DECRETO 3 febbraio 1998, n. 45

Type Decreto
Publication 1998-02-03
Ultimo aggiornamento 1998-03-16
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 31/3/1998

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, con il quale e' stato approvato il regolamento sui requisiti psicofisici ed attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, recante l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato;

Considerato che ai sensi dell'articolo 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982, cosi' come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 197/1995, occorre individuare con apposito regolameto le modalita' del concorso pubblico e del concorso interno per la nomina a vice ispettore, nonche' la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame e per il solo concorso interno le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli;

Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina di quanto teste' richiamato;

Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 febbraio 1997;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Accesso al ruolo degli ispettori

Note alle premesse: - Il testo dell'art. 27 del D.P.R. n. 335/1982 sostituito dell'art. 3 del decreto legislativo n. 197/1995 e' il seguente: "Art. 27 (Nomina a vice ispettore). - 1. La nomina alla qualifica di vice ispettore si consegue: a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, comprendente una prova scritta ed un colloquio secondo le modalita' stabilite dagli articoli 52 e 53 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e dell'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359. Un sesto dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio; b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui all'art. 52, primo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a ''buono''. Il trenta per cento dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio. 2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), devono frequentare un corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi. 3. Il corso semestrale di cui al comma 2 puo' essere ripetuto una sola volta. Conseguono l'idoneita' per la nomina a vice ispettore gli allievi che abbiano superato gli esamifinali del corso. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d'istituito e sono ammessi alla frequenza del corso successivo. 4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i 60 giorni di assenza. 5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 24-quinquies. 6. Il personale gia' appartenente ai ruoli della Polizia di Stato ammesso ai corsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 7. Le modalita' dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalita' di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: " Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio di Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (Soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adotta i con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbano essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 2

Concorso pubblico - Bando di concorso

2.Per particolari esigenze possono essere banditi concorsi per una o piu' regioni.

3.La sede o le sedi nelle quali ha luogo la prova scritta, nonche' il diario di detta prova sono stabiliti con lo stesso decreto che indice il concorso o con successiva comunicazione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del giorno indicato nel bando di concorso. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 3

Domande di partecipazione al concorso pubblico

1.Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera oppure, nei casi in cui l'amministrazione lo ritenga opportuno, compilate su modelli da essa predisposti e conformi a quello allegato al bando di concorso, devono essere presentate alla questura della provincia ove il candidato risiede entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2.Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alla questura a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine di cui al comma precedente. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

4.Le domande devono inoltre contenere la precisa indicazione del recapito al quale vanno fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni del recapito stesso.

5.I candidati che intendono concorrere ai posti riservati previsti a favore di coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, devono farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti ed indicando, altresi', la lingua italiana o tedesca nella quale intendono sostenere le previste prove d'esame.

6.L'amministrazione della pubblica sicurezza non assume alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete indicazioni di recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, e dal decreto legislativo 1 agosto 1991, n. 253, e il seguente: "Art. 4. - La presidenza di ciascuna commissione e' assunta, con alternanza per sessione d'esame, da un commissario di madre lingua italiana e da un commissario di madre lingua tedesca. Per superare l'esame il candidato deve ottenere la maggioranza dei voti dei componenti della commissione. Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue riferiti ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque denominate e cioe': 1) licenza di scuola elementare; 2) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado; 3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado; 4) diploma di laurea. Il candidato, indipendentemente dal possesso del corrispondente titolo di studio, puo' sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma dopo il compimento del quattordicesimo anno di eta' e l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai numeri 3) e 4) dopo il compimento del diciassettesimo anno di eta'. Gli attestati hanno validita' di sei anni. La destinazione ad una funzione superiore comunque denominata per l'accesso alla quale sia prescritto un titolo di studio superiore e' subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al predetto titolo di studio".

Art. 4

Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso pubblico

1.I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, ivi compreso quello dell'eta', devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

2.L'esclusione dal concorso per mancanza di uno o piu' dei requisiti prescritti ed indicati nel bando, risultante dalle dichiarazioni fatte dal candidato nella domanda di partecipazione, e' disposta, con decreto motivato, dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 5

Riserve di posti

1.Un sesto dei posti disponibili e' riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente.

2.Un sesto dei posti disponibili e' riservato ai sensi dell'articolo 52, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, cosi come sostituito dall'articolo 4 della legge 20 novembre 1987, n. 472, agli appartenenti agli altri ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti, ad eccezione del limite di eta'. E' possibile partecipare a tale riserva per non piu' di due volte.

3.Al concorso si applicano le disposizioni previste dalle leggi speciali concernenti le riserve di posti a favore di talune categorie di cittadini, subordinatamente, comunque, all'accertamento dei requisiti prescritti.

4.Si applica, altresi', la riserva dei posti a favore di coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

5.I candidati che concorrono ai posti riservati di cui al comma precedente sostengono le prove d'esame nella lingua italiana o tedesca da essi prescelta nella domanda di concorso.

6.I candidati dichiarati vincitori nei posti riservati di cui al comma 4 vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di Bolzano ovvero di Trento con competenza regionale.

7.I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori saranno conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati che hanno superato le prove.

Note all'art. 5: - L'art. 52 della legge 1 aprile 1981, n. 121, cosi' come sostituito dall'art. 4 della legge 20 novembre 1987, n. 472, e' il seguente: "Art. 52 (Nomina ad allievo ispettore di polizia). - L'assunzione degli ispettori di polizia avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 1) godimento dei diritti civili e politici; 2) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue; 3) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia; 4) titolo di studio di scuola media superiore o equivalente; 5) buona condotta. Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, per non piu' di due volte e con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di eta'. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria. A parita' di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsto dalle leggi vigenti. (Comma 5 soppresso). (Comma 6 soppresso). Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. Relativamente al concorso e alla prova di esame di cui al quarto comma del presente articolo si applica quanto stabilito dall'art. 59. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi ispettori". - Per il testo dell'art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, si veda in nota all'art. 3.

Art. 6

Accertamenti psicofisici ed attitudinali

1.I candidati, prima della prova scritta prevista dal bando di concorso, sono sottoposti a visita psicofisica e, se giudicati idonei, vengono ammessi a sostenere le prove attitudinali.

2.Ai fini dell'accertamento dei requisiti psicofisici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, e successive modifiche ed integrazioni, i candidati sono sottoposti ad un esame clinico generale ed a prove strumentali di laboratorio.

3.Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, e successive modifiche ed integrazioni, ai candidati sono proposti, da una commissione di selettori, una serie di tests, collettivi ed individuali, integrati da un colloquio.

4.Il giudizio di non idoneita' al servizio di polizia espresso dalla commissione per l'accertamento dei requisiti psicofisici ovvero dalla commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

5.Le commissioni di cui al comma precedente sono nominate con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Nota all'art. 6: - Il D.P.R. n. 904/1983 approva il regolamento sui requisiti psicofisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

Art. 7

Prova preliminare

1.Qualora le domande di partecipazione superino di oltre cento volte il numero dei posti messi a concorso e non siano inferiori a quindicimila, l'ammissione agli accertamenti psicofisici ed attitudinali e' preceduta dalla prova preliminare a carattere generale mediante idonei tests prevista dall'articolo 5 della legge 30 novembre 1990, n. 359.

2.L'esclusione dal concorso per mancato superamento della prova preliminare e' disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 5 della legge 30 novembre 1990, n. 359, e' il seguente: "1. L'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e l'ammissione alle prove d'esame ed agli accertamenti psicofisici ed attitudinali possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test. Detta prova non esclude l'ulteriore accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali secondo le disposizioni vigenti. 2. Il superamento della prova preliminare di cui al comma 1 costituisce requisito essenziale di partecipazione al concorso. L'esclusione dal concorso per mancato superamento della prova preliminare o per difetto di uno o piu' degli altri requisiti prescritti e' disposta con decreto motivato del Ministro dell'interno. 3. La prova preliminare di cui al comma 1 puo' essere effettuata in giorni e luoghi diversi, per contingenti predeterminati di candidati, con l'istituzione di una o piu' commissioni. Le modalita' della prova preliminare, la composizione e nomina delle commissioni tecniche e i criteri per la verifica dei risultati, anche a mezzo di idonea strumentazione automatica, sono stabiliti con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno. 4. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dalle vigenti disposizioni relative all'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, la valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei candidati che abbiano superato le prove d'esame, salvo che il possesso del titolo sia richiesto come requisito di ammissione al concorso. 4-bis. Il termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, e' prorogato di quattro anni; i cicli di corso di aggiornamento professionale di cui all'art. 5, comma 3, e il secondo ciclo di corso di cui all'art. 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 325 del 1987 sono effettuati secondo le modalita' stabilite dal Ministro dell'interno, tenuto conto delle disponibilita' ricettive degli istituti di istruzione".

Art. 8

Commissione esaminatrice del concorso pubblico

1.La commissione esaminatrice del concorso e' composta secondo quanto stabilito dall'articolo 7, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903.

2.La commissione e' nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Nota all'art. 8: - L'art. 7, terzo e quarto comma, del D.P.R. n. 903/1983 e' cosi' formulato: "3. La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e' composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a prefetto o a dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e da altri quattro membri, uno dei quali professore d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado in una o piu' delle materie sulle quali vertono le prove d'esame e tre funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo o equiparata. 4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a vice consigliere in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza".

Art. 9

Prove d'esame

1.Le prove d'esame del concorso sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.

2.La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato sul seguente programma: elementi di diritto penale e/o di diritto processuale penale, con eventuali riferimenti di diritto costituzionale.

3.Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, ivi compresi gli elementi di diritto costituzionale, anche su nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza e di diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti.

4.Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi nella prova scritta.

5.L'ammissione al colloquio con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima di quello in cui dovra' sostenere il colloquio stesso.

6.Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia riportato almeno la votazione di sei decimi.

7.I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle lingue straniere indicate nel bando di concorso.

8.Ai candidati che superano la prova facoltativa e' attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,50, che va aggiunto a quello ottenuto nel colloquio.

9.Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella sede degli esami.

10.La votazione complessiva e' data dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.

11.Espletate le prove d'esame, la commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati.

Art. 10

Mancata presentazione dei candidati

1.Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per l'eventuale prova preliminare, per l'accertamento dell'idoneita' psicofisica, per la valutazione delle qualita' attitudinali e per le prove d'esame viene escluso dal concorso con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 11

Presentazione dei documenti

1.I candidati che abbiano superato le prove saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno in cui avranno ricevuto l'avviso in tal senso, i documenti attestanti i requisiti per la partecipazione alle riserve dei posti e quelli necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza e/o preferenza nella nomina previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

2.Tali documenti dovranno essere conformi alle norme sulle autentiche e dovranno essere regolarizzati in bollo solo dai vincitori del concorso.

Art. 12

Graduatoria del concorso pubblico

1.Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

2.Il decreto di cui al comma precedente e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno e di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 13

Nomina

1.I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori della Polizia di Stato con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e sono avviati a frequentare il corso di cui all'articolo 53 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

Nota all'art. 13: - Il testo dell'art. 53 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' il seguente: "Art. 53 (Corsi per la nomina ad ispettore di polizia). - Ottenuta la nomina, gli allievi ispettori di polizia frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di diciotto mesi, preordinato alla loro formazione tecnicoprofessionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della idoneita' a servizi che richiedono particolare qualificazione. Gli allievi ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneita' al servizio di polizia quali ispettori e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati ispettori in prova. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale. Gli allievi ispettori durante i primi dodici mesi di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi. Gli ispettori in prova sono assegnati sulla base dei risultati della selezione attitudinale, ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi".

Art. 14

Concorso interno - Bando di concorso

Art. 15

Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso interno

1.I candidati devono essere in possesso dei requisiti di ammissione al concorso prescritti dall'articolo 27, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, alla data del bando di concorso.

2.Sono esclusi dal concorso coloro che nel biennio precedente la data del bando abbiano riportato la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave o che nel medesimo periodo abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono".

3.E' inoltre escluso dal concorso, a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio.

4.L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti e' disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Note all'art. 15: - Per il testo dell'art. 27, primo comma, lettera b), del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, si veda in nota alla premessa. - Il testo dell'art. 93 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957 e' cosi' formulato: "Art. 93 (Esclusione dagli esami e dagli scrutini). - L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 e' escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione. Quando l'impiegato e' stato deferito al giudizio della commissione di disciplina il Ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, puo', sentito il consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato dall'esame o dallo scrutinio".

Art. 16

Domande di partecipazione e diario delle prove

1.Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera, dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizio concorsi, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso.

2.Nel bando di concorso verra' data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui avra' svolgimento la prova scritta, ovvero della data del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nel quale sara' pubblicato il diario di detta prova.

3.L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta, e' comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

4.Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta o il colloquio e' escluso dal concorso.

5.Il candidato che per gravi e documentati motivi e' impossibilitato a sostenere il colloquio nel giorno stabilito, e' ammesso a sostenerlo in altra data nell'ambito del calendario concorsuale previsto per il colloquio.

6.Qualora la mancata presentazione al colloquio sia determinata da infermita' o lesione dipendente da causa di servizio, la data per sostenere detta prova puo' essere differita anche oltre i limiti temporali di cui al comma precedente e comunque non oltre l'ultimo giorno fissato per la valutazione dei titoli.

Art. 17

Commissione esaminatrice

1.La commissione esaminatrice del concorso e' composta e nominata secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del presente regolamento.

Art. 18

Prove d'esame

1.Le prove d'esame del concorso interno sono costituite da una prova scritta ed un colloquio che vertono sulle materie indicate nell'articolo 9 del presente regolamento.

2.Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi.

3.Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno trenta cinquantesimi.

Art. 19

Titoli di servizio

2.Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. Predetermina, altresi' in modo omogeneo i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione.

3.Il direttore centrale del personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice il fascicolo personale dei candidati, copia dello stato matricolare, le domande di partecipazione corredate da un foglio notizie contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso, redatto dal dirigente dell'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dai candidati.

4.La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

5.Le somme dei punti assegnati dai membri della commissione per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro.

6.Il totale cosi' ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.

7.La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove d'esame.

Art. 20

Graduatoria

1.La valutazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma del voto riportata nella prova scritta, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio acquisito per i titoli.

2.A parita' di punteggio, ha la precedenza il concorrente con qualifica piu' elevata ed, a parita' di qualifica, il concorrente che ha la precedenza in ruolo.

3.Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.

4.I posti rimasti scoperti nell'aliquota riservata sono devoluti agli altri candidati.

5.Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Art. 21

Ammissione al corso

1.I vincitori del concorso frequentano un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi, con esami finali.

Art. 22

Rinvio

1.Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano in quanto compatibili le disposizioni vigenti in materia di pubblici concorsi per il personale della Polizia di Stato e le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e 23 dicembre 1983, n. 904, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' le disposizioni dell'articolo 24 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.

Il Ministro: Napolitano

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1998

Registro n. 1 Interno, foglio n. 112

Note all'art. 22: - Il titolo del D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 903, e' il seguente: "Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia". - Il titolo del D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904, e' il seguente: "Approvazione del regolamento sui requisiti psicofisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia". - Il testo dell'art. 24 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e' cosi' formulato: "Art. 24. - 1. L'appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia il quale partecipi a concorsi, interni o pubblici con riserva di posti, per il passaggio o l'accesso ai ruoli superiori della Polizia di Stato non e' sottoposto alla ripetizione degli accertamenti psicoattitudinali per la parte gia' effettuata all'atto dell'ingresso in carriera, ne' agli accertamenti medici previsti dai regolamenti approvati con i decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, numeri 903 e 904. 2. Devono in ogni caso essere effettuati gli accertamenti medici e psicoattitudinali specificamente previsti per l'accesso ai ruoli superiori, per il conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio e per impieghi speciali".

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