DECRETO 22 dicembre 1997, n. 518
Entrata in vigore del decreto: 2/4/1998
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 512 del 1 ottobre 1996, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 609;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
Considerato che occorre definire le specifiche procedure con cui, in relazione alle peculiari esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i dirigenti del ruolo tecnico antincendi possono essere destinati allo svolgimento di funzioni ispettive nell'interesse del Corpo stesso;
Visto l'articolo 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 novembre 1997;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 1997;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1.Al fine dell'espletamento delle funzioni ispettive di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 512 del 1 ottobre 1996, con decreto del direttore generale della Protezione civile e dei servizi antincendi, sentito l'ispettore generale capo, vengono annualmente individuati gli uffici, le strutture ed i settori di attivita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da sottoporre a verifica sulla base delle esigenze emerse nel corso dell'anno precedente.
2.Gli ispettori possono, inoltre, essere incaricati di svolgere la propria opera anche nei confronti di ogni altro ufficio o settore di attivita' che si ritenga di sottoporre a verifica, anche in relazione a quanto previsto dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609: "7. I dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere destinati allo svolgimento di funzioni ispettive nell'interesse del Corpo nazionale. Le procedure relative sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". - Il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, reca: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo". - Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996: "Art. 8. - La Direzione generale dei servizi antincendi presso il Ministero dell'interno assume la denominazione di ''Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi''. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con le attribuzioni previste dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive disposizioni, e' costituito secondo il seguente ordinamento: a) ispettore generale capo del Corpo; b) servizio tecnico centrale; c) scuole centrali antincendi e di protezione civile; d) centro studi ed esperienze; e) ispettorati regionali o interregionali; f) comandi provinciali; g) distaccamenti e posti di vigilanza; h) colonne mobili di soccorso. Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei servizi interregionali, regionali e locali di cui sopra sono determinati con decreto del Ministro per l'interno. L'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in conformita' alle istruzioni del direttore generale, presiede e dirige l'organizzazione generale dei servizi tecnici del Corpo, le attivita' delle scuole centrali antincendi e di protezione civile e del centro studi ed esperienze, l'attivita' degli ispettorati regionali o interregionali e dei comandi provinciali, coordinandole con quelle del servizio tecnico centrale di cui e' responsabile; sovrintende ai servizi ispettivi sull'attivita' tecnica dei comandi provinciali del Corpo nazionale, al fine di assicurarne e potenziarne l'efficienza; rappresenta, quale membro di diritto, i servizi della protezione civile in seno alla commissione centrale per le sostanze esplosive ed infiammabili; presiede la commissione centrale per gli acquisti di mezzi e di materiale tecnico; formula proposte sulla programmazione delle forniture, l'assegnazione e la gestione dei materiali, la progettazione e la direzione dei lavori e degli impianti del Corpo; e' chiamato ad esprimere il parere sulla normativa e sulle istruzioni in tema di prevenzione antincendio e antinfortunistica. E' membro di diritto della Commissione interministeriale tecnica della protezione civile. E' componente di diritto del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale dei servizi antincendi e della protezione civile. Gli ispettori regionali o interregionali coordinano le attivita' dei comandi provinciali agli effetti dei servizi antincendi e di protezione civile; esercitano il comando della colonna mobile di soccorso costituita nell'ambito dell'ispettorato, curandone l'organizzazione, l'addestramento e l'impiego; svolgono le funzioni ispettive generali loro demandate, nonche' il controllo sull'attivita' dei servizi di prevenzione antincendio espletati dai comandi provinciali, per assicurarne uniformita' di applicazione e di indirizzo interpretativo. In caso di pubblica calamita', l'ispettore regionale o interregionale assume la responsabilita' dell'impiego anche delle altre colonne mobili di soccorso o loro unita' chiamate ad operare nell'ambito regionale o interregionale e di ogni altro reparto del Corpo. Lo stesso ispettore od altro ispettore generale appositamente designato, sovraintende altresi', sotto il profilo tecnico, all'impiego delle forze che partecipano in via ausiliaria alle operazioni di soccorso". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 1, comma 7, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, vedi in nota alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni: " h) verificano e controllano le attivita' dei dirigenti anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi".
Art. 2
1.Lo svolgimento delle funzioni ispettive compete agli ispettori regionali ed interregionali.
2.In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, il direttore generale della Protezione civile e dei servizi antincendi, su proposta dell'ispettore generale capo, provvede ad attribuire i singoli incarichi ispettivi.
Art. 3
1.L'attivita' dei dirigenti incaricati di funzioni ispettive sara' coordinata, ferme restandone le altre competenze, dall'ispettore generale di cui al quadro D della tabella III dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, cosi' come modificato dalla legge 23 dicembre 1980, n. 930, articolo 37, tabella C.
2.Gli ispettori, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, provvedono, in particolare, a svolgere la vigilanza per accertare la regolarita' dell'azione tecnicoamministrativa e verificare la razionale organizzazione e l'adeguata utilizzazione del personale e delle risorse nonche' in particolare l'attuazione della normativa in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro per le sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3.Gli ispettori riferiscono sull'esito delle ispezioni al direttore generale e all'ispettore generale capo con relazioni da presentare corredate dalle proposte sui provvedimenti ritenuti necessari per sanare le eventuali irregolarita' riscontrate e per il miglioramento del servizio entro i quindici giorni successivi all'espletamento dell'indagine, anche al fine dell'esercizio dei poteri di cui alla lettera h) dell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 29/1993.
4.Qualora le circostanze lo richiedano gli ispettori possono formulare proposte di provvedimenti urgenti anche nel corso dell'ispezione, motivandone l'urgenza.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 37, secondo comma, della legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante la modifica del quadro D della tabella III dell'allegato II del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748: "La tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1973, n. 850, e il quadro D della tabella III dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, vengono modificati secondo le variazioni riportate nelle annesse tabelle B e C". - Si riproduce la tabella C, prevista dall'art. 37 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, riportato nella nota precedente: "Tabella C CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
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| | Posti | | Posti
Livello di| | di | Funzione | di
funzione | Qualifica |qualifica | |funzione
_|___|___|___|_
C | Dirigente generale | 1 |Ispettore |
| | |generale capo| | | |dei servizi |
| | |antincendi | 1
| | | |
D | Dirigente superiore | 26 |Dirigente del|
| | |servizio | | | |tecnico |
| | |centrale | 1
| | | | | | |Comandante | | | |delle scuole |
| | |centrali | 1
| | | | | | |Direttore | | | |del centro | | | |studi ed |
| | |esperienze | 1
| | | | | | |Ispettori | | | |generali | | | |del servizio |
| | |aeroportuale | 3
| | | | | | |Ispettore | | | |generale e | | | |consigliere | | | |ministeriale |
| | |aggiunto | 2
| | | | | | |Dirigente | | | |del servizio |
| | |sanitario | 1
| | | | | | |Dirigente | | | |del servizio | | | |ginnico |
| | |sportivo | 1
| | | | | | |Dirigente | | | |dell'Ispet- | | | |torato | | | |regionale e | | | |interregio- |
| | |nale | 16
E | Primo dirigente | 113 |Ispettore |
| | |capo e vice | | | |consigliere |
| | |ministeriale | 113".
- Si riporta il testo dell'art. 12 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748: "Art. 12 (Attribuzioni particolari dei dirigenti con funzioni ispettive). - I dirigenti con funzioni ispettive provvedono, secondo le direttive del Ministro, o del competente direttore generale, alla vigilanza sugli uffici dell'Amministrazione, al fine di accertarne la regolarita' amministrativa e contabile ed il corretto svolgimento dell'azione amministrativa verificano la razionale organizzazione dei servizi; l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale dell'ufficio, tenendo anche conto delle segnalazioni e dei suggerimenti eventualmente formulati dai cittadini o dalle organizzazioni di categoria; svolgono opera di consulenza e orientamento nei confronti del personale degli uffici sottoposti a visita ispettiva al fine di conseguire un migliore coordinamento ed il perfezionamento dell'azione amministrativa; riferiscono sull'esito delle ispezioni o inchieste loro affidate all'organo dal quale dipendono ed eventualmente a quello che le ha disposte, segnalando tutte le irregolarita' accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare; in caso di urgenza adottano i provvedimenti necessari, consentiti dalla legge, per eliminare gli inconvenienti rilevati. Comunicano all'ufficio organizzazione e metodo e, ove occorra, alla direzione generale competente per materia, copia della relazione ispettiva, per la parte relativa alle disfunzioni dovute a non razionale organizzazione dei servizi o a inadeguate procedure amministrative eventualmente riscontrate. Riferiscono direttamente al capo del personale per i provvedimenti di competenza, tutti i fatti che possono dar luogo a procedimento disciplinare. Il disposto di cui all'art. 20, comma secondo, del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, si applica a tutti di dirigenti che svolgono funzioni ispettive. I dirigenti con funzioni ispettive che nell'esercizio o a causa di tali loro funzioni accertano fatti che presentano caratteri di reato per la cui punibilita' non sia prescritta querela dell'offeso, sono obbligati a farne rapporto direttamente alla competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'art. 2 codice di procedura penale. Il rapporto stesso deve essere inviato per notizia all'organo dal quale gli ispettori dipendono ed a quello che eventualmente ha disposto l'ispezione o l'inchiesta. Nel caso di ispezioni in cui siano accertati fatti che possano interessare altri Ministeri o dar luogo a responsabilita' a carico di personale da questi dipendenti, la relazione ispettiva deve essere comunicata anche al Ministro interessato. Restano ferme le speciali disposizioni che concernono particolari controlli ispettivi da parte di organi della Amministrazione dello Stato. Gli ispettori sono solidalmente responsabili dei danni derivanti da eventuali irregolarita' dagli stessi non rilevate in sede di ispezione salvo che tali irregolarita' non siano state commesse anteriormente a precedente visita ispettiva effettuata da altri funzionari. In questi casi la responsabilita' si estende solo se gli ispettori abbiano ricevuto specifico incarico scritto di indagare anche sui fatti anteriori o abbiano omesso di informare gli organi competenti delle irregolarita' delle quali siano venuti comunque a conoscenza". - Per il testo dell'art. 16, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, vedi in note all'art. 1.
Art. 4
1.Durante l'espletamento delle funzioni ispettive, conferite con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29/1993, il dirigente mantiene la titolarita' dell'ufficio cui e' preposto e, durante i periodi di assenza, e' temporaneamente sostituito nell'esercizio dell'incarico dirigenziale dal comandante provinciale del capoluogo ove ha sede l'ispettorato regionale o interregionale.
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 19 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. n. 546/1993: "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita' professionale del singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi ed adottando le procedure di cui ai commi 2 e 3. 2. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Ministro competente, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, a dirigenti generali in servizio presso l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale generale. 3. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale sono conferiti con decreto del Ministro, su proposta del dirigente generale competente, a dirigenti in servizio presso l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza studio e ricerca di livello dirigenziale. 4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti di settore e definita con regolamento, ai sensi dell'art. 6. 5. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore".
Art. 5
1.Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni relative alle funzioni ispettive contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in premessa citati.
Il Ministro: Napolitano
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1998
Registro n. 1 Interno, foglio n. 111
Note all'art. 5: - Per quanto concerne il D.P.R. n. 748/1972 vedi nelle note alla premesse. - Per quanto concerne il D. Lgs. n. 29/1993 vedi nelle note alle premesse.
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