DECRETO 2 gennaio 1998, n. 36
Entrata in vigore del decreto: 24/3/1998
IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE
Visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio del 18 dicembre 1986 che prevede tra l'altro la concessione di premi di arresto definitivo dell'attivita' delle navi da pesca;
Visto il regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP);
Visto il regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993 che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalita' strutturale nel settore della pesca, dell'acquicoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e 1'adeguamento dell'ordinamento interno degli atti normativi comunitari;
Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1991, n. 226, "Regolamento recante norme di attuazione dei regolamenti (CEE) n. 4028/86 e n. 3944/86 in materia di arresto definitivo dell'attivita' di pesca";
Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1994, n. 611, "Regolamento recante norme in materia di fermo definitivo dell'attivita' di pesca", che abroga, con decorrenza 4 novembre 1994, il decreto ministeriale 7 giugno 1991, n. 226;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto necessario emanare nuove norme di applicazione dei regolamenti comunitari sopracitati in materia di arresto definitivo dall'attivita' di pesca allo scopo di perseguire obiettivi di maggiore semplificazione e speditezza dell'attivita' amministrativa e rendere la stessa piu' aderente alla disciplina della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Ritenuto inoltre necessario garantire che gli interventi dello SFOP realizzino in massimo grado gli obiettivi assegnati alla politica strutturale, di competenza della Comunita', e segnatamente una corretta riduzione dello sforzo di pesca mediante eliminazione di segmenti di flotta eccedentari rispetto alle risorse alieutiche disponibili;
Considerato che alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della misura dell'arresto definitivo di navi da pesca si provvede in base alla legge 16 aprile 1987, n. 183, con il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito con la suddetta legge;
Visto il parere favorevole del comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Sentito il comitato finanziamenti previsto dall'articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n 41, che nell'adunanza del 23 dicembre 1996 ha espresso parere favorevole;
Sentiti la commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, che nell'adunanza del 10 febbraio 1997 hanno espresso parere favorevole;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 128/1997 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (nota n. 60938 del 27 ottobre 1997);
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
2.Il trasferimento di cui al comma 1, lettera c), non e' consentito nei Paesi non comunitari del Mediterraneo, le cui navi insistono sulle stesse risorse ittiche oggetto di attivita' di pesca da parte della flotta italiana.
3.L'arresto definitivo puo' riguardare solo navi di oltre dieci anni di eta', armate per almeno settantacinque giorni all'anno nei due periodi di dodici mesi precedenti la data della domanda di ammissione al premio. Per le navi aventi tonnellaggio inferiore a 25 tonnellate di stazza lorda (TSL) (o 27 gross tonnage - GT) costituisce operazione di arresto definitivo, ai sensi del presente regolamento, esclusivamente la demolizione.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Note alle premesse: - Il regolamento CEE) n. 4028/86 e' stato pubblicato nella G.U.C.E. del 31 dicembre 1986, n. L 376, e successivamente modificato dal regolamento (CEE) n. 3944/90, pubblicato nella G.U.C.E. del 31 luglio 1983, n. L 380. - Il regolamento (CEE) n. 2080/93 e' stato pubblicato nella G.U.C.E. del 31 luglio 1993, n. L 193. - Il regolamento (CE) n. 3699/93 e' stato pubblicato nella G.U.C.E. del 31 dicembre 1993, n. L 346. - La legge 16 aprile 1987, n. 183, e' stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 51 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 109 del 13 maggio 1987. - Il D.M. 7 giugno 1991, n. 226, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1991. - Il D.M. 14 ottobre 1994, n. 611, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - s erie generale - n. 257 del 3 novembre 1994. - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - La legge 7 agosto 1990, n. 241, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana - serie generale - n. 192 del 18 agosto 1990. - La legge 17 febbraio 1982, n. 41, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 53 del 24 febbraio 1982, e' stata modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1992; il testo dell'art. 23 e' il seguente: "Art. 23. - La concessione dei contributi a fondo perduto e' disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere di un apposito comitato composto da: a) il direttore generale della pesca marittima del Ministero, che lo presiede; b) il vice direttore generale della direzione generale della pesca marittima del Ministero, che lo presiede in caso di assenza o impedimento del presidente; c) due funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero; d) un funzionario del Ministero del tesoro; e) quattro esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, designati dal comitato di cui all'art. 6, di cui due dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; f) tre rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca designati dalle associazioni stesse; g) due rappresentanti degli armatori delle navi da pesca designati dalle associazioni nazionali di categoria; h) quattro rappresentati dei lavoratori della pesca designati dalle organizzazioni sindacali presenti nella commissione consultiva centrale per la pesca marittima; i) un rappresentante delle industrie conserviere; l) un rappresentante degli acquacoltori in acque marine e salmastre. Il comitato valuta la compatibilita delle singole iniziative con il piano di cui all'art. 1, nel rispetto delle priorita', dei vincoli e degli obiettivi fissati dal piano stesso".
Art. 2
1.Le navi che hanno formato oggetto di arresto definitivo dell'attivita' di pesca in data anteriore a quella di presentazione della domanda di ammissione non possono accedere al premio.
Art. 3
1.Le navi che hanno beneficiato di contributi nazionali, comunitari o regionali per nuova costruzione, ammodernamento, associazione temporanea d'impresa e societa' miste sono assoggettate ai vincoli temporali, alle condizioni ed ai criteri previsti dalle rispettive norme di finanziamento. Tuttavia, nell'ipotesi in cui il richiedente opta per il premio di arresto definitivo, e' consentita la compensazione tra i suddetti contributi e il premio di arresto definitivo, mediante corresponsione della differenza tra le provvidenze.
Art. 4
1.Le domande di ammissione al premio di arresto definitivo, redatte secondo lo schema allegato al presente regolamento (allegato "A"), sono presentate all'ufficio di iscrizione della nave, che provvede al procedimento istruttorio. L'ufficio di iscrizione della nave, verificati i requisiti di ammissibilita' indicati negli articoli precedenti, ne da' comunicazione al Ministero e, in mancanza dei predetti requisiti, archivia la pratica.
2.La data di presentazione della domanda di ammissione al premio e' quella di consegna presso l'ufficio di iscrizione della nave; per le domande inoltrate per posta fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Art. 5
1.Il Ministero, ricevuta la comunicazione di cui all'art. 4 ed accertata la disponibilita' finanziaria comunitaria e nazionale, comunica al richiedente, tramite l'ufficio di iscrizione della nave, l'ammissione al beneficio.
2.Entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, il richiedente procede, tramite l'ufficio di iscrizione della nave, alla riconsegna della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria.
3.Entro il termine di quindici mesi dalla data di riconsegna della licenza di pesca, il richiedente procede all'arresto definitivo della nave ed alla trasmissione al Ministero, tramite l'ufficio di iscrizione della nave, della documentazione di cui allo schema allegato al presente regolamento (allegato "B"), comprovante la demolizione della nave o, nei casi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere b) e c), la radiazione della stessa dai registri marittimi d'iscrizione e l'annotazione nei medesimi del vincolo irrevocabile che la nave non puo' piu' essere adibita alla pesca nelle acque comunitarie.
4.Ricevuta la predetta documentazione, il Ministero provvede ad emanare il provvedimento di liquidazione del contributo.
5.Su richiesta degli interessati puo' essere erogata in via anticipata una somma fino al 50% del contributo ammesso. Le anticipazioni sono garantite da polizza assicurativa o bancaria conforme allo schema approvato con decreto dal Ministro per le politiche agricole di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
6.I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere prorogati dall'amministrazione per cause di forza maggiore su richiesta motivata e documentata del beneficiario.
7.E' consentito, dopo la presentazione della domanda, l'arresto immediato della nave anche prima del ricevimento della comunicazione di ammissione.
Art. 6
1.Alle domande di ammissione al premio presentate entro la data del 31 dicembre 1993, ai sensi del regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio del 18 dicembre 1986, si applicano unicamente i criteri previsti dall'articolo 24 dello stesso ed i parametri stabiliti dal regolamento (CEE) n. 3944/90 del Consiglio del 20 dicembre 1990; i premi sono convertiti in lire al valore dell'ECU contabile in vigore al mese di gennaio 1993.
2.Le domande di ammissione al premio presentate dal 1 gennaio 1994, sono esaminate e decise unicamente ai sensi del regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, applicando i parametri stabiliti con il regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, e successive modificazioni; i premi sono convertiti in lire al valore dell'ECU contabile in vigore nel mese di gennaio dell'anno di presentazione della domanda di ammissione al premio.
3.Gli importi dei premi calcolati secondo i criteri richiamati ai precedenti commi 1 e 2 sono arrotondati alle 5.000 lire inferiori.
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 24 del regolamento (CEE) n. 4028/86, modificato dal regolamento (CEE) n. 3944/90, e' il seguente: "Art. 24. - 1. Le operazioni di arresto definitivo di cui all'art. 22 sono realizzate mediante: a) la demolizione della nave, ovvero, b) il suo trasferimento definitivo in un Paese terzo, purche' tale trasferimento non sia suscettibile di portare pregiudizio alle norme internazionali di conservazione e gestione delle risorse alieutiche, ovvero, c) la sua assegnazione definitiva, nelle acque della Comunita', a fini diversi dalla pesca. Per le navi di lunghezza, misurata tra le perpendicolari, inferiore a 9 metri solo la demolizione della nave costituisce un'operazione di fermo definitivo ai sensi del presente articolo; il limite suddetto e' portato a 12 metri per le navi in grado di praticare la pesca con reti a strascico. 2. Il premio di arresto definitivo di cui all'art. 22 e' concesso soltanto: a) per le navi da pesca che battono bandiera di uno Stato membro, immatricolate in un porto della Comunita'; b) per le navi che abbiano esercitato l'attivita' di pesca per almeno cento giorni durante l'anno civile precedente la domanda di concessione del premio o la prima domanda di concessione di un premio di fermo ai sensi dell'art. 22 del presente regolamento o dell'art. 3 della direttiva 83/515/CEE. 3. Il premio di arresto definitivo e' fissato forfettariamente in funzione della stazza della nave. Esso viene versato successivamente al rilascio del certificato di radiazione della nave dai registri di immatricolazione dei pescherecci. 4. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinche' le navi per le quali e' stato versato un premio di arresto definitivo siano definitivamente escluse dall'esercizio della pesca nelle acque della Comunita'. 5. Gli Stati membri trasmettono alla commissione l'elenco delle navi che hanno beneficiato di un premio di arresto definitivo. Tale elenco e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
Art. 7
1.Il Ministero provvede a comunicare l'erogazione del premio alla regione ed all'ufficio di iscrizione della nave per gli adempimenti di competenza.
Art. 8
1.L'emanazione di provvedimenti di decadenza o archiviazione di istanze di ammissione al premio di arresto definitivo, ai sensi dei regolamenti nazionali 7 giugno 1991, n. 226, e 14 ottobre 1994, n. 611, per inosservanza dei termini di decadenza ivi previsti, non osta alla presentazione, entro sessanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore del presente regolamento, di una nuova istanza per la riammissione al beneficio da parte dei proprietari delle navi da pesca gia' demolite.
2.A tali fini sono considerati efficaci i requisiti, previsti dalla normativa comunitaria sopra richiamata, gia' posseduti all'atto della presentazione dell'istanza precedentemente rigettata.
Art. 9
1.Il decreto ministeriale 14 ottobre 1994, n. 611, e' abrogato.
Il Ministro: Pinto
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 26
Allegato A
ALLEGATO "A" (in bollo) Domanda di ammissione al premio ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto ministeriale Al (ufficio di iscrizione della nave da pesca) Oggetto: Domanda di ammissione al premio di arresto definitivo ai sensi dei regolamenti (CEE) del Consiglio n. 2080/93 e n. 3699/93 e del presente decreto ministeriale. IL SOTTOSCRITTO, in qualita' di proprietario: 1) Dati di identificazione del richiedente proprietario della nave 1.1) Richiedente: Cognome e Nome: ________ Luogo di nascita: Data di nascita: Codice Fiscale: Partita I.V.A.: Residenza: Telefono: Fax: 1.2) Richiedente (Societa' - Legale Rappresentante) Ragione sociale: Sede: Nominativo del legale rappresentante Numero di iscrizione Camera di Commercio: Partita I.V.A.: Telefono: Fax: 2) Dati di identificazione della nave da pesca 2.1) Identificazione della nave: Nome: Nominativo Internazionale (solo per le navi che anno tale obbligo): Numero di Immatricolazione: Matricola: RR.NN.MM.GG.: Ufficio di iscrizione della nave: Numero di iscrizione nello schedario comunitario: CHIEDE: l'ammissione al premio per l'arresto definitivo dell'attivita' di pesca della suddetta nave, conseguente a 1) , ai sensi dei regolamenti comunitari in oggetto e del presente decreto ministeriale. Luogo e data Firma TIMBRO LINEARE DELL'UFFICIO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA (art.4 legge 04/01/68, n.15 e successive modificazioni) L'anno , il giorno del mese di , presso avanti a me, funzionario delegato da e' comparso il/la Sig./Sig.ra nato/a il e residente in Via/Piazza , n. in qualita' d che, ammonito sulle pene stabilite dall'art. 496 del C.P., per le mendaci dichiarazioni, dichiara quanto segue: Io sottoscritto/a proprietario del M/P ___________ ___ iscritto al n. di matricola (registri navi minori e galleggianti) _______ di ______, dichiaro che per la nave oggetto della presente domanda non ho beneficiato di contributi per nuova costruzione, per ammodernamento, per associazione temporanea d'impresa e societa' miste nei limiti temporali previsti per le rispettive misure dalle vigenti norme (in caso affermativo indicare i contributi percepiti e l'Ente che lo ha erogato); ________ dichiaro inoltre di non avere presentato istanze per la concessione dei predetti contributi ovvero, in caso affermativo, di rinunciare alle stesse (indicare i contributi richiesti e l'Ente destinatario dell'istanza) Il Richiedente ____ __ (1) Indicare: a) demolizione; b) destinazione definitiva ad attivita' diversa dalla pesca; c) trasferimento definitivo verso un Paese terzo (da precisare). Sottoscritto in mia presenza, ai sensi della succitata legge, previo accertamento della identita' personale del/dei dichiarante/i, che mi hanno esibito il/i seguente/i documento/i di riconoscimento ____ n. del rilasciato da ____ Luogo e data Il Funzionario preposto all'autentica ______ COMUNICAZIONE DELL'AUTORITA MARITTIMA EX ART. 4 (a cura dell'Ufficio di iscrizione della nave) AL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA E DELL'ACQUICOLTURA - Vista la domanda presentata in data intesa ad ottenere un contributo per l'arresto definitivo mediante 2; - Vista la matricola delle navi maggiori o i registri delle navi minori e galleggianti, ove al n. risulta iscritta la nave da pesca : ATTESTA CHE: sussistono i requisiti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto ministeriale ed in particolare che: l'istante non ha beneficiato di contributi nazionali, comunitari e regionali per nuova costruzione, per ammodernamento, per associazione temporanea d'impresa o societa' miste ovvero, avendo beneficiato di contributi soggetti a vincoli, opta, previa restituzione dei suddetti benefici, per il premio di arresto definitivo; l'istante non ha presentato domande per la concessione dei predetti contributi ovvero, in caso affermativo, rinuncia alle stesse; la nave e' stata armata per almeno 75 giorni in ciascuno dei due periodi di 12 mesi precedenti la data della presente domanda. Si allega l'estratto di matricola o l'estratto RR.NN.MM.GG e copia della dichiarazione sostituiva di atto notorio. Luogo e data Firma del Titolare dell'Ufficio di iscrizione della nave ___ (2) In caso di trasferimento definitivo in un Paese extracomunitario specificare la Nazione.
Allegato B
ALLEGATO "B" Documentazione comprovante l'arresto definitivo ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto ministeriale A) estratto della matricola (navi maggiori) o del registro navi minori e galleggianti, di data recente, della nave fermata, con numero dello schedario comunitario, e l'indicazione della data e della causale dell'avvenuta cancellazione e, in caso di cui all'articolo 1 comma 1, lett. b) e c), l'annotazione del vincolo irrevocabile che quella nave non puo' piu' essere adibita alla pesca nelle acque comunitarie; B) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (di data non anteriore a sei mesi), dal quale risultino i legali rappresentanti e lutti gli eventuali componenti l'organo di amministrazione, nonche' l'eventuale direttore tecnico dell'impresa; C) certificato fallimentare (di data non anteriore a sei mesi) da cui risulti che il beneficiario non si trova in stato fallimentare ne' sono pervenute, a suo carico, domande di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata; D) certificato di iscrizione nel registro prefettizio (solo per le societa' cooperative); E) certificazione prevista dalla normativa antimafia; F) dati relativi all'Istituto di credito prescelto: Istituto Agenzia o filiale: Sede: Numero di Conto Corrente sul quale accreditare il premio: Codice ABI: Codice CAB : Luogo e data Firma
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