DECRETO 15 gennaio 1998, n. 57

Type Decreto
Publication 1998-01-15
Ultimo aggiornamento 1998-03-25
State In force
Source Normattiva
articles 9
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 9-4-1998

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche e integrazioni, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnicoscientifica o tecnica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e successive modifiche e integrazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, recante l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato;

Considerato che ai sensi dell'articolo 20-quater, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 337/1982, cosi' come inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 197/1995, la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue, nel limite del 70% dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun profilo professionale, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a dodici mesi;

Considerato che ai sensi del secondo comma del citato articolo 20-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 337/1982 occorre individuare con apposito regolamento le modalita' di svolgimento del concorso interno per titoli per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici compresa la determinazione dei titoli e la composizione delle commissioni;

Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina di quanto teste' richiamato;

Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;

Visto il parere del consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 16 giugno 1997;

Data comunicazione al Presidente del consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Nomina a vice revisore tecnico

1.La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato si consegue nel limite del settanta per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun profilo professionale, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico- professionale di durata non inferiore a dodici mesi con esami finali.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma, 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 20-quater del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 377, cosi' come inserito dall'art. 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, e' il seguente: "Art. 20-quater (Nomina a vice revisore tecnico). - La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue: a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun profilo professionale, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a dodici mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono, che abbiano compiuto alla stessa data almeno quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. Il trenta per cento dei posti e' riservato al personale con qualifica di collaboratore tecnicocapo; b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esame teorico pratico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di un diploma di istruzione professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato, ovvero, ove non sia previsto il suddetto diploma, di un diploma o di un attestato di qualifica rilasciato dalle regioni al termine di corsi di durata almeno triennale nell'ambito della formazione professionale. Il dieci per cento dei posti disponibili e' riservato, con esclusione del limite di eta', al personale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio. La commissione giudicatrice del concorso, costituita con le modalita' previste dall'art. 59 della legge 1 aprile 1981 n. 121, viene integrata da esperti delle materie attinenti alle mansioni tecniche che il personale dovra' svolgere. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici con il trattamento economico di cui all'art. 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e destinati a frequentare un corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a dodici mesi. Al termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove teoricopratiche conclusive sono nominati vice revisori tecnici in prova. 2. Fermo restando quanto stabilito in attuazione dell'art. 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121, le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera a), compresa la determinazione delle categorie di titoli e la composizione delle commissioni, nonche' i programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono determinati con decreto del Ministero dell'interno. 3. Con i bandi dei concorsi di cui al comma 1 si procede alla ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilita' esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale e nel solo bando di cui al comma 1, lettera a), si procede altresi alla definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso. 4. Al termine dei concorsi di cui al comma 1 sono formate tante graduatorie quanti sono i profili professionali individuati nel relativo bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo vengono dichiarati vincitori ed inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato. 5. Coloro che al termine del corso sono riconosciuti idonei conseguono la nomina a vice revisore tecnico nell'ordine della graduatoria finale del corso, formata con le modalita' di cui al comma 4". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Cosiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbano essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 2

Bando di concorso

Art. 3

Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso

1.Sono ammessi al concorso gli appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono che abbiano compiuto, al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le vacanze, almeno quattro anni di effettivo servizio.

2.Sono esclusi dal concorso coloro che nel biennio precedente abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.

3.E' inoltre escluso dal concorso, a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio, ferma restando la previsione contenuta nell'articolo 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

4.L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti e' disposta con decreto motivato del capo della Polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza.

Nota all'art. 3: - Il testo degli artt. 93 e 94 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 e' cosi' formulato: "Art. 93 (Esclusione dagli esami e dagli scrutini). - L'impiegato sospeso ai sensi degli artt. 91 e 92 e' escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione. Quando l'impiegato e' stato deferito al giudizio della Commissione di disciplina il Ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, puo', sentito il consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato dall'esame o dallo scrutinio". "Art. 94 (Ammissione agli esami dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari). - L'impiegato escluso dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito disciplinare o punito con la censura e' ammesso al primo esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtu' della quale sarebbe stato promovibile se ottenuta nell'esame originario, e' collocato nella graduatoria di questo, tenuto conto della votazione stessa, ed e' promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle competenze gia' maturate, dalla stessa data con la quale sarebbe stata conferita la promozione in base al detto esame. L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi di uno dei successivi esami, viene iscritto nella graduatoria nella quale puo' trovare utile collocazione ed e' promosso con la medesima anzianita' degli altri impiegati compresi nella graduatoria in cui e' collocato."

Art. 4

Presentazione delle domande

1.Le domande di partecipazione al concorso, redatte, su carta libera, dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizio concorsi, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Art. 5

Composizione della commissione

1.La commissione del concorso e' composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata ed e' composta da due membri con qualifica non inferiore a direttore tecnico principale o equiparata.

2.La commissione e' integrata da uno o piu' esperti per ciascuno dei settori tecnici indicati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, scelti, ove possibile, tra il personale appartenente ai ruoli dirigenziali o direttivi della Polizia di Stato.

3.Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura o equiparata. Nota all'art. 5: Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 337/1982, cosi' come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, e' il seguente: "Art. 1 (Istituzione dei ruoli). - Per le esigenze operative di polizia e, in generale, di supporto del Ministero dell'interno, nonche', fatte salve le predette esigenze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attivita' tecnicoscientifica o tecnica, attinente ai settori di polizia scientifica, di telecomunicazioni, di informatica, di motorizzazione, di equipaggiamento, di accasermamento, di arruolamento e del servizio sanitario: 1) ruolo degli operatori e collaboratori tecnici; 2) ruolo dei revisori tecnici; 3) ruolo dei periti tecnici, 4) ruolo dei direttori tecnici; 5) ruolo dei dirigenti tecnici. Le relative dotazioni organiche sono fissate nella allegata tabella A. I profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori, dei periti e dei direttori tecnici sono individuati da una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per la funzione pubblica, e composta da un Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, o per sua delega da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, da quattro dirigenti in servizio presso il Dipartimento e da quattro rappresentanti del personale dei ruoli della Polizia di Stato designati dalle organizzazioni sindacali di polizia piu' rappresentative sul piano nazionale. Della commissione fanno parte, altresi, un funzionario dell'ufficio del Ministro per la funzione pubblica e un funzionario del Ministero del tesoro. La commissione puo' essere integrata da dirigenti tecnici di altre amministrazioni dello Stato. Le decisioni della commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la meta' dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti".

Art. 6

T i t o l i

2.Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. Predetermina altresi' i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione.

3.Il direttore centrale del personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice il fascicolo personale dei candidati, copia dello stato matricolare, le domande di partecipazione corredate da un foglio notizie contenente l'elenco dei titoli e ogni altra indicazione utile afferente il concorso.

4.La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

Art. 7

Formazione ed approvazione delle graduatorie

1.Il punteggio complessivo di ciascun candidato e' dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.

2.Effettuata la valutazione dei titoli, sono compilate tante graduatorie quante sono i profili professionali individuati nel bando di concorso.

3.A parita' di punteggio ha la precedenza il concorrente con la qualifica piu' elevata e, a parita' di qualifica, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio, l'eta'.

4.Con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, sono approvate le graduatorie di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso tenuto conto della riserva dei posti in favore del personale con qualifica di collaboratore tecnico capo. Con lo stesso decreto i vincitori del concorso sono inseriti in un'unica graduatoria finale secondo il punteggio riportato.

5.Il decreto di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Art. 8

Ammissione al corso

1.I vincitori frequentano un corso di formazione tecnicoprofessionale della durata di almeno dodici mesi con esami finali.

Art. 9

R i n v i o

1.Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e successive modifiche ed integrazioni.

Il Ministro: Napolitano

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1998

Registro n. 1 Interno, foglio n. 124

Nota all'art. 9. - Il D.P.R. n. 903/1983 approva il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)