Entrata in vigore della legge: 18/3/1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Zagabria il 5 novembre 1996.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Accordo - art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia (qui di seguito denominati Parti Contraenti), desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare per gli investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e, riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' delle due Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. Per "investimento" si intende ogni tipo di bene investito prima - sino al 30 maggio 1990-o dopo l'entrata in vigore di questo Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformita' con le leggi e con i regolamenti di quest'ultima. Gli investimenti effettuati nel periodo anteriore al 30 maggio 1990 saranno protetti in base a questo Accordo a condizione che siano ancora esistenti ed operativi. Senza pregiudicare tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica in particolare, ma non esclusivamente: a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto di proprieta' in rem, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi; b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in genere; c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per il servizio, aventi valore economico, relativi ad investimenti, nonche' i redditi reinvestiti e gli utili di capitale; d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, ditta e avviamento; e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attivita' economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali; f) ogni incremento del valore dell'investimento originario. Qualsiasi cambiamento della forma dell'investimento, consentito in conformita' alle disposizioni vigenti nel territorio della Parte Contraente in cui l'investimento e' stato effettuato, non implica un cambiamento nella sua sostanza. 2. Per "investitore", si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure le consociate, affiliate e filiali straniere, controllate in qualunque modo dalle persone fisiche o giuridiche di cui sopra. 3. Per "persona fisica"; con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualsiasi persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di quello Stato. 4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' avente sede nel territorio di una di esse e da questa ultima riconosciuta, come istituti pubblici, societa' di persone o di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che la responsabilita' sia limitata o meno. 5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza, servizi tecnici e spettanze diverse, nonche' qualsiasi pagamento in natura, come, ma non esclusivamente, materie prime, prodotti agricoli, altri prodotti o bestiame. 6. Per "territorio si intendono, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranita' od esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranita' o di giurisdizione. 7. Per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente (ovvero le sue Agenzie o Rappresentanze) ed un Investitore dell'altra Parte Contraente circa un investimento. 8. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto il migliore dei trattamenti nazionali o il trattamento della nazione piu' favorita. 9. Per "diritto d'accesso" si intende il diritto ad essere ammessi ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2 Promozione e Protezione degli investimenti 1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio ed ammetteranno tali investimenti in conformita' alle disposizioni vigenti. 2. Gli investitori di una delle Parti Contraenti avranno il diritto di accedere alle attivita' di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse in base all'Articolo 3.1.. 3. Le due Parti Contraenti assicureranno in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Le due Parti Contraenti assicureranno che la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' le societa' e imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori. 4. Ciascuna Parte Contraente creera' e manterra', nel proprio territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuita' del trattamento giuridico, ivi compreso l'assolvimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ciascun singolo investitore.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3 Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita. 1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri cittadini o degli investitori di Stati Terzi. 2. Nel caso in cui, in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti, ovvero agli impegni internazionali in vigore o che potrebbero entrare in vigore in futuro per una delle Parti Contraenti, risultasse un quadro giuridico grazie al quale agli investitori dell'altra Parte Contraente dovesse essere concesso un trattamento piu' favorevole di quello previsto nel presente Accordo, agli investitori della Parte Contraente in causa si applichera' il trattamento riservato agli investitori di tali altre Parti, anche per i rapporti in corso. 3. Le disposizioni di cui ai punti 1. e 2. del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi Terzi per effetto di una sua partecipazione ad Unioni Doganali od Economiche, un Mercato Comune, un'Area di Libero Scambio, Accordi regionali o sub-regionali, un Accordo economico multilaterale internazionale, ovvero in base ad Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4 Risarcimento per danni o perdite 1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stati di emergenza, guerre civili o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento colpito offrira' adeguato risarcimento per tali perdite o danni, indipendentemente dal fatto che essi siano stati provocati da forze governative o da altri soggetti. I relativi pagamenti avranno luogo senza debito ritardo e saranno liberamente trasferibili. Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di Paesi Terzi.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5 Nazionalizzazione o esproprio 1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprieta', possesso, controllo e godimento ad essi inerenti, salvo laddove specificamente previsto dalla legislazione nazionale o locale, ovvero da regolamenti e sentenze emesse da corti o tribunali competenti. 2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno "de jure" o "de facto" direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base no discriminatoria ed in conformita' a tutte le disposizioni e procedure di legge. 3. Il giusto risarcimento sara' equivalente al valore internazionale di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica. In mancanza di un accordo fra la Parte Contraente ospitante e l'investitore durante la procedura di nazionalizzazione o esproprio, il risarcimento verra' calcolato in base agli stessi parametri di riferimento ed agli stessi tassi di cambio presi in considerazione nei documenti costitutivi dell'investimento. Il tasso di cambio applicabile a ciascun risarcimento sara' quello ufficiale del giorno immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio sono stati annunciati o resi pubblici. 4. Senza limitare la portata del paragrafo precedente, nel caso in cui oggetto di nazionalizzazione, esproprio o analogo evento sia una societa' a capitale straniero, alla valutazione della quota dell'investitore, effettuata nella valuta dell'investimento non inferiore al valore iniziale, verranno aggiunti gli aumenti di capitale e la rivalutazione degli utili dal capitale reinvestiti ed i fondi di riserva, e detratti il valore delle riduzioni e le perdite del capitale. 5. Il risarcimento sara' considerato effettivo se pagato nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta e' - o resta - convertibile, ovvero, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore. 6. Il risarcimento sara' considerato tempestivo se avverra' senza indebito ritardo, ed in ogni caso entro tre mesi dal giorno in cui l'apposita domanda e' stata inoltrata. 7. Il risarcimento comprendera' gli interessi calcolati al LIBOR a sei mesi a partire dalla data di nazionalizzazione o di esproprio fino alla data di pagamento e sara' liberamente trasferibile. 8. L'investitore interessato avra' diritto, in base alla legislazione della Parte espropriante, all'immediato esame da parte delle Autorita' giudiziarie od altre Autorita' competenti di tale Parte Contraente, al fine di stabilire se l'esproprio stesso, ed ogni relativo risarcimento, siano conformi ai principi stabiliti nel presente Articolo. 9. Le disposizioni di cui al paragrafo 2. del presente Articolo si applicheranno anche agli utili derivanti da un investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti. 10. Se, dopo l'espropriazione, il bene in questione non e' stato utilizzato, in tutto o in parte, a quel fine, il proprietario, ovvero gli aventi causa, hanno diritto a riacquistare il bene al prezzo di mercato.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6 Rimpatrio di capitali, profitti e retribuzioni 1. Ognuna delle Parti Contraenti nel cui territorio sono stati effettuati investimenti da parte di investitori dell'altra Parte Contraente, permettera' che tali investitori possano trasferire all'estero - e senza ulteriori oneri - i pagamenti relativi a detti investimenti, e specificamente: a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento di investimenti; b) redditi netti, dividenti, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili; c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento; d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi; e) compensi ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita' e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti. 2. Senza pregiudizio dei fini dell'Articolo 3, le Parti Contraenti si impegnano ad assicurare ai trasferimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai trasferimenti effettuati da investitori di Stati Terzi.
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7 Surroga Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, l'altra Parte Contraente riconoscera' la surroga dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtu' di tale surroga, verranno applicate le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.
Accordo - art. 8
ARTICOLO 8 Modalita' di trasferimenti 1. I trasferimenti di cui agli Articoli, 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo, ed in ogni caso entro sei mesi dall'adempimento degli obblighi fiscali. Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio ufficiale applicato alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto all'Articolo 5, punto 3, in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio. 2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si intendono assolti quando l'investitore abbia adempiuto alle obbligazioni secondo le procedure previste dalla legge della Parte Contraente sul territorio della quale e' stato effettuato l'investimento.
Accordo - art. 9
ARTICOLO 9 Composizione di controversie tra investitori e Parti Contraenti 1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo degli indennizzi, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole. 2. Nel caso in cui l'investitore ed un'entita' di una delle Parti abbiano stipulato un accordo di investimento, si applichera' la procedura in esso prevista. 3. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore interessato potra', a sua scelta, sottoporle: a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio; b) ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc", in conformita' con il Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL). c) al Centro Internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, se o non appena entrambe le Parti Contraenti vi abbiano acceduto. 4. Il lodo arbitrale sara' fondato su: - le disposizioni del presente accordo; - la legislazione vigente nel territorio della Parte Contraente in cui l'investimento e' stato effettuato, ivi comprese le disposizioni sul conflitto di leggi; - le norme ed i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. 5. Le decisioni arbitrali saranno definitive e vincolanti per le Parti in conflitto. Ognuna delle Parti Contraenti si impegna ad eseguire tali decisioni in conformita' con le proprie leggi. 6. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finche' tali procedure non siano concluse ed una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale Arbitrale o alla sentenza di altro Tribunale entro i termini prescritti dal lodo o dalla sentenza, ovvero entro quelli determinabili in base alle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.
Accordo - art. 10
ARTICOLO 10 Regolamento delle Controversie tra le Parti Contraenti 1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per via diplomatica. 2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte entro i sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta dall'altra Parte Contraente, esse verranno, su iniziativa di una delle Parti Contraenti, sottoposte ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc" in conformita' alle disposizioni del presente Articolo. 3. Il Tribunale Arbitrale verra' costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte Contraente nominera' un membro del Tribunale. I due arbitri provvederanno quindi alla designazione in qualita' di Presidente di un cittadino di uno Stato Terzo, con il quale entrambe le Parti Contraenti mantengono relazioni diplomatiche. Il Presidente sara' nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti. 4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non saranno ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese potra' richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne verra' fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verra' invitato a provvedere il membro della Corte Internazionale di Giustizia piu' anziano che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti. 5. Salvo diversamente disposto dalle Parti Contraenti il Tribunale stabilira' le proprie procedure. Le decisioni del Tribunale verranno prese a maggioranza. 6. Le decisioni del Tribunale sono definitive e vincolanti per ciascuna delle Parti Contraenti. 7. Ciascuna Parte Contraente sopportera' le spese del proprio membro del Tribunale e della sua partecipazione ai procedimenti arbitrali; le spese del Presidente e quelle residuali saranno sopportate da entrambe le Parti Contraenti in misura eguale. Tuttavia, il Tribunale puo' disporre che una delle Parti Contraenti sopporti le spese in misura maggiore. Tale disposto vincolera' entrambe le Parti Contraenti.
Accordo - art. 11
ARTICOLO 11 Applicazione di disposizioni varie 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni piu' favorevoli. 2. Qualora, per effetto di leggi e regolamenti, ovvero di altre disposizioni o specifici contratti, ovvero autorizzazioni o accordi di investimento, una Parte Contraente abbia riservato agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verra' applicato il trattamento piu' favorevole. Nel caso in cui la Parte Contraente ospitante non abbia applicato tale trattamento, in conformita' con quanto sopra specificato, e l'investitore di conseguenza ne subisca un danno, egli avra' diritto al risarcimento di detti danni, in base alle disposizioni dell'Articolo 4. 3. Qualora, successivamente alla data in cui e' stato effettuato l'investimento, le leggi, i regolamenti, le norme o i provvedimenti di politica economica che, direttamente o indirettamente, vigono sugli investimenti dovessero subire modifiche, verra' applicato, su richiesta dell'investitore, il medesimo trattamento applicabile nel momento in cui e' stato effettuato l'investimento.
Accordo - art. 12
ARTICOLO 12 Entrata in vigore Il presente Accordo entra in vigore all'ultima data in cui una Parte Contraente notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo.
Accordo - art. 13
ARTICOLO 13 Durata e Scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per 10 anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 13, e restera' in vigore per un ulteriore periodo di 5 anni a meno che, un anno prima dello scadere del periodo iniziale o di un ulteriore periodo, una Parte Contraente notifichi la sua intenzione di denunciare l'Accordo all'altra Parte Contraente. 2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza, di cui al precedente punto 1, le disposizioni degli Articoli da 1 a 11 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date predette. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Zagabria il 5 novembre 1996 in due versioni originali ed in tre lingue - italiana, croata ed inglese - i tre testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, fara' fede il testo inglese. PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo
PROTOCOLLO Nel firmare l'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla promozione e la protezione degli investimenti le Parti Contraenti hanno altresi' concordato le seguenti clausole da considerarsi quali parti integranti dell'Accordo. Disposizioni generali Il presente Accordo e tutte le sue clausole relative agli "Investimenti" si applicano anche alle seguenti attivita' connesse: organizzazione, controllo, funzionamento, mantenimento e cessione di compagnie, filiali, agenzie, uffici, stabilimenti o altre strutture utili alla condotta degli affari; conclusione, adempimento ed esecuzione di contratti; acquisizione, utilizzo, protezione e cessione di proprieta' di qualunque tipo ivi inclusi la proprieta' intellettuale; presa in prestito di fondi; acquisto, emissione e vendita di partecipazioni azionarie ed altri titoli; acquisto di valuta per importazioni. Le attivita' collegate comprendono, senza limitazioni, anche: I) la concessione di franchigie o diritti su licenza; II) i proventi derivanti da registrazioni, licenze, permessi ed altri benestare necessari per lo svolgimento di attivita' commerciali che dovranno in ogni caso essere rilasciati sollecitamente secondo quanto previsto dalla legislazione delle Parti; III) accesso ad istituti finanziari in qualunque valuta, ai mercati di crediti e valutari; IV) accesso a fondi conservati in istituti finanziari; V) importazione ed installazione di attrezzature necessarie al normale svolgimento delle attivita' aziendali, come, ma non esclusivamente, attrezzature per ufficio ed automobili, e l'esportazione di dette attrezzature e automobili; VI) la diffusione di informazioni commerciali; VII) lo svolgimento di studi di mercato; VIII) la nomina di rappresentanti commerciali, come agenti, consulenti e distributori (cioe' mediatori nella distribuzione di merci non da loro stessi prodotte), il loro servizio in tali qualita' e la loro partecipazione a fiere commerciali ed altre manifestazioni promozionali; IX) la commercializzazione di beni e servizi anche attraverso sistemi di distribuzione e marketing interni o pubblicita' e contatti diretti con individui e compagnie; X) pagamenti per beni e servizi in valuta locale. 2. Con riferimento all'art. 2 a) Nella prospettiva della risoluzione delle controversie una data misura puo' essere considerata arbitraria o discriminatoria anche se una delle Parti in disputa abbia avuto od esercitato l'opportunita' di riesame di tale misura da parte delle Corti e Tribunali amministrativi di una Parte; b) ciascuna Parte Contraente stipulera' con gli investitori dell'altra Parte Contraente, che effettuano investimenti di interesse nazionale nel proprio territorio, un accordo di investimento che regolera' gli specifici aspetti legali connessi all'investimento in questione; c) nessuna delle Parti Contraenti porra' alcuna condizione per l'avvio, lo sviluppo od il prosieguo dell'investimento, che possa implicare il subentrare o l'imposizione di alcun obbligo di esportare la produzione e che specifichi che le merci devono essere procurate localmente, o altre simili condizioni; d) ciascuna Parte Contraente assicurera' mezzi effettivi per avanzare reclami e far valere diritti relativi agli investimenti, relative autorizzazioni ed accordi di investimento; e) i cittadini di ciascuna Parte Contraente autorizzati a lavorare nel territorio dell'altra Parte Contraente in connessione a un investimento in base al presente Accordo avranno diritto a condizioni di lavoro adeguate allo svolgimento delle loro attivita' professionali; f) ai cittadini di ciascuna delle Parti Contraenti sara' consentito l'ingresso e il soggiorno nel territorio dell'altra Parte al fine di costituire, sviluppare, gestire, fornire consulenze sulle attivita' collegate ad un investimento per il quale essi, o una Compagnia della prima Parte Contraente che li impegna, hanno impegnato o stanno per impegnare una ingente quota di capitale o simili eventualita'; g) alle Compagnie legalmente costituite secondo le vigenti leggi o regolamenti di una delle Parti e che sono di proprieta' o controllate dall'altra Parte sara' permesso di impiegare personale direttivo d'alto livello da loro scelto, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta. 3. Con riferimento all'art. 3 a) Tutte le attivita' riguardanti l'acquisto, la vendita e il trasporto di materie prime e loro derivati, energia, combustibili, beni strumentali, nonche' ogni altra operazione ad esse relativa e comunque connessa ad attivita' imprenditoriale ai sensi del presente Accordo, godranno, nel territorio di ciascuna Parte Contraente, di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle analoghe attivita' ed iniziative di cittadini residenti o di investitori di ogni altro Paese Terzo; b) Ciascuna Parte Contraente regolera', secondo le proprie leggi e regolamenti e quanto piu' favorevolmente possibile, i problemi relativi a entrata, soggiorno, lavoro e spostamenti sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente, e dei membri delle loro famiglie, che effettuino attivita' collegate agli investimenti di cui al presente Accordo: 4. Con riferimento all'art. 5 Un investimento si considerera' direttamente o indirettamente nazionalizzato o espropriato qualora le Autorita' dell'altra Parte Contraente abbiano violato fondamentali diritti degli investitori, frapposto ostacoli al buon funzionamento del progetto di investimento provocando cosi' un impatto sugli interessi dell'investitore comparabile a quello di un vero e proprio esproprio come, ad esempio, eccessivi e discriminatori carichi fiscali, restrizioni all'approvvigionamento di materie prime o l'applicazione da parte delle locali autorita' di misure discriminatorie. Tale esproprio puo' verificarsi anche sotto forma di uno specifico atteggiamento di taluni funzionari o soggetti privati che esercitino pubbliche funzioni o anche di comportamenti omissivi. Sara' considerata quale nazionalizzazione e espropriazione di un investitore di una delle Parti Contraenti, cosi' come previsto nel paragrafo 2 dell'Articolo 5, un provvedimento di nazionalizzazione o espropriazione di beni o diritti appartenenti a una compagnia controllata dell'investitore cosi' come la sottrazione alla compagnia di risorse finanziarie o altri beni che creano ostacoli alle attivita' in altro modo pregiudicano sostanzialmente il valore degli stessi. 5. Disposizioni in materia fiscale. 1. Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno alle materie fiscali solo nei seguenti casi: a) nel caso in cui un trattamento fiscale abbia un effetto equivalente a una nazionalizzazione o espropriazione ai sensi dell'Articolo 5 o produca effetti sugli obblighi di ciascuna delle Parti Contraenti come previsto dall'Articolo 6; b) abbia un impatto sull'osservanza da parte di una delle Parti Contraenti di un accordo di investimento o di una autorizzazione rilasciata da una autorita' di una delle Parti Contraenti per quanto concerne investimenti esteri. 2. L'applicazione dell'art. 9 e' comunque esclusa qualora la controversia di cui ai punti 1 e 2 regolata dalle norme relative alla soluzione delle controversie previste da un trattato di doppia imposizione in vigore fra le Parti, sia stata risolta in un ragionevole periodo di tempo. FATTO a Zagabria il 5 novembre 1996 in due versioni originali, in lingua italiana, in lingua croata ed in lingua inglese, i tre testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione fara' fede il testo in lingua inglese. PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA Parte di provvedimento in formato grafico
Agreement
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS Parte di provvedimento in formato grafico