LEGGE 2 marzo 1998, n. 49
Entrata in vigore della legge: 19/3/1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di collaborazione culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, fatto a Tirana il 12 settembre 1994.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 522 milioni per l'anno 1997 ed in lire 448 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente ridu zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo par zialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occor renti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re pubblica italiana.
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Flick
Accordo - art. 1
ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'ALBANIA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i due Paesi e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. - Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare attivita' che favoriscano la conoscenza reciproca dei rispettivi patrimoni culturali e che stimolino la cooperazione culturale e artistica tra i due Paesi.
Accordo - art. 2
Art. 2. - Le due Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due Paesi, attraverso L'intensificazione delle intese interuniversitarie, lo scambio di docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.
Accordo - art. 3
Art. 3. - Ciascuna delle due Parti favorira' sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilita', l'attivita' di Istituzioni culturali quali Istituti di Cultura, Associazioni culturali ed Istituti di insegnamento. Tali Istituzioni usufruiranno delle piu' ampie facilitazioni per il proprio funzionamento, nell'ambito delle norme vigenti nel Paese dove esse operano.
Accordo - art. 4
Art. 4. - Ciascuna delle Parti contraenti favorira' lo studio della lingua e letteratura dell'altro Paese nelle proprie Universita' e negli altri Istituti di Istruzione Superiore, mediante il funzionamento di cattedre e di Lettorati.
Accordo - art. 5
Art. - 5. Le due Parti favoriranno l'approfondimento della reciproca conoscenza dei sistemi scolastici attraverso lo scambio di esperti, ed avvieranno contatti tra le rispettive Amministrazioni per realizzare scambi di insegnanti e classi.
Accordo - art. 6
Art. 6. - Le due Parti offriranno reciprocamente borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese, per studi e ricerche a livello universitario e postuniversitario.
Accordo - art. 7
Art. 7. - Le due Parti collaboreranno al fine di incrementare la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni, le mostre e le fiere del libro e la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altro Paese.
Accordo - art. 8
Art. 8. - Le due Parti si scambieranno periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi.
Accordo - art. 9
Art. 9. - Le due Parti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a Festivals, rassegne cinematografiche, e manifestazioni di rilievo.
Accordo - art. 10
Art. 10. - Le due Parti incoraggeranno la collaborazione tra Archivi e Biblioteche dei due Paesi, attraverso lo scambio di materiale e di esperti.
Accordo - art. 11
Art. 11. - Le due Parti favoriranno scambi di informazioni sugli aspetti della vita politica, economica, culturale e sociale dei due Paesi, anche attraverso visite di personalita' del mondo dell'informazione e della cultura.
Accordo - art. 12
Art. 12. - Le due Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventu'.
Accordo - art. 13
Art. 13. - Le due Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radiotelevisivi.
Accordo - art. 14
Art. 14. - Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti hanno deciso di istituire una Commissione Mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e di concretizzare Programmi esecutivi pluriennali, che si riunira' alternativamente nelle Capitali dei due Paesi ogni tre anni.
Accordo - art. 15
Art. 15. - Il presente Accordo sara' ratificato dopo l'adempimento delle formalita' locali e costituzionali stabiliti in ciascuno dei due Paesi contraenti, ed entrera' in vigore 60 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, che verra' effettuato a Roma.
Accordo - art. 16
Art. 16. - Il presente Accordo avra' durata illimitata. Ognuna delle Parti potra' denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente, e non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Tirana il 12 settembre 1994, in due originali in lingua italiana e albanese, entrambi i testi facenti egualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA D'ALBANIA [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=098G008600100160110001&dgu=1998-03-18&art.dataPubblicazioneGazzetta=1998-03-18&art.codiceRedazionale=098G0086)
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