LEGGE 2 marzo 1998, n. 48

Type Legge
Publication 1998-03-02
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 18/3/1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione fra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa e dell'aviazione del Regno dell'Arabia Saudita, fatto nella citta' militare di Re Khalid il 17 febbraio 1993.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 23 milioni annue per ciascuno degli anni 1996 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Dini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Flick

Accordo - art. 1

ACCORDO DI COOPERAZIONE FRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELLA DIFESA E DELL'AVIAZIONE DEL REGNO DELL'ARABIA SAUDITA Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa e dell'Aviazione del Regno dell'Arabia Saudita da qui in avanti denominati "Parti": - desiderosi di rafforzare e consolidare la loro cooperazione nel settore della Difesa; - convinti che tale cooperazione consentira' di migliorare le rispettive capacita' industriali tecnologiche e militari; hanno deciso di stipulare il presente Accordo, convenendo che le forme di collaborazione derivanti dalla sua applicazione saranno in conformita' con la normativa vigente nei due Paesi, nonche' con gli impegni assunti in ambito internazionale e con le rispettive direttrici di politica nazionale ed internazionale. ARTICOLO 1 Le parti convengono di attuare forme di cooperazione nel settore della Difesa, attraverso: a. elaborazione di programmi addestrativi di interesse delle rispettive FF.AA., secondo le rispettive esigenze; b. scambio di visite per motivi di addestramento; c. scambio di informazioni nel settore addestrativo e dei materiali; d. concorso alla definizione dei requisiti tecnici dei mezzi e dei sistemi d'arma necessari alla Difesa dell'altra Parte; e. individuazione e definizione di programmi di collaborazione per l'acquisizione di equipaggiamenti per la Difesa e per assistenza addestrativa e tecnica; f. scambio di informazioni tecniche sugli equipaggiamenti militari per agevolare intese dirette con le Societa' produttrici, dei materiali per la Difesa prodotti delle rispettive Industrie, fermo restando che ciascun eventuale acquisto dovra' rientrare nell'ambito del presente Accordo e dovra' conciliarsi con le esigenze di ciascuna parte; g. sostegno ad iniziative tendenti a promuovere la cooperazione industriale tra le Societa' interessate e tra le societa' e gli Organi Governativi dei due Paesi; h. fornitura di servizi di "Assicurazione di Qualita'" da parte del Ministero della Difesa italiano, per contratti che facciano riferimento specifico al presente Accordo. Questo servizio sara' fornito sulla base di modalita' definite di volta in volta tra le Parti.

Accordo - art. 2

ARTICOLO 2 Le parti istituiranno un Comitato Misto Consultivo che assicuri l'esecuzione del presente Accordo. I suoi compiti includeranno i seguenti punti: 1. Attivita' di carattere tecnico-militare nel settore dell'addestramento; 2. Attivita' di carattere tecnico-amministrativo che includeranno: a - valutazione e promozione in generale della cooperazione tecnica ed industriale tra i due Paesi; b - esame per le attivita' di competenza, dei problemi importanti e delle divergenze che potrebbero sorgere nella fase attuativa e proposizione di soluzioni adeguate; quando necessario il Comitato potra' richiedere l'aiuto di esperti; c - individuazione e definizione dei settori di possibile collaborazione; d - facilitazione delle attivita', dei rapporti, delle forniture e/o degli acquisti diretti tra le Industrie, tra Organi governativi e tra gli uni e le altre; e - definizione dell'eventuale supporto tecnico e addestrativo necessario allo sviluppo di programmi di collaborazione; f - sottoposizione all'esame delle rispettive Autorita' nazionali delle eventuali proposte e raccomandazioni intese a migliorare il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo. Il Comitato si riunira' alternativamente nell'uno e nell'altro Paese, in date che saranno fissate di comune accordo.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3 a. Le parti informeranno gli Enti Interessati nella propria sfera di competenza del contenuto del presente Accordo e stabiliranno regole interne per facilitarne l'attuazione. b. Ciascuna Parte interporra' i propri buoni uffici affinche' le Societa'/Enti nazionali onorino gli impegni contrattuali assunti nell'ambito della collaborazione prevista dal presente Accordo. c. In conformita' alle rispettive leggi e normative nazionali, ciascuna delle Parti assistera' i contraenti dell'altra Parte nelle fasi di negoziazione contrattuale e di forniture e, in generale, in qualsiasi altra materia pertinente l'attuazione del presente Accordo.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4 a. Ciascuna parte garantira' il trattamento dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato, ricevuta sulla base del presente Accordo, secondo misure di sicurezza equivalenti a quelle prescritte per propri materiali, documenti ed informazioni di livello di classifica corrispondente a quella assegnata dalla Parte originatrice ed adottera' tutti i provvedimenti necessari affinche' tale classifica sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla Parte originatrice. b. Informazioni, documenti o materiali contenenti qualunque informazione classificata e ogni comunicazione trasmessa in qualsiasi circostanza e con qualunque mezzo contenente tali informazioni conserveranno la stessa classifica di sicurezza; c. La corrispondenza delle classifiche di sicurezza adottate dalle Parti e' la seguente: Repubblica Italiana Regno dell'Arabia Saudita TOP SECRET SEGRETO O SECRET SECRET RISERVATISSIMO O CONFIDENTIAL CONFIDENTIAL RISERVATO O RESTRICTED RESTRICTED d. Le parti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiate, saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati secondo le intese tra le Parti e nell'ambito delle finalita' del presente accordo. e. Il trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali per la Difesa, classificati e non classificati, resi disponibili nell'ambito del presente Accordo, sara' soggetto alla preventiva approvazione scritta sia del Governo sia degli Enti e delle Societa' che li hanno resi disponibili, a meno che non sia diversamente previsto da particolari accordi tra le parti. f. Le visite di rappresentanti di una delle parti ad Enti e/o Ditte sotto giurisdizione dell'altra Parte, saranno richieste attraverso i canali ufficiali e saranno subordinate alla concessione di autorizzazione da parte dell'Autorita' responsabile del Paese da visitare. Le richieste dovranno contenere i dati di identita' dei visitatori, l'oggetto, lo scopo e la durata della visita.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5 Il presente Accordo, ove ritenuto opportuno o conveniente, potra' essere integrato da Annessi concernenti aspetti specifici della collaborazione fra i due Paesi. Programmi di cooperazione di notevole impegno potranno essere regolati da specifiche intese tecniche basate sui principi generali di questo Accordo.

Accordo - art. 6

ARTICOLO 6 Nel caso di controversie in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, le Parti si consulteranno per la soluzione del problema nell'ambito del Comitato Misto Consultivo e quindi, se necessario, mediante canali ufficiali.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7 a. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le Parti si saranno notificato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste per la sua entrata in vigore ed avra' una durata di cinque anni, con facolta' di recesso su richiesta di una delle due Parti, con preavviso di sei mesi. b. In caso di recesso dal presente Accordo, i contratti eventualmente in corso a quella data avranno esecuzione secondo i principi in precedenza stabiliti per ognuno di essi. Rimarranno comunque in vigore i doveri e gli obblighi di cui all'art. 4. c. Il presente Accordo puo' essere modificato in qualsiasi momento previo consenso delle Parti. Fatto alla Citta' Militare di Re Kalid il 17 febbraio 1993, corrispondente al 26 Sha ban 1413 H. in tre originali in lingua Italiana, Araba ed Inglese essendo tutti i testi egualmente autentici. In caso di divergenze prevarra' il testo inglese. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO REPUBBLICA ITALIANA DEL REGNO DELL'ARABIA SAUDITA Il Ministro della Difesa Il Ministro della Difesa, On.le SALVATORE ANDO' dell'Aviazione e Ispettore Generale S.A.R. PRINCIPE SULTAN BIN ABDUL AZIZ Parte di provvedimento in formato grafico

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