LEGGE 23 marzo 1998, n. 69

Type Legge
Publication 1998-03-23
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 7-4-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam, fatto ad Hanoi il 5 gennaio 1992.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo X del protocollo stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 145 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 ed in lire 180 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Dini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Flick

Protocol

PROTOCOL ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo - art. I

TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO SULLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam, in vista di promuovere le loro relazioni amichevoli e sviluppare la cooperazione tra i loro due Paesi, consapevoli dell'importanza della ricerca scientifica e tecnologica per la crescita economica e sociale, richiamando l'Accordo sulla cooperazione economica, scientifica e tecnica firmato ad Hanoi il 26 Dicembre 1989, nel quadro dell'attuazione di quest'ultimo, hanno convenuto il seguente programma: ART. I Entrambe le Parti promuoveranno una cooperazione diretta, con intenti pacifici, tra le Organizzazioni governative, le Universita',i Centri di Ricerca, le Istituzioni ed altri enti pubblici o privati di entrambi i Paesi, al fine di attuare i programmi ed i progetti di interesse comune.

Protocollo - art. II

ART. II La cooperazione realizzata mediante la presente Protocollo consistera' di: 1. L'elaborazione congiunta di ricerca tecnologica e di piani di sviluppo; 2. Scambi e formazione di personale scientifico e tecnico; 3. Organizzazione e svolgimento congiunti di seminari, congressi e corsi di miglioramento professionale; 4. Scambio di informazione scientifica e tecnologica; 5. Ogni altro tipo di cooperazione che le Parti considereranno appropriata.

Protocollo - art. III

ART. III Entrambe le Parti, al fine di realizzare gli scopi del presente Protocollo, stimoleranno ed agevoleranno i contatti tra le Organizzazioni Governative, i Centri di Ricerca, le Istituzioni ed altri enti pubblici o privati di entrambi i Paesi.

Protocollo - art. IV

ART. IV Il supporto finanziario delle attivita' previste nel presente Protocollo sara' stabilito conformemente a ciascun programma o progetto di cooperazione scientifica e tecnologica che le Parti intendono svolgere.

Protocollo - art. V

ART. V I risultati ottenuti a seguito dei progetti di ricerca e di sviluppo stabiliti nel presente Protocollo apparterranno in misura uguale ad entrambe le Parti. Nel caso che taluni risultati vengano brevettati, le Parti firmeranno un Accordo speciale in conformita' con le leggi interne di ciascun Paese.

Protocollo - art. VI

ART. VI Entrambe le Parti convengono che l'informazione scientifica e tecnologica derivante dalla cooperazione realizzata mediante il presente Protocollo, sara' liberamente utilizzata e messa a disposizione delle collettivita' scientifiche nel mondo, a meno che la Parte che fornisce l'informazione non stabilisca limiti o riserve circa il suo uso.

Protocollo - art. VII

ART. VII Entrambe le Parti, al fine di sviluppare concretamente e di seguire l'andamento del presente Protocollo, convengono di nominare una Commissione paritetica, formata per parte italiana dai rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri e da altri enti competenti e per parte Vietnamita dai rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri e del Comitato Nazionale della Scienza.

Protocollo - art. VIII

ART. VIII Nel quadro del presente Protocollo ed in vista della sua applicazione, entrambe le Parti elaboreranno Accordi complementari volti alla realizzazione di programmi e di progetti specifici nel campo scientifico e tecnologico.

Protocollo - art. IX

ART. IX In caso di controversia derivante dalla interpretazione e dalla esecuzione del presente Protocollo, le Parti le risolveranno per via negoziale e tramite i canali diplomatici.

Protocollo - art. X

ART. X Ciascuna Parte notifichera' la controparte sulla definizione delle procedure richieste dalla legislazione nazionale per la ratifica del presente Protocollo, il quale diverra' operativo alla data dell'ultima notifica ricevuta.

Protocollo - art. XI

ART. XI Il presente Protocollo avra' tre anni di validita'. Esso sara' automaticamente rinnovato per lo stesso periodo a meno che una delle Parti non invii una notifica di cessazione con un preavviso di almeno sei mesi prima della data alla quale la Parte intende porre fine all'Accordo. La predetta clausola non pregiudichera' i programmi ed i progetti in corso a meno che le due Parti non convengano diversamente. Fatto ad Hanoi, il 5 gennaio 1992 in due originali, ciascuno in lingua inglese. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Repubblica italiana Socialista del Vietnam

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