerente. La data ultima entro la quale il diritto di revoca dell'accettazione e' esercitabile e' indicata nel supplemento.

8.Alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti si applica l'articolo 94, commi 5, 6, 7 e 9. Per la predisposizione della nota di sintesi, si applica il regime di responsabilita' previsto dal comma 8 dell'articolo 94.

))

Art. 95

(Disposizioni di attuazione)

2.La Consob individua con regolamento le norme di correttezza che sono tenuti ad osservare l'emittente, l'offerente e gli intermediari finanziari incaricati dell'offerta pubblica di prodotti finanziari nonche' coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti.

3.Con proprio regolamento la Consob puo' stabilire, secondo un criterio di proporzionalita' degli oneri amministrativi a carico degli emittenti, i casi in cui vige l'obbligo di sostituzione previsto dall'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento prospetto.

Art. 95-bis

Revoca dell'acquisto o della sottoscrizione ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 17))

Art. 96

(Bilanci dell'emittente).

((

1.Nelle offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli, l'ultimo bilancio e il bilancio consolidato eventualmente redatto dall'emittente nonche' il bilancio e il bilancio consolidato eventualmente approvati o redatti nel periodo dell'offerta sono corredati delle relazioni di revisione nelle quali un revisore legale o una societa' di revisione legale iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze esprimono il proprio giudizio. L'offerta non puo' essere effettuata se il revisore legale o la societa' di revisione legale hanno espresso un giudizio negativo ovvero si sono dichiarati impossibilitati ad esprimere un giudizio.

))

Art. 97

(( (Poteri di indagine e di vigilanza). ))

((

1.Fermo quanto previsto dal Titolo III, Capo I, al fine di vigilare sul rispetto delle disposizioni del presente Capo, del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative, si applicano l'articolo 114, commi 5 e 6, agli emittenti e agli offerenti, e l'articolo 115 agli emittenti, agli offerenti, ai soggetti che li controllano o che sono da essi controllati, ai componenti degli organi sociali, ai dirigenti e ai revisori legali degli emittenti e degli offerenti, nonche' agli intermediari incaricati dell'offerta pubblica.

2.La Consob individua con regolamento quali delle disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano agli altri soggetti indicati nell'articolo 95, comma 2, nonche' ai soggetti che prestano i servizi accessori di cui all'Allegato I, Sezione B, numero 6.

3.Qualora sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni contenute nel presente Capo o delle relative norme di attuazione, la Consob, allo scopo di acquisire elementi conoscitivi, puo' richiedere, entro un anno dall'acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori dei titoli e dei prodotti finanziari diversi dai titoli di cui alla presente Sezione, fissando i relativi termini. Il potere di richiesta puo' essere esercitato anche nei confronti di coloro per i quali vi e' fondato sospetto che svolgano, o abbiano svolto, un'offerta al pubblico in violazione delle disposizioni previste dagli articoli 94 e 94-bis.

))

Art. 98

(( (Pubblicazione del prospetto dei FIA chiusi o dei FIA UE chiusi). ))

((

1.Nel caso di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA chiusi per le quali l'Italia e' lo Stato membro d'origine, o di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA UE chiusi per le quali l'Italia e' lo Stato membro ospitante, il prospetto e' pubblicato quando si e' conclusa la procedura prevista, rispettivamente, dall'articolo 43 e dall'articolo 44 e dalle relative disposizioni di attuazione.

))

Art. 98-bis

Emittenti di Paesi extracomunitari

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 17))

((Sezione II Offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti))

Art. 98-ter

(( (KID e prospetto) ))

1.L'offerta al pubblico di quote o azioni di Oicr aperti italiani, FIA UE e non UE e' preceduta da una comunicazione alla Consob. Nel caso di offerta di OICVM italiani, alla comunicazione sono allegati ((il KID)) e il prospetto destinati alla pubblicazione. Nel caso di offerta di FIA italiani aperti, FIA UE e non UE, alla comunicazione e' allegata la documentazione d'offerta individuata dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater, lettera a-bis).

2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 29)).

((

3.Il prospetto deve consentire agli investitori di poter ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e, di conseguenza, effettuare una scelta consapevole in merito all'investimento. Il prospetto ha natura precontrattuale.

))

4.Si applica l'articolo 94, commi 5, 6, 7 e 9. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 29)).

((

5.Nel caso di offerta di quote o azioni di OICVM UE, il KID e il prospetto possono essere pubblicati in Italia una volta espletata la procedura di notifica prevista dall'articolo 42.

))

5-bis.Nel caso di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA italiani, di FIA UE e non UE aperti, la documentazione d'offerta e' pubblicata quando si e' conclusa la procedura prevista dall'articolo 43 o dall'articolo 44 e dalle relative disposizioni di attuazione.

Art. 98-ter.1

(( (Offerte rivolte agli investitori non al dettaglio). ))

((

1.Nel caso in cui l'offerta di OICVM italiani non sia rivolta a investitori al dettaglio, gli offerenti scelgono se redigere il KIID o il KID. Nel caso in cui venga redatto il KID, si applica il regolamento (UE) n. 1286/2014 e le relative disposizioni attuative adottate in sede europea.

2.L'offerta di cui al comma 1 e' preceduta da una comunicazione alla Consob alla quale sono allegati il KIID o il KID e il prospetto.

3.Il KIID e' redatto in conformita' ai regolamenti europei che disciplinano la materia e alle relative disposizioni attuative adottate in sede europea.

4.Il KIID deve consentire agli investitori di poter ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e, di conseguenza, effettuare una scelta consapevole in merito all'investimento. Il KIID ha natura precontrattuale. Le informazioni chiave per gli investitori contenute nel KIID sono corrette, chiare, non fuorvianti e coerenti con le corrispondenti parti del prospetto.

5.Nessuno puo' essere ritenuto civilmente responsabile esclusivamente sulla base del KIID, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che il KIID possa risultare fuorviante, impreciso o non coerente con le corrispondenti parti del prospetto.

))

Art. 98-quater

Disposizioni di attuazione

1.La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione anche differenziate in relazione alle caratteristiche degli OICR aperti, degli emittenti e dei mercati. In armonia con le disposizioni dell'Unione europea, il regolamento stabilisce in particolare: ((a) il contenuto della comunicazione alla Consob e del prospetto relativo all'offerta di quote o azioni di OICVM italiani, nonche' le modalita' e i termini di pubblicazione del prospetto, il regime di consegna e l'eventuale aggiornamento del KIID e del prospetto;)) a-bis) il contenuto della documentazione d'offerta di quote o azioni di FIA italiani, FIA UE e non UE, il relativo regime di consegna e di pubblicazione; a-ter) il regime linguistico del ((KIID)) e del prospetto; b) le modalita' da osservare per diffondere notizie, svolgere indagini di mercato ovvero raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42-bis; c) le modalita' di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parita' di trattamento tra i destinatari.

2.Ove le caratteristiche degli OICR lo richiedano la Consob puo' consentire, su istanza degli offerenti, l'inserimento nella documentazione d'offerta di informazioni ulteriori o equivalenti a quelle previste dal regolamento di cui al comma 1.

Art. 98-quinquies

Obblighi informativi

2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 44)).

3.Qualora sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni contenute nel presente Capo o delle relative norme di attuazione, la CONSOB, allo scopo di acquisire elementi conoscitivi, puo' richiedere, entro un anno dall'acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori delle quote o azioni di OICR aperti, fissando i relativi termini. Il potere di richiesta puo' essere esercitato anche nei confronti di coloro per i quali vi e' fondato sospetto che svolgano un'offerta al pubblico in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 98-ter.

Art. 98-sexies

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)) ((73))

((Sezione III Disposizioni comuni))

Art. 99

(( (Poteri della Consob). ))

((

))

Art. 100

(( (Casi di esenzione). ))

((

1.Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) a f), del regolamento prospetto.

2.Sono esentate dall'obbligo di pubblicazione del prospetto, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento prospetto, le offerte di titoli di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob, comunque nei limiti di importo monetario compreso tra un minimo di 1 milione di euro e un massimo di 8 milioni di euro, con il regolamento di cui alla lettera c) del comma 3.

4.La Consob puo' individuare con regolamento le offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli alle quali le disposizioni del presente Capo non si applicano in tutto o in parte.

))

Art. 100-bis

(( (Rivendita di titoli o prodotti finanziari diversi dai titoli). ))

((

2.Alla rivendita successiva dei prodotti finanziari diversi dai titoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento prospetto, nonche' le disposizioni di cui al comma 1.

))

Art. 100-ter

(Offerte di crowdfunding)

1.In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, primo comma, del codice civile, le quote di partecipazione in societa' a responsabilita' limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding, nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2020/1503.

3.La scritturazione e il trasferimento delle quote di cui al comma 2 non comportano costi o oneri ne' per l'acquirente ne' per l'alienante. La successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalita' di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

4.Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2 e' chiaramente indicato nella piattaforma di crowdfunding, ove sono altresi' predisposte apposite idonee modalita' per consentire all'investitore di esercitare l'opzione oppure indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5.L'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da societa' a responsabilita' limitata ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalita' previste alle lettere b) e c) del comma 2, non necessita della stipulazione di un contratto scritto. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante e' indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonche' in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto, nulla e' dovuto agli intermediari.

6.La scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) 2020/1503, e' resa disponibile agli investitori, come definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del medesimo regolamento, secondo modalita' e termini stabiliti dalla Consob.

7.Nei casi previsti dall'articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2020/1503, il titolare del progetto e' responsabile delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, comprese le sue eventuali traduzioni.

8.Nei casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503, il fornitore di servizi di crowdfunding e' responsabile delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali traduzioni.

9.I soggetti che prestano servizi di crowdfunding diversi da quelli disciplinati dal regolamento (UE) 2020/1503 pubblicano sul proprio sito web e includono nelle informazioni rese alla clientela relative al servizio prestato la seguente avvertenza: "Questo servizio di crowdfunding non e' soggetto ad autorizzazione o vigilanza da parte della Banca d'Italia o della Consob. A questo servizio non si applicano le regole e le tutele previste dal regolamento europeo sui fornitori di servizi di crowdfunding n. 1503/2020.". L'avvertenza e' attivata, in particolare, anche all'accesso al sito web del soggetto che presta il servizio e resta visibile per l'intera durata della navigazione.

10.Salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte di crowdfunding.

Art. 101

(Attivita' pubblicitaria)

1.La Consob individua con proprio regolamento, tenendo conto dell'esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati ((e di quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1156)), le modalita' e i termini per l'acquisizione della documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicita' effettuata in Italia concernente un'offerta.

2.Prima della pubblicazione del prospetto e' vietata la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli.

3.La pubblicita' relativa a un'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli ((e dalle quote o azioni di OICR aperti)) e' effettuata secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento in conformita' alle disposizioni europee e, in ogni caso, avendo riguardo alla correttezza dell'informazione e alla sua coerenza con quella contenuta nel prospetto.

5.A prescindere dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto, le informazioni rilevanti fornite dall'emittente o dall'offerente agli investitori qualificati o a categorie speciali di investitori, comprese le informazioni comunicate nel corso di riunioni riguardanti offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli, devono essere divulgate a tutti gli investitori qualificati o a tutte le categorie speciali di investitori a cui l'offerta e' diretta in esclusiva.

CAPO II OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO O DI SCAMBIO Sezione I Disposizioni generali

Art. 101-bis

(Definizioni e ambito applicativo).

1.Ai fini del presente capo si intendono per "societa' italiane quotate" le societa' con sede legale nel territorio italiano e con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario.

2.Ai fini del presente capo e dell'articolo 123-bis, per "titoli" si intendono gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nell'assemblea ordinaria o straordinaria.

((

3-bis.Salvo quanto previsto dal comma 3, la Consob puo' individuare con regolamento le offerte pubbliche di acquisto o di scambio, aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli, alle quali le disposizioni della presente Sezione non si applicano in tutto o in parte, ove cio' non contrasti con le finalita' indicate all'articolo 91.

4.Per "persone che agiscono di concerto" si intendono i soggetti che cooperano tra di loro sulla base di un accordo, espresso o tacito, verbale o scritto, ancorche' invalido o inefficace, volto ad acquisire, mantenere o rafforzare il controllo della societa' emittente o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio.

))

Art. 101-ter

(( (Autorita' di vigilanza e diritto applicabile). ))

((

1.La Consob vigila sulle offerte pubbliche di acquisto o di scambio in conformita' alle disposizioni del presente capo.

2.Ai fini del riparto delle competenze tra la Consob e le autorita' degli altri Stati comunitari con riguardo alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, aventi ad oggetto titoli di societa' regolate dal diritto di uno Stato comunitario, e strumentali o successive all'acquisizione del controllo secondo il diritto nazionale della societa' emittente, si osservano le disposizioni seguenti.

4.Nei casi in cui la Consob sia l'autorita' di vigilanza competente ai sensi del comma 3, lettere b) e c), sono disciplinate dal diritto italiano le questioni inerenti al corrispettivo dell'offerta, alla procedura, con particolare riguardo agli obblighi di informazione sulla decisione dell'offerente di procedere all'offerta, al contenuto del documento di offerta e alla divulgazione dell'offerta. Per le questioni riguardanti l'informazione che deve essere fornita ai dipendenti della societa' emittente, per le questioni di diritto societario con particolare riguardo a quelle relative alla soglia al cui superamento consegue l'obbligo di offerta pubblica di acquisto, alle deroghe a tale obbligo e alle condizioni in presenza delle quali l'organo di amministrazione della societa' emittente puo' compiere atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, le norme applicabili e l'autorita' competente sono quelle dello Stato membro in cui la societa' emittente ha la propria sede legale.

5.Nei casi in cui l'offerta abbia ad oggetto titoli emessi da societa' la cui sede legale e' situata nel territorio italiano e ammessi alla negoziazione esclusivamente su uno o piu' mercati regolamentati di altri Stati comunitari, sono disciplinate dal diritto italiano le materie indicate nel comma 4, secondo periodo e l'autorita' competente in relazione ad esse e' la Consob.

))

Art. 102

(Obblighi degli offerenti e poteri interdittivi).

1.La decisione ovvero il sorgere dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio sono senza indugio comunicati alla Consob e contestualmente resi pubblici. La Consob stabilisce con regolamento i contenuti e le modalita' di pubblicazione della comunicazione.

2.Non appena l'offerta sia stata resa pubblica, il consiglio di amministrazione o di gestione della societa' emittente e dell'offerente ne informano i rispettivi rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di rappresentanti, i lavoratori stessi.

3.Salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, l'offerente promuove l'offerta tempestivamente, e comunque non oltre venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, presentando alla Consob il documento d'offerta destinato alla pubblicazione. In caso di mancato rispetto del termine il documento d'offerta e' dichiarato irricevibile e l'offerente non puo' promuovere un'ulteriore offerta avente a oggetto prodotti finanziari del medesimo emittente nei successivi dodici mesi.

4.Entro quindici giorni dalla presentazione del documento d'offerta, la Consob lo approva se esso e' idoneo a consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta. Con l'approvazione la Consob puo' indicare all'offerente informazioni integrative da fornire, specifiche modalita' di pubblicazione del documento d'offerta nonche' particolari garanzie da prestare. Il termine e' di trenta giorni per le offerte aventi ad oggetto o corrispettivo prodotti finanziari non quotati ((o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione)). Qualora si renda necessario richiedere all'offerente informazioni supplementari, tali termini sono sospesi, per una sola volta, fino alla ricezione delle stesse. Tali informazioni sono fornite entro il termine fissato dalla Consob, comunque non superiore a quindici giorni. Nell'ipotesi in cui, per lo svolgimento dell'offerta, la normativa di settore richieda autorizzazioni di altre autorita', la Consob approva il documento d'offerta entro cinque giorni dalla comunicazione delle autorizzazioni stesse. Decorsi i termini di cui al presente comma, il documento d'offerta si considera approvato.

4-bis.Limitatamente alle offerte pubbliche di scambio che abbiano ad oggetto obbligazioni e altri titoli di debito, l'offerente puo' richiedere alla Consob che l'offerta sia soggetta, anche in deroga alle disposizioni del presente capo, alla disciplina delle offerte al pubblico di vendita e di sottoscrizione, di cui al capo I del presente titolo. La Consob, entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta, accoglie la medesima, ove cio' non contrasti con le finalita' indicate nell'articolo 91.

5.Non appena il documento sia stato reso pubblico, il consiglio di amministrazione o di gestione della societa' emittente e dell'offerente lo trasmettono ai rispettivi rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di rappresentanti, ai lavoratori stessi.

7.Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente capo, la Consob esercita i poteri previsti dall'articolo 115, comma 1, lettere a) e b), nei confronti di chiunque appaia informato dei fatti. In caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari si applica l'articolo 187-octies.

8.In presenza di indiscrezioni comunque diffuse tra il pubblico in merito ad una possibile offerta pubblica di acquisto o scambio e di irregolarita' nell'andamento del mercato dei titoli interessati, ai potenziali offerenti si applica l'articolo 114, commi 5 e 6.

Art. 103

Svolgimento dell'offerta

1.L'offerta e' irrevocabile. Ogni clausola contraria e' nulla. L'offerta e' rivolta a parita' di condizioni a tutti i titolari dei prodotti finanziari che ne formano oggetto.

((

2.Fermo quanto previsto dal titolo III, capo I, agli emittenti, agli offerenti, alle persone che agiscono di concerto con essi, nonche' agli intermediari incaricati di raccogliere le adesioni si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, e fino ad un anno dalla chiusura dell'offerta.

3.Il consiglio di amministrazione dell'emittente diffonde un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sulla medesima. Per le societa' organizzate secondo il modello dualistico il comunicato, eventualmente congiunto, e' approvato dal consiglio di gestione e dal consiglio di sorveglianza.

3-bis.Il comunicato contiene altresi' una valutazione degli effetti che l'eventuale successo dell'offerta avra' sugli interessi dell'impresa, nonche' sull'occupazione e la localizzazione dei siti produttivi. Contestualmente alla sua diffusione, il comunicato e' trasmesso ai rappresentanti dei lavoratori della societa' o, in loro mancanza, ai lavoratori direttamente. Se ricevuto in tempo utile, al comunicato e' allegato il parere dei rappresentanti dei lavoratori quanto alle ripercussioni sull'occupazione.

))

5.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 NOVEMBRE 2007, N. 229)).

Art. 104

(Difese).

1.Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le societa' italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma la responsabilita' degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti. (31)

1-bis.L'autorizzazione assembleare prevista dal comma 1 e richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma 1, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attivita' della societa' e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. (31)

1-ter.Gli statuti possono derogare, in tutto o in parte, alle disposizioni dei commi 1 e 1-bis. Le societa' comunicano le deroghe approvate ai sensi del presente comma alla Consob e alle autorita' di vigilanza in materia di offerte pubbliche di acquisto degli Stati membri in cui i loro titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o in cui e' stata chiesta tale ammissione. ((Tali deroghe sono altresi' tempestivamente comunicate al pubblico secondo le modalita' previste dalla Consob con regolamento)). (31)

2.L'avviso di convocazione relativo alle assemblee di cui al presente articolo e' pubblicato con le modalita' di cui all'articolo 125-bis entro il quindicesimo giorno precedente la data fissata per l'assemblea.

Art. 104-bis

(Regola di neutralizzazione)

1.Fermo quanto previsto dall'articolo 123, comma 3, gli statuti delle societa' italiane quotate, diverse dalle societa' cooperative, possono prevedere che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto i titoli da loro emessi si applichino le regole previste dai commi 2 e 3.

2.Nel periodo di adesione all'offerta non hanno effetto nei confronti dell'offerente le limitazioni al trasferimento di titoli previste nello statuto ne' hanno effetto, nelle assemblee chiamate a decidere sugli atti e le operazioni previsti dall'articolo 104, le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali. ((Nelle medesime assemblee le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e non si computano i diritti di voto assegnati ai sensi dell'articolo 127-quinquies)).

4.Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alle limitazioni statutarie al diritto di voto attribuito da titoli dotati di privilegi di natura patrimoniale.

5.Qualora l'offerta di cui al comma 1 abbia avuto esito positivo, l'offerente e' tenuto a corrispondere un equo indennizzo per l'eventuale pregiudizio patrimoniale subito dai titolari dei diritti che l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 abbia reso non esercitabili, purche' le disposizioni statutarie o contrattuali che costituiscono tali diritti fossero efficaci anteriormente alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1. La richiesta di indennizzo deve essere presentata all'offerente, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla chiusura dell'offerta ovvero, nel caso di cui al comma 3, entro novanta giorni dalla data dell'assemblea. In mancanza di accordo, l'ammontare dell'indennizzo eventualmente dovuto e' fissato dal giudice in via equitativa, avendo riguardo, tra l'altro, al raffronto tra la media dei prezzi di mercato del titolo nei dodici mesi antecedenti la prima diffusione della notizia dell'offerta e l'andamento dei prezzi successivamente all'esito positivo dell'offerta.

6.L'indennizzo di cui al comma 5 non e' dovuto per l'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante dall'esercizio del diritto di voto in contrasto con un patto parasociale, se al momento dell'esercizio del diritto di voto e' gia' stata presentata la dichiarazione di recesso di cui all'articolo 123, comma 3.

7.Restano ferme le disposizioni in materia di poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, e in materia di limiti di possesso azionario e al diritto di voto di cui all'articolo 3 del medesimo decreto-legge.

Art. 104-ter

(Clausola di reciprocita').

1.Le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 1 e 1-bis, e, qualora previste negli statuti, le disposizioni di cui all'articolo 104-bis, commi 2 e 3, non si applicano in caso di offerta pubblica promossa da chi non sia soggetto a tali disposizioni ovvero a disposizioni equivalenti, ovvero da una societa' o ente da questi controllata. In caso di offerta promossa di concerto, e' sufficiente che a tali disposizioni non sia soggetto anche uno solo fra gli offerenti.(31)

2.COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2.

3.La Consob, su istanza dell'offerente o della societa' emittente ed entro venti giorni dalla presentazione di questa, determina se le disposizioni applicabili ai soggetti di cui al comma 1 siano equivalenti a quelle cui e' soggetta la societa' emittente. La Consob stabilisce con regolamento i contenuti e le modalita' di presentazione di tale istanza.

4.Qualsiasi misura idonea a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta adottata dalla societa' emittente in virtu' di quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente autorizzata dall'assemblea in vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1. ((L'autorizzazione prevista dal presente comma e' tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalita' previste dalla Consob con regolamento)).

Sezione II Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie

Art. 105

Disposizioni generali

1.Salvo quanto previsto dall'articolo 101-ter, commi 4 e 5, le disposizioni della presente sezione si applicano alle societa' italiane con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani.

2.Ai fini della presente sezione, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi da una societa' di cui al comma 1 che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina o revoca degli amministratori o del consiglio di sorveglianza.

3.La CONSOB puo' con regolamento includere nella partecipazione categorie di titoli che attribuiscono diritti di voto su uno o piu' argomenti diversi tenuto conto della natura e del tipo di influenza sulla gestione della societa' che puo' avere il loro esercizio anche congiunto. La Consob determina, altresi', con regolamento i criteri di calcolo della partecipazione di cui al comma 2 nelle ipotesi in cui i titoli di cui al medesimo comma, risultino privati, per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, del diritto di voto ((ovvero nelle ipotesi in cui lo statuto preveda la maggiorazione del diritto di voto.)).

3-bis.La Consob stabilisce con regolamento i casi e le modalita' con cui gli strumenti finanziari derivati detenuti sono computati nella partecipazione di cui al comma 2.

Art. 106

Offerta pubblica di acquisto totalitaria

1.Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento dei medesimi promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalita' dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso.

1-bis.Nelle societa' diverse dalle PMI l'offerta di cui al comma 1 e' promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro socio che detenga una partecipazione piu' elevata.

1-ter.Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa da quella indicata nel comma 1, comunque non inferiore al venticinque per cento ne' superiore al quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del codice civile.

2.Per ciascuna categoria di titoli, l'offerta e' promossa entro venti giorni a un prezzo non inferiore a quello piu' elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, per acquisti di titoli della medesima categoria. Qualora non siano stati effettuati acquisti a titolo oneroso di titoli della medesima categoria nel periodo indicato, l'offerta e' promossa per tale categoria di titoli ad un prezzo non inferiore a quello medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi o del minor periodo disponibile. Il medesimo prezzo si applica, in mancanza di acquisti a un prezzo piu' elevato, in caso di superamento della soglia relativa ai diritti di voto per effetto della maggiorazione ai sensi dell'articolo 127- quinquies.

2-bis.Il corrispettivo dell'offerta puo' essere costituito in tutto o in parte da titoli. Nel caso in cui i titoli offerti quale corrispettivo dell'offerta non siano ammessi alla negoziazione su di un mercato regolamentato in uno Stato comunitario ovvero l'offerente o le persone che agiscono di concerto con questi, abbia acquistato verso un corrispettivo in denaro, nel periodo di cui al comma 2 e fino alla chiusura dell'offerta, titoli che conferiscono almeno il cinque per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della societa' i cui titoli sono oggetto di offerta, l'offerente deve proporre ai destinatari dell'offerta, almeno in alternativa al corrispettivo in titoli, un corrispettivo in contanti.

3-bis.La Consob, tenuto conto delle caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, puo' stabilire con regolamento le ipotesi in cui l'obbligo di offerta consegue ad acquisti che determinino la detenzione congiunta di titoli e altri strumenti finanziari con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105, in misura tale da attribuire un potere complessivo di voto equivalente a quella di chi detenga la partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e 1-ter.

3-ter.I provvedimenti di cui alle lettere c) e d) del comma 3 sono resi pubblici con le modalita' indicate nel regolamento di cui all'articolo 103, comma 4, lettera f).

3-quater.L'obbligo di offerta previsto dal comma 3, lettera b), non si applica alle PMI, a condizione che cio' sia previsto dallo statuto, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione.

4.L'obbligo di offerta non sussiste se la partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e 1-ter e' detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio rivolta a tutti i possessori di titoli per la totalita' dei titoli in loro possesso, purche', nel caso di offerta pubblica di scambio, siano offerti titoli quotati in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario o sia offerto come alternativa un corrispettivo in contanti.

((5-bis. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente a un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto o indiretto, sulla societa' risultante da dette operazioni))

6.La Consob puo' con provvedimento motivato, disporre che il superamento della partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e 1-ter o nel comma 3, lettera b), non comporta obbligo di offerta con riguardo a casi riconducibili alle ipotesi di cui al comma 5, ma non espressamente previsti nel regolamento approvato ai sensi del medesimo comma.

Art. 107

Offerta pubblica di acquisto preventiva

2.Le modalita' di approvazione sono stabilite dalla CONSOB con regolamento. Possono esprimere il proprio giudizio sull'offerta ai sensi del comma 1, lettera b), anche i soci che non vi aderiscono.

Art. 108

(Obbligo di acquisto).

1.L'offerente che venga a detenere, a seguito di un'offerta pubblica totalitaria, una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da titoli in una societa' italiana quotata ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta. Qualora siano emesse piu' categorie di titoli, l'obbligo sussiste solo per le categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento.

2.Salvo quanto previsto al comma 1, chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato da chi ne faccia richiesta se non ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Qualora siano emesse piu' categorie di titoli, l'obbligo sussiste soltanto in relazione alle categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novanta per cento.

3.Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonche' nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo e' pari a quello dell'offerta pubblica totalitaria precedente, sempre che, in caso di offerta volontaria, l'offerente abbia acquistato a seguito dell'offerta stessa, titoli che rappresentano non meno del novanta per cento del capitale con diritto di voto compreso nell'offerta.

4.Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il corrispettivo e' determinato dalla Consob, tenendo conto anche del corrispettivo dell'eventuale offerta precedente o del prezzo di mercato del semestre anteriore all'annuncio dell'offerta effettuato ai sensi dell'articolo 102, comma 1, o dell'articolo ((17 del regolamento (UE) n. 596/2014)), ovvero antecedente l'acquisto che ha determinato il sorgere dell'obbligo,

5.Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonche' nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata siaraggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo assume la stessa forma di quello dell'offerta, ma il possessore dei titoli puo' sempre esigere che gli sia corrisposto in misura integrale un corrispettivo in contanti, determinato in base a criteri generali definiti dalla Consob con regolamento.

6.Se il corrispettivo offerto e' pari a quello proposto nell'offerta precedente l'obbligo puo' essere adempiuto attraverso una riapertura dei termini della stessa.

Art. 109

(Acquisto di concerto).

1.Sono solidalmente tenuti agli obblighi previsti dagli articoli 106 e 108 le persone che agiscono di concerto quando vengano a detenere, a seguito di acquisti effettuati anche da uno solo di essi, una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate nei predetti articoli. ((I medesimi obblighi sussistono in capo a coloro che agiscono di concerto, a seguito di maggiorazione, anche a favore di uno solo di essi, dei diritti di voto, qualora essi vengano a disporre di diritti di voto in misura superiore alle percentuali indicate nell'articolo 106.))

2.Il comma 1 ((, primo periodo,)) non si applica quando la detenzione di una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate agli articoli 106 e 108 costituisce effetto della stipula di un patto, anche nullo, di cui all'articolo 122, salvo che gli aderenti siano venuti a detenere una partecipazione complessiva superiore alle predette percentuali nei dodici mesi precedenti la stipulazione del patto.

3.Ai fini dell'applicazione del comma 1, le fattispecie di cui all'articolo 101-bis, comma 4-bis , assumono rilievo anche congiuntamente, limitatamente ai soggetti che detengono partecipazioni.

Art. 110

((Inadempimento degli Obblighi ))

1.In caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente sezione, il diritto di voto inerente all'intera partecipazione detenuta non puo' essere esercitato e (( i titoli )) eccedenti le percentuali indicate negli articoli 106 e 108 devono essere ((alienati)) entro dodici mesi. Nel caso in cui il diritto di voto venga esercitato, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.

((

1-bis.Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 192, comma 1, la Consob, in alternativa all'alienazione di cui al comma 1, con provvedimento motivato, avuto riguardo tra l'altro alle ragioni del mancato adempimento, agli effetti che conseguirebbero all'alienazione e alle modifiche intervenute nella compagine azionaria, puo' imporre la promozione dell'offerta totalitaria al prezzo da essa stabilito, anche tenendo conto del prezzo di mercato dei titoli.

1-ter.L'alienazione prevista dal comma 1 o la promozione dell'offerta prevista dal comma 1-bis fanno venire meno la sospensione del diritto di voto di cui al comma 1.

))

Art. 111

Diritto di acquisto

1.L'offerente che venga a detenere a seguito di offerta pubblica totalitaria una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da titoli (( in una societa' italiana quotata )) ha diritto di acquistare i titoli residui entro tre mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta, se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto. Qualora siano emesse piu' categorie di titoli, il diritto di acquisto puo' essere esercitato soltanto per le categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento.

2.Il corrispettivo e la forma che esso deve assumere sono determinati ai sensi dell'articolo 108, commi 3, 4 e 5.

3.Il trasferimento ha efficacia dal momento della comunicazione dell'avvenuto deposito del prezzo di acquisto presso una banca alla societa' emittente, che provvede alle conseguenti annotazioni nel libro dei soci.

Art. 112

Disposizioni di attuazione

1.La CONSOB detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione ((...)).

TITOLO III EMITTENTI CAPO I INFORMAZIONE SOCIETARIA

Art. 113

(( (Ammissione alle negoziazioni di titoli). ))

((

1.L'ammissione alle negoziazioni di titoli in un mercato regolamentato e' disciplinata dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative, nonche' del presente articolo. Si applicano, anche nei confronti della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni, gli articoli 94, commi 3, 5, 6, 8 e 9, 95, comma 1, lettera a), e 95, comma 2.

3.Alla pubblicita' relativa ad un'ammissione di titoli alla negoziazione in un mercato regolamentato si applica l'articolo 101, comma 4.

))

Art. 113-bis

Ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti

1.Prima della data stabilita per l'inizio delle negoziazioni delle quote o azioni di OICR aperti in un mercato regolamentato l'emittente pubblica un prospetto contenente le informazioni indicate nell'articolo 98-ter ((...)).

3.Il prospetto approvato dall'autorita' competente di un altro Stato membro dell'Unione europea e' riconosciuto dalla Consob, con le modalita' e alle condizioni stabilite nel regolamento previsto dal comma 2, quale prospetto per l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. La Consob puo' richiedere, con il regolamento previsto dal comma 2, la pubblicazione di un documento per la quotazione.

4.Alla pubblicita' relativa ad un'ammissione di quote o azioni di OICR aperti alla negoziazione in un mercato regolamentato si applica l'articolo 101.

Art. 113-ter

Disposizioni generali in materia di informazioni regolamentate

1.Per informazioni regolamentate si intendono quelle che devono essere pubblicate dagli emittenti quotati, dagli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine o dai soggetti che li controllano, ai sensi delle disposizioni contenute ((nel Capo 3 del regolamento (UE) n. 596/2014,)) nel presente Titolo, Capo I e Capo II, Sezioni I, I-bis e V-bis, e nei relativi regolamenti di attuazione ovvero delle disposizioni previste da Paesi extracomunitari ritenute equivalenti dalla Consob.

((

2.Le informazioni regolamentate sono depositate presso la Consob e il gestore del mercato per il quale l'emittente ha richiesto o ha approvato l'ammissione alla negoziazione dei propri valori mobiliari o quote di fondi chiusi, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni attribuite a detto gestore ai sensi della Parte III, Titolo I-bis, del presente decreto.

))

3.La Consob, nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dal presente Titolo, stabilisce modalita' e termini di diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, ferma restando la necessita' di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, tenuto conto della natura di tali informazioni, al fine di assicurarne un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione in tutta la Comunita' europea.

6.Se un soggetto ha chiesto, senza il consenso dell'emittente, l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di valori mobiliari o quote di fondi chiusi, gli obblighi di comunicazione delle informazioni regolamentate sono osservati da tale soggetto, salvo il caso in cui l'emittente comunica al pubblico, ai sensi delle disposizioni del proprio Stato di origine, le informazioni regolamentate richieste dalla normativa comunitaria.

7.I soggetti tenuti alla comunicazione al pubblico delle informazioni regolamentate non possono esigere corrispettivi per tale comunicazione.

8.La Consob puo' rendere pubblico il fatto che i soggetti tenuti alla comunicazione delle informazioni regolamentate non ottemperano ai loro obblighi.

Art. 114

(Comunicazioni al pubblico)

1.Gli emittenti quotati comunicano al pubblico le informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, secondo le modalita' stabilite dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del medesimo articolo 17, paragrafo 10. La Consob detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite al gestore del mercato con le proprie e puo' individuare compiti da affidargli per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 2, lettera d). (73)

2.Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinche' le societa' controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dal regolamento (UE) n. 596/2014. Le societa' controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.

3.Gli emittenti quotati, in caso di ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, trasmettono su successiva richiesta della Consob la documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative norme tecniche di attuazione.

4.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107.

5.La CONSOB puo', anche in via generale, richiedere agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonche' ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalita' da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la CONSOB provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente.

6.Qualora gli emittenti, i soggetti che li controllano e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La CONSOB, entro sette giorni, puo' escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che cio' non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto.

7.((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21)).

8.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107.

9.Al fine di garantire che il pubblico sia correttamente informato, la Consob puo' richiedere la pubblicazione delle raccomandazioni in materia di investimenti e delle altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento da parte degli emittenti quotati, dei soggetti abilitati, nonche' dei soggetti in rapporto di controllo con essi, secondo le modalita' stabilite con regolamento.

Art. 114-bis

Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori).

2.((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARO 2024, N. 21)).

3.La Consob definisce con proprio regolamento le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalita' di realizzazione del piano, prevedendo informazioni piu' dettagliate per piani di particolare rilevanza.

Art. 115

Comunicazioni alla CONSOB

2.I poteri previsti dalle lettere a), b) e c) possono essere esercitati nei confronti dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122.

((

2-bis.Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei confronti degli emittenti che hanno chiesto o autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, nonche' degli emittenti che hanno autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema organizzato di negoziazione italiano.

))

3.La CONSOB puo' altresi' richiedere alle societa' o agli enti che partecipano direttamente o indirettamente a societa' con azioni quotate l'indicazione nominativa, in base ai dati disponibili, dei soci e, nel caso di societa' fiduciarie, dei fiducianti.

Art. 115-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107))

Art. 115-ter

(( (Comunicazioni relative alle quote di emissioni). ))

((

1.Ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni, come definiti dall'articolo 3, paragrafo 1, n. 20, del regolamento (UE) n. 596/2014, si applicano gli articoli 114 e 115, comma 1.

2.Ai fini di quanto previsto dagli articoli 18, paragrafo 8, e 19, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 596/2014, gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115, comma 1, si applicano altresi' nei confronti delle piattaforme d'asta, dei commissari d'asta e dei sorveglianti d'asta, in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all'asta tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.

))

Art. 116

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21))

Art. 117

Informazione contabile

1.Alle societa' italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea non si applicano i casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dall'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e dall'articolo 61 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

2.Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con regolamento tra i principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con quelli delle direttive emanate in materia dall'Unione Europea quelli sulla base dei quali gli emittenti strumenti finanziari quotati sia in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione sia in mercati di paesi extracomunitari possono, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, redigere il bilancio consolidato, sempre che i suddetti principi siano accettati nei mercati di paesi extracomunitari. L'individuazione dei principi ha luogo su proposta della CONSOB, da formularsi d'intesa con la Banca d'Italia per le banche e per le societa' finanziarie previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e con l'((Ivass)) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

Art. 117-bis

(Fusioni fra societa' con azioni quotate e societa' con azioni non quotate)

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 17))

Art. 117-ter

(Disposizioni in materia di finanza etica).

1.La CONSOB, previa consultazione con tutti i soggetti interessati e sentite le Autorita' di vigilanza competenti, determina con proprio regolamento gli specifici obblighi di informazione e di rendicontazione cui sono tenuti i soggetti abilitati ((...)) che promuovono prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili. ((78))

Art. 118

Casi di inapplicabilita'

1.Le disposizioni del presente capo non si applicano agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c) e d) del regolamento prospetto.

2.((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21)).

Art. 118-bis

(Controllo sulle informazioni fornite al pubblico).

1.La CONSOB stabilisce con regolamento , tenuto conto dei principi internazionali in materia di vigilanza sull'informazione societaria, le modalita' e i termini per il controllo dalla stessa effettuato sulle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, ivi inclusa la rendicontazione di sostenibilita' disciplinata dal decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, dagli emittenti quotati e dagli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine . (123) ((127))

CAPO II DISCIPLINA DELLE SOCIETA' CON AZIONI QUOTATE

Art. 119

Ambito di applicazione

1.Le disposizioni del presente capo di applicano, salvo che sia diversamente specificato, alle societa' italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea (societa' con azioni quotate).

Sezione I Assetti proprietari

Art. 120

Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

1.Ai fini della presente sezione, per capitale di societa' per azioni si intende quello rappresentato da azioni con diritto di voto. Nelle societa' i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto.

2.Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al tre per cento del capitale ne danno comunicazione alla societa' partecipata e alla CONSOB. Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia e' pari al cinque per cento.

2-bis.La CONSOB puo', con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonche' di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per societa' ((...)) ad azionariato particolarmente diffuso.

3.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 OTTOBRE 2012, N. 184.

5.Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni previste dal comma 2 o la dichiarazione prevista dal comma 4-bis non puo' essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 6. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 7.

6.Il comma 2 non si applica alle partecipazioni detenute, per il tramite di societa' controllate, dal Ministero dell'economia e delle finanze. I relativi obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle societa' controllate.

Art. 121

Disciplina delle partecipazioni reciproche

1.Fuori dai casi previsti dall'articolo 2359-bis del codice civile, in caso di partecipazioni reciproche eccedenti il limite indicato nell'articolo 120, comma 2, la societa' che ha superato il limite successivamente non puo' esercitare il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi dalla data in cui ha superato il limite. In caso di mancata alienazione entro il termine previsto la sospensione del diritto di voto di estende all'intera partecipazione. Se non e' possibile accertare quale delle due societa' ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano a entrambe, salvo loro diverso accordo.

2.Il limite richiamato nel comma 1 e' elevato al cinque per cento, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 120, comma 2, secondo periodo, al dieci per cento, a condizione che il superamento della soglia da parte di entrambe le societa' abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle societa' interessate.

3.Se un soggetto detiene una partecipazione in misura superiore alla soglia indicata nel comma 2 in una societa' con azioni quotate, questa o il soggetto che la controlla non possono acquisire una partecipazione superiore a tale limite in una societa' con azioni quotate controllata dal primo. In caso di inosservanza, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite indicato e' sospeso. Se non e' possibile accertare quale dei due soggetti ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto si applica a entrambi, salvo loro diverso accordo.

4.Per il calcolo delle partecipazioni si applicano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 120, comma 4, lettera b).

5.I commi 1, 2 e 3 non si applicano quando i limiti ivi indicati sono superati a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio diretta a conseguire almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie.

6.In caso di inosservanza dei divieti di esercizio del voto previsti dai commi 1 e 3, si applica l'((articolo 14, comma 6)). L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell'((articolo 14, comma 7)).

Art. 122

Patti parasociali

2.La CONSOB stabilisce con regolamento le modalita' e i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della pubblicazione.

3.In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti sono nulli.

4.Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non puo' essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'((articolo 14, comma 6)). L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell'((articolo 14. comma 7)).

5-bis.Ai patti di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 2341-bis e 2341-ter del codice civile.

5-ter.Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto partecipazioni complessivamente inferiori alla soglia indicata all'articolo 120, comma 2.

Art. 123

Durata dei patti e diritto di recesso

1.I patti indicati nell'articolo 122, se a tempo determinato, non possono avere durata superiore a tre anni e si intendono stipulati per tale durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.

2.I patti possono essere stipulati anche a tempo indeterminato; in tal caso ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi. Al recesso si applica l'articolo 122, commi 1 e 2.

3.Gli azionisti che intendano aderire a un'offerta pubblica di acquisto o di scambio promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 possono recedere senza preavviso dai patti indicati nell'articolo 122. La dichiarazione di recesso non produce effetto se non si e' perfezionato il trasferimento delle azioni.

Art. 123-bis

(Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari).

3.Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 possono figurare in una relazione distinta dalla relazione sulla gestione, approvata dall'organo di amministrazione, e pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione. In alternativa, la relazione sulla gestione puo' indicare la sezione del sito internet dell'emittente dove e' pubblicato tale documento.

4.((Il revisore o la societa' di revisione esprime il giudizio e rilascia la dichiarazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sulle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l) e m), e al comma 2, lettera b), e verifica che siano state fornite le informazioni di cui al comma 2, lettere a), c), d) e d-bis), del presente articolo)).

5.Le societa' che non emettono azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, possono omettere la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2, salvo quelle di cui al comma 2, lettera b).

Art. 123-ter

(( (Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti) ))

((89))

1.Almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea prevista dall'articolo 2364, secondo comma, o dell'assemblea prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, le societa' con azioni quotate mettono a disposizione del pubblico ((una relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti)), presso la sede sociale, sul proprio sito Internet e con le altre modalita' stabilite dalla CONSOB con regolamento. ((89))

2.La relazione ((...)) e' articolata nelle due sezioni previste ai commi 3 e 4 ed e' approvata dal consiglio di amministrazione. Nelle societa' che adottano il sistema dualistico la relazione e' approvata dal consiglio di sorveglianza, su proposta, limitatamente alla sezione prevista dal comma 4, lettera b), del consiglio di gestione. ((89))

((3-bis. La politica di remunerazione contribuisce alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilita' della societa' e illustra il modo in cui fornisce tale contributo. Fermo quanto previsto dal comma 3-ter, le societa' sottopongono al voto dei soci la politica di remunerazione di cui al comma 3 con la cadenza richiesta dalla durata della politica definita ai sensi del comma 3, lettera a), e comunque almeno ogni tre anni o in occasione di modifiche della politica medesima. Le societa' attribuiscono compensi solo in conformita' con la politica di remunerazione da ultimo approvata dai soci. In presenza di circostanze eccezionali le societa' possono derogare temporaneamente alla politica di remunerazione, purche' la stessa preveda le condizioni procedurali in base alle quali la deroga puo' essere applicata e specifichi gli elementi della politica a cui si puo' derogare. Per circostanze eccezionali si intendono solamente situazioni in cui la deroga alla politica di remunerazione e' necessaria ai fini del perseguimento degli interessi a lungo termine e della sostenibilita' della societa' nel suo complesso o per assicurarne la capacita' di stare sul mercato.))

((89))

((3-ter. La deliberazione prevista dal comma 3-bis e' vincolante. Qualora l'assemblea dei soci non approvi la politica di remunerazione sottoposta al voto ai sensi del comma 3-bis la societa' continua a corrispondere remunerazioni conformi alla piu' recente politica di remunerazione approvata dall'assemblea o, in mancanza, puo' continuare a corrispondere remunerazioni conformi alle prassi vigenti. La societa' sottopone al voto dei soci una nuova politica di remunerazione al piu' tardi in occasione della successiva assemblea prevista dall'articolo 2364, secondo comma, o dell'assemblea prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile.))

((89))

5.Alla relazione sono allegati i piani di compensi previsti dall'articolo 114-bis ovvero e' indicata nella relazione la sezione del sito Internet della societa' dove tali documenti sono reperibili.

((6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2389 e 2409-terdecies, primo comma, lettera a), del codice civile, e dall'articolo 114-bis, l'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, ovvero dell'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, delibera in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione della relazione prevista dal comma 4. La deliberazione non e' vincolante. L'esito della votazione e' posto a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 125-quater, comma 2.))

((89))

((7. La Consob con regolamento, adottato sentite Banca d'Italia e Ivass per quanto concerne i soggetti rispettivamente vigilati e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea di settore, indica le informazioni da includere nella prima sezione della relazione e le caratteristiche di tale politica in conformita' con l'articolo 9-bis della direttiva 2007/36/CE e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3 della raccomandazione 2004/913/CE e dal paragrafo 5 della raccomandazione 2009/385/CE.))

((89))

((8. La Consob, con il regolamento adottato ai sensi del comma 7, indica altresi' le informazioni da includere nella seconda sezione della relazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9-ter della direttiva 2007/36/CE.))

((89))

((8-bis. Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio verifica l'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della seconda sezione della relazione.))

((89))

((8-ter. Rimangono ferme le disposizioni previste in materia di remunerazioni da normative di settore.))

((89))

Art. 124

Casi di inapplicabilita'

1.La CONSOB puo' dichiarare inapplicabili gli articoli 120, 121, 122 e 123, comma 2, secondo periodo, alle societa' italiane con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea, in considerazione della normativa applicabile a tali societa' in forza della quotazione.

((Sezione I-bis Informazioni sull'adesione a codici di comportamento))

Art. 124-bis

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2008, N. 173 ))

Art. 124-ter

(( (Informazione relativa ai codici di comportamento). ))

((

1.La Consob, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di pubblicita' cui sono sottoposti i codici di comportamento in materia di governo societario promossi da societa' di gestione del mercato o da associazioni di categoria.

))

((Sezione I-ter Trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto))

Art. 124-quater

(( (Definizioni e ambito applicativo). ))

((

2.Le disposizioni previste nella presente sezione si applicano agli investitori istituzionali e ai gestori di attivi che investono in societa' con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea.

3.

Le disposizioni previste nella presente sezione per i consulenti in materia di voto si applicano ai soggetti:

a)

aventi la sede legale in Italia;

b)

aventi una sede, anche secondaria, in Italia, qualora non abbiano la sede legale o la sede principale in un altro Stato membro dell'Unione europea.))

((89))

Art. 124-quinquies

(( (Politica di impegno). ))

((

1.Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi adottano e comunicano al pubblico una politica di impegno che descriva le modalita' con cui integrano l'impegno in qualita' di azionisti nella loro strategia di investimento. La politica descrive le modalita' con cui monitorano le societa' partecipate su questioni rilevanti, compresi la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonche' i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario, dialogano con le societa' partecipate, esercitano i diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni, collaborano con altri azionisti, comunicano con i pertinenti portatori di interesse delle societa' partecipate e gestiscono gli attuali e potenziali conflitti di interesse in relazione al loro impegno.

2.Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi comunicano al pubblico, su base annua, le modalita' di attuazione di tale politica di impegno, includendo una descrizione generale del comportamento di voto, una spiegazione dei voti piu' significativi e del ricorso ai servizi dei consulenti in materia di voto. Essi comunicano al pubblico come hanno espresso il voto nelle assemblee generali delle societa' di cui sono azionisti e possono escludere i voti ritenuti non significativi in relazione all'oggetto della votazione o alle dimensioni della partecipazione nelle societa'.

3.Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi forniscono una comunicazione al pubblico chiara e motivata delle ragioni dell'eventuale scelta di non adempiere ad una o piu' delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4.Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi rispettano le disposizioni relative ai conflitti di interessi previste dalle discipline di settore anche nell'attuazione della politica di impegno adottata dagli stessi e pubblicata ai sensi del comma 1.

5.Le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono messe a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet degli investitori istituzionali o dei gestori di attivi o attraverso altri mezzi facilmente accessibili on-line.

6.

Nel caso in cui i gestori di attivi attuino la politica di impegno con riferimento all'esercizio del diritto di voto per conto di investitori istituzionali, questi ultimi indicano dove i gestori di attivi hanno reso pubbliche le informazioni riguardanti il voto.))

((89))

Art. 124-sexies

(( (Strategia d'investimento degli investitori istituzionali e accordi con i gestori di attivi). ))

((

1.Gli investitori istituzionali comunicano al pubblico in che modo gli elementi principali della loro strategia di investimento azionario sono coerenti con il profilo e la durata delle loro passivita', in particolare delle passivita' a lungo termine, e in che modo contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi.

3.Qualora l'accordo con il gestore di attivi di cui al comma 2 non includa uno o piu' degli elementi indicati nel medesimo comma, l'investitore istituzionale illustra in modo chiaro e articolato le ragioni di tale scelta.

4.Le informazioni di cui al presente articolo sono messe a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet dell'investitore istituzionale o attraverso altri mezzi facilmente accessibili on-line e, salvo modifiche sostanziali, sono aggiornate su base annua.

5.

Le imprese di cui all'articolo 124-quater, comma 1, lettera b), n. 1), inseriscono tali informazioni nella relazione relativa alla solvibilita' e alla condizione finanziaria di cui all'articolo 47-septies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Si applicano altresi' gli articoli 47-octies, 47-novies e 47-decies del medesimo decreto legislativo.))

((89))

Art. 124-septies

(( (Trasparenza dei gestori di attivi). ))

((

1.I gestori di attivi comunicano, con frequenza annuale, agli investitori istituzionali indicati all'articolo 2, lettera e), della direttiva 2007/36/CE, con cui hanno concluso gli accordi di cui all'articolo 124-sexies, in che modo la loro strategia d'investimento e la relativa attuazione rispettano tali accordi e contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine degli attivi degli investitori istituzionali o dei fondi.

3.I gestori di attivi non provvedono alla comunicazione di cui al presente articolo, qualora le informazioni richieste siano gia' a disposizione del pubblico.

4.

Le informazioni di cui al comma 1 sono comunicate con la relazione annuale del fondo o, nel caso del servizio di investimento di gestione del portafoglio, con il rendiconto periodico.))

((89))

Art. 124-octies

(( (Trasparenza dei consulenti in materia di voto). ))

((

2.La relazione indicata al comma 1 e' resa disponibile al pubblico, gratuitamente, sul sito internet del consulente in materia di voto e rimane a disposizione del pubblico per almeno tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione.

3.Ai consulenti in materia di voto si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115, comma 1, lettere a), b) e c).

4.

I consulenti in materia di voto, nell'ambito dello svolgimento del servizio richiesto, individuano e comunicano senza indugio ai loro clienti qualsiasi conflitto di interesse reale o potenziale o relazione commerciale che possa influenzare l'elaborazione delle loro ricerche, dei loro consigli o delle loro raccomandazioni di voto e le azioni intraprese per eliminare, attenuare o gestire gli eventuali conflitti di interesse reali o potenziali.))

((89))

Art. 124-novies

(( (Poteri regolamentari). ))

((

1.La Consob, sentite la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP, disciplina con regolamento termini e modalita' della comunicazione, prevista dall'articolo 124-septies, agli investitori istituzionali da parte dei gestori di attivi.

2.La Consob, sentita la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento termini e modalita' di pubblicazione della politica di impegno dei gestori di attivi, delle modalita' di attuazione della stessa e degli ulteriori elementi informativi, di cui all'articolo 124-quinquies, commi 1, 2 e 3.

4.

La Consob detta con regolamento termini e modalita' di pubblicazione da parte dei consulenti in materia di voto della relazione indicata all'articolo 124-octies.))

((89))

Sezione II ((Diritti dei soci))

Art. 125

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N. 37 ))

Art. 125-bis

(Avviso di convocazione dell'assemblea)

((1. L'assemblea e' convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet della societa' entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea, nonche' con le altre modalita' ed entro i termini previsti dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 3, ivi inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani.)) ((45))

2.Nel caso di assemblea convocata per l'elezione ((mediante voto di lista)) dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, il termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione e' anticipato al quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea. ((45))

3.Per le assemblee previste dagli articoli 2446, 2447 e 2487 del codice civile, il termine indicato nel comma 1 e' posticipato al ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea.

((4. L'avviso di convocazione reca:

a)

l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonche' l'elenco delle materie da trattare;

b)

una descrizione chiara e precisa delle procedure da rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, ivi comprese le informazioni riguardanti: 1) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie gia' all'ordine del giorno, nonche', anche mediante riferimento al sito Internet della societa', le eventuali ulteriori modalita' per l'esercizio di tali diritti; 2) la procedura per l'esercizio del voto per delega e, in particolare, le modalita' per il reperimento dei moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega nonche' le modalita' per l'eventuale notifica, anche elettronica, delle deleghe di voto; 3) la procedura per il conferimento delle deleghe al soggetto eventualmente designato dalla societa' ai sensi dell'articolo 135-undecies, con la precisazione che la delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto; 4) le procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici, se previsto dallo statuto;

c)

la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, con la precisazione che coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in assemblea;

d)

le modalita' e i termini di reperibilita' del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea;

d-bis) le modalita' e i termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza;

e)

l'indirizzo del sito Internet indicato nell'articolo 125-quater;

f)

le altre informazioni la cui indicazione nell'avviso di convocazione e' richiesta da altre disposizioni.))

((45))

Art. 125-ter

(Relazioni sulle materie all'ordine del giorno)

1.Ove gia' non richiesto da altre disposizioni di legge, l'organo di amministrazione entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea previsto in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno, mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della societa', e con le altre modalita' previste dalla Consob con regolamento, una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno.

2.Le relazioni predisposte ai sensi di altre norme di legge sono messe a disposizione del pubblico nei termini indicati dalle medesime norme, con le modalita' previste dal comma 1. La relazione di cui all'articolo 2446, primo comma, del codice civile e' messa a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima dell'assemblea. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 154-ter, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater. (123) ((127))

3.Nel caso di convocazione dell'assemblea ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile, la relazione sulle materie da trattare e' predisposta dai soci che richiedono la convocazione dell'assemblea. L'organo di amministrazione ovvero i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, ove abbiano provveduto alla convocazione ai sensi dell'articolo 2367, secondo comma, primo periodo, del codice civile, mettono a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea con le modalita' di cui al comma 1.

Art. 125-quater

(Sito Internet)

2.Un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in assemblea e delle azioni per le quali e' stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonche' il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, e' reso disponibile sul sito Internet della societa' entro cinque giorni dalla data dell'assemblea. Il verbale dell'assemblea di cui all'articolo 2375 del codice civile e' comunque reso disponibile sul sito Internet entro trenta giorni dalla data dell'assemblea.

((2-bis. La societa' trasmette ai depositari centrali, con le modalita' indicate nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 82, comma 4-bis, le informazioni previste dal comma 1 e le altre informazioni individuate con le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 92, comma 3.))

((89))

Art. 126

Convocazioni successive alla prima

1.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N. 37.

((

2.Qualora lo statuto preveda la possibilita' di convocazioni successive alla prima, se il giorno per la seconda convocazione o per quelle successive non e' indicato nell'avviso di convocazione, l'assemblea in seconda o successiva convocazione e' tenuta entro trenta giorni. In tal caso i termini previsti dall'articolo 125-bis, commi 1 e 2, sono ridotti a ventuno giorni purche' l'elenco delle materie da trattare non venga modificato. Nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 2, le liste per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza gia' depositate presso l'emittente sono considerate valide anche in relazione alla nuova convocazione. E' consentita la presentazione di nuove liste e i termini previsti dall'articolo 147-ter, comma 1-bis, sono ridotti rispettivamente a quindici e dieci giorni.

))

3.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N. 37.

4.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N. 37.

5.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N. 37.

Art. 126-bis

Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera

1.I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie gia' all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarita' della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla societa'. Colui al quale spetta il diritto di voto puo' presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. ((Per le societa' cooperative la misura del capitale e' determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135)).

2.Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie gia' all'ordine del giorno, ai sensi del comma 1, e' data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie gia' all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalita' di cui all'articolo 125-ter, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine e' ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3.

3.L'integrazione dell'ordine del giorno non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1.

4.I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie gia' all'ordine del giorno. La relazione e' trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalita' indicate all'articolo 125-ter, comma 1.

5.Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi del comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto e' pubblicato con le modalita' previste dall'articolo 125-ter, comma 1.

Art. 127

(( (Voto per corrispondenza o in via elettronica) ))

((

1.La Consob stabilisce con regolamento le modalita' di esercizio del voto e di svolgimento dell'assemblea nei casi previsti dall'articolo 2370, comma quarto, del codice civile.

))

Art. 127-bis

(( (Annullabilita' delle deliberazioni e diritto di recesso) ))

((

1.Ai fini dell'articolo 2377 del codice civile colui a cui favore sia effettuata la registrazione delle azioni successivamente alla data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2 e prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea, e' considerato assente all'assemblea.

2.Ai fini dell'esercizio del diritto di recesso previsto dall'articolo 2437 del codice civile, colui a cui favore sia effettuata, successivamente alla data di cui all'articolo 83-sexies, comma 2, e prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea, la registrazione in conto delle azioni e' considerato non aver concorso all'approvazione delle deliberazioni.

3.La presente disposizione si applica anche alle societa' italiane con azioni ammesse nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell'Unione europea con il consenso dell'emittente.

))

Art. 127-ter

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

1.Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea e' data risposta al piu' tardi durante la stessa. La societa' puo' fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

((1-bis L'avviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande poste prima dell'assemblea devono pervenire alla societa'. Il termine non puo' essere anteriore a cinque giorni di mercato aperto precedenti la data dell'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero alla data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, qualora l'avviso di convocazione preveda che la societa' fornisca, prima dell'assemblea, una risposta alle domande pervenute. In tale ultimo caso le risposte sono fornite almeno due giorni prima dell'assemblea anche mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito internet della societa' e la titolarita' del diritto di voto puo' essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purche' entro il terzo giorno successivo alla data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2.))

((89))

2.Non e' dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano gia' disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione del sito Internet della societa' indicata nel comma 1-bis ovvero quando la risposta sia stata pubblicata ai sensi del medesimo comma.

3.Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.

Art. 127-quater

(Maggiorazione del dividendo)

1.In deroga all'articolo 2350, comma 1, del codice civile, gli statuti possono disporre che ciascuna azione detenuta dal medesimo azionista per un periodo continuativo indicato nella statuto, ((comunque non inferiore ad un anno o al minor periodo intercorrente tra due date consecutive di pagamento del dividendo annuale)), attribuisca il diritto ad una maggiorazione non superiore al 10 per cento del dividendo distribuito alle altre azioni. Gli statuti possono subordinare l'assegnazione della maggiorazione a condizioni ulteriori. Il beneficio puo' estendersi anche alle azioni assegnate ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile a un azionista che abbia diritto alla maggiorazione indicata nel primo periodo.

2.Qualora il medesimo soggetto, durante la maturazione del periodo indicato nel comma 1, ((abbia detenuto)), direttamente, o indirettamente per il tramite di fiduciari, di societa' controllate o per interposta persona, una partecipazione superiore allo 0,5 per cento del capitale della societa' o la minore percentuale indicata nello statuto, la maggiorazione puo' essere attribuita solo per le azioni che rappresentino complessivamente tale partecipazione massima. La maggiorazione non puo' altresi' essere attribuita alle azioni detenute da chi durante il suddetto periodo abbia ((esercitato, anche temporaneamente, un'influenza dominante, individuale o congiunta con altri soci tramite un patto parasociale previsto dall'articolo 122, ovvero un'influenza notevole sulla societa')). In ogni caso la maggiorazione non puo' essere attribuita alle azioni che durante il periodo indicato nel comma 1 siano state conferite, anche temporaneamente, ad un patto parasociale previsto dall'articolo 122 che nel medesimo periodo o parte di esso abbia avuto ad oggetto una partecipazione complessiva superiore a quella indicata nell'articolo 106, comma 1.

3.La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito comporta la perdita dei benefici previsti nel comma 1. I benefici sono conservati in caso di successione universale, nonche' in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni. In caso di fusione o scissione della societa' che abbia emesso le azioni indicate nel comma 1, i benefici si trasferiscono sulle azioni emesse dalle societa' risultanti, ferma l'applicazione del comma 2 con riferimento a tali societa'.

4.Le azioni a cui si applicano i benefici indicati nel comma 1 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

((

4-bis.Colui che ha ottenuto l'assegnazione della maggiorazione dichiara, su richiesta della societa', l'insussistenza delle condizioni ostative previste dal comma 2 ed esibisce la certificazione prevista dall'articolo 83-quinquies attestante la durata della detenzione delle azioni per le quali e' richiesto il beneficio nonche' le attestazioni relative alla sussistenza delle eventuali ulteriori condizioni alle quali lo statuto subordina l'assegnazione del beneficio.

4-ter.La deliberazione di modifica dello statuto prevista al comma 1 non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

))

Art. 127-quinquies

(( (Maggiorazione del voto). ))

((

1.Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4.

2.Gli statuti possono altresi' disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 4, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 4 alla data dell'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da tale data.

3.Gli statuti possono altresi' prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 2.

4.Gli statuti stabiliscono le modalita' per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 2 e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II, della presente parte. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

6.Il progetto di fusione o di scissione di una societa' il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 2 puo' prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui e' attribuito voto maggiorato. Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19. Lo statuto puo' prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

7.Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 2 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

8.La maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 2 attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

9.Qualora le deliberazioni di modifica dello statuto di cui al comma 8 siano adottate nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una societa' non risultante da una fusione che coinvolga una societa' con azioni quotate, la relativa clausola puo' prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 2 sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4.

10.Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.

11.

Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, se la societa' risultante da dette operazioni e' una societa' con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto puo' prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarita' ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4 di azioni con diritto di voto della societa' incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la societa' incorporata, scissa o soggetta a trasformazione))

Art. 127-sexies

(( (Azioni a voto plurimo).))

((

1.In deroga all'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, gli statuti non possono prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo.

3.Nel caso previsto dal comma 2 gli statuti non possono prevedere ulteriori maggiorazioni del diritto di voto a favore di singole categorie di azioni ne' ai sensi dell'articolo 127-quinquies.

4.

Ove la societa' non si avvalga della facolta' di emettere nuove azioni a voto plurimo ai sensi del comma 2, secondo periodo, e' esclusa in ogni caso la necessita' di approvazione delle deliberazioni, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria delle azioni a voto plurimo))

Art. 128

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N. 37 ))

Art. 129

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N. 37 ))

Art. 130

Informazione dei soci

1.I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per assemblee gia' convocate e di ottenere copia a proprie spese.

Art. 131

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N. 37 ))

Art. 132

Acquisto di azioni proprie e della societa' controllante

1.Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli 2357 e 2357-bis, primo comma, numero 1), del codice civile, da societa' con azioni quotate, devono essere effettuati in modo da assicurare la parita' di trattamento tra gli azionisti, secondo modalita' stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento.

2.Il comma 1 si applica anche agli acquisti di azioni quotate effettuati ai sensi dell'articolo 2359-bis del codice civile da parte di una societa' controllata.

3.I commi 1 e 2 non si applicano agli acquisti di azioni proprie o della societa' controllante possedute da dipendenti della societa' emittente, di societa' controllate o della societa' controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del codice civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati ai sensi dell'articolo 114-bis.

((

3-bis.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti di azioni proprie effettuati da emittenti che hanno richiesto o autorizzato la negoziazione di azioni di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, o da societa' controllate.

))

Art. 133

Esclusione su richiesta dalle negoziazioni

1.Le societa' italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, previa deliberazione dell'assemblea straordinaria, possono richiedere l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari, secondo quanto previsto dal regolamento del mercato, se ottengono l'ammissione su altro mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea, purche' sia garantita una tutela equivalente degli investitori, secondi i criteri stabiliti dalla CONSOB con regolamento.

Art. 134

Aumenti di capitale

1.((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116)).

2.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 OTTOBRE 2012, N. 184.

3.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N. 37.

((Sezione II-bis Societa' cooperative))

Art. 135

(Percentuali di capitale)

1.Per le societa' cooperative le percentuali di capitale individuate nel codice civile ((e nel presente decreto))per l'esercizio di diritti da parte dei soci sono rapportate al numero complessivo dei soci stessi. ((47))

Art. 135-bis

((Disciplina delle societa' cooperative))

((

1.Alle societa' cooperative non si applica il comma 2 dell'articolo 125-bis, nonche' il comma 4, lettera b), numero 1), limitatamente alle parole: "del diritto di porre domande prima dell'assemblea" e numero 3, e lettera c), del medesimo articolo. Non si applicano altresi' gli articoli 127-bis, 127-ter e 127-quater.

2.Restano ferme le altre esclusioni espressamente previste dal presente decreto.

3.

Il termine previsto dall'articolo 126-bis, comma 2, primo periodo, e' ridotto a dieci giorni.))

((47))

Art. 135-ter

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 GIUGNO 2012, N. 91)) ((47))

Art. 135-quater

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 GIUGNO 2012, N. 91)) ((47))

Art. 135-quinquies

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 GIUGNO 2012, N. 91)) ((47))

Art. 135-sexies

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 GIUGNO 2012, N. 91)) ((47))

Art. 135-septies

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 GIUGNO 2012, N. 91)) ((47))

Art. 135-octies

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 GIUGNO 2012, N. 91)) ((47))

((Sezione II-ter Deleghe di voto))

Art. 135-novies

(Rappresentanza nell'assemblea)

1.Colui al quale spetta il diritto di voto puo' indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facolta' di indicare ((uno o piu')) sostituti.

2.In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto puo' delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies .

3.In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi puo' indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o piu' terzi designati da tali soggetti.

4.Se la delega prevede tale facolta', il delegato puo' farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, ((comma 3)), e ferma la facolta' del rappresentato di indicare uno o piu' sostituti.

5.Il rappresentante puo', in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilita' la conformita' della delega all'originale e l'identita' del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

((

6.La delega puo' essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le societa' indicano nello statuto almeno una modalita' di notifica elettronica della delega.

))

7.I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

8.Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile.((In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le societa' di gestione armonizzate, nonche' i soggetti extracomunitari che svolgono attivita' di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per piu' assemblee.))

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1.Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi e' consentito purche' il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purche' vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovra' votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi.((Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.))

3.La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi e' consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

4.Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentante designato dalla societa' con azioni quotate)

1.Salvo che lo statuto disponga diversamente, le societa' con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente ((la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima,)) una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

2.La delega e' conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto e' disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.

3.Le azioni per le quali e' stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni ((. . .)) non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

4.Il soggetto designato come rappresentante e' tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresi' la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilita' di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza.((Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.))

5.Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob puo' stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna ((delle condizioni indicate)) all'articolo 135-decies puo' esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Art. 135-undecies.1

(( (Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato). ))

((

1.Lo statuto puo' prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla societa' ai sensi dell'articolo 135-undecies. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4.

2.Non e' consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione e' altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della societa' entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera e' subordinata alla ricezione da parte della societa' della comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.

3.Il diritto di porre domande di cui all'articolo 127-ter e' esercitato unicamente prima dell'assemblea. La societa' fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.

4.

Il comma 1 si applica anche alle societa' ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione))

Art. 135-duodecies

(( (Societa' cooperative) ))

((

1.Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle societa' cooperative.

))

Sezione III ((Sollecitazione di deleghe))

Art. 136

(Definizioni)

Art. 137

Disposizioni generali

1.Al conferimento di deleghe di voto ai sensi della presente sezione si applicano gli articoli 135-novies e 135-decies.

2.Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformita' delle disposizioni della presente sezione.

3.Lo statuto puo' prevedere disposizioni dirette a facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti.

4.Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle societa' cooperative.

((

4-bis.Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alle societa' italiane con strumenti finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dell'emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali strumenti finanziari.

))

Art. 138

(( (Sollecitazione) ))

((

1.La sollecitazione e' effettuata dal promotore mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.

2.

Il voto relativo alle azioni per le quali e' stata rilasciata la delega e' esercitato dal promotore. Il promotore puo' farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione))

Art. 139

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 27))

Art. 140

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 27))

Art. 141

(( (Associazioni di azionisti) ))

((

2.Le deleghe conferite all'associazione di azionisti ai sensi del comma 1 non sono computate ai fini del calcolo del limite di duecento azionisti previsto dall'articolo 136, comma 1, lettera b).

))

Art. 142

Delega di voto

1.La delega di voto e' sottoscritta dal delegante, e' revocabile e puo' essere conferita soltanto per singole assemblee gia' convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non puo' essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.

2.La delega puo' essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega ((o solo per alcune materie all'ordine del giorno. Il rappresentante e' tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno, sulle quali abbia ricevuto istruzioni, non oggetto della sollecitazione)). Le azioni per le quali e' stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 143

Responsabilita'

1.Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione (( . . .)) devono essere idonee a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole; dell'idoneita' ((risponde il promotore)).

2.((Il promotore)) e' responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.

3.Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della presente sezione e della relative norme regolamentari spetta al ((promotore)) l'onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta.

Art. 144

Svolgimento della sollecitazione e della raccolta

3.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 27.

4.Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle societa', copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorita' di vigilanza competenti prima della sollecitazione. Le autorita' vietano la sollecitazione quando pregiudica il perseguimento delle finalita' inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale.

Sezione IV ((Azioni di risparmio ed altre categorie di azioni))

Art. 145

Emissioni delle azioni

1.Le societa' italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea possono emettere azioni prive del diritto di voto, dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale.

2.L'atto costitutivo determina il contenuto del privilegio, le condizioni, i limiti, le modalita' e i termini per il suo esercizio; stabilisce altresi' i diritti spettanti agli azionisti di risparmio in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o di risparmio.

3.Le azioni devono contenere, in aggiunta alle indicazioni prescritte dall'articolo 2354 del codice civile, la denominazione di "azioni di risparmio" e l'indicazione dei privilegi che le assistono; le azioni possono essere al portatore, salvo il disposto dell'articolo 2354 , secondo comma, del codice civile. Le azioni appartenenti agli amministratori, ai sindaci e ai direttori generali devono essere nominative.

4.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2004, N. 37.

5.Se, in conseguenza della riduzione del capitale per perdite, l'ammontare delle azioni di risparmio e delle azioni a voto limitato supera la meta' del capitale sociale, il rapporto indicato nel comma 4 deve essere ristabilito entro due anni mediante emissione di azioni ordinarie da attribuire in opzione ai possessori di azioni ordinarie. Tuttavia, se la parte di capitale rappresentata da azioni ordinarie si e' ridotta al di sotto del quarto del capitale sociale, deve essere riportata almeno al quarto entro sei mesi. La societa' si scioglie se il rapporto tra azioni ordinarie e azioni di risparmio e con voto limitato non e' ristabilito entro i termini predetti.

6.Della parte di capitale sociale rappresentata da azioni di risparmio non si tiene conto ai fini della costituzione dell'assemblea e della validita' delle deliberazioni, ne' per il calcolo delle aliquote stabilite dagli articoli 2367, ((2393, quinto e sesto comma)), 2393-bis, 2408, secondo comma e 2409, primo comma, del codice civile.

7.Le azioni di risparmio possono essere emesse sia in sede di aumento del capitale sociale, osservando le disposizioni dell'articolo 2441 del codice civile, sia in sede di conversione di azioni gia' emesse, ordinarie o di altra categoria; il diritto di conversione e' attribuito ai soci con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

8.Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, in caso di aumento di capitale a pagamento per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di opzione su azioni di risparmio della stessa categoria ovvero, in mancanza o per la differenza, nell'ordine, su azioni di risparmio di altra categoria, su azioni privilegiate ovvero su azioni ordinarie.

Art. 146

Assemblea speciale

2.L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio e' convocata dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio, (( ovvero dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione)) , entro sessanta giorni dall'emissione o dalla conversione delle azioni e quando lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni di risparmio della categoria.

2-bis.In caso di omissione o di ingiustificato ritardo ((da parte del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione)) l'assemblea speciale e' convocata dal collegio sindacale o dal consiglio di sorveglianza o, nel caso di richiesta da parte degli azionisti ai sensi del comma precedente, dal comitato per il controllo sulla gestione.

3.In deroga all'articolo 2376, secondo comma, del codice civile l'assemblea, salvo i casi previsti dal comma 1, lettere b) e d), delibera in prima e in seconda convocazione con voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; ((in terza o unica convocazione)) l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. Si applica l'articolo 2416 del codice civile.

Art. 147

Rappresentante comune

1.Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio si applica l'articolo 2417 del codice civile, intendendosi l'espressione obbligazionisti riferita ai possessori di azioni di risparmio.

2.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2004, N. 37 )).

3.Il rappresentante comune ha gli obblighi e i poteri previsti dall'articolo 2418 del codice civile intendendosi l'espressione obbligazionisti riferita ai possessori di azioni di risparmio; egli inoltre ha diritto di esaminare i libri indicati nell'articolo 2421, numeri 1) e 3), del codice civile e di ottenerne estratti, di assistere all'assemblea della societa' e di impugnarne le deliberazioni. Le spese sono imputate al fondo previsto dall'articolo 146, comma 1, lettera c).

4.L'atto costitutivo puo' attribuire al rappresentante comune e all'assemblea ulteriori poteri a tutela degli interessi dei possessori di azioni di risparmio e deve prevedere le modalita' per assicurare un'adeguata informazione al rappresentante comune sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria.

Art. 147-bis

(( (Assemblee di categoria). ))

((

1.Gli articoli 146 e 147 si applicano alle assemblee speciali previste dall'articolo 2376, comma 1, del codice civile, qualora le azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.

))

((Sezione IV-bis Organi di amministrazione))

Art. 147-ter

(Elezione e composizione del consiglio di Amministrazione).

1.Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale socialilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della cape o alla diversa misura stabitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle societa' quotate; per le societa' cooperative la misura e' stabilita dagli statuti anche in deroga all'articolo 135. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto puo' prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla meta' di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.

1-bis.Le liste sono depositate presso l'emittente, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla societa', entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalita' previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. La titolarita' della quota minima di partecipazione prevista dal comma 1 e' determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione puo' essere prodotta anche successivamente al deposito purche' entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.

((1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la societa' interessata affinche' si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalita' stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalita' di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle societa' organizzate secondo il sistema monistico))

((93))

2.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303.

3.Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione e' espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle societa' organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

4.In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da piu' di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonche', se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da societa' di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle societa' organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Art. 147-ter.1

(( (Lista del consiglio di amministrazione). ))

((

2.La lista di cui al comma 1 e' depositata e resa pubblica con le modalita' previste dall'articolo 147-ter, comma 1-bis, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

4.

Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente abbia concorso, in conformita' al presente articolo, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, lo statuto prevede che l'eventuale comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi sia nominato dal consiglio di amministrazione e presieduto da un amministratore indipendente individuato fra gli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente))

Art. 147-quater

(Composizione del consiglio di gestione).

1.Qualora il consiglio di gestione sia composto da piu' di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonche', se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da societa' di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

((1-bis. Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni dell'articolo 147-ter, comma 1-ter))

((41))

Art. 147-quinquies

(( (Requisiti di onorabilita'). ))

((

1.I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilita' stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

2.Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

))

Sezione V ((Organi di controllo))

Art. 148

Composizione

((1-bis. L'atto costitutivo della societa' stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la societa' interessata affinche' si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma))

((93))

2.La CONSOB stabilisce con regolamento modalita' per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Si applica l'articolo 147-ter, comma 1-bis.

2-bis.Il presidente del collegio sindacale e' nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.

4.Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la CONSOB, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilita' e di professionalita' dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

4-bis.Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 2 e 3. (41)

4-ter.Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza e' il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 3.

4-quater.Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza e' dichiarata dal consiglio di amministrazione o, nelle societa' organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la CONSOB, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza.

Art. 148-bis

(Limiti al cumulo degli incarichi).

1.Con regolamento della CONSOB sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle societa' di cui al presente capo ((...)) possono assumere presso tutte le societa' di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosita' e alla complessita' di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della societa', al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonche' all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.

2.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle societa' di cui al presente capo ((...)) informano la CONSOB e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa CONSOB con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le societa' di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo.

Art. 149

Doveri

2.I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.

3.Il collegio sindacale comunica senza indugio alla CONSOB le irregolarita' riscontrate nell'attivita' di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione.

4.Il comma 3 non si applica alle societa' con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea.

4-bis.Al consiglio di sorveglianza si applicano i commi 1, 3 e 4. Almeno un componente del consiglio di sorveglianza partecipa alle riunioni del consiglio di gestione.

4-ter.Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano i commi 1, ((limitatamente alle lettere c-bis e d))), 3 e 4.

Art. 150

(Informazione).

1.Gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalita' stabilite dallo statuto e con periodicita' almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attivita' di direzione e coordinamento.

2.L'obbligo previsto dal comma precedente e' adempiuto, nel sistema dualistico, dal consiglio di gestione nei confronti del consiglio di sorveglianza e, in quello monistico, dagli organi delegati nei confronti del comitato per il controllo sulla gestione.

3.Il collegio sindacale ((e il revisore legale o la societa' di revisione legale)) si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

4.Coloro che sono preposti al controllo interno riferiscono anche al collegio sindacale di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei sindaci.

5.Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione.

Art. 151

Poteri

1.I sindaci possono, anche individualmente, procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, nonche' chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a societa' controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari ((, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle societa' controllate)).

2.Il collegio sindacale puo' scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle societa' controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attivita' sociale. Puo' altresi', previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della societa' per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche ((individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che puo' essere esercitato da almeno due membri)).

3.Al fine di valutare l'adeguatezza e l'affidabilita' del sistema amministrativo-contabile, i sindaci, sotto la propria responsabilita' e a proprie spese, possono avvalersi, anche individualmente, di propri dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3. La societa' puo' rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate.

4.Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale da tenersi, a cura del collegio, nella sede della societa'. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.

Art. 151-bis

(Poteri del consiglio di sorveglianza).

1.I componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere notizie ai consiglieri di gestione, anche con riferimento a societa' controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari((, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle societa' controllate)). Le notizie sono fornite a tutti i componenti del consiglio di sorveglianza.

2.I componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione dell'organo, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate al consiglio alla prima riunione successiva.

3.Il consiglio di sorveglianza puo', previa comunicazione al presidente del consiglio di gestione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di gestione ed avvalersi di dipendenti della societa' per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche ((individualmente da ciascun membro del consiglio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che puo' essere esercitato da almeno due membri)).

4.Il consiglio di sorveglianza, od un componente dello stesso appositamente delegato, puo' procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo nonche' scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle societa' controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attivita' sociale.

Art. 151-ter

(Poteri del comitato per il controllo sulla gestione).

1.I componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere agli altri amministratori notizie, anche con riferimento a societa' controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari ((, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle societa' controllate)). Le notizie sono fornite a tutti i componenti del comitato per il controllo sulla gestione.

2.I componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione del comitato, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate al comitato alla prima riunione successiva.

3.Il comitato per il controllo sulla gestione puo', previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della societa' per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche ((individualmente da ciascun membro del comitato)).

4.Il comitato per il controllo sulla gestione, od un componente dello stesso appositamente delegato, puo' procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo nonche' scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle societa' controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attivita' sociale.

Art. 152

Denunzia al tribunale

((

1.Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione che possono recare danno alla societa' o ad una o piu' societa' controllate, possono denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della societa' ed il tribunale puo' revocare anche i soli amministratori.

2.La Consob, se ha fondato sospetto di gravi irregolarita' nell'adempimento dei doveri di vigilanza del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, puo' denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile; le spese per l'ispezione sono a carico della societa'.

))

3.Il comma 2 non si applica alle societa' con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea.

4.Resta fermo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del T.U. bancario.

Art. 153

Obbligo di riferire all'assemblea

((

1.Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ed il comitato per il controllo sulla gestione riferiscono sull'attivita' di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio ovvero ai sensi dell'articolo 2364-bis, comma 2, del codice civile.

))

2.Il collegio sindacale puo' fare proposte all'assemblea in ordine al bilancio e alla sua approvazione nonche' alle materie di propria competenza.

Art. 154

(( (Disposizioni non applicabili). ))

((

1.Al collegio sindacale delle societa' con azioni quotate non si applicano gli articoli 2397, 2398, 2399, 2403, 2403-bis, 2405, 2426, numeri 5 e 6, 2429, secondo comma, e 2441, sesto comma, del codice civile.

2.Al consiglio di sorveglianza delle societa' con azioni quotate non si applicano gli articoli 2409-septies, 2409-duodecies, decimo comma, 2409-terdecies, primo comma, lettere c), e) ed f), del codice civile.

3.Al comitato per il controllo sulla gestione delle societa' con azioni quotate non si applicano gli articoli 2399, primo comma, e 2409-septies del codice civile.

))

Sezione V-bis ((Informazione finanziaria))

Art. 154-bis

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari).

1.Lo statuto degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine prevede i requisiti di professionalita' e le modalita' di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.

2.Gli atti e le comunicazioni della societa' diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile anche infrannuale della stessa societa', sono accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili .

3.Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonche' di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

4.Il consiglio di amministrazione vigila affinche' il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del presente articolo, nonche' sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

5-bis.L'attestazione di cui al comma 5 e' resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob.

5-ter.Qualora l'emittente sia soggetto agli obblighi in materia di rendicontazione di sostenibilita' di cui al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano, con apposita relazione, che la rendicontazione di sostenibilita' inclusa nella relazione sulla gestione e' stata redatta conformemente agli standard di rendicontazione applicati ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e con le specifiche adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. La medesima attestazione puo' essere resa da un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dotato di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilita', nominato, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo, secondo le modalita' e nel rispetto dei requisiti di professionalita' previsti dallo statuto. L'attestazione e' resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob. (123) ((127))

6.Le disposizioni che regolano la responsabilita' degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, nonche' al dirigente di cui al comma 5-ter se previsto, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la societa'. (123) ((127))

Art. 154-ter

Relazioni finanziarie

1.Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalita' previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio o, per le societa' che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, il bilancio di esercizio, nonche' il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione prevista all'articolo 154-bis, comma 5. Nelle ipotesi previste dall'articolo 2409-terdecies, secondo comma, del codice civile, in luogo del bilancio di esercizio, e' pubblicato, ai sensi del presente comma, il progetto di bilancio di esercizio. La relazione di revisione redatta dal revisore legale o dalla societa' di revisione legale nonche' la relazione indicata nell'articolo 153 sono messe integralmente a disposizione del pubblico entro il medesimo termine. 1.1. Gli amministratori curano l'applicazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, alle relazioni finanziarie annuali che gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano conformemente al comma 1. 1.2. Il revisore legale o la societa' di revisione legale, nella relazione di revisione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, esprime altresi' un giudizio sulla conformita' del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, compresi nella relazione finanziaria annuale, alle disposizioni del regolamento delegato di cui al comma 1.1 del presente articolo, sulla base di un principio di revisione elaborato, a tale fine, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010.

1-bis.Tra la pubblicazione di cui al comma 1 e la data dell'assemblea convocata ai sensi degli articoli 2364, secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile, intercorrono non meno di ventuno giorni.

1-ter.In deroga all'articolo 2429, primo comma, del codice civile il progetto di bilancio di esercizio e' comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, al revisore legale o alla societa' di revisione legale, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima della pubblicazione di cui al comma 1.

1-quater.Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine che non siano microimprese come definite all'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, includono, in un'apposita sezione come tale contrassegnata, nella relazione sulla gestione di cui al comma 1, le informazioni richieste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, e le specifiche adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. In tal caso la relazione di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' prevista dall'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' messa a disposizione del pubblico entro il termine di pubblicazione della relazione finanziaria annuale di cui al comma 1. (123) ((127))

2.Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano, quanto prima possibile e comunque entro tre mesi dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio, una relazione finanziaria semestrale comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la relazione intermedia sulla gestione e l'attestazione prevista dall'articolo 154-bis, comma 5. La relazione sul bilancio semestrale abbreviato del revisore legale o della societa' di revisione legale, ove redatta, e' pubblicata integralmente entro il medesimo termine.

3.Il bilancio semestrale abbreviato di cui al comma 2, e' redatto in conformita' ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunita' europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002. Tale bilancio e' redatto in forma consolidata se l'emittente quotato avente l'Italia come Stato membro d'origine e' obbligato a redigere il bilancio consolidato.

4.La relazione intermedia sulla gestione contiene almeno riferimenti agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio. Per gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, la relazione intermedia sulla gestione contiene, altresi', informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate.

7.Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 157, comma 2, la Consob, nel caso in cui abbia accertato che i documenti che compongono le relazioni finanziarie di cui al presente articolo non sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione, puo' chiedere all'emittente di rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato.

7-bis.La Consob, nel caso in cui abbia accertato che le informazioni di cui al comma 1-quater non sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione, puo' esercitare i poteri di cui al comma 7. (123) ((127))

Art. 154-quater

(( (Trasparenza dei pagamenti ai governi).))

((

1.Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, operanti in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere h) ed i), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, pubblicano, nel proprio sito internet e con le altre modalita' previste dalla Consob con regolamento, la relazione sui pagamenti ai governi redatta in conformita' alle disposizioni contenute nel Capo I del medesimo decreto, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

2.La medesima relazione resta a disposizione del pubblico per un periodo di dieci anni dalla prima pubblicazione.

3.I pagamenti ai governi sono riportati a livello consolidato.

))

Sezione VI ((Revisione legale dei conti))

Art. 155

Attivita' di revisione contabile

1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39)).

((

2.Il revisore legale o la societa' di revisione legale informano senza indugio la Consob e l'organo di controllo dei fatti ritenuti censurabili rilevati nello svolgimento dell'attivita' di revisione legale sul bilancio d'esercizio e consolidato.

))

3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39)).

Art. 156

Relazioni di revisione

1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39)).

2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39)).

3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39)).

((

4.In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio o in presenza di richiami di informativa relativi a dubbi significativi sulla continuita' aziendale il revisore legale o la societa' di revisione legale informano tempestivamente la Consob.

))

4-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39)).

5.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39)).

Art. 157

Effetti dei giudizi sui bilanci

((

1.Salvi i casi previsti dall'articolo 156, comma 4, la deliberazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio d'esercizio puo' essere impugnata, per mancata conformita' del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, da tanti soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale. Tanti soci che rappresentano la medesima quota di capitale della societa' con azioni quotate possono richiedere al tribunale di accertare la conformita' del bilancio consolidato alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.

))

2.La CONSOB puo' esercitare in ogni caso le azioni previste dal comma 1 entro sei mesi dalla data di deposito del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato presso l'ufficio del registro delle imprese.

3.Il presente articolo non si applica alle societa' con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea.

4.Per le societa' cooperative, la percentuale di capitale indicata nel comma 1 e' rapportata al numero complessivo dei soci.

Art. 158

Proposte di aumento di capitale

1.In caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, il parere sulla congruita' del prezzo di emissione delle azioni e' rilasciato ((da un revisore legale o da una societa' di revisione legale)). Le proposte di aumento del capitale sociale sono comunicate al revisore legale o alla societa' di revisione legale, unitamente alla relazione illustrativa degli amministratori prevista dall'articolo 2441, sesto comma, del codice civile, almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve esaminarle.

2.La relazione degli amministratori e il parere del revisore legale o della societa' di revisione legale sono messe a disposizione del pubblico con le modalita' di cui all'articolo 125-ter, comma 1, almeno ventuno giorni prima dell'assemblea e finche' questa abbia deliberato. Tali documenti devono essere allegati agli altri documenti richiesti per l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

3.La disposizione del comma precedente si applica anche alla relazione del revisore legale o della societa' di revisione legale prevista dall'articolo 2441, comma 4, seconda parte, del codice civile.

3-bis.La relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile ovvero la documentazione indicata dall'articolo 2343-ter, terzo comma, del codice civile, sono messe a disposizione del pubblico con le modalita' previste all'articolo 125-ter, comma 1, almeno ventuno giorni prima dell'assemblea e finche' questa non abbia deliberato.

4.COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2004, N. 37.

5.COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2004, N. 37.

Art. 159

(Conferimento e revoca dell'incarico).

((

1.In caso di mancata nomina del revisore legale o della societa' di revisione legale, la societa' che deve conferire l'incarico informa tempestivamente la Consob, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nell'affidamento dell'incarico.

))

2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39)).

3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39)).

4.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39)).

5.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39)).

6.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39)).

7.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39)).

8.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39)).

Art. 160

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39))

Art. 161

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39)) ((34))

Art. 162

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39)) ((34))

Art. 163

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39)) ((34))

Art. 164

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39))

Art. 165

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39))

Art. 165-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39))

((Sezione VI-bis Rapporti con societa' estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria))

Art. 165-ter

(Ambito di applicazione).

((1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente sezione le societa' italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, le quali controllino societa' aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle societa', nonche' le societa' italiane con azioni quotate in mercati regolamentati le quali siano collegate alle suddette societa' estere o siano da queste controllate))

2.Si applicano le nozioni di controllo previste dall'articolo 93 e quelle di collegamento previste dall'articolo 2359, terzo comma, del codice civile.

4.Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3, possono essere individuati, in relazione alle forme e alle discipline societarie previste in ordinamenti stranieri, criteri equivalenti in base ai quali possano considerarsi soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneita' patrimoniale e organizzativa determinati nel presente articolo.

5.I decreti di cui al comma 3 possono individuare Stati i cui ordinamenti presentino carenze particolarmente gravi con riguardo ai profili indicati alle lettere b), c) e g) del medesimo comma 3.

6.Con proprio regolamento la CONSOB detta criteri in base ai quali e' consentito alle societa' italiane di cui all'articolo 119 ((...)) di controllare imprese aventi sede in uno degli Stati di cui al comma 5. A tal fine sono prese in considerazione le ragioni di carattere imprenditoriale che motivano il controllo e l'esigenza di assicurare la completa e corretta informazione societaria.

7.In caso di inottemperanza alle disposizioni emanate ai sensi dei commi 5 e 6, la CONSOB puo' denunziare i fatti al tribunale ai fini dell'adozione delle misure previste dall'articolo 2409 del codice civile. (14)

Art. 165-quater

(Obblighi delle societa' italiane Controllanti).

1.Le societa' italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119 ((...)) le quali controllano societa' aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, allegano al proprio bilancio di esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della societa' estera controllata, redatto secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle societa' italiane o secondo i principi contabili internazionalmente riconosciuti.

2.Il bilancio della societa' estera controllata, allegato al bilancio della societa' italiana ai sensi del comma 1, e' sottoscritto dagli organi di amministrazione, dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di quest'ultima, che attestano la veridicita' e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Al bilancio della societa' italiana e' altresi' allegato il parere espresso dall'organo di controllo della medesima sul bilancio della societa' estera controllata.

3.Il bilancio della societa' italiana controllante e' corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la societa' italiana e la societa' estera controllata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione e' altresi' sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. E' allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.

4.Il bilancio della societa' estera controllata, allegato al bilancio della societa' italiana ai sensi del comma 1, e' sottoposto a revisione da parte del revisore legale o della societa' di revisione legale incaricata della revisione del bilancio della societa' italiana; ove tale soggetto non operi nello Stato in cui ha sede la societa' estera controllata, deve avvalersi di altro idoneo revisore o societa' di revisione, assumendo la responsabilita' dell'operato di quest'ultimo. Ove la societa' italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato della revisione legale dei conti un revisore legale o una societa' di revisione legale, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della societa' estera controllata.

5.Il bilancio della societa' estera controllata, sottoscritto ai sensi del comma 2, con la relazione, i pareri ad esso allegati e il giudizio espresso dal soggetto responsabile della revisione ai sensi del comma 4, sono trasmessi alla CONSOB. (14)

Art. 165-quinquies

(Obblighi delle societa' italiane Collegate).

1.Il bilancio delle societa' italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119 ((...)) le quali siano collegate a societa' aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, e' corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la societa' italiana e la societa' estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione e' altresi' sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. E' allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo. (14)

Art. 165-sexies

(Obblighi delle societa' italiane controllate)

1.Il bilancio delle societa' italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119 ((...)) ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate da societa' aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, e' corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la societa' italiana e la societa' estera controllante, nonche' le societa' da essa controllate o ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione e' altresi' sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. E' allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.

Art. 165-septies

(( (Poteri della CONSOB e disposizioni di Attuazione). ))

((

1.La CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli 114 e 115, con le finalita' indicate dall'articolo 91, nei riguardi delle societa' italiane di cui alla presente sezione. Per accertare l'osservanza degli obblighi di cui alla presente sezione da parte delle societa' italiane, puo' esercitare i medesimi poteri nei riguardi delle societa' estere, previo consenso delle competenti autorita' straniere, o chiedere l'assistenza o la collaborazione di queste ultime, anche sulla base di accordi di cooperazione con esse.

2.

La CONSOB emana, con proprio regolamento, le disposizioni per l'attuazione della presente sezione))

PARTE V SANZIONI TITOLO I SANZIONI PENALI CAPO I INTERMEDIARI E MERCATI

Art. 166

Abusivismo

2.Con la stessa pena e' punito chiunque esercita l'attivita' di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede senza essere iscritto nell'albo indicato dall'articolo 31.

2-bis.Con la stessa pena e' punito chiunque esercita l'attivita' di controparte centrale di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione ivi prevista.

3.Se vi e' fondato sospetto che una societa' svolga servizi o attivita' di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio o ((la gestione di un APA o di un ARM a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati)) ovvero l'attivita' di cui al comma 2-bis senza esservi abilitata ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob denunziano i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della societa'. (73)

Art. 167

Gestione infedele

1.Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli (( . . . )) o del servizio di gestione collettiva del risparmio, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in essere operazioni che arrecano danno agli investitori, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.

Art. 168

Confusione di patrimoni

1.Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi, nell'esercizio di servizi (( o attivita' )) di investimento o di gestione collettiva del risparmio, ovvero nella custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilita' liquide di un OICR, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, viola le disposizioni concernenti la separazione patrimoniale arrecando danno agli investitori, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.

Art. 169

Partecipazioni al capitale

1.Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chiunque fornisce informazioni false nelle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 64-bis, comma 2, o in quelle richieste ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, o in quelle previste dall'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 ((e dall'articolo 27-bis, paragrafo 2,)) del regolamento (UE) n. 909/2014 e' punito con l'arresto da un anno a tre anni e con l'ammenda da euro cinquemilacentosessantacinque a euro cinquantunomilaseicentoquarantasei. (73)

Art. 170

Gestione accentrata di strumenti finanziari

1.Chiunque, nelle registrazioni o nelle certificazioni effettuate o rilasciate nell'ambito della gestione accentrata, attesta falsamente fatti di cui la registrazione o la certificazione e' destinata a provare la verita' ovvero da' corso al trasferimento o alla consegna degli strumenti finanziari o al trasferimento dei relativi diritti senza aver ottenuto in restituzione le certificazioni, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Art. 170-bis

(( (Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob) ))

1.Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite (( alla Banca d'Italia e)) alla CONSOB e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila.

Art. 171

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2002, N. 61 ))

CAPO II EMITTENTI

Art. 172

Irregolare acquisto di azioni

1.Gli amministratori di societa' con azioni quotate o di societa' da queste controllate che acquistano azioni proprie o della societa' controllante in violazione delle disposizioni dell'articolo 132 sono puniti con una reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni.

2.La disposizione prevista dal comma 1 non si applica se l'acquisto e' operato ((...)) secondo modalita' diverse da quelle stabilite dalla Consob con regolamento, ma comunque idonee ad assicurare la parita' di trattamento tra gli azionisti.

((

2-bis.La disposizione prevista dal comma 1 si applica agli amministratori di societa' con azioni negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione italiano.

))

Art. 173

Omessa alienazione di partecipazioni

1.Gli amministratori di societa' con azioni quotate, o di societa' che partecipano al capitale di societa' con azioni quotate, i quali violano gli obblighi di alienazione delle partecipazioni previsti dagli articoli 110 e 121 sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa (( da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. ))

Art. 173-bis

(Falso in prospetto).

1.Chiunque, allo scopo di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la (( offerta al pubblico di prodotti finanziari )) o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 174

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2002, N. 61 ))

Art. 174-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39))

Art. 174-ter

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39))

CAPO III REVISIONE CONTABILE

Art. 175

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2002, N. 61 ))

Art. 176

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2002, N. 61 ))

Art. 177

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39))

Art. 178

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39))

Art. 179

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39))

TITOLO I-BIS ((ABUSI DI MERCATO)) CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 180

(Definizioni)

Art. 181

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107))

Art. 182

(( (Ambito di applicazione). ))

((

3.Le disposizioni del presente titolo si applicano a qualsiasi operazione, ordine o altra condotta relativi agli strumenti finanziari di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine o condotta avvenga in una sede di negoziazione.

4.

I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono sanzionati secondo la legge italiana, anche se commessi in territorio estero, quando attengono a strumenti finanziari ammessi o per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano))

Art. 183

(Esenzioni)

((CAPO II SANZIONI PENALI))

Art. 184

(( (Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate). ))

((

2.La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attivita' delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3.Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4.Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa puo' essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensivita' del fatto, per le qualita' personali del colpevole o per l'entita' del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010))

Art. 185

(Manipolazione del mercato).

1.Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. ((La pena e' della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto e' commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale)).

1-bis.Non e' punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformita' a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2.Il giudice puo' aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensivita' del fatto, per le qualita' personali del colpevole o per l'entita' del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis.COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238.

2-ter.COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238. (12)

Art. 186

(( (Pene accessorie). ))

(( 1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonche' la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. )) ((12))

Art. 187

(Confisca).

((1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto))

2.Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa puo' avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

3.Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale. (12)

((CAPO III SANZIONI AMMINISTRATIVE))

Art. 187-bis

(( (Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate). ))

((

1.Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.

))

2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N.107)).

3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N.107)).

4.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N.107)).

((

5.Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entita' del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

))

6.Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo e' equiparato alla consumazione. (12)

Art. 187-ter

(Manipolazione del mercato).

((

1.Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2.Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.

))

3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107)).

((

4.Non puo' essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformita' alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

))

5.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107)).

6.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107)).

7.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107)).

Art. 187-ter.1

(( (Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014). ))

((

1.Nei confronti di un ente o di una societa', in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonche' dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

2.Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

3.Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

4.Nei confronti di un ente o di una societa', in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

5.Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.

6.Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

7.Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.

10.L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

11.Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

))

Art. 187-quater

(Sanzioni amministrative accessorie).

((

))

((

1-bis.Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-ter.1, puo' applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b).

))

((

2.Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

))

((

2-bis.Quando l'autore dell'illecito ha gia' commesso, due o piu' volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-bis e 187-ter, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata gia' applicata l'interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.

))

3.Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la CONSOB, tenuto conto della gravita' della violazione e del grado della colpa, puo' intimare ai soggetti abilitati, ((ai gestori)) del mercato, agli emittenti quotati e alle societa' di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attivita' e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attivita' professionale ((, nonche' applicare nei confronti dell'autore della violazione l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni)). (12)

Art. 187-quinquies

(Responsabilita' dell'ente).

2.Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3.L'ente non e' responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4.In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo. (12)

Art. 187-sexies

(Confisca).

1.L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito.

2.Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa puo' avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente.

3.In nessun caso puo' essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria. (12) (81)((87))

Art. 187-septies

(Procedura sanzionatoria).

((1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.)) ((61)) ((84))

2.Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72)).((61)) ((84))

((4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione e' ammesso ricorso alla corte d'appello nella cui circoscrizione e' la sede legale o la residenza dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, e' competente la corte d'appello del luogo in cui e' stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, e' competente la corte d'appello di Roma. Il ricorso e' notificato, a pena di decadenza, all'Autorita' che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed e' depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.))

((61))

((84))

5.L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, puo' disporre la sospensione con ((ordinanza non impugnabile.)) (55) (46) ((61)) ((84))

((6. Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto e' notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorita' deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.))

((61))

((84))

((6-bis. All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonche' l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza e' depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo e' pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione))

((61))

((84))

((6-ter. Con la sentenza la corte d'appello puo' rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.))

((61))

((84))

((7. Copia della sentenza e' trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorita' che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195-bis.))

((61))

((84))

8.Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (55) (46) (12)((61))

((CAPO IV POTERI DELLA CONSOB))

Art. 187-octies

(Poteri della CONSOB).

((

1.La Consob e' l'autorita' nazionale competente ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato.

))

2.La CONSOB compie tutti gli atti necessari all'accertamento delle violazioni delle disposizioni ((contenute nel regolamento (UE) n. 596/2014 e nel)) presente titolo, utilizzando i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto.

5.I poteri di cui al comma 3, lettere d) e f), e al comma 4, lettera b), sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica. Detta autorizzazione e' necessaria anche in caso di esercizio dei poteri di cui al comma 3, lettere b) ed e), e al comma 4, lettera c), nei confronti di soggetti diversi dai soggetti abilitati ((e dagli altri soggetti vigilati ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 e del presente decreto)).

((

))

7.E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

8.Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e) e f), e 12 viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.

9.Quando si e' proceduto a sequestro ai sensi del comma 3, lettera d), gli interessati possono proporre opposizione alla CONSOB.

10.Sull'opposizione la decisione e' adottata con provvedimento motivato emesso entro il trentesimo giorno successivo alla sua proposizione.

12.Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3 e 4 la CONSOB puo' avvalersi della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

13.Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 12 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla CONSOB.

14.Il provvedimento della CONSOB che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la CONSOB procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali.

15.Quando l'autore della violazione esercita un'attivita' professionale, il provvedimento che infligge la sanzione e' trasmesso al competente ordine professionale. (12)

Art. 187-novies

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107))

((CAPO V RAPPORTI TRA PROCEDIMENTI))

Art. 187-decies

(( (Rapporti con la magistratura). ))

((

1.Quando ha notizia di uno dei reati previsti dal capo II il pubblico ministero ne informa senza ritardo il Presidente della CONSOB.

2.Il Presidente della CONSOB trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attivita' di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al piu' tardi al termine dell'attivita' di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo, capo III.

3.

La CONSOB e l'autorita' giudiziaria collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'accertamento delle violazioni di cui al presente titolo anche quando queste non costituiscono reato. A tale fine la CONSOB puo' utilizzare i documenti, i dati e le notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nei modi e con le forme previsti dall'articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 33, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. ))

((12))

Art. 187-undecies

(( (Facolta' della CONSOB nel procedimento penale). ))

((

1.Nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 184 e 185, la CONSOB esercita i diritti e le facolta' attribuiti dal codice di procedura penale agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.

2.

La CONSOB puo' costituirsi parte civile e richiedere, a titolo di riparazione dei danni cagionati dal reato all'integrita' del mercato, una somma determinata dal giudice, anche in via equitativa, tenendo comunque conto dell'offensivita' del fatto, delle qualita' personali del colpevole e dell'entita' del prodotto o del profitto conseguito dal reato. ))

((12))

Art. 187-duodecies

(( (Rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo e di opposizione). ))

(( 1. Il procedimento amministrativo di accertamento e il procedimento di opposizione di cui all'articolo 187-septies non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento dipende la relativa definizione. )) ((12))

Art. 187-terdecies

(( (Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali ed amministrative). ))

((1. Quando per lo stesso fatto e' stata applicata, a carico del reo, dell'autore della violazione o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 187-septies ovvero una sanzione penale o una sanzione amministrativa dipendente da reato: a) l'autorita' giudiziaria o la CONSOB tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive gia' irrogate; b) l'esazione della pena pecuniaria, della sanzione pecuniaria dipendente da reato ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa e' limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorita' amministrativa ovvero da quella giudiziaria.))

Art. 187-quaterdecies

(( (Procedure consultive). ))

(( 1. La CONSOB definisce entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con proprio regolamento, le modalita' e i tempi delle procedure consultive da attivare, mediante costituzione di un Comitato, con organismi rappresentativi dei consumatori e dei prestatori di servizi finanziari e degli altri soggetti vigilati, in occasione delle modifiche regolamentari in materia di abusi di mercato e in altre materie rientranti nelle proprie competenze istituzionali. )) ((12))

TITOLO II SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 187-quinquiesdecies

(Tutela dell'attivita' di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob)

1.Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, e' punito ai sensi del presente articolo chiunque non ottempera nei termini alle richieste della Banca d'Italia e della Consob, ovvero non coopera con le medesime autorita' al fine dell'espletamento delle relative funzioni di vigilanza, ovvero ritarda l'esercizio delle stesse. (73)

1-bis.Se la violazione e' commessa da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino a euro cinque milioni. (73)

1-ter.Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. Fermo restando quanto previsto per le societa' e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1-bis nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). (73)

1-quater.Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile. (73) ((105))

Art. 188

(Abuso di denominazione)

1.L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "Sim" o "societa' di intermediazione mobiliare" o "impresa di investimento"; "Sgr" o "societa' di gestione del risparmio"; "Sicav" o "societa' di investimento a capitale variabile"; "Sicaf" o "societa' di investimento a capitale fisso"; "Eu-VECA" o "fondo europeo per il venture capital"; "Eu-SEF" o "fondo europeo per l'imprenditoria sociale"; "ELTIF" o "fondo di investimento europeo a lungo termine"; "FCM" o "fondo comune monetario"; "APA" o "dispositivo di pubblicazione autorizzato" a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati; "ARM" o "meccanismo di segnalazione autorizzato" a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati; "mercato regolamentato"; "mercato di crescita per le piccole e medie imprese"; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attivita' di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio o della gestione di un APA o di un ARM o dell'attivita' di gestione di mercati regolamentati e' vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle societa' di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), ((2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, e 2017/1131)), relativo ai fondi comuni monetari, dai soggetti di cui all'articolo 79, dai mercati regolamentati e dai sistemi registrati come un mercato di crescita per le piccole e medie imprese, ai sensi del presente decreto. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

2.Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater. (73)

Art. 189

(Partecipazioni al capitale)

1.La violazione degli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 15, commi 1 e 3, 64-bis, comma 2, e delle relative disposizioni attuative, e di quelli richiesti ai sensi dell'articolo 17, nonche' di quelli previsti dall'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 ((e dall'articolo 27-bis, paragrafo 2,))del regolamento (UE) n. 909/2014, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

2.La stessa sanzione si applica in caso di violazione dei divieti di esercizio dei diritti e in caso di inadempimento degli obblighi di alienazione previsti dagli articoli 14, commi 4 e 7; 16, commi 1, 2 e 4; 64-bis, commi 7 e 9; 79-sexies, comma 9; e 79-noviesdecies, comma 1.

3.Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater. (73)

Art. 190

(Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari)

1.Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell'articolo 166, nei confronti dei soggetti abilitati, delle holding di investimento come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 23, del regolamento (UE) 2019/2033, delle societa' di partecipazione finanziaria mista come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del medesimo regolamento, dei depositari e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, per la mancata osservanza degli articoli 6; 6-bis; 6-ter; 7, commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter; 9; 11-bis; 12; 13, comma 3; 21; 22; 23, commi 1 e 4-bis; 24, commi 1 e 1-bis; 24-bis; 25; 25-bis; 26, commi 1, 3 e 4; 27, commi 1 e 3; 28, comma 4; 29; 29-bis, comma 1; 29-ter, comma 4; 30, comma 5; 31, commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma 4; 35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies; 36, commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e 5; 40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4; 41, commi 2, 3 e 4; 41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 42-bis, commi 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10, 43, commi 2, 3, 4, 7, 7-bis, 7-ter, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3, 4, lettera b) e 5; 45; 46, commi 1, 3 e 4; 47; 48; 49, commi 3 e 4; 55-ter; 55-quater; 55-quinquies; ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate in base ai medesimi articoli. (73) (78) (109)

1-bis.1Chiunque ((presti servizi di crowdfunding in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503)) e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. (73)

2-ter.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73)

2-quinquies.La Consob applica nei confronti dei soggetti abilitati la sanzione prevista dal comma 1 per l'inosservanza dell'articolo 25-quater. (108)

2-sexies.La medesima sanzione prevista al comma 1 si applica alle Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19 che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e, fuori dal caso previsto dall'articolo 20-bis.1, comma 3, svolgono uno dei servizi di investimento indicati nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 20-bis.1.

3.Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.(61) (84) (73)

3-bis.I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro.

4.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73)

Art. 190.1

(Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari)

1.Nei confronti dei depositari centrali di titoli, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal Capo IV del titolo II-bis della parte III e di quelle emanate dalla Consob, d'intesa o sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 82, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro ((dieci milioni)). (73) ((98))

3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 LUGLIO 2020, N. 84)). ((98))

Art. 190.1-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 LUGLIO 2020, N. 84)) ((98))

Art. 190.2

(Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 909/2014)

1.Nei confronti dei depositari centrali e delle banche designate ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 909/2014, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del medesimo regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro venti milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro venti milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. La medesima sanzione si applica altresi' in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi del predetto regolamento. (73)

2.Chiunque presti i servizi elencati nell'Allegato al regolamento (UE) n. 909/2014 e quelli consentiti, ma non esplicitamente elencati dal medesimo Allegato, in violazione degli articoli 16, 25 e 54 del predetto regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro venti milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro venti milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. (73)

4.Alle fattispecie disciplinate dai commi 1 e 2 si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater. (73)

5.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73)

Art. 190.3

Sanzioni amministrative in tema di disciplina dei mercati

((...))

2.Chiunque viola le disposizioni previste dall'articolo 68, comma 1, e dalle relative norme attuative, ovvero viola le misure adottate in base alle medesime disposizioni e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

3.Per la violazione delle disposizioni previste dagli articoli 67-ter, 68, comma 1, e 68-quater, commi 2 e 3, in ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, puo' essere applicata anche la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, a essere membro o partecipante di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o a essere cliente di un sistema organizzato di negoziazione.

4.Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater. (73)

Art. 190.4

(( (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 600/2014, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014). ))

((

1.La violazione delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014 richiamate dall'articolo 70, paragrafi 3, lettera b), e 4, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e dell'articolo 22, paragrafo 1, del medesimo regolamento, nonche' delle relative disposizioni attuative, ovvero la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 600/2014, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

2.La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica anche in caso di violazione delle disposizioni contenute negli atti delegati e nelle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014, nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate al comma 1 e agli articoli 190 e 190.3.

3.

Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.))

((73))

Art. 190.5

(( (Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di agenzie di rating del credito relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1060/2009). ))

((

2.

Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.))

((73))

Art. 190-bis

(Responsabilita' degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati, dei depositari centrali e della gestione accentrata di strumenti finanziari e dei servizi di ((di APA e di ARM)) ). (73) 1. Fermo restando quanto previsto per le societa' e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle disposizioni richiamate dagli articoli 188, 189, 190, 190.1, 190.2, commi 1 e 2, 190.3, 190.4, e 190.5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' nei confronti del personale, quando l'inosservanza e' conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o piu' delle seguenti condizioni: (73) a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per la trasparenza, l'integrita' e il corretto funzionamento del mercato; (73) b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della societa' o dell'ente a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 7, comma 2, e 12, comma 5-bis; c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell'articolo 6, commi, 2-septies, 2-octies, 2-novies, o dell'articolo 13, ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale e' la parte interessata. 2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 194-quater da parte della societa' o dell'ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. (73) 3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, la Banca d'Italia o la Consob possono applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione. (73) 3-bis. La Banca d'Italia o la Consob, in ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, possono applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni richiamate al comma 3, nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata gia' applicata, due o piu' volte negli ultimi dieci anni, sempre per le violazioni commesse con dolo o colpa grave, l'interdizione di cui al comma 3, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni. (73) 4. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater. (73) (61) (84)

Art. 190-bis.1

(( (Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011). ))

((

2.Fermo quanto previsto dal comma 1, lettera a), la sanzione indicata dal comma 1, lettera b) si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale delle societa' e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

4.Fermo quanto previsto dal comma 3, lettera a), la sanzione indicata dal comma 3, lettera b) si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale delle societa' e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

5.Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione, come conseguenza della violazione stessa, e' superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.

6.Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, puo' essere applicata nei confronti della persona fisica ritenuta responsabile della violazione la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso amministratori di indici di riferimento o contributori di dati sottoposti a vigilanza.

7.L'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria comporta la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito. Si applica, in tal caso, l'articolo 187-sexies, commi 2 e 3.

8.Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono applicate dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'IVASS e dalla COVIP, sui soggetti dalle medesime vigilati e secondo le attribuzioni di vigilanza specificate all'articolo 4-septies.1 e le rispettive procedure sanzionatorie. Nei riguardi dell'IVASS e della COVIP trovano comunque applicazione, per quanto di rispettiva competenza e ai fini del presente articolo, gli articoli 194-bis, 194-quater, 194-septies e 195-ter, comma 1-bis. IVASS e COVIP pubblicano le sanzioni irrogate secondo le procedure di settore.

))

Art. 190-bis.2

Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402).

2.Fermo restando quanto previsto al comma 1, per le violazioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ((26-bis, 26-ter, 26-quater, 26-quinquies, 26-sexies)) e 27 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2017/2402, si applica nei confronti del cedente e del promotore per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni il divieto di notificare, ai sensi dell'articolo 27 paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, che una cartolarizzazione soddisfa i requisiti stabiliti agli articoli ((da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26-bis a 26-sexies del citato regolamento)).

3.Fermo restando quanto previsto al comma 1, per le violazioni dell'articolo 28 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/2402, si applica nei confronti del soggetto di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/2402 la sospensione da uno a quattro mesi dell'autorizzazione di cui al medesimo articolo.

4.Fermo quanto previsto dal comma 1, lettera a), la sanzione indicata dal comma 1, lettera b) si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale delle societa' e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

5.Alle violazioni previste dal presente articolo si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.

6.Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis e di quelli stabiliti nel paragrafo 2 dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2017/2402, puo' essere applicata nei confronti della persona fisica ritenuta responsabile della violazione la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso cedenti, promotori o SSPE.

7.Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono disposte e irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'IVASS e dalla COVIP secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza specificate all'articolo 4-septies.2 e le rispettive procedure sanzionatorie. Nei riguardi dell'IVASS e della COVIP trovano comunque applicazione, per quanto di rispettiva competenza e ai fini del presente articolo, gli articoli, 194-quater, 194-septies e 195-ter, comma 1-bis. IVASS e COVIP pubblicano le sanzioni irrogate secondo le procedure di settore.

Art. 190-bis.3

(( (Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione).))

1.((In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 10, 12, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24 del regolamento (UE) 2022/2554, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, si applica: a) nei confronti delle societa' di intermediazione mobiliare (SIM), delle societa' di gestione del risparmio (SGR), delle societa' di investimento a capitale variabile (SICAV), delle societa' di investimento a capitale fisso (SICAF), delle controparti centrali, dei gestori di mercati regolamentati e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni, ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5 milioni e il fatturato e' determinabile; b) nei confronti dei depositari centrali di titoli e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 20 milioni, ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 20 milioni; c) nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 fino a euro 500.000, ovvero fino al 5 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 500.000 e il fatturato e' determinabile; d) nei confronti degli amministratori di indici di riferimento critici e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 fino a euro 1 milione, ovvero fino al 10 per cento del fatturato totale annuo, quando tale importo e' superiore a euro 1 milione e il fatturato e' determinabile.))

2.((Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica di cui al comma 5, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 5.000 fino a euro 5 milioni, nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 1; b) da euro 500 fino a euro 500.000, nei casi di cui alla lettera c) del comma 1; c) da euro 5.000 fino a euro 500.000, nei casi di cui alla lettera d) del comma 1.))

3.((In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 13, 14, 18, paragrafi 1 e 2, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2022/2554 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, si applica: a) nei confronti delle SIM, delle SGR, delle SICAV, delle SICAF, delle controparti centrali, dei gestori di mercati regolamentati e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 3,5 milioni, ovvero fino al 7 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 3,5 milioni e il fatturato e' determinabile; b) nei confronti dei depositari centrali di titoli e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 14 milioni, ovvero fino al 7 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 14 milioni; c) nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 fino a euro 350.000, ovvero fino al 3,5 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 350.000 e il fatturato e' determinabile; d) nei confronti degli amministratori di indici di riferimento critici e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 fino a euro 700.000, ovvero fino al 7 per cento del fatturato totale annuo, quando tale importo e' superiore a euro 700.000 e il fatturato e' determinabile.))

4.((Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dal comma 3 sono commesse da una persona fisica di cui al comma 5, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 5.000 fino a euro 3,5 milioni, nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 3; b) da euro 500 fino a euro 350.000, nei casi di cui alla lettera c) del comma 3; c) da euro 5.000 fino a euro 350.000, nei casi di cui alla lettera d) del comma 3.))

5.((Fermo restando quanto previsto per le societa' e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui ai commi 2 e 4 si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle societa' e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l'inosservanza e' conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali o ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della societa' o dell'ente a provvedimenti specifici adottati dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ovvero quando la condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 50, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554 da parte della societa' o dell'ente.))

6.((Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai limiti massimi indicati nei commi 1, 2, 3 e 4, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.))

7.((Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui ai commi 2 e 4 in ragione della gravita' della violazione accertata, puo' essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, o presso fondi pensione.))

8.((Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono applicate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze e secondo la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 195, nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), e al comma 2, lettere a), b), c), e nei casi di cui al comma 3, lettere a), b), c), e d), e al comma 4 lettere a), b) e c). Alle violazioni di competenza della Consob si applica l'articolo 196-ter.))

Art. 190-ter

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)) ((73))

Art. 190-quater

(( (Sanzioni amministrative in tema di servizi di crowdfunding). ))

((

1.Nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 o dei relativi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione o in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing individuate dalla Consob con proprio regolamento, nonche' nei confronti dei soggetti che prestano servizi di crowdfunding diversi da quelli indicati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503 in caso di inosservanza dell'articolo 100-ter, comma 9, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 fino a euro 500.000, ovvero fino al 5 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 500.000 e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. Per i casi di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2020/1503 e' fatto salvo il rifiuto motivato qualora le informazioni richieste possono fare emergere la propria responsabilita' per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o per un reato.

2.Fermo restando quanto previsto per le societa' e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma 1 si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale dei fornitori di servizi di crowdfunding nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

3.Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai limiti massimi edittali indicati al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.

4.

Salvo che il fatto non costituisca reato, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2, in ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, possono disporre l'applicazione delle misure di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2020/1503. Nel caso di violazione della misura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lett. b), del regolamento (UE) 2020/1503, si applica l'articolo 192-bis, comma 1-quater.))

Art. 191

(Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari e ammissione alla negoziazione di titoli)

1.Nei confronti degli enti e delle societa' che commettono una violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento prospetto e delle relative disposizioni attuative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinque milioni di euro, ovvero fino al tre per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

2.Se la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' commessa da una persona fisica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a settecentomila euro.

3.Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

((

3-bis.Nei confronti degli enti e delle societa' richiamati dall'articolo 2, lettere a), c) e d), del regolamento (UE) 2019/1156, che commettono una violazione dell'articolo 4 del medesimo regolamento relativamente a fondi di investimento alternativi chiusi, si applica la sanzione prevista dal comma 1. Si applicano altresi' i commi 2 e 3.

))

4.Chiunque effettua un'offerta al pubblico in assenza di un prospetto approvato dalla Consob ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro fino a cinque milioni di euro.

5.Chiunque viola gli articoli 94-bis, commi 1 e 4, 96, 97, commi 1 e 3, 101, o le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli 94-bis, comma 2, 95, commi 1 e 2, 97, comma 2, 99, comma 1, lettere a), b), c), d) e l), 113, comma 2, lettera f), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a settecentocinquantamila euro.

6.Se all'osservanza delle disposizioni indicate dai commi 4 e 5 e' tenuta una societa' o un ente, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste si applicano altresi' nei confronti degli esponenti aziendali e del personale dell'ente o della societa' responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni e' tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.

7.Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.

Art. 191-bis

(( (Sanzioni accessorie). ))

((

2.Le sanzioni amministrative accessorie di cui al comma 1 hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

3.Quando l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ha gia' commesso, due o piu' volte negli ultimi cinque anni, una violazione con dolo o colpa grave delle disposizioni indicate all'art. 191, la Consob puo' negare l'approvazione di un prospetto redatto dal medesimo soggetto per un periodo massimo di cinque anni.

))

Art. 191-ter

(Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita e ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti)

1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 193-quinquies, chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione degli articoli 98-ter, comma 1, e 98-ter.1, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro fino a cinque milioni di euro. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dell'articolo 98, limitatamente ai casi di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA chiusi per le quali l'Italia e' lo Stato membro d'origine.

2.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 193-quinquies, chiunque viola gli articoli 98-ter, comma 3, e 98-ter.1, commi 3 e 4, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinque milioni di euro. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione dell'articolo 101 e alla violazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1156, quando le stesse sono commesse nell'ambito di un'offerta di OICR aperti.

3.Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, l'importo massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 e' elevato fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a cinque milioni di euro e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

4.Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 si applicano nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

5.Alle violazioni previste dai commi 1 e 2 si applica l'articolo 190-bis, commi 2, 3 e 3-bis.

6.Fermo restando quanto previsto dal comma 5, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, importa la perdita temporanea dei requisiti di idoneita' previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti previsti per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, per i consulenti finanziari autonomi e per gli esponenti aziendali delle societa' di consulenza finanziaria nonche' l'incapacita' temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di societa' aventi titoli quotati nei mercati regolamentati ((...)) e di societa' appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

7.Nei confronti dell'emittente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di Oicr aperti, in caso di violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 113-bis, commi 1, 2, lettere a) e b), e 4, ovvero delle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a settecentocinquantamila euro.

8.Alle violazioni previste dal presente articolo si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.

Art. 191-quater

(( (Sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2023/2631).))

1.((Nei confronti degli enti e delle societa' che commettono una violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 49, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, delle norme tecniche di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, o delle disposizioni di attuazione previste dal presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro fino a 500.000 euro ovvero fino allo 0,5 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 500.000 e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.))

2.((Se la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' commessa da una persona fisica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinquantamila euro.))

3.((Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).))

4.((Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche in caso di mancata osservanza delle misure adottate dalla Consob ai sensi dell'articolo 93.1.))

5.((La Consob, in ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis e di quelli stabiliti dall'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631, puo' disporre l'applicazione delle misure di cui all'articolo 49, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2023/2631, anche in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi precedenti. Nel caso di violazione delle misure di cui all'articolo 49, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2023/2631, si applica l'articolo 192-bis, comma 1-quater, del presente decreto.))

6.((Alle violazioni previste dal presente articolo, si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.))

Art. 192

Offerte pubbliche di acquisto o di scambio

1.Chiunque viola l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero effettua un'offerta pubblica di acquisto o di scambio in violazione delle disposizioni dell'articolo 102, commi 1, 3 e 6 , e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad euro venticinquemila e non superiore al corrispettivo complessivamente dovuto dall'offerente ovvero che sarebbe stato complessivamente dovuto dall'offerente se l'offerta fosse stata promossa. .

2-bis.Se all'osservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 e' tenuta una societa' o un ente, le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi ultimi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente nei casi previsti dall'art. 190-bis, comma 1, lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni e' tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima. La sanzione massima applicabile ad una persona fisica per le violazioni previste ai commi 1 e 2 non puo' essere superiore a ((euro cinque milioni)). (61) (84) ((73))

2-terSi applica l'articolo ((187-quinquiesdecies, comma 1-quater)). (61) (84) ((73))

3.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 SETTEMBRE 2009, N. 146.

Art. 192-bis

(Sanzioni amministrative in tema di informazioni sul governo societario e di politica di remunerazione e compensi corrisposti)

1-ter.Alle omissioni delle comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a), e richiamate dai commi 1 e 1-bis del presente articolo si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.

1-quater.Nei casi di inosservanza dell'ordine di eliminare le infrazioni contestate e di astenersi dal ripeterle, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo. Fermo restando quanto previsto per le persone giuridiche nei confronti delle quali e' accertata l'inosservanza dell'ordine, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine da parte della persona giuridica.

Art. 192-ter

Ammissione alle negoziazioni

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 17))

Art. 192-quater

(( (Obbligo di astensione).))

((1. I soci e gli amministratori che violano l'obbligo di astensione di cui all'articolo 6, comma 2-novies, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquantamila a euro centocinquantamila.)) ((61)) ((84))

Art. 192-quinquies

(Sanzioni amministrative in tema di operazioni con parti correlate)

1.Nei confronti delle societa' quotate nei mercati regolamentati che violano l'articolo 2391-bis del codice civile e le relative disposizioni di attuazione adottate dalla Consob ai sensi del medesimo articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro ((dieci milioni)). ((98))

2.Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione si applica, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro ((un milione e cinquecentomila)). ((98))

Art. 193

(Sanzioni amministrative in tema di informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle societa' di revisione legale)

1-bis.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72. (61) (84)

1-ter.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72. (61) (84)

1-quater.Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1 e 1.2 si applicano, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate.

1-quinquies.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73)

1-sexies.Al soggetto di cui all'articolo 123-ter, comma 8-bis, che omette di verificare l'avvenuta predisposizione della seconda sezione della relazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.

2-bis.COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 25.

3-bis.Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale e' stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio e' dichiarata altresi' la decadenza dall'incarico.

3-ter.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73)

3-quater.Nel caso di violazione degli ordini previsti dal presente articolo si applica l'articolo 192-bis, comma 1-quater.

Art. 193-bis

(( (Rapporti con societa' estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria). ))

((

1.Coloro che sottoscrivono il bilancio della societa' estera di cui all'articolo 165-quater, comma 2, le relazioni e i pareri di cui agli articoli 165-quater, commi 2 e 3, 165-quinquies, comma 1, e 165-sexies, comma 1, e coloro che esercitano la revisione ai sensi dell'articolo 165-quater, comma 4, sono soggetti a responsabilita' civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle societa' italiane.

2.

Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi derivanti dall'esercizio dei poteri attribuiti alla CONSOB dall'articolo 165-septies, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 193, comma 1))

Art. 193-bis.1

(( (Sanzioni amministrative in tema di trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto). ))

((

1.Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi in caso di violazione degli articoli 124-quinquies, 124-sexies e 124-septies, nonche' nei confronti dei consulenti in materia di voto in caso di violazione dell'articolo 124-octies ovvero delle relative disposizioni attuative, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro centocinquantamila.

2.Le sanzioni previste al comma 1 sono applicate, secondo le rispettive competenze e rispettive procedure sanzionatorie, dalla Consob per le violazioni compiute dai gestori di attivi e dai consulenti in materia di voto, dall'IVASS per le violazioni compiute dagli investitori istituzionali come definiti dall'articolo 124-quater, comma 1, lettera b), n. 1) e dalla COVIP per le violazioni compiute dai fondi pensione indicati all'articolo 124-quater, comma 1, lettera b), n. 2). Nei riguardi di IVASS e COVIP trova comunque applicazione l'articolo 194-bis. IVASS e COVIP pubblicano le sanzioni irrogate secondo le procedure di settore.

))

Art. 193-ter

(Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 236/2012)

1.Chiunque non osservi le disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18 e 19 del regolamento (UE) n. 236/2012 e relative disposizioni attuative, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila.

3.Le sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 2, lettere a) e b), sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualita' personali del colpevole, per l'entita' del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

4.L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo comporta sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito. Qualora non sia possibile eseguire la confisca, la stessa puo' avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente.

5.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)).((73))

Art. 193-quater

(( (Sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, dal regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, e dal regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020) ))

1.Le controparti centrali, i gestori delle sedi di negoziazione, le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie, come definite dall'articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, i soggetti che agiscono in qualita' di partecipanti alle controparti centrali o in qualita' di clienti di questi ultimi, come definiti dall'articolo 2, punto 15), del citato regolamento, i quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo regolamento e le relative disposizioni attuative, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni, se sono persone fisiche. Se la violazione e' commessa da una societa' o da un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, del presente decreto e ai sensi dell'articolo 325-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (73)

1-bis.Le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie, come definite dall'articolo 3, punti 3) e 4), del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, le quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 4 del medesimo regolamento e le norme tecniche di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni, se sono persone fisiche. Se la violazione e' commessa da una societa' o da un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, del presente decreto e ai sensi dell'articolo 325-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

1-ter.Nei confronti delle controparti indicate al comma 1-bis, le quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2015/2365 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni, se sono persone fisiche. Se la violazione e' commessa da una societa' o da un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro quindici milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro quindici milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, del presente decreto e ai sensi dell'articolo 325-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

((

1-quater.Nei confronti delle controparti centrali e dei partecipanti diretti, come definiti dall'articolo 2, punti 1) e 12), del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, per l'inosservanza degli obblighi che derivano dal medesimo regolamento (UE) 2021/23 e dalla relativa normativa nazionale di attuazione, o dai relativi atti delegati o dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanati dalla Commissione europea, nonche' in caso di inosservanza delle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato, determinato ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, del presente decreto e ai sensi dell'articolo 325-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Per l'inosservanza delle medesime disposizioni, nei confronti delle persone fisiche si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 5 milioni. La Banca d'Italia e la Consob non procedono alla contestazione delle violazioni nei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per la tutela degli investitori e per la trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, ovvero per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

))

2.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72. (61) (84)

2-bis.Fermo quanto previsto per le societa' e per gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale si applicano le sanzioni previste per le persone fisiche dai commi ((1, 1-bis, 1-ter e 1-quater)), nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

2-ter.Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2-bis, in ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, puo' essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le controparti centrali, i gestori delle sedi di negoziazione e le controparti finanziarie, come definite rispettivamente dagli articoli 2, punto 8), del regolamento (UE) n. 648/2012 e 3, punto 3), del regolamento (UE) 2015/2365.

2-quater.Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile. ((Nei casi di cui al comma 1-quater, se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai limiti massimi indicati nel medesimo comma, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.))

3.Le sanzioni previste dal presente articolo sono applicate dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'IVASS e dalla COVIP, sui soggetti dalle medesime vigilati e secondo le attribuzioni di vigilanza specificate all'articolo 4-quater e le rispettive procedure sanzionatorie. Nei riguardi dell'IVASS e della COVIP trovano comunque applicazione, per quanto di rispettiva competenza e ai fini del presente articolo, gli articoli 194-bis, 194-quater, 194-septies e 195-ter, comma 1-bis. IVASS e COVIP pubblicano le sanzioni irrogate secondo le procedure di settore.

4.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 FEBBRAIO 2019, N. 19.

Art. 193-quinquies

Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014).

1.La violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, ovvero la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 4-sexies, comma 5, nonche' delle misure adottate ai sensi dell'articolo 4-septies, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro settecentomila con provvedimento adottato dalla Consob o dall'IVASS secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al tre per cento del relativo fatturato quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.(73)

2.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2019, N. 165.

3.Le sanzioni previste ai commi 1 e 2 per le persone fisiche si applicano nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

4.Se il profitto ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa o la perdita evitata grazie alla violazione sono superiori ai limiti massimi indicati nel comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio dell'ammontare dei profitti ottenuti o delle perdite evitate, purche' tale ammontare sia determinabile.

5.La Consob e l'IVASS possono imporre, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies, agli ideatori di PRIIP o ai soggetti che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di trasmettere una comunicazione diretta all'investitore al dettaglio in PRIIP interessato, fornendogli informazioni circa le sanzioni adottate e comunicando le modalita' per la presentazione di eventuali reclami o domande di risarcimento anche mediante il ricorso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179. (69) ((96))

Art. 193-sexies

(( (Sistemi interni di segnalazione).))

((1. In caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 4-undecies e dalle relative disposizioni attuative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. In tal caso, fermo restando quanto previsto per le societa' e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).)) ((73))

Art. 194

Deleghe di voto

1.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.27.

2.Il soggetto che promuove una sollecitazione di deleghe di voto che viola le norme degli articoli 138, 142, commi 1 e 2, 144, comma 4, e del regolamento emanato a norma dell'articolo 144, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila. (61) (84)

2-bis.La sanzione prevista al comma 2 si applica al rappresentante designato dalla societa' con azioni quotate che viola l'articolo 135-undecies, comma 4.

2-ter.Se all'osservanza delle disposizioni previste dal comma 2 e' tenuta una societa' o un ente le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni e' tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima. (61) (84)

2-quater.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)). ((73))

Art. 194-bis

(Criteri per la determinazione delle sanzioni)

Art. 194-ter

(Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. (( 575/2013, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013) )) (73) 1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 189, 190, 190.3 e 190-bis, le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura, secondo la ripartizione di competenze e con le modalita' ivi stabilite, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. ((575/2013, nonche' degli atti delegati e delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento e della direttiva 2013/36/UE emanate)) dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento UE n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'AESFEM o dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di questi ultimo regolamento o del regolamento UE n. 1095/2010. (73) (61) (84)

Art. 194-ter.1

(( (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2019/2033, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva (UE) 2019/2034 e del regolamento (UE) 2019/2033). ))

((

1.Nelle materie e per le violazioni a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 190, 190.3 e 190-bis, le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura, secondo la ripartizione di competenze e con le modalita' ivi stabilite, anche in caso di inosservanza del regolamento (UE) 2019/2033, nonche' degli atti delegati e delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento e della direttiva (UE) 2019/2034, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE o dell'AESFEM direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi del regolamento UE n. 1093/2010 o del regolamento UE n. 1095/2010.

2.Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.

))

Art. 194-quater

(Ordine di porre termine alle violazioni)

2.Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

Art. 194-quinquies

(Pagamento in misura ridotta)

2.Il pagamento in misura ridotta non puo' essere effettuato nel caso in cui il soggetto interessato abbia gia' usufruito di tale misura nei dodici mesi precedenti alla violazione contestata. (61) (84)

Art. 194-sexies

(( (Condotte inoffensive). ))

((1. Nei casi previsti dall'articolo 194-quinquies, la Consob non procede alla contestazione delle violazioni nei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per la tutela degli investitori e per la trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, ovvero per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza.)) ((61)) ((84))

Art. 194-septies

(Dichiarazione pubblica)

Art. 195

(Procedura sanzionatoria).

1.Le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.(61)(84)

((1-bis. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo, per fatturato si intende il fatturato totale annuo della societa' o dell'ente, risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo competente, cosi' come definito dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 196-bis.))

((73))

2.Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

3.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72.(61)(84)

4.Avverso il provvedimento che applica la sanzione e' ammesso ricorso alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la societa' o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione e' stata commessa. Il ricorso e' notificato, a pena di decadenza, all'Autorita' che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed e' depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.(61)(84)

5.L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, puo' disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile.(61)(84)

6.Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto e' notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorita' deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.(61)(84)

7.All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonche' l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza e' depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo e' pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione.(61)(84)

7-bis.Con la sentenza la corte d'appello puo' rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.(61)(84)

8.Copia della sentenza e' trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorita' che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195-bis.(61)(84)

9.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72.(61)(84)

Art. 195-bis

(Pubblicazione delle sanzioni).

1.Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto e' pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet della Banca d'Italia o della Consob, in conformita' alla normativa europea di riferimento. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorita' giudiziaria, la Banca d'Italia o la Consob menzionano l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa a margine della pubblicazione. La Banca d'Italia o la Consob, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.

3.Se le situazioni descritte nel comma 2 hanno carattere temporaneo, la pubblicazione puo' essere rimandata ed effettuata quando dette esigenze sono venute meno.

Art. 195-ter

Comunicazione all'ABE e all'AESFEM sulle sanzioni applicate

1.La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative applicate alle banche alle Sim, alle imprese di investimento UE e alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche ai sensi degli articoli 189, 190 190.3, 190-bis, ((194-ter, 194-ter.1, 194-quater)) e 194-septies, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonche' le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse. (73)

1-bis.La Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, comunicano all'AESFEM le informazioni relative alle sanzioni amministrative da esse applicate, nonche' alle sanzioni penali applicate dall'Autorita' giudiziaria, necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa europea nei confronti dell'AESFEM. (61) (84)

Art. 195-quater

(Sanzioni in caso di risoluzione)

1.Nei confronti delle Sim disciplinate dal Capo II-bis della Parte II, Titolo IV e delle succursali stabilite in Italia delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche che svolgono le attivita' indicate all'articolo 55-bis la Banca d'Italia applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 190, comma 1, per l'inosservanza degli articoli 9, 15, 16, 19, comma 1, 33, comma 6, 50, 58, 59, 60, comma 1, lettere a) ed h), ((68-bis,)) 70, commi 2 e 3, 80, comma 1, 82 e 83 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, in quanto applicabili ai sensi del presente decreto legislativo, o delle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia. (73) ((108))

2.Per l'inosservanza delle norme richiamate al comma 1, si applica l'articolo 194-quater, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalita' da esso stabilite. In caso di inosservanza dell'ordine di porre termine alle violazioni ivi previsto, si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 194-quater, comma 2, e 190-bis, comma 2, nei confronti dei soggetti e al ricorrere delle condizioni ivi previsti.

3.Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, per l'inosservanza delle norme richiamate dai medesimi commi si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 190-bis nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalita' previste dall'articolo 190-bis.

4.Alle sanzioni amministrative disciplinate dal presente articolo si applicano gli articoli 194-bis, 195 e 196-bis.

5.Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate al comma 1, le sanzioni ivi previste si applicano, nella medesima misura e con le stesse modalita', anche in caso di inosservanza degli atti delegati o delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanati dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/59/UE o degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, o in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.

6.La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative applicate ai sensi del presente articolo, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonche' le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse.

Art. 195-quinquies

(( (Inapplicabilita' di specifiche disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689). ))

((

1.Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 196 si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16.))

((73))

Art. 196

(Sanzioni applicabili ai consulenti finanziari)

2.Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Le sanzioni sono applicate dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari previsto dall'articolo 31, comma 4, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentossessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresi' chiedere di essere sentiti personalmente. (73)

3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)). ((73))

4.Le societa' che si avvalgano dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili.

4-bis.Avverso le decisioni adottate ai sensi del comma 1 dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari e' ammesso ricorso dinanzi alla Corte d'Appello. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7, 7-bis e 8 dell'articolo 195. (73)

Art. 196-bis

(( (Disposizioni di attuazione). 1. La Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, emanano disposizioni di attuazione del presente titolo.))

((61)) ((84))

((TITOLO II-bis)) ((DISPOSIZIONI COMUNI))

Art. 196-ter

(( (Impegni). ))

((

1.Per le violazioni di competenza della Consob, entro trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, il soggetto destinatario della stessa puo' presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione. A tal fine la Consob, valutata la gravita' delle violazioni e l'idoneita' di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi e previa eventuale consultazione degli operatori di settore, puo', nei limiti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea, rendere gli impegni assunti obbligatori per i soggetti destinatari del procedimento sanzionatorio e pubblicare gli impegni medesimi. Tale decisione puo' essere adottata per un periodo di tempo determinato e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare la violazione.

2.In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, la Consob puo' esercitare i poteri di vigilanza a essa attribuiti al fine dell'accertamento della violazione contestata.

4.

La Consob definisce con proprio provvedimento generale, in conformita' con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione degli impegni di cui al presente articolo))

PARTE VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 197

Personale della CONSOB

1.Al fine di assicurare il pieno e tempestivo esercizio delle funzioni di controllo previste dall'articolo 62 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la CONSOB provvede direttamente a tutte le procedure necessarie per l'immediata copertura dei posti di organico secondo i criteri concorsuali ivi previsti, nei limiti delle autonome risorse finanziarie e senza oneri per la finanza pubblica.

Nota all'art. 197: - Il testo dell'art. 62 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: "Art. 62 (Organico della CONSOB). - 1. Al fine di realizzare le funzioni di controllo attribuite dal decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, nonche' quelle che deriveranno a seguito dell'entrata in vigore dell'emanando testo unico sulla finanza di cui all'art. 8 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) provvedera' al completamento del proprio organico, come rideterminato dall'art. 2, comma 186, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza, e per un numero di posti non superiori a sessanta unita' mediante una procedura concorsuale interna, fermo restando quanto disposto dall'art. 39, comma 3.

Art. 198

Girata di titoli azionari

1.Il potere di autenticare le girate dei titoli azionari previsto dall'articolo 12 del regio decreto - legge 29 marzo 1942, n. 239, puo' essere esercitato anche da SIM.

Nota all'art. 198: - Il testo dell'art. 12 del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239 (Norme interpretative, integrative e complementari del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, riguardante la nominativita' obbligatoria dei titoli azionari) e' il seguente: "Art. 12 (Girata dei titoli azionari). - La girata dei titoli azionari deve essere datata e sottoscritta dal girante, il quale deve indicare tutte le generalita' e la nazionalita' del giratario richieste dall'art. 4 per l'intestazione dei titoli. Se il titolo non e' interamente liberato, e' necessaria anche la sottoscrizione del giratario. La girata e' scritta sul titolo ovvero su un foglio di allungamento, che deve ripetere la indicazione della specie, serie, numero e importo del titolo e deve portare il timbro e la firma del notaio, agente di cambio o azienda di credito autorizzata, apposti in modo che figurino in parte sul titolo e in parte sul foglio di allungamento. La sottoscrizione del girante, e, ove richiesta, quella del giratario debbono, all'atto dell'apposizione, essere autenticate da un notaio, da un agente di cambio, ovvero dai funzionari delle aziende di credito autorizzate, da queste a cio' delegati. I notai, gli agenti di cambio e le aziende di credito autorizzate possono autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata e' fatta in proprio favore. La sottoscrizione da essi apposta sul titolo in qualita' di giranti o di giratari non ha bisogno di autenticazione. L'autenticazione puo' essere fatta anche con la semplice formula: ''vera la firma di''. L'autenticante risponde dell'identita' del girante e, nel caso di titoli non liberati, del giratario e della loro capacita'. Egli si accerta altresi' che la girata contenga tutte le indicazioni prescritte dal presente articolo. La firma dell'autenticante e' esente da legalizzazione. Nessuna imposta di registro o bollo e' dovuta per le girate".

Art. 199

(( (Societa' fiduciarie).))

((

1.Fino alla riforma organica della disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

2.Le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che svolgono attivita' di custodia e amministrazione di valori mobiliari e che, alternativamente, sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario o hanno adottato la forma di societa' per azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice civile, sono autorizzate e iscritte in una sezione separata dell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ma non possono esercitare le attivita' elencate nel comma 1 del medesimo articolo. All'istanza si applica l'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibile. Il diniego dell'autorizzazione, con la relativa motivazione, e' comunicato al Ministero dello sviluppo economico e comporta la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, ove non vengano meno, nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione. La Banca d'Italia esercita i poteri indicati all'articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di assicurare il rispetto da parte delle societa' fiduciarie iscritte nella sezione separata delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Alle societa' fiduciarie iscritte si applicano gli articoli 110, 113-bis, 113-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili.

3.

Il Ministero dello sviluppo economico e la Banca d'Italia, per quanto concerne le societa' di cui al comma 2, si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.))

Art. 200

Intermediari gia' autorizzati

1.Le imprese di investimento che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 sono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 20.

2.Le societa' di gestione che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, nell'albo previsto dall'articolo 3, comma 1 della legge 14 agosto 1993, n. 344, e nell'albo previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, vengono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 35 e si intendono autorizzate ai sensi dell'articolo 34.

3.Le SICAV che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, vengono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 44.

4.Le banche che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono autorizzate a prestare servizi di investimento restano autorizzate a prestare i servizi medesimi.

Nota all'art. 200: - Il testo dell'art. 9 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 (Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi) e' il seguente: "Art. 9 (Albo). - 1. La CONSOB iscrive in un apposito albo le SIM e le imprese di investimento extracomunitarie. Le imprese di investimento comunitarie sono iscritte in un apposito elenco allegato all'albo. 2. Le imprese d'investimento indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo o all'elenco". - Il testo dell'art. 7, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare), come modificato dall'art. 8, D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83, e' il seguente: "Art. 7 (Vigilanza) - 1. Le societa' autorizzate alla gestione dei fondi comuni di investimento sono iscritte in un apposito albo tenuto a cura della Banca d'Italia. (Omissis)". - Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 14 agosto 1993, n. 344 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi) e' il seguente: "Art. 3 (Vigilanza). - 1. Le societa' autorizzate alla gestione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia, che ne da' comunicazione alla CONSOB. (Omissis)". - Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi) e' il seguente: "Art. 3 (Vigilanza). - 1. Le societa' autorizzate alla gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. (Omissis)". - Il testo dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84 (Attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE, relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti nella forma di societa' di investimento a capitale variabile (SICAV) e' il seguente: "Art. 9 (Vigilanza).-- 1. Ai fini della vigilanza sulla SICAV si applicano i commi 2, 4, 5 e 6 dell'art. 7, della legge 23 marzo 1983, n. 77. La SICAV e' iscritta in apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. (Omissis)".

Art. 201

Agenti di cambio

1.Sono sciolti, a cura del Consiglio Nazionale degli Ordini degli agenti di cambio, gli Ordini professionali previsti dall'articolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 402, a eccezione degli Ordini professionali di Milano e di Roma.

2.Gli agenti di cambio sono iscritti all'Albo professionale tenuto da uno degli Ordini indicati nel comma 1, al quale affluiscono i pagamenti della tassa annuale fissata dall'Ordine medesimo, avuto riguardo all'iscrizione al ruolo speciale o al ruolo nazionale previsti dai commi 5 e 6. L'Ordine e' tenuto a conservare i libri degli agenti di cambio defunti o cancellati dal ruolo unico nazionale.

3.Restano ferme le altre disposizioni previste dalla legge 29 maggio 1967, n. 402. Non possono essere banditi concorsi per la nomina di agenti di cambio. Gli agenti di cambio cessano di appartenere ai ruoli previsti dai commi 5 e 6 al compimento del settantesimo anno di eta'. Gli agenti di cambio nominati prima dell'entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, sono collocati nella posizione di fuori ruolo al compimento del settantesimo anno di eta' conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica.

4.Le disponibilita' del Fondo comune degli agenti di cambio e delle cauzioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono restituite agli aventi diritto.

5.Gli agenti di cambio in carica che siano soci, amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori di SIM, di banche o di societa' di gestione del risparmio sono iscritti in un ruolo speciale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Essi non possono prestare sevizi di investimento e possono essere dirigenti, dipendenti o collaboratori soltanto di uno dei predetti intermediari. Essi restano individualmente assoggettati alle incompatibilita' previste dal comma 11.

6.Gli agenti di cambio in carica che non siano iscritti nel ruolo speciale previsto dal comma 5 sono iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze.

7.Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale possono svolgere i servizi di investimento indicati nell'articolo 1, comma 5, lettere b), c-bis), d), e) ed f). Essi possono svolgere altresi' l'offerta fuori sede dei propri servizi di investimento e i servizi accessori indicati ((nell'Allegato I, Sezione B, numero 2), limitatamente alla conclusione di contratti di riporto e altre operazioni in uso sui mercati, e numero 4) )), nonche' attivita' connesse e strumentali, ferme restando le riserve di attivita' previste dalla legge. ((73))

8.Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale devono tenere le scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile; la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce le modalita' del controllo contabile da parte di societa' di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161.

9.Il mancato esercizio del servizio di ((esecuzione di ordini per conto dei clienti)) per un periodo di tempo superiore a sei mesi comporta la decadenza dalla carica; il Ministero dell'economia e delle finanze, in presenza di comprovati motivi di salute, puo' prorogare, sentita la CONSOB, detto termine fino a un periodo massimo di 18 mesi. ((73))

10.Per l'esercizio dei servizi di investimento gli agenti di cambio aderiscono ai sistemi di indennizzo previsti dall'articolo 59. Il coordinamento dell'operativita' dei sistemi di indennizzo con la procedura di fallimento dell'agente di cambio e' disciplinato dal regolamento previsto dall'articolo 59, comma 3.

11.La posizione di agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale e' incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attivita' commerciale, con la partecipazione in qualita' di soci illimitatamente responsabili in societa' di qualsiasi natura, con la qualita' di amministratore o dirigente di societa' che esercitano attivita' commerciale e, in particolare, con la qualita' di socio, amministratore, dirigente, dipendente o collaboratore di banche, SIM, societa' di gestione del risparmio e di ogni altro intermediario finanziario.

((12. Agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale si applicano gli articoli 6, commi 1, lettera b) e lettera c-bis), 2 e 2-bis; 6-bis e 6-ter, in quanto compatibili; 7-bis; 21; 22; 23; 24; 24-bis; 25; 25-bis; 31; 32; 167; 187-quinquiesdecies; 190; 190.4; 193-sexies; 194-bis; 194-quater; 194-septies; 195; 195-bis e 196-bis.))

((73))

13.E' vietato agli agenti di cambio, compiere anche per interposta persona qualsiasi negoziazione in proprio di strumenti finanziari, salvo i casi di investimento del patrimonio personale; tali investimenti sono immediatamente comunicati alla CONSOB.

14.Il Presidente della CONSOB puo' disporre in via d'urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione dell'agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale dall'esercizio delle attivita' svolte e la nomina di un commissario che assume la gestione delle attivita' stesse quando risultino gravi violazioni delle disposizioni legislative o amministrative. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo ((7-sexies)). ((73))

15.Il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della CONSOB, puo' disporre con decreto la cancellazione dell'agente di cambio dal ruolo unico nazionale qualora le irregolarita' o le violazioni delle disposizioni legislative o amministrative siano di eccezionale gravita'. Il provvedimento puo' essere adottato su proposta del commissario previsto dal comma 14 o su richiesta dell'agente di cambio.

16.Nel caso previsto dal comma 15, il Ministero dell'economia e delle finanze nomina un commissario preposto alla tutela e alla restituzione dei patrimoni di proprieta' dei clienti. Il commissario nell'esercizio delle sue funzioni e' pubblico ufficiale; egli si affianca agli organi delle procedure concorsuali, ove disposte. Il Ministero puo' prevedere speciali cautele e limitazioni all'attivita' del commissario e procedere alla sua revoca o sostituzione. L'indennita' spettante al commissario e' determinata dal Ministero ed e' a carico dell'agente di cambio. I provvedimenti previsti dal presente comma possono essere assunti anche successivamente alla morte dell'agente di cambio, su proposta della CONSOB o del commissario nominato ai sensi del comma 14, ovvero su richiesta dei clienti.

17.La cancellazione dell'agente di cambio dal ruolo unico nazionale consegue di diritto all'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. La CONSOB denuncia al tribunale civile l'insolvenza dichiarata ai sensi dell'articolo 72.

18.Per la violazione dei commi 8, 11 e 13, si applica l'articolo 190.

Art. 202

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2011, N. 48)) ((40))

Art. 203

Contratti a termine

1.Fermi restando la decorrenza degli effetti della liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83 del T.U. bancario, e quanto previsto dall'articolo 90, comma 3, del medesimo T.U. bancario, l'articolo 76 della legge fallimentare si applica agli strumenti finanziari derivati, a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), alle operazioni a termine su valute nonche' alle operazioni di prestito titoli, di pronti contro termine e di riporto. Ai fini del presente articolo sono ricompresi tutti i contratti conclusi, ancorche' non ancora eseguiti in tutto o in parte, entro la data di dichiarazione del fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

2.Per l'applicazione dell'articolo 76 della legge fallimentare agli strumenti finanziari e alle operazioni indicati nel comma 1, puo' farsi riferimento anche al costo di sostituzione dei medesimi, calcolato secondo i valori di mercato alla data di dichiarazione di fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

Nota all'art. 203: - Per il testo degli articoli 83 e 90 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), cfr. la nota all'art. 57. - Il testo dell'art. 76 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e' il seguente: "Art. 76 (Contratto di borsa a termine). - Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, e' risolto alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento e' versata nel fallimento se il fallito risulta in credito, o e' ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario.

Art. 204

Gestione accentrata

1.Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Banca d'Italia promuove la vendita della partecipazione al capitale della "Monte Titoli S.p.A. Istituto per la custodia e l'amministrazione accentrata di valori mobiliari" dalla stessa detenuta.

2.Fino all'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 90, la gestione accentrata dei titoli di Stato presso la Banca d'Italia resta disciplina dalle previgenti disposizioni.

Art. 205

Quotazioni di prezzi

((

1.Le offerte di acquisto e di vendita di prodotti finanziari effettuate in mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e, se ricorrono le condizioni indicate dalla Consob con regolamento, da internalizzatori sistematici non costituiscono offerta al pubblico di prodotti finanziari ne' offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della parte IV, titolo II.

))

Art. 206

Disposizioni applicabili alle societa' alle societa' quotate in mercati diversi dalla borsa

1.Le disposizioni dettate dal codice civile per le societa' con azioni quotate in borsa si applicano a tutte le societa' con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea.

Art. 207

Patti parasociali

1.I patti parasociali previsti dall'articolo 122 ed esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo articolo sono depositati presso il registro delle imprese entro un mese da tale data.

2.I patti parasociali a tempo determinato esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto restano efficaci fino al termine finale pattuito, ma comunque non oltre il 1 luglio 2001.

3.Salvo quanto previsto dal comma 2, l'articolo 123 si applica ai patti anche a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 208

Deleghe di voto, azioni di risparmio, collegio sindacale e revisione contabile

1.Le disposizioni in materia di deleghe di voto si applicano alle assemblee convocate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 144.

2.Le disposizioni in materia di azioni di risparmio si applicano anche alle azioni di risparmio gia' emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3.Le societa' con azioni quotate applicano le disposizioni in materia di nomina del collegio sindacale a partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 148, comma 4, si applica l'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.

4.I collegi sindacali nominati prima dell'entrata in vigore del presente decreto ma successivamente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale restano in carica per un solo esercizio.

5.Le altre disposizioni in materia di collegio sindacale e quelle in materia di societa' di revisione si applicano a partire dall'esercizio sociale che inizia il 1 luglio 1998 o successivamente a tale data.

Art. 209

Societa' di revisione

1.Le societa' di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, sono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 161.

2.Ai fini dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 13 maggio 1997, n. 132, e' prorogato fino a sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3.Le societa' con azioni quotate conservano copia della relazione della societa' di revisione sul bilancio d'esercizio, ai fini degli eventuali accertamenti dell'amministrazione finanziaria sulle corrispondenti dichiarazioni dei redditi. In caso di omissione si applicano le disposizioni dell'articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Nota all'art. 209: - Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 (Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle societa' per azioni quotate in borsa), come modificato dall'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, e' il seguente: "Art. 8 (Albo speciale delle societa' di revisione). - 1. La commissione nazionale per le societa' e la borsa provvede alla tenuta di un albo speciale delle societa' di revisione abilitate all'esercizio delle funzioni indicate negli articoli 1 e 7 del presente decreto. 2. Salvo quanto previsto dagli articoli 8-bis e 9, nell'albo speciale possono essere iscritte le societa' che rispondono ai seguenti requisiti: a) oggetto sociale limitato alla revisione e all'organizzazione contabile di aziende; b) rappresentanti la societa' nel controllo legale dei conti e maggioranza degli amministratori iscritti nel registro dei revisori contabili; c) nelle societa' regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da iscritti nel registro dei revisori contabili; d) nelle societa' regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a persone fisiche iscritte nel registro dei revisori contabili; e) nelle societa' regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata. 3. Per l'iscrizione nell'albo le societa' devono inoltre essere munite di garanzia assicurativa giudicata dalla Commissione idonea a coprire i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' sociale. 4. Le societa' costituite all'estero aventi in Italia sede secondaria con rappresentanza stabile possono essere iscritte nell'albo purche' ricorrano i requisiti indicati dai commi 2 e 3 e salvo quanto previsto dagli articoli 8-bis e 9. 5. Le societa' costituite all'estero iscritte nell'albo speciale devono trasmettere alla Commissione il bilancio annuale relativo alla sede secondaria che esercita nel territorio dello Stato attivita' di revisione e organizzazione contabile, anche quando la legge applicabile alle societa' stesse non prescriva la redazione del bilancio. 6. La sostituzione degli amministratori, delle persone che rappresentano la societa' nel controllo legale dei conti e dei direttori generali, nonche' il trasferimento delle quote e delle azioni sono comunicati alla Commissione entro dieci giorni. E' inoltre comunicata nello stesso termine ogni altra modificazione della compagine sociale, dell'organo amministrativo e dei patti sociali che incide sui requisiti indicati nel presente articolo. 7. In caso di omissione o ritardo nelle comunicazioni previste dal comma 6, la Commissione applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni, salva la facolta' di cancellazione dall'albo". - Il testo dell'art. 13 della legge 13 maggio 1997, n. 132 (Nuove norme in materia di revisori contabili) e' il seguente: "Art. 13 (Salvezza dei diritti acquisiti). - 1. Sono iscritti nel registro, purche' presentino domanda entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano domicilio in Italia e non si trovino nelle situazioni indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, coloro che alla data del 20 aprile 1995: a) sono iscritti o sono in possesso dei requisiti per essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, il periodo indicato al terzo comma dell'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, e' ridotto a cinque anni; b) sono in possesso di un diploma universitario in amministrazione e controllo aziendale di durata triennale e hanno svolto attivita' di controllo legale dei conti per almeno un anno; c) hanno superato l'esame gia' previsto dall'art. 13 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136; d) hanno ottenuto dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa il giudizio di equipollenza o corrispondenza gia' previsto dall'art. 8, terzo comma, lettera c), del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, nel testo vigente prima della modificazione introdotta con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88". - Il testo dell'art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 4 novembre 1981, n. 664, dall'art. 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, e dall'art. 8 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e' il seguente: "Art. 39 (Redditi determinati in base alle scritture contabili). - Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica: a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al 2 comma dell'art. 3; b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo V del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; c) se l'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) dell'art. 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del n. 3) dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio; d) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'art. 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonche' dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'art. 32. L'esistenza di attivita' non dichiarate o la inesistenza di passivita' dichiarate e' desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti. In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facolta' di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma: a) quando il reddito d'impresa non e' stato indicato nella dichiarazione; b) (soppressa); c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o piu' scritture contabili prescritte dall'art. 14, ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore; d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarita' formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilita' sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 14 del presente decreto. Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate negli articoli 18 e 19. Il reddito d'impresa dei soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai precedenti commi dello stesso articolo, e' determinato in ogni caso ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Art. 210

Modifiche al codice civile

1.Nell'articolo 2372, quarto comma, del codice civile sono soppresse le parole: "ne' ad aziende ed istituti di credito".

2.L'articolo 2441, settimo comma, del codice civile e' sostituito dal seguente: "Non si considera escluso ne' limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o societa' finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le societa' e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della societa', con operazioni di qualsiasi tipo, in conformita' con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese dell'operazione sono a carico della societa' e la deliberazione di aumento di capitale deve indicarne l'ammontare."

3.All'articolo 2630, primo comma, del codice civile e' inserito il seguente numero: "4) omettono di offrire in borsa nei termini e con le modalita' stabilite dal terzo comma dell'articolo 2441 i diritti di opzione non esercitati, se le relative azioni vengano sottoscritte.".

4.All'articolo 2633 del codice civile e' aggiunto il seguente comma: "Gli amministratori che emettono obbligazioni convertibili senza le indicazioni prescritte nell'ultimo comma dell'articolo 2420-bis sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni.".

5.Nelle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e' inserito, dopo l'articolo 211, il seguente articolo: "211-bis. Il secondo periodo dell'articolo 2441, settimo comma, del codice non si applica alle azioni detenute, alla data del 7 marzo 1992, dai soggetti indicati nel medesimo comma, con obbligo di offrirle agli azionisti.".

Nota all'art. 210: - Il testo vigente dell'art. 2372, comma 4, del codice civile, gia' modificato dall'art. 8 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 giugno 1974, n. 216, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 2372 (Rappresentanza nell'assemblea). (Omissis). La rappresentanza non puo' essere conferita ne' agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della societa', ne' alle societa' da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste. (Omissis)". - L'art. 2441 del codice civile disciplina il diritto di opzione. - Il testo vigente dell'art. 2630 del codice civile, gia' modificato dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'art. 33 del D.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30, e dall'art. 7 del D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 315, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 2630 (Violazione di obblighi incombenti agli amministratori). - Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni gli amministratori, che: 1) emettono azioni o attribuiscono quote per somma minore del loro valore nominale, ovvero emettono nuove azioni o attribuiscono nuove quote prima che quelle sottoscritte precedentemente siano interamente liberate; 2) violano le disposizioni degli articoli 2357, primo comma, 2358, 2359-bis, primo comma, 2360, o quelle degli articoli 2483 e 2522; 3) influiscono sulla formazione della maggioranza dell'assemblea, valendosi di azioni o di quote non collocate o facendo esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante alle proprie azioni o quote, ovvero usando altri mezzi illeciti; 4) omettono di offrire in borsa nei termini e con le modalita' stabilite dal terzo comma dell'art. 2441, i diritti di opzione non esercitati, se le relative azioni vengano sottoscritte. Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a due milioni gli amministratori, che: 1) percepiscono compensi o partecipazioni in violazione dell'art. 2389; 2) omettono di convocare, nei termini prescritti dalla legge, l'assemblea dei soci nei casi previsti dagli articoli 2367 e 2446; 3) assumono per conto della societa' partecipazioni in altre imprese, che, per la misura e per l'oggetto, importano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo; 4) violano le disposizioni degli articoli 2357, secondo, terzo e quarto comma, 2357-bis, secondo comma, 2357-ter, 2359-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 2359-ter, primo e secondo comma, e 2359-quater, secondo e terzo comma". - Il testo vigente dell'art. 2633 del codice civile, gia' modificato dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 2633 (Irregolarita' dei titoli azionari e obbligazionari). - Gli amministratori delle societa' per azioni e in accomandita per azioni, che emettono azioni o certificati provvisori senza l'osservanza dell'art. 2354, oppure emettono obbligazioni in violazione dell'art. 2413, sono puniti con l'ammenda da lire centomila a un milione. Gli amministratori che emettono obbligazioni convertibili senza le indicazioni prescritte nell'ultimo comma dell'art. 2420-bis sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni".

Art. 211

Modifiche al T.U. bancario

1.L'articolo 52 del T.U. bancario e' sostituito dal seguente: "Articolo 52 - Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti 1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarita' nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attivita' bancaria. 2. Le societa' che esercitano attivita' di revisione contabile presso le banche comunicano senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita' bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuita' dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancio. Tali societa' inviano alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto. 3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le societa' che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23. 4. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2.".

2.All'articolo 107 del T.U. bancario e' aggiunto il seguente comma: "6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'articolo 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.".

3.All'articolo 111 del T.U. bancario e' aggiunto il seguente comma: "5. Il presente articolo non si applica nei casi previsti dall'articolo 107, comma 6.".

4.L'articolo 160 del T.U. bancario e' abrogato.

Nota all'art. 211: - Il testo vigente dell'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), gia' modificato dall'art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia. 2. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio. 3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto. 4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari. 4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto. 5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106. 6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art. 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52". - Il testo vigente dell'art. 111 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), gia' modificato dall'art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 111 (Cancellazione dall'elenco generale). - 1. Il Ministro del tesoro dispone la cancellazione dall'elenco generale per il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 106, comma 2, qualora venga meno una delle condizioni indicate nell'art. 106, comma 3, lettere a), b) e c), ovvero qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo. 2. La Banca d'Italia, la CONSOB o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facolta' di proporre la cancellazione dall'elenco. Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale la cancellazione dall'elenco generale viene disposta solo previa cancellazione dall'elenco speciale da parte della Banca d'Italia. 3. Il provvedimento di cancellazione viene adottato, salvo i casi di urgenza, previa contestazione degli addebiti all'intermediario finanziario interessato e valutazione delle deduzioni presentate entro trenta giorni. La contestazione e' effettuata dall'UIC, ovvero dalla Banca d'Italia per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale. 4. Entro due mesi dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, gli amministratori convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della societa'. 5. Il presente art. non si applica nei casi previsti dall'art. 107, comma 6".

Art. 212

Disposizioni in materia di privatizzazioni

1.Il secondo periodo dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e' sostituito dal seguente: "La clausola che prevede un limite di possesso decade comunque allorche' il limite sia superato per effetto di un'offerta pubblica di acquisto promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.".

Nota all'art. 212: - Il testo vigente dell'art. 3 della legge 30 luglio 1994, n. 474 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissioni di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni), gia' modificato dall'art. 1 del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 504, convertito con legge 23 novembre 1996, n. 602, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 3 (Altre clausole statutarie). - 1. Le societa' operanti nei settori di cui all'art. 2, nonche' le banche e le imprese assicurative, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o da enti pubblici anche territoriali ed economici, possono introdurre nello statuto un limite massimo di possesso azionario non superiore, per le societa' di cui all'art. 2, al cinque per cento, riferito al singolo socio, al suo nucleo familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge non separato legalmente e i figli minori, ed al gruppo di appartenenza: per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le societa' controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonche' le societa' collegate; il limite riguarda altresi' i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche tramite controllate, societa' fiduciarie o interposta persona aderiscono anche con terzi ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di societa' terze o comunque ad accordi o patti di cui all'art. 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera b), del presente decreto, in relazione a societa' terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il dieci per cento delle quote o delle azioni con diritto di voto se si tratta di societa' quotate, o il venti per cento se si tratta di societa' non quotate. 2. Con riferimento alle partecipazioni azionarie diverse da quelle detenute dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati, il superamento del limite di cui al comma 1 comporta divieto di esercitare il diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, attinenti alle partecipazioni eccedenti il limite stesso. Alla partecipazione eccedente il limite alla data del 2 ottobre 1993 le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per un periodo di tre anni dalla stessa data. 3. Le clausole statutarie introdotte ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonche' quelle introdotte al fine di assicurare la tutela di minoranze azionarie, non possono essere modificate per un periodo di tre anni dall'iscrizione delle relative delibere assembleari. La clausola che prevede un limite di possesso decade comunque allorche' il limite sia superato per effetto di una offerta pubblica di acquisto promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art. 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52".

Art. 213

Conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa

1.Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le procedure di fallimento degli intermediari previsti dall'articolo 107 del T.U. bancario, per i quali ricorrano i presupposti indicati nel comma 6 del medesimo articolo e non sia stata dichiarata l'esecutivita' dello stato passivo, sono convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa.

2.Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza gia' dichiarato, il tribunale, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la societa' e' soggetta alla procedura di liquidazione coatta e ordina la trasmissione degli atti al (( Ministero dell'economia e delle finanze )), per l'emanazione del relativo decreto, e alla Banca d'Italia.

3.Gli organi del cessato fallimento e quelli della liquidazione coatta provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicita' stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

Art. 214

Abrogazioni

3.Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 80, commi 4, 5 e 6, e comunque fino al completamento della vendita prevista dall'articolo 204, comma 1, si applicano gli articoli 1, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 19 giugno 1986, n. 289.

4.E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti ivi previsti.

5.Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo nelle corrispondenti materie. In caso di violazione, si applicano, con la procedura prevista dall'articolo 195, gli articoli 190, 191, 192 e 193, in relazione alle materie rispettivamente disciplinate.

Art. 215

Disposizioni di attuazione

1.In sede di prima applicazione i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale da emanarsi ai sensi del presente decreto sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo.

Art. 216

Entrata in vigore

1.Il presente decreto entra in vigore il 1 luglio 1998.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

FLICK, Ministro di grazia e giustizia

DINI, Ministro degli affari esteri

BERSANI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

VISTO, il Guardasigilli: FLICK

Allegato

((Allegato I Elenco dei servizi, delle attivita' e degli strumenti finanziari Sezione A - Attivita' e servizi di investimento (1) Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o piu' strumenti finanziari. (2) Esecuzione di ordini per conto dei clienti. (3) Negoziazione per conto proprio. (4) Gestione di portafogli. (5) Consulenza in materia di investimenti. (6) Assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente. (7) Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente. (8) Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. (9) Gestione di sistemi organizzati di negoziazione. Sezione B - Servizi accessori (1) Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali ed esclusa la funzione di gestione dei conti titoli al livello piu' elevato. (2) Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o piu' strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito. (3) Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese. (4) Servizio di cambio quando detto servizio e' legato alla fornitura di servizi di investimento. (5) Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari. (6) Servizi connessi con l'assunzione a fermo. (7) Servizi e attivita' di investimento, nonche' servizi accessori del tipo di cui alle sezioni A o B, collegati agli strumenti derivati di cui alla sezione C, punti (5), (6), (7) e (10), se legati alla prestazione di servizi di investimento o accessori. Sezione C - Strumenti finanziari (1) Valori mobiliari. (2) Strumenti del mercato monetario. (3) Quote di un organismo di investimento collettivo. (4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti. (5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward»), e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto. (6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purche' negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica. (7) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati al numero 6, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati. (8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito. (9) Contratti finanziari differenziali. (10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonche' altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione. (11) Quote di emissioni che consistono di qualsiasi unita' riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).)) ((73))