DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 1998, n. 56
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, commi 19, 66, 134, 138, da 143 a 149 e 151, e 162, lettere a), b), c), d) ed f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recanti deleghe al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi in materia, rispettivamente, di redditi di lavoro dipendente, di imposta sul valore aggiunto, di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, di soppressione dei servizi autonomi di cassa, di istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 2 settembre 1997, n. 313 e n. 314, 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 466, recanti norme in materia, rispettivamente, di soppressione dei servizi autonomi di cassa, di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, di imposta sul valore aggiunto, di redditi di lavoro dipendente, di istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonchè di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese;
Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3 della legge n. 662 del 1996, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1998;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 1998;
Su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche alla normativa in materia di imposta sul valore aggiunto
2.Le disposizioni di cui all'articolo 2, secondo comma, numero 5), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, non si applicano per i beni acquistati o importati anteriormente al 1 gennaio 1998, dalle società ed enti di cui all'ultimo periodo del quinto comma dell'articolo 4 del citato decreto n. 633 del 1972, limitatamente ai beni ivi indicati.
3.All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. Le disposizioni dell'articolo 34, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 5 del presente decreto, si applicano alle cooperative agricole a decorrere dal 1 gennaio 2000.".
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