LEGGE 2 marzo 1998, n. 46

Type Legge
Publication 1998-03-02
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 18/3/1998

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Albania relativo ai servizi aerei, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 dell'articolo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Agreement

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF ALBANIA AND THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC CONCERNING AIR SERVICES Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO TRA IL GOVERNO DELL'ALBANIA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA RELATIVO AI SERVIZI AEREI Il Governo dell'Albania ed il Governo della Repubblica Italiana, di seguito denominati nel presente Accordo "Parti contraenti", essendo parti alla Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta per la firma a Chicago il 7 Dicembre 1944; desiderosi di concludere un Accordo al fine di regolare i servizi aerei tra i due Paesi; hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo, salvo se il contesto richieda diversamente: a) con il termine "la Convezione" s'intende la Convezione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta per la firma a Chicago il sette Dicembre 1944, che include ogni Annesso adottato in base all'Articolo 90 di quella Convezione ed ogni emendamento degli Annessi o della Convenzione nella misura in cui tali Annessi ed emendamenti siano entrati in vigore o siano stati ratificati da entrambe le Parti contraenti; b) con il termine "Autorita' aeronautiche" s'intende: nel caso della Repubblica italiana, il Ministero dei trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile ed ogni persona od ente autorizzato ad esercitare qualunque funzione cui il presente Accordo si riferisce; nel caso della Repubblica di Albania, qualunque persona o ente autorizzato ad esercitare qualunque funzione cui il presente Accordo si riferisce; c) con il termine "compagnie aeree designate" s'intendono le compagnie aeree che sono state designate ed autorizzate in conformita' con l'Articolo 4 del presente Accordo. d) Il termine "territorio" in relazione ad uno Stato ha il significato assegnatogli all'Articolo 2 della Convezione; e) i termini "servizio aereo" "servizio aereo internazionale" "compagnie aeree" e "sosta a fini non di traffico" hanno i significati che sono rispettivamente attribuiti loro nell'Articolo 96 della Convenzione.

Accordo - art. 2

Articolo 2 Applicabilita' della Convenzione di Chicago Le disposizioni del presente Accordo saranno soggette alle disposizioni della Convenzione nella misura in cui tali disposizioni sono applicabili ai servizi aerei internazionali.

Accordo - art. 3

Articolo 3 Concessione di diritti 1. Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte-Contraente i diritti specificati nel presente Accordo allo scopo di istituire e di operare servizi aerei sulle rotte specificate nella Tabella di Rotta (di seguito denominati "i servizi concordati" e "le rotte specificate"). 2. Le linee aeree designate da ciascuna parte Contraente usufruiranno dei seguenti privilegi: a) volare senza compiere atterraggi attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente; b) atterrare nel territorio dell'altra Parte Contraente per fini non di traffico; c) mentre sono operative sulle rotte specificate, effettuare soste nel territorio dell'altra Parte contraente nei punti specificati nella Tabella di Rotta allo scopo di imbarcare e di far scendere passeggeri, carichi e corrispondenza postale provenienti da altri punti in tal modo specificati o destinati ad essi. 3. Nulla nel paragrafo 2 del presente Articolo sara' inteso a conferire alle compagnie aeree designate di una Parte contraente il privilegio di imbarcare, sul territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri, carichi e corrispondenza postale dietro retribuzione o a noleggio, e destinati ad un altro punto nel territorio dell'altra Parte contraente.

Accordo - art. 4

Articolo 4 Designazione ed autorizzazione delle compagnie aeree 1. Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di designare per iscritto all'altra Parte contraente le compagnie aeree al fine di gestire i servizi concordati sulle rotte specificate. 2. Nel ricevere tale designazione, l'altra Parte contraente, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente Articolo, concedera' senza indugio alle compagnie aeree designate le autorizzazioni di esercizio appropriate. 3. Le Autorita' aeronautiche di una Parte contraente possono richiedere alle compagnie aeree designate dall'altra Parte contraente, le opportune assicurazioni volte a comprovare il possesso dei requisiti idonei a soddisfare le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati da tali Autorita' all'esercizio dei servizi aerei internazionali in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione. 4. Ciascuna Parte contraente ha diritto di rifiutare di concedere l'autorizzazione di cui al paragrafo 2 del presente Articolo, o di imporre le condizioni che potra' ritenere necessarie per l'esercizio, da parte di una compagnia aerea designata, dei diritti specificati all'Articolo 3 del presente Accordo, in tutti i casi in cui tale Parte contraente non e' soddisfatta del fatto che la proprieta' sostanziale ed il controllo effettivo di tale compagnia aerea appartengono effettivamente alla Parte contraente che designa la compagnia aerea, o a cittadini di detta Parte. 5. Quando la compagnia aerea di ciascuna Parte contraente e' stata in tal modo designata ed autorizzata, puo' iniziare in qualsiasi momento ad operare i servizi concordati a condizione che le compagnie aeree si conformino alle disposizioni applicabili del presente Accordo.

Accordo - art. 5

Articolo 5 Revoca o sospensione dei diritti 1. Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di revocare l'autorizzazione operativa o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati all'Articolo 3 del presente Accordo da parte di una compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente o di imporre le condizioni che potra' ritenere necessarie per l'esercizio di questi diritti in qualunque dei seguenti casi: a) in qualunque caso in cui non ritenga che la proprieta' sostanziale ed il controllo effettivo di quella compagnia aerea appartengano alla Parte contraente che designa le compagnie aeree o ai suoi concittadini; b) qualora tali compagnie aeree manchino di conformarsi alle leggi o ai regolamenti della Parte contraente che concede tali diritti; c) qualora le compagnie aeree non siano gestite in conformita' con le condizioni prescritte dal presente Accordo. 2. Salvo i casi in cui la revoca immediata, la sospensione o imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo siano essenziali per impedire ulteriori violazioni delle leggi o dei regolamenti, tale diritto sara' esercitato solo dopo consultazioni con l'altra Parte contraente. 3. Ciascuna Parte contraente avra' diritto, mediante notifica scritta all'altra Parte contraente, di ritirare la designazione di tale compagnia aerea specificata all'Articolo 5 punti 1 e 2 e di designarne un'altra.

Accordo - art. 6

Articolo 6 Esenzione da dazi doganali ed altre imposte 1. Gli aerei impiegati sulle linee aeree internazionali dalle compagnie aeree designate di una Parte contraente, nonche' il loro equipaggiamento regolare, parti di ricambio compresi motori, approvvigionamenti di combustibile e di lubrificanti e scorte aeree (compresi alimentari, bevande e tabacchi) che sono a bordo di tale aereo, saranno esentati dall'altra Parte contraente da tutti i tipi di dazi doganali, spese di ispezione ed ogni altro onere fiscale all'arrivo sul territorio dell'altra Parte contraente, a condizione che tale equipaggiamento regolare ed ogni altro articolo rimangano a bordo dell'aereo. 2. E' altresi' prevista un'esenzione dagli stessi dazi, oneri e spese, ad esclusione degli oneri relativi ai servizi forniti, per: a) combustibile, lubrificanti, scorte e parti di ricambio, compresi il motore ed il regolare equipaggiamento aereo trasportato introdotto nel territorio di una Parte contraente con l'aereo della linea aerea designata dell'altra Parte contraente ed esclusivamente intesi per essere utilizzati dagli aerei di dette linee aeree; b) combustibile, lubrificanti, scorte, parti di ricambio, compresi i motori ed il regolare equipaggiamento aereo trasportato, imbarcato nel territorio di ciascuna Parte contraente dall'aereo delle linee aeree designate di una Parte contraente, nell'esercitare i servizi convenuti, entro i limiti e le condizioni stabilite dalle Autorita' competenti di tale altra Parte contraente ed intesi unicamente per uso e consumo durante il volo. 3. I materiali che beneficiano di esenzioni dai dazi doganali ed altri oneri fiscali, di cui nei paragrafi precedenti, non saranno utilizzati per scopi diversi dai servizi aerei internazionali e dovranno essere riesportati se non sono utilizzati, salvo che sia concesso il loro trasferimento ad altre linee aeree internazionali, o che sia autorizzata la loro importazione permanente, in conformita' con le disposizioni in vigore nel territorio della Parte contraente interessata. 4. Le esenzioni stabilite nel presente Articolo, applicabili anche alla parte dei summenzionati materiali utilizzati o consumati durante il volo sul territorio della Parte contraente che concede le esenzioni, sono accordate su base di reciprocita' e possono essere soggette a rispettare i particolari adempimenti previsti in tale territorio, compresi i controlli doganali.

Accordo - art. 7

Articolo 7 Principi che disciplinano la gestione dei servizi concordati 1. Nel gestire i servizi convenuti, le compagnie aeree designate di ciascuna Parte contraente dovranno tener conto degli interessi delle compagnie aeree designate dell'altra Parte contraente in modo da non pregiudicare indebitamente i servizi che quest'ultima fornisce su tutte o parte delle stesse rotte. 2. I servizi convenuti forniti dalle linee aeree designate di ciascuna parte contraente avranno uno stretto rapporto con le esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specifiche ed avranno come obiettivo primario la disponibilita' in base ad un fattore di carico ragionevole, di una capacita' adeguata a far fronte ai requisiti correnti e ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri, carichi e corrispondenza postale tra i territori delle Parti contraenti. 3. Le compagnie aeree designate di una Parte contraente sottoporranno all'approvazione delle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente le tabelle di volo che comprendono informazioni sul tipo di aereo utilizzato, almeno sessanta (60) giorni prima di ogni stagione estiva o invernale.

Accordo - art. 8

Articolo 8 1. Ai fini dei seguenti paragrafi del presente articolo, il termine "tariffa" indica i prezzi che debbono essere pagati per il trasporto dei passeggeri e dei carichi e le condizioni in base alle quali tali prezzi si applicano, compresi i prezzi e le condizioni per servizi di agenzia e di altra natura ma ad esclusione della retribuzione e delle condizioni per il trasporto della corrispondenza postale. 2. Le tariffe che saranno applicate da una compagnia aerea di una Parte contraente per il trasporto nel territorio dell'altra Parte contraente o in provenienza da detta Parte, saranno stabilite a livelli ragionevoli tenendo debitamente conto di tutti i fattori pertinenti compreso il costo di gestione, profitti ragionevoli e le tariffe delle altre compagnie aeree. 3. Le tariffe di cui al paragrafo 2 del presente Articolo saranno, se possibile, oggetto di consultazioni tra le compagnie aeree designate di ciascuna Parte contraente. 4. Le tariffe saranno sottoposte all'approvazione delle autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti almeno sessanta (60) giorni prima della data prevista della loro introduzione. In casi speciali questo periodo puo' essere ridotto, previo accordo di dette Autorita'. 5. La presente approvazione puo' essere concessa espressamente. Se nessuna delle autorita' aeronautiche avra' espresso disapprovazione entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, in conformita' con il paragrafo 4 del presente Articolo, queste tariffe saranno considerate approvate. Nel caso in cui il periodo di presentazione di cui sopra sia ridotto, come previsto dal paragrafo 4, le Autorita' aeronautiche possono concordare che il periodo entro il quale l'eventuale disapprovazione deve essere notificata sia inferiore a trenta (30 giorni). 6. Se una tariffa non puo' essere concordata conformemente con il paragrafo (3) del presente Articolo o se, durante il periodo applicabile in conformita' con il paragrafo 5 del presente Articolo, un'autorita' aeronautica dara' all'altra Autorita' aeronautica notifica della sua disapprovazione di una tariffa concordata in conformita' con le disposizione del paragrafo 3 del presente Articolo, le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti, dopo consultazioni con le Autorita' aeronautiche di qualunque altro Stato il cui parere ritengano utile, faranno ogni sforzo per stabilire la tariffa di comune accordo. 7. Se le Autorita' aeronautiche non riescono a concordare nessuna tariffa loro presentata in base al paragrafo 4 del presente Articolo, o a determinare nessuna tariffa in base al paragrafo 6 del presente Articolo, la controversia sara' risolta in conformita' con le disposizioni dell'articolo 15 del presente Accordo. 8. Una tariffa stabilita in conformita' con le disposizioni del presente Articolo rimarra' in vigore fino a quando una nuova tariffa non sia stata stabilita.

Accordo - art. 9

Articolo 9 Leggi e Regolamenti 1. Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una Parte contraente relativi all'ammissione ed al soggiorno sulsuo territorio, ed alla partenza dal suo territorio, di aerei impegnati nella navigazione aerea internazionale, o al funzionamento ed alla navigazione di tali aerei mentre sono nel suo territorio, saranno applicati agli aerei delle linee aeree designate dall'altra Parte contraente e dovranno essere osservati da tali aerei al loro ingresso nel territorio della prima Parte contraente, alla loro partenza da tale territorio e mentre si trovano su tale territorio. 2. Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una Parte contraente relativi all'ammissione, al soggiorno sul loro territorio ed alla partenza da tale territorio di passeggeri, equipaggio, carichi o corrispondenza postale degli aerei, compresi i regolamenti relativi all'ingresso, allo sdoganamento, all'immigrazione, ai passaporti, alle dogane ed alla quarantena, dovranno essere osservate da o per conto di tali passeggeri, equipaggio, carichi o corrispondenza postale della linea aerea dell'altra parte contraente al loro ingresso o alla loro partenza dal territorio della prima Parte contraente o mentre si trovano su di esso.

Accordo - art. 10

Articolo 10 Riconoscimento di licenze e di certificati 1. I certificati di navigabilita' aerea, i certificati di capacita' o le licenze accordate o convalidate da una Parte contraente saranno, durante il periodo della loro validita', con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo, riconosciute valide dall'altra Parte contraente. 2. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere come validi ai fini del volo sopra il suo territorio i certificati di navigabilita' aerea, i certificati di capacita' o le licenze concesse o convalidate a favore dei suoi concittadini dall'altra Parte contraente o da uno Stato terzo.

Accordo - art. 11

Articolo 11 Rappresentanza della compagnia aerea 1. Ciascuna Parte contraente concedera' alle compagnie aeree designate dell'altra parte contraente, su una base di reciprocita', il diritto di mantenere sul suo territorio, nei punti specificati nella tabella delle rotte, uffici e personale amministrativo, commerciale e tecnico selezionato tra i cittadini dell'una o dell'altra o di entrambe le Parti contraenti nella misura necessaria ai fini delle esigenze delle linee aeree designate. 2. L'impiego di cittadini di paesi terzi nel territorio dell'una o dell'altra Parte contraente sara' consentito con riserva dell'autorizzazione delle Autorita' competenti. 3. Tutto il suddetto personale sara' soggetto alle leggi relative all'ammissione ed al soggiorno nel territorio dell'altra Parte contraente, nella misura in cui siano leggi, regolamenti e direttive amministrative applicabili in quel territorio. 4. Il numero di quel personale, istituito mediante accordo tra le compagnie aeree designate, sara' sottoposto all'approvazione delle Autorita' competenti delle sue Parti contraenti. 5. Ciascuna Parte contraente fornira' l'assistenza e le strutture necessarie a tali uffici e personale.

Accordo - art. 12

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