DECRETO 27 febbraio 1998, n. 66
Entrata in vigore del decreto: 17-4-1998
IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, concernente: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato";
Visto il regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni, concernente: "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato";
Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, recante: "Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760: "Regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale dell'amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali e delle relative funzioni";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e successive integrazioni, concernente: "Regolamento delle spese da farsi in economia per i servizi dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali";
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, concernente: "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, concernente: "Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, concernente: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili";
Visto l'articolo 9, comma 8, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, concernente: "Disposizioni sui beni culturali";
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 18 febbraio 1998;
Vista
la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 496 del 25 febbraio 1998; Decreta:
Art. 1
Bilancio di previsione, esercizio finanziario
1.La gestione finanziaria della soprintendenza archeologica di Pompei, di seguito denominata soprintendenza, si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa.
2.L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; ad esso si riferiscono il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.
3.Il bilancio annuale di previsione e' articolato per l'entrata e per la spesa in capitoli.
4.L'unita' elementare del bilancio e' rappresentata dal capitolo.
5.Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale.
7.Nel bilancio di previsione e' iscritto come prima posta dell'entrata o della spesa l'ammontare presunto dell'avanzo o del disavanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
8.Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio sulla base del programma annuale e delle concrete capacita' operative della soprintendenza.
9.Il consiglio di amministrazione della soprintendenza, entro il mese di settembre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il programma annuale degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie.
10.Il consiglio di amministrazione della soprintendenza, entro il mese di ottobre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il bilancio di previsione da inviare, nei quindici giorni successivi, unitamente alle relazioni del soprintendente, del collegio dei revisori dei conti e ad una copia dei verbali di deliberazione, all'approvazione del Ministero per i beni culturali e ambientali e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
11.Quando l'approvazione del bilancio di previsione non interviene prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il Ministero per i beni culturali e ambientali puo' autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio sulla base del bilancio deliberato nel precedente anno finanziario, fissandone i limiti di importo.
12.Il direttore amministrativo della soprintendenza adotta i provvedimenti di attuazione del programma e del bilancio di previsione, compresi gli atti di impegno e di spesa, cura l'amministrazione del personale ed assume la veste di funzionario delegato.
13.La gestione finanziaria della soprintendenza e' assoggettata al controllo successivo della Corte dei conti.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1923, n. 275. - Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente: "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato", e' pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1924, n. 130. - Il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 1974, n. 332; e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 1975, n. 43. - Il D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, concernente: "Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali", e' pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1976, n. 23. - Il D.P.R. 20 dicembre 1994, n. 760: "Regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale dell'amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 1995, n. 31. - Il D.P.R. 17 maggio 1978, n. 509, concernente: "Regolamento delle spese da farsi in economia per i servizi dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 1978, n. 247. - La legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente: "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1978, n. 233. - Il D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, concernente: "Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1980, n. 18. - Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1994, n. 136. - La legge 8 ottobre 1997, n. 352, concernente: "Disposizioni sui beni culturali", e' pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 1997, n. 24; il testo del comma 8 dell'art. 9 e' il seguente: "Le somme assegnate alla soprintendenza dall'amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali e ogni altro provento affluiscono al bilancio della soprintendenza medesima. I proventi esterni devono essere finalizzati alle attivita' di recupero, restauro, di adeguamento strutturale e funzionale. Gli introiti derivanti dai servizi aggiuntivi e quelli provenienti dai biglietti d'ingresso agli scavi e alle altre aree e complessi archeologici della soprintendenza sono destinati ad interventi di adeguamento strutturale e funzionale, ai restauri, al recupero archeologico, alle attivita' di promozione culturale, di godimento del bene stesso e di incentivazione della occupazione ed alle altre attivita' da realizzare nelle medesime aree e sono acquisiti al bilancio della soprintendenza. Con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le norme per il funzionamento amministrativocontabile e per la disciplina del servizio di cassa".
Art. 2
Preventivo economico
1.Il preventivo economico, redatto in conformita' dello schema indicato all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, espone il saldo finanziario di parte corrente e le poste attinenti ai fatti economici non finanziari aventi incidenza sulla gestione.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 9 del sopracitato D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, e' il seguente: "Art. 9. - Gli enti sono tenuti alla compilazione del preventivo economico in conformita' dello schema di cui all'allegato E al presente decreto, nel quale al saldo finanziario di parte corrente sono aggiunte le poste attinenti ai fatti economici non finanziari aventi incidenza sulla gestione".
Art. 3
Classificazione delle entrate e delle spese
1.Le entrate del bilancio annuale di previsione sono classificate in titoli e nell'ambito dei titoli nelle sottoelencate categorie: A) Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti: 1) categoria I - trasferimenti da parte dello Stato; 2) categoria II - trasferimenti da parte delle regioni; 3) categoria III - trasferimenti da parte dei comuni e delle province; 4) categoria IV - trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico. B) Titolo II - Altre entrate: 1) categoria V - entrate derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso; 2) categoria VI - entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi; 3) categoria VII - poste correttive e compensative di spese correnti; 4) categoria VIII - entrate non classificabili in altre voci. C) Titolo III - Entrate derivanti dalla alienazione di beni di uso durevole e dalla riscossione di crediti: 1) categoria IX - alienazione di beni di uso durevole; 2) categoria X - riscossioni di crediti e anticipazioni. D) Titolo IV - Entrate derivanti da accensione di prestiti: 1) categoria XI - assunzione di mutui; 2) categoria XII - assunzione di altri debiti finanziari. E) Titolo V - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale: 1) categoria XIII - trasferimenti da parte dello Stato; 2) categoria XIV - trasferimenti da parte delle regioni; 3) categoria XV - trasferimenti da parte delle province e dei comuni; 4) categoria XVI - trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico. F) Titolo VI - Partite di giro: 1) categoria XVII - entrate aventi natura di partite di giro.
2.Le spese sono ripartite nei seguenti titoli e nelle sottoelencate categorie: A) Titolo I - Spese correnti: 1) categoria I - spese per gli organi della soprintendenza; 2) categoria II - spese per l'acquisto di beni e servizi; 3) categoria III - spese per prestazioni istituzionali; 4) categoria IV - trasferimenti passivi; 5) categoria V - oneri finanziari; 6) categoria VI - poste correttive e compensative di entrate correnti; 7) categoria VII - spese non classificabili in altre categorie. B) Titolo II - Spese in conto capitale: 1) categoria VIII - acquisizione di beni ed opere di uso durevole; 2) categoria IX - concessione di anticipazioni. C ) Titolo III - Estinzione di mutui ed anticipazioni: 1) categoria X - rimborso di mutui; 2) categoria XI - rimborsi di anticipazioni passive; 3) categoria XII - estinzione di debiti diversi. D) Titolo IV - Partite di giro: 1) categoria XIII - spese aventi natura di partite di giro.
3.Per le entrate e per le spese il consiglio di amministrazione determina la denominazione e la numerazione dei capitoli in relazione alle esigenze funzionali ed organizzative della soprintendenza.
Art. 4
Riscossione delle entrate, ordinazione e pagamento delle spese
1.Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria o di cassa mediante reversali di incasso.
2.Le entrate eventuali pervenute direttamente alla soprintendenza sono annotate nel registro di cassa di cui all'articolo 7 e versate all'istituto cassiere o tesoriere entro il giorno lavorativo successivo al loro arrivo, previa emissione di reversali d'incasso.
3.Le reversali di incasso, numerate in ordine progressivo e munite del numero di capitolo, devono essere firmate dal direttore amministrativo o da un suo delegato.
4.Il pagamento delle spese e' ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo e muniti del numero di capitolo.
5.Ogni mandato di pagamento deve essere corredato dalla documentazione giustificativa della spesa.
6.I mandati di pagamento sono firmati dal direttore amministrativo o da un suo delegato.
7.I mandati non pagati alla fine dell'esercizio finanziario vengono restituiti dall'istituto incaricato del servizio di tesoreria alla soprintendenza per il trasferimento dal conto della competenza al conto dei residui.
Art. 5
Fondi di riserva
1.Nel bilancio annuale sono iscritti, in appositi capitoli, un fondo di riserva per le spese impreviste ed uno per le nuove e maggiori spese che si verificano nel corso della gestione.
2.Gli stanziamenti iscritti nei fondi di riserva di cui al comma 1 possono essere utilizzati previa delibera del consiglio di amministrazione e non possono superare complessivamente il tre per cento delle spese correnti di competenza previste nel bilancio di previsione.
Art. 6
Variazioni al bilancio annuale di previsione
1.Il consiglio di amministrazione delibera le opportune variazioni alle iniziali previsioni di bilancio qualora nel corso della gestione gli stanziamenti non risultino sufficienti alle effettive esigenze della soprintendenza.
2.Tutte le proposte di variazione al bilancio di previsione sono deliberate dal consiglio di amministrazione non oltre il 31 ottobre dell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce e trasmesse all'approvazione del Ministero per i beni culturali e ambientali e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Art. 7
Scritture contabi1i
1.Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza che per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonche' la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.
2.Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione dei beni in uso di cui all'articolo 10.
4.Le scritture contabili di cui alle lettere d) ed e) devono essere effettuate su registri numerati e vidimati dal direttore amministrativo o dal suo delegato. Nell'ipotesi di scritture tenute con l'utilizzazione di sistemi di elaborazione automatica dei dati deve essere comunque garantita l'inalterabilita' dei dati archiviati.
Art. 8
Conto consuntivo
1.I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo redatto in termini di competenza e di cassa.
2.Il conto consuntivo e' redatto secondo la classificazione di cui all'articolo 2.
3.Il rendiconto finanziario espone i risultati conseguiti durante l'esercizio in ordine al bilancio di previsione della soprintendenza. Esso e' redatto secondo la stessa articolazione del bilancio di previsione ed espone i relativi dati distintamente per la competenza e per i residui secondo lo schema di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.
4.Il conto economico, redatto in conformita' dello schema di cui all'articolo 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.
5.Al conto consuntivo e' annessa la situazione amministrativa che deve evidenziare i risultati di cassa e della gestione dei residui secondo lo schema di cui all'articolo 36 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.
6.Il conto consuntivo, accompagnato da una nota illustrativa del soprintendente, e' sottoposto all'esame del collegio dei revisori dei conti che redige apposita relazione.
7.Il consiglio di amministrazione approva il conto consuntivo entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
8.Entro quindici giorni dalla delibera il consuntivo viene inviato, unitamente alle relazioni di cui al comma 6, ad una copia dell'estratto conto dell'istituto di credito tesoriere, alla documentazione giustificativa delle spese e al verbale di deliberazione del consiglio di amministrazione, al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'approvazione.
Nota all'art. 8: - Il testo degli articoli 33, 35 e 36, del sopracitato D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, e' il seguente: "Art. 33. - Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartitamente per competenza e per residui, in conformita' dello schema di cui all'allegato F al presente decreto". "Art. 35. - Il conto economico, redatto in conformita' dell'allegato H, deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico". "Art. 36. - Al conto consuntivo e' annessa la situazione amministrativa di cui all'allegato I, la quale deve evidenziare: 1) la consistenza dei conti di tesoreria o di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio; 2) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio; 3) l'avanzo o il disavanzo d'amministrazione".
Art. 9
R e s i d u i
1.Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono residui attivi e vengono comprese tra le attivita' del conto patrimoniale.
2.Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi e vengono comprese tra le passivita' del conto patrimoniale.
3.Le somme iscritte nel fondo di riserva e non utilizzate entro il termine dell'esercizio costituiscono economie di spesa.
4.Annualmente viene compilata, distintamente per esercizio di competenza e per capitoli, la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza. La situazione dei residui deve indicare la consistenza al 1 gennaio, le somme riscosse o accreditate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perche' non piu' realizzabili o non piu' da accreditare, nonche' quelle rimaste da riscuotere o da accreditare.
5.La variazione dei residui attivi e passivi deve formare oggetto di apposita delibera del consiglio di amministrazione. Sulle variazioni dei residui il collegio dei revisori dei conti e' tenuto ad esprimere il suo parere.
6.La situazione dei residui e la deliberazione di cui al precedente comma sono allegate al conto consuntivo.
7.Le somme non impegnate nel corso dell'esercizio finanziario vanno ad incrementare le disponibilita' dell'esercizio successivo.
Art. 10
Disciplina dei beni d'uso
1.I beni della soprintendenza appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso alla soprintendenza.
2.Per tali beni si osservano le norme previste dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' le istruzioni generali sui servizi del provveditorato generale dello Stato e le disposizioni in merito emanate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato.
3.I beni sono assunti in consegna, con debito di vigilanza, dal soprintendente. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.
4.Quando il soprintendente cessa il suo ufficio il passaggio di gestione avviene mediante ricognizione generale dei beni in contraddittorio tra il consegnatario uscente ed il consegnatario subentrante, con l'intervento di un funzionario incaricato dal Ministero per i beni culturali e ambientali.
Art. 11
Consiglio di amministrazione
1.Il consiglio di amministrazione della soprintendenza si riunisce in via ordinaria una volta al mese ed e' convocato in via straordinaria dal presidente o su richiesta degli altri due componenti.
2.Per la validita' delle sedute del consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza di almeno due dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono adottate con il voto favorevole di almeno due componenti.
Art. 12
Disciplina del servizio di tesoreria o di cassa
1.Il servizio di tesoreria o di cassa e' affidato, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, ad un unico istituto di credito di cui all'articolo 13 del decreto legislativo l settembre 1993, n. 385, in base ad apposita convenzione deliberata dal consiglio di amministrazione.
Note all'art. 12: - La legge 29 ottobre 1984, n. 720, e' relativa alla "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici". - Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e' il seguente: "Art. 13. - 1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica. 2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo".
Art. 13
Anticipazioni in contanti
1.All'inizio di ciascun esercizio finanziario il consiglio di amministrazione delibera l'assegnazione al direttore amministrativo o ad un suo delegato di un fondo cassa.
2.Con il fondo di cui al comma 1 si puo' provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni, delle spese postali, nonche' al pagamento di piccoli acconti per spese di viaggio e per indennita' di missione.
3.Le eventuali integrazioni al fondo cassa devono essere deliberate dal consiglio di amministrazione.
Art. 14
Attivita' contrattuale
1.L'attivita' contrattuale della soprintendenza si svolge in conformita' alle procedure e alle disposizioni di legge previste per le amministrazioni dello Stato, nonche' per le spese da farsi in economia secondo il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509.
2.I contratti sono stipulati dal direttore amministrativo e approvati dal consiglio di amministrazione.
Il Ministro per i beni culturali e ambientali Veltroni
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1998
Registro n. 1 Beni culturali e ambientali, foglio n. 65
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