DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1998, n. 38
Entrata in vigore del decreto: 26-3-1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che dispone, in attuazione della delega di cui al citato articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, l'unificazione dei due predetti Ministeri, prevedendo all'articolo 2, comma 2, che l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici dirigenziali generali, delle relative funzioni e la distribuzione del posti di funzione dirigenziale sono stabiliti ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in base al quale, l'organizzazione e la disciplina dei Ministeri sono determinate con regolamenti emanati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 17 e tenuto conto che tali regolamenti, per i soli Ministeri, sostituiscono i regolamenti governativi previsti dall'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1997;
Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 1998;
Ritenuto di dover, in linea generale, accogliere le osservazioni contenute nel parere stesso, sia pure in modo parziale per alcuni profili che attengono al merito delle scelte organizzative e funzionali di competenza del Governo;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;
Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana
il seguente regolamento:
Capo I Attribuzioni dei Dipartimenti e di altri organismi del Ministero
Art. 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
Art. 2
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
Art. 3
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
Art. 5
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
Art. 6
((IL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 7
((IL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 8
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
Art. 9
Uffici centrali del bilancio
1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2011, N. 123)).
2.Gli uffici centrali del bilancio ricevono dalle amministrazioni i dati relativi alle rilevazioni e alle risultanze della contabilita' economica di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ed effettuano gli adempimenti richiesti per la loro utilizzazione ai fini di cui all'articolo 12, comma 2, del predetto decreto legislativo. Concorrono, altresi', alla valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali delle amministrazioni dello Stato e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito delle unita' previsionali dibilancio, ai fini della predisposizione del progetto di bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468.
3.Presso ciascun ufficio centrale del bilancio e' costituita una Conferenza permanente della quale fanno parte rappresentanti dell'ufficio centrale del bilancio e dei corrispondenti uffici dell'amministrazione interessata. La Conferenza contribuisce ad assicurare, ferme restando le rispettive funzioni, il piu' efficace esercizio dei compiti in materia di programmazione dell'attivita' finanziaria, di monitoraggio finanziario dell'attuazione delle manovre di bilancio e di valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti, delle funzioni e dei servizi istituzionali e delle iniziative legislative nel settore di pertinenza dell'amininistrazione. A tal fine la Conferenza elabora in sede tecnica metodologie e criteri di valutazione dei costi e degli oneri finanziari sulla base della specifica disciplina del settore e puo' compiere, a fini istruttori, le valutazioni relative ai provvedimenti che le sono sottoposti, con particolare riguardo alle relazioni tecniche previste dall'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Art. 10
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
Capo II Disposizioni in materia di organizzazione e di personale
Art. 11
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
Art. 12
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
Art. 13
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
Capo III Norme finali e transitorie e abrogazioni
Art. 14
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
Art. 15
Abrogazioni
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 23
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