DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1998, n. 53
2.Alla domanda e' allegato il progetto dell'impianto, corredato da una relazione nella quale sono comunque indicati: il ciclo produttivo, l'indicazione del presumibile termine per la messa a regime dell'impianto, l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta, le esigenze per le quali si vuol procedere alla realizzazione dell'impianto, nonche' le caratteristiche di collegamento al sistema elettrico nazionale.
3.Nel caso di gruppi elettrogeni la domanda per l'installazione e l'esercizio riporta le esigenze per le quali si vuol procedere alla installazione ed i dati circa il combustibile utilizzato, le caratteristiche del motore primo e la potenza elettrica espressa in kw.
4.Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, la richiesta di autorizzazione e' integrata con indicazione delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento atmosferico e corredata da una perizia giurata che attesti la qualita' e la quantita' delle emissioni inquinanti in atmosfera, la medesima e' contestualmente inviata in copia anche ai Ministeri dell'ambiente e della sanita', nonche' alla regione competente per territorio che ne informa i comuni interessati.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 14 del D.L. n. 333/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359/1992, vedi note all'art. 1. - Per il testo dell'art. 17 del D.P.R. n. 203/1988, vedi note all'art. 1.
Art. 3
Fase istruttoria
1.Entro sessanta giorni dal ricevimento della copia della domanda di cui all'articolo 2, il concessionario delle attivita' riservate allo Stato nel settore elettrico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, invia le proprie motivate osservazioni indicando le condizioni cui, a suo avviso, le autorizzazioni dovrebbero essere vincolate, al fine del coordinamento delle attivita' elettriche. Trascorso inutilmente detto termine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede comunque agli ulteriori adempimenti.
2.Nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 2 i Ministeri dell'ambiente e della sanita', nonche' le regioni e i comuni interessati, devono esprimere il parere di competenza entro novanta giorni. Il predetto termine e' sospeso, in caso di richiesta di informazioni o documentazione aggiuntiva. Trascorso inutilmente tale termine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato convoca immediatamente apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, da tenersi entro trenta giorni. Alla conferenza dei servizi partecipano i Ministeri competenti, le regioni e i comuni territorialmente competenti e i rappresentanti dell'impresa su loro richiesta. Ove l'impianto sia assoggettato a valutazione di impatto ambientale, il Ministero dell'ambiente o la regione danno immediata comunicazione al Ministero procedente dell'avvio e della conclusione della procedura, unitamente alle relative determinazioni, ai fini della trasmissione del parere o eventuale convocazione della conferenza dei servizi.
3.Le determinazioni della Conferenza circa la domanda di autorizzazione presentata, le prescrizioni e le altre modalita' esecutive da imporre al soggetto richiedente devono essere assunte all'unanimita' tra i rappresentanti delle amministrazioni statali e regionali, e dei comuni interessati. Nel caso in cui non venga raggiunta la prescritta unanimita', si procede ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi' come modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 14 del D.L. n. 333/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359/1992, vedi note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti. 2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui e' possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3- bis e 4. 2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente. 3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste. 3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente puo' assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione e' data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione e' esecutiva. 4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale, del patrimonio storicoartistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente puo' richiedere, purche' non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 4-bis. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta".
Art. 4
Provvedimento di autorizzazione
1.Entro sessanta giorni dal ricevimento dei pareri o dalle determinazioni assunte nella conferenza dei servizi secondo la disciplina di cui all'articolo 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, con proprio decreto, il provvedimento con cui rilascia o nega l'autorizzazione.
2.Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento provvede alla modifica dei regolamenti di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando i termini previsti dal presente regolamento.
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 citata nelle note all'art. 3: "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". "Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
Art. 5
Titolarita' degli impianti e uso dell'energia prodotta
1.Ai fini delle modifiche dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, che riguardano solo la titolarita' dell'impianto stesso o l'uso dell'energia elettrica prodotta, non si applicano le procedure di cui agli articoli 2, comma 4, e 3, commi 2 e 3.
Art. 6
Abrogazione di norme
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 211, comma 2, del R.D. n. 1175/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici): "Art. 211. - Sono sottoposti ad autorizzazione governativa i nuovi impianti termici per la produzione di energia elettrica destinata alla distribuzione, nonche' l'ampliamento degli impianti termici esistenti destinati allo stesso scopo. L'autorizzazione, per gli impianti la cui potenza sia superiore a 5000 kW e' data dal Ministro per l'industria e per il commercio di concerto col Ministro per i lavori pubblici; negli altri casi e' data dal prefetto, sentito l'ingegnere capo del genio civile". - Si riporta il testo degli articoli 17 e 18 del D.P.R. n. 342/1965 (Norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attivita' elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica): "Art. 17. - Le imprese di cui all'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per costruire nuovi impianti di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione e modificare impianti esistenti, devono farne motivata richiesta all'Ente nazionale per l'energia elettrica, corredata di necessari elementi tecnicoeconomici e del piano finanziario. Qualora l'Ente nazionale per l'energia elettrica, entro il termine di sessanta giorni, non esprima un motivato diniego, la richiesta si intende accolta". "Art. 18. - Le domande presentate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica per concessioni relative a derivazioni idroelettriche e le domande di autorizzazione per la costruzione di nuovi impianti di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica comunque prodotta, nonche di teletrasmissione al servizio degli impianti stessi, sono comunicate in copia all'Ente nazionale per l'energia elettrica dalle amministrazioni competenti al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni. Entro trenta giorni l'Ente nazionale per l'energia elettrica comunica alle suddette amministrazioni le sue osservazioni, indicando le condizioni cui, a suo avviso, le concessioni e le autorizzazioni dovrebbero essere vincolate, ai fini del coordinamento delle attivita' elettriche". - Si riporta il testo dell'art. 10 del D.L. n. 68/1980, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178/1980 citata nelle note al preambolo: "Art. 10. - 1. L'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso, nelle aziende agricole, commerciali, artigianali, industriali, nonche' negli ospedali e nelle case di cura, non sono soggetti all'autorizzazione prevista dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni e integrazioni, purche' siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali. 2. Non sono altresi' soggetti all'autorizzazione prevista dalla legge di cui al comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo, di potenza nominale non superiore a 500 kW, purche' siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali. 3. I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti di cui ai commi 1 e 2 devono darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'Enel e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio". - Per il testo del n. 6) dell'art. 4 della legge n. 1643/1962 vedi note all'art. 1.
Art. 7
Entrata in vigore
1.Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Bindi, Ministro della sanita'
Ronchi, Ministro dell'ambiente
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 24
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Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)